CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI commi da 1051 a 1063 e 1065

Nell’ambito della Finanziaria 2021 è previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod.F24. L’agevolazione c.d. “Transizione 4.0 riguarda gli investimenti di beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Va evidenziato che con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali generici” e ai beni materiali Industria 4.0” di cui alla citata Tabella A, il periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 è suddiviso in sottoperiodi. In particolare, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

  • dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
  • dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell’agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento (16.11.2020 – 31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione dell’ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022).

SOGGETTI BENEFICIARI

I nuovi crediti d’imposta: spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;

N.B. La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE  Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150 % – dal 170 % al 50 % a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40 % – 20 %), il nuovo credito d’imposta spetta in misura scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE  Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.

Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (o 30.6.2023).

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.

NB Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;

ovvero

  • dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette

Tabelle A e B.

NB: Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10 % – 6 %). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento (dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento).

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:

  • un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
  • la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Nuova Sabatini

L’art. 2, D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 98, ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, da parte di banche ed intermediari finanziari, per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Al riguardo, è intervenuto anche l’art. 1, co. 52-57, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e, in attuazione di tale norma, il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico 22.12.2016 ha provveduto alla riapertura, dal 2.1.2017, dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. La Circolare Mise 15.2.2017, n. 14036 (come modificata dalla circolare Mise 10.02.2021, n. 434) fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle citate agevolazioni; le disposizioni si applicano a tutte le domande, pertanto sia a quelle relative agli investimenti ordinari, sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali ed in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Con il Comunicato in G.U. 2.3.2017, n. 51, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce dei chiarimenti in merito alla Circolare 15.2.2017, n. 14036, precisando che le indicazioni contenute nella Circolare si applicano sia alle domande relative agli investimenti ordinari, sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dal termine che sarà fissato con un successivo Provvedimento direttoriale. Inoltre, le stesse disposizioni e i medesimi schemi allegati si applicano anche alle domande presentate in data precedente al termine fissato dal Provvedimento direttoriale di cui sopra, tenuto conto della fase alla quale sono giunti i relativi procedimenti.

La Circolare Min. Sviluppo econ. 9.3.2017, n. 22504 apporta variazioni alle Circolari Min. Sviluppo economico 15.2.2017, n. 14036 e 24.2.2017, n. 17677, recanti le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi in questione. In particolare, la Circolare sostituisce l’Allegato 6/A alla Circolare 17677/2017 per uniformare l’elenco dei beni materiali rientranti tra gli «investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti» alle previsioni dell’Allegato A alla L. 11.12.2016, n. 232, riportante l’elenco dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», come a sua volta modificato dal D.L. 29.12.2016, n. 243, conv. con modif. dalla L. 27.2.2017, n. 18. Per le domande di agevolazione presentate prima della pubblicazione della Circolare si continuerà a fare riferimento, a fronte di investimenti in beni materiali rientranti tra gli «investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti», all’elenco dei beni di cui all’Allegato 6/A alla Circolare 17677/2017.

Il modello 3 è stato sostituito dalla Circolare mise 10.2.2021, n. 434.

Il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, co. 2, D.L. 69/2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (L. 205/2017, art. 1, co. 42).

Con il Decreto direttoriale 28.1.2019, n. 1338 è disposta, a partire dal 7.2.2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro (introdotto dall’art. 1, co. 200, L. 30.12.2018, n. 145). I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel Decreto Interministeriale 25.1.2016 e nella Circolare direttoriale 15.2.2017, n. 14036, e ss. mm. ii.
A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il Decreto direttoriale 28.1.2019, n. 1337 è disposto altresì l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili.
L’accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4.12.2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti a partire dal 1°.2.2019.L’art. 20, D.L. 34/2019 innalza a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa. Inoltre, viene introdotta la previsione di erogare il contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro (importo modificato dall’art. 39, D.L. 76/2020). Come precisato nella circolare Mise 239062/2020 (che modifica la circolare direttoriale n. 14036/2017) per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17.7.2020, il contributo complessivo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione se di importo non superiore ad € 200mila, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.

A partire dalle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1.1.2021 l’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a prescindere dell’ammontare dello stesso (co. 95, art. 1, L. 178/2020).

In sede di conversione del D.L. 34/2020, tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati sono inseriti anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo Albo di cui all’art. 106 del Tub (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle Pmi.

Proroga dei termini Con la circolare 29.4.2020, n. 127757 il Mise ha prorogato il termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi alla concessione. Innanzitutto, il Mise ricorda che l’art. 103 del D.L. 18/2020 ha sospeso (tenuto conto della proroga di cui all’articolo 37 del D.L. 23/2020) nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 15.5.2020, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.2.2020. Tale disposizione trova applicazione anche ai procedimenti amministrativi aventi ad oggetto la concessione e l’erogazione di agevolazioni alle imprese.
Inoltre, riscontrando per le imprese la difficoltà a realizzare, entro il previsto termine di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati, il Mise ha disposto per imprese beneficiarie delle agevolazioni Nuova Sabatini, una proroga di 6 mesi del predetto termine di realizzazione degli investimenti e di quelli previsti per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione: dichiarazione di ultimazione investimento (DUI); richiesta unica di erogazione (RU). La proroga è riconosciuta d’ufficio. Non è, dunque, necessario l’invio di alcuna specifica richiesta al Ministero ai fini dell’ottenimento della proroga.
La proroga è riconosciuta esclusivamente in relazione alle operazioni agevolate per le quali il predetto periodo di 12 mesi (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) per la realizzazione degli investimenti includa almeno un giorno del periodo di sospensione, prima richiamato, compreso tra il 23.2.2020 e il 15.5.2020.
Resta, ovviamente, ferma la facoltà delle imprese beneficiarie di ultimare l’investimento prima della proroga in discorso. Il Mise, poi, fornisce, alcuni chiarimenti in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi. Per quanto riguarda il termine per la stipula del contratto di finanziamento, è precisato quanto segue:

  • per tutti i provvedimenti di concessione dell’agevolazione adottati dal 23.2.2020 e il 15.5.2020, la stipula del contratto di finanziamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020;
  • con riferimento ai provvedimenti di concessione adottati prima del 23.2.2020 e per i quali il termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento ricade all’interno del periodo di sospensione (23.2.2020 – 15.5.2020), la decorrenza di detto termine è sospesa dal 23.2.2020 e riprende dal 16.5.2020.

In merito alla Dichiarazione Ultimazione Investimento (DUI), il termine di presentazione è sospeso nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 15.5.2020. L’impresa può, quindi, beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione. Stesso chiarimento è stato fornito per la Richiesta Unica di erogazione (RU).

Inoltre, la sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese (art. 56, D.L. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021, per effetto dell’art. 1, co. 248, L. 178/2020.

Erogazione in un’unica soluzione Con la circolare n. 434 del 10.2.2021 il Mise fornisce alcuni chiarimenti sull’erogazione in un’unica soluzione del contributo a seguito delle novità introdotte dalla Lege di Bilancio 2021. In particolare, il contributo è erogato dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1.1.2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. Con la citata circolare è confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

  • dal 1.5.2019 e fino al 16.7.2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro (ex art. 20, D.L. 34/2020);
  • dal 17.7.2020 e fino al 31.12.2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro (ex art. 39, D.L. 76/2020).

Pertanto, per le domande presentate prima dell’1.1.2021 che non presentano i requisiti di cui al precedente elenco, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

 Alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all’articolo 162-bis del Tuir e quelle che esercitano attività assicurative, l’art. 26 del D.L. 34/2020 riconosce, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (o del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021) dell’aumento di capitale. Tuttavia, si decade dal beneficio, dovendo restituire l’importo fruito unitamente agli interessi legali, a fronte della distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.1.2024, ovvero del 1.1.2025 nel caso in cui l’aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell’esercizio 2021.

Con il D.M. 10.8.2020 sono state dettate le disposizioni attuative dell’agevolazione e con il provv. 11.03.2021 (Prot. n. 67800/2021) sono individuate le modalità di presentazione delle domande di accesso ai crediti d’imposta..

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021 (co. 9, art. 26, D.L. 34/2020). 

Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e di cui all’art. 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Requisiti di accesso I commi 1 e 2 dell’art. 26 del D.L. 34/2020 (come modificati dai co. 263 e 264, art. 1, L. 178/2020) prevedono i seguenti requisiti per poter beneficiare del credito d’imposta:

  • società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese;
  • ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
  • abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi (art. 85, lett. a) e b) del Tuir) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
  • abbia deliberato ed eseguito dopo il 19.5.2020 ed entro il 30.6.2021 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; 
  • non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese è riconosciuto il credito d’imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell’investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell’investimento agevolato;
  • si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
  • nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, co. 2, D.Lgs. 74/2000.

Possono accedervi, ai sensi dell’art. 5, co. 3, D.M. 10.8.2020, le aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data del 19 maggio 2020.

Su questo punto è intervenuta la legge di Bilancio 2021 riscrivendo il co. 2-bis del citato art. 26, prevedendo che l’agevolazione spetti anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31.12.2019, ma successivamente ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio fiscale ovvero alla data di approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno dei piani di rientro e rateizzazione.

Possono beneficiare del credito s’imposta anche le società di persone che si trasformano in società di capitali al solo scopo di beneficiare del bonus, purché l’operazione straordinaria avvenga prima dell’effettuazione dell’aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni (risp. interpello AE 74/2021). L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa, con riferimento ad una società costituita nel 2020 per effetto di conferimento di una ditta individuale, che i requisiti di accesso che richiedono il confronto dei ricavi devono riferirsi ai ricavi 2019 realizzati dalla ditta individuale (risp. interpello AE 117/2021).

Per poter beneficiare del credito d’imposta, le società conferitarie che intendono avvalersi del beneficio devono presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. Prima della trasmissione, a pena di decadenza, l’istante deve essere in possesso della dichiarazione nella quale i soggetti e gli OICR che hanno effettuato conferimenti agevolati attestano la misura dell’incentivo riconosciuto (si veda sotto).

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l’Agenzia comunica il riconoscimento del credito e l’importo spettante oppure il diniego. 

Occorre specificare che il credito d’imposta è riconosciuto, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse stanziate per l’agevolazione. 

Credito per i soci I co. da 4 a 7 dell’art. 26 del D.L. 34/2020 riconoscono un credito d’imposta del 20% anche per i soggetti che effettuano i conferimenti in denaro in esecuzione dell’aumento di capitale previsto dal citato art. 26, nel periodo tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020 (non è prevista la proroga al 30.6.2021). Come precisato dall’art. 2 del D.M. 10.8.2020, l’investimento può essere effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che non siano a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, residenti in Italia o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica. Il credito d’imposta non è riconosciuto: a) per gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all’art. 162-bis del Tuir e dalle imprese che esercitano attività assicurativa; b) per gli investimenti effettuati da imprese qualificabili, al 31 dicembre 2019, come «imprese in difficoltà» (ex art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell’art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell’art. 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014), a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese è riconosciuto il credito d’imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell’investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell’investimento agevolato.

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere € 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Per poter beneficiare dell’agevolazione è richiesto (co. 6, art. 2, D.M. 10.8.2020) che il conferimento in denaro sia iscritto alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni o quote della società, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli OICR di cui sopra. 

Ai fini dell’agevolazione è necessario che la società conferitaria rilasci al socio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale viene dichiarato di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 del citato art. 26 (il limite cambia in base all’attività svolta dalla società conferitaria), ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito è fruibile anche per gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’UE o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo. Inoltre, l’agevolazione spetta altresì quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese che soddisfano i requisiti sopra elencati.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e di cui all’art. 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti che effettuano gli investimenti devono presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. Prima della trasmissione, a pena di decadenza, l’istante deve essere in possesso della copia della delibera di aumento del capitale sociale e della dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata dalla società.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l’Agenzia comunica il riconoscimento del credito e l’importo spettante oppure il diniego. Occorre specificare che il credito d’imposta è riconosciuto, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse stanziate per l’agevolazione. A seguito della comunicazione positiva da parte dell’Amministrazione, i soggetti beneficiari consegnano alla società conferitaria una dichiarazione nella quale attestano la misura dell’incentivo ricevuto al fine di consentire a quest’ultima la verifica del rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Modalità e termini di presentazione della domanda di accesso Le domande di accesso alle due agevolazioni – credito per le società e credito per i soci/investitori – devono essere presentate, secondo il provv. 11.3.2021, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3, co. 3, D.P.R. 322/1998. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. A seguito della presentazione delle istanze è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Il modello per il “credito soci/investitori” deve essere trasmesso dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell’ordine di presentazione per il riconoscimento del credito.

Le società, invece, per ottenere il credito devono inviare il relativo modello dal 1.6.2021 al 2.11.2021, con la possibilità di trasmettere nello stesso periodo una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell’ordine di presentazione per il riconoscimento del credito. Eventuali ulteriori istanze presentate dopo il ricevimento della comunicazione di accettazione/diniego sono scartate.

In entrambi i casi è possibile presentare, con le stesse modalità, la rinuncia integrale ai crediti d’imposta precedentemente richiesti, entro il termine di presentazione delle rispettive istanze.

Cumulabilità e limiti dei crediti d’imposta I due crediti d’imposta, ai sensi del co. 20 dell’art. 26 del D.L. 34/2020, sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19». L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società l’ammontare di € 800.000, ovvero € 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o € 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi dei regolamenti della Commissione Europea individuati dal citato co. 20. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure dei crediti d’imposta, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’UE.

Sottoscrizione titoli I co. da 12 a 19.bis dell’art. 26 del D.L. 34/2020 (come modificato dalla legge di Bilancio 2021) prevedono l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere entro il 30.6.2021 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (in possesso delle caratteristiche illustrate dagli stessi commi), emessi dalle società in possesso dei requisiti di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 26 per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi ex art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Tuir e il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

Contributo a fondo perduto

 A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, per sostenere le imprese e i professionisti è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di ristorare le attività che hanno subito chiusure forzate o comunque una riduzione del proprio lavoro.
Si precisa che i contributi a fondo perduto sono esclusi da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir. Ne consegue, pertanto, che tali contributi non sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/1973. Come precisato dalla circolare n. 15/E/2020, sul piano contabile le somme ricevute costituiscono un contributo in conto esercizio in quanto erogate ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19 (da contabilizzare nella voce A5 del conto economico).
Contributo Decreto Rilancio L’art. 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, qualora soddisfino i requisiti previsti dalla stessa norma. 

La domanda andava presentata entro il 13.8.2020 e per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si vedano le circolari nn. 15/E e 22/E del 2020 e la risoluzione n. 65/E/2020.

Inoltre, in sede di conversione sono stati aggiunti i co. 7-sexies e 7-septies all’art. 60 del D.L. 104/2020, disponendo che i soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 34/2020 che:

  • a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, 
  • classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 
  • ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 30.6.2020),

possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Contributo Decreto Ristori Il Decreto Ristori (art. 1, D.L. 137/2020) ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per coloro che al 25.10.2020 hanno la partita Iva attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai codici Ateco riportati nell’allegato 1 dello stesso decreto. L’agevolazione è erogata a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 (occorre far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione). Il requisito del fatturato non deve essere verificato per i soggetti che hanno la partita Iva dal 1.1.2019 e che svolgono in via prevalente una delle attività di cui all’all. 1, D.L. 137/2020; tuttavia, il contributo non spetta a coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 25.10.2020.

Per coloro che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020, l’importo percepito sarà erogato automaticamente, mentre in caso contrario occorre presentare apposita istanza dal 20.11.2020 al 15.1.2021 secondo il modello approvato dal provv. 20.11.2020. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

Il contributo è riconosciuto anche ai soggetti che, al 25.10.2020 hanno la partita IVA attiva e hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’all. 4 del D.L. 137/2020 (art. 1-ter, D.L. 137/2020).

L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, al quale – per le numerose categorie economiche maggiormente impattate dal lockdown – si applica un aumento percentuale che può arrivare fino al 400%.
Per coloro che non avevano già presentato domanda per il contributo del Decreto Rilancio, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive, come spiegato nella guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Nella prima fase, si moltiplica la differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019 per una delle seguenti percentuali: a) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; b) 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro; c) 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.
Comunque, è previsto un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli stessi importi sono assegnati ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.1.2019, qualora la suddetta differenza sia pari a zero o positivo.
Nella seconda fase, la base di calcolo ottenuta viene moltiplicata per una delle percentuali, previste per i singoli codici Ateco nell’allegato 1 al decreto «Ristori».
In tutte e due i casi, l’importo massimo erogabile del nuovo contributo è di 150.000 euro.

Inoltre, il co. 14, art. 1, D.L. 137/2020 riconosce agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) e 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina), con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della salute emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 (cd. zone arancioni e zone rosse del D.PC.M. 3.11.2020) una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. 137/2020, aumentando di un ulteriore 50 per cento la quota indicata nell’allegato 1.
Si specifica che le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a sostegno  dell’economia  nell’attuale  emergenza  del  COVID-19” (co. 5, art. 13-duodecies, D.L. 137/2020). 

Contributo ex Decreto Ristori-bis L’art. 1-bis del D.L. 137/2020 (che ha ripreso il contenuto dell’art. 2 del D.L. 149/2020) prevede, inoltre, l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3.11.2020. In particolare, l’agevolazione è destinata ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle attività individuate dall’allegato 2 del D.L. 137/2020 e che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita IVA attiva e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 e dell’dell’art. 19-bis del D.L. 137/2020 (zone rosse).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del D.L. 137/2020. 

L’erogazione avviene:

  • con modalità automatica, se il beneficiario aveva ottenuto l’accredito del contributo del Decreto Rilancio e non lo ha riversato totalmente;
  • a seguito della presentazione telematica di apposita istanza (provv. 20.11.2020) dal 20.11.2020 al 15.01.2021, per gli altri soggetti.

L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, al quale si applica l’aumento percentuale previsto dall’all. 2 del D.L. 137/2020. Per coloro che non avevano già presentato domanda per il contributo del Decreto Rilancio, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive, come spiegato nella guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Nella prima fase, si moltiplica la differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019 per una delle seguenti percentuali: a) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; b) 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro; c) 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.

Comunque, è previsto un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli stessi importi sono assegnati ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.1.2019, qualora la suddetta differenza sia pari a zero o positivo.

Nella seconda fase, la base di calcolo ottenuta viene moltiplicata per una delle percentuali, previste per i singoli codici Ateco nel citato allegato 2.

In tutti i casi, l’importo massimo erogabile del nuovo contributo è di 150.000 euro.
Si specifica che le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a sostegno  dell’economia  nell’attuale  emergenza  del  COVID-19» (co. 5, art. 13-duodecies, D.L. 137/2020). 

Contributo ex Decreto Natale L’art. 2 del D.L. 172/2020 introduce un contributo a fondo perduto per i soggetti interessati dalle misure restrittive previste dallo stesso decreto. In particolare, il contributo compete ai soggetti che al 19.12.2020 (data di entrata in vigore del D.L. 172/2020) hanno la partita IVA attiva (la partita Iva deve essere stata attivata entro il 30.11.2020) e svolgono in via prevalente una delle attività individuate dai codici Ateco di cui all’all. 1 del D.L. 172/2020 (settore della ristorazione). Il co. 2 della norma precisa, tuttavia, che possono beneficiare del contributo solo i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio e che non lo abbiano restituito. L’Agenzia delle Entrate, infatti, eroga direttamente lo stesso importo già corrisposto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.

Il contributo è soggetto ai limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del Decreto Rilancio.

Sospensione della riscossione e transazione

L’art. 6, D.Lgs. 24.9.2015, n. 159 ha modificato l’art. 1, L. 11.10.1995, n. 423, prevedendo che la sospensione sia disposta dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d’imposta. A tal fine non è più necessario, come richiesto nella previgente disposizione, che il contribuente paghi l’imposta dovuta, essendo sufficiente che dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente. Il decreto prevede, altresì, che i termini di prescrizione e decadenza per l’irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione siano sospesi sino al 31.12 dell’anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il procedimento penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti. Nel caso in cui il procedimento nei confronti del professionista si concluda con un’assoluzione, l’Ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente (non è più prevista, come nella previgente disposizione, la maggiorazione del 50% delle sanzioni).

Il calo del fatturato di novembre fa slittare anche l’acconto Iva

L’acconto Iva in scadenza il 28 dicembre è prorogato al 16 marzo 2021 per i contribuenti che, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a quelli di novembre 2019. La proroga scatta anche in assenza del calo di fatturato per alcune delle categorie più danneggiate dall’emergenza.
L’articolo 2 del Dl 157/2020 (decreto Ristori-quater) ha previsto la sospensione dei versamenti fiscali che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’Iva e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione riguarda i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione chenel mese di novembre 2020 hanno subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 33% rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del mese di novembre 2019. Anche i contribuenti trimestrali si ritiene debbano eseguire la verifica con riferimento al mese di novembre; il caso, infatti, era stato già affrontato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2020 con riferimento alla proroga della scadenza del 16 aprile e 16maggio. In quella circostanza, il confronto del fatturato dei mesi di marzo e aprile2020 rispetto agli analoghi mesi del 2019, secondo l’Agenzia andava fatto sulla base dei mesi anche per i trimestrali.
Considerato che la norma reca ora la stessa formulazione, si può giungere alla stessa conclusione.
Per il calcolo del fatturato, è possibile rifarsi alle indicazioni già fornite con la circolare 9/E secondo cui il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo in riferimento le operazioni effettuate nel periodo (il mese di novembre, in questo caso) che hanno partecipato alla liquidazione periodica, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese non rilevanti ai fini Iva.
Possono invece fruire della proroga anche in assenza di calo di fatturato tre categorie di soggetti:
coloro che esercitano una delle attività sospese dal Dpcm del 3 novembre 2020 (musei, teatri, palestre, eccetera);
soggetti che esercitano le attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona arancione e in zona rossa, alla data del 26 novembre2020;
ai soggetti che operano nei settori indicati nell’allegato 2 del Dl 149/2020 (principalmente commercio al dettaglio), alberghi, tour operator e agenzie di viaggio che avevano domicilio fiscale, sede legale e sede operativa in zona rossa alla data del 26 novembre 2020.
Il riferimento alle scadenze del mese di dicembre (e non, invece, del 16 dicembre) ha come conseguenza che risulta sospeso anche il termine per il versamento dell’acconto Iva, la cui scadenza è prevista per il 28 dicembre (essendo il 27 domenica).
L’obbligo di versamento riguarda, in generale, tutti i contribuenti Iva, con eccezione di coloro i quali non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, e di coloro che non dispongono dei dati su cui si basa il calcolo (ad esempio, chi si trova nel primo anno di attività). Inoltre, l’acconto non è dovuto se l’ammontare non è superiore a 103,29 euro. Imprese e professionisti determinano l’acconto sospeso secondo gli ordinari criteri.
Ai fini del calcolo è possibile scegliere tra tre possibili metodi:
metodo analitico, che prevede il versamento di un acconto pari al 100% dell’imposta dovuta per le operazioni effettuate dal 1° al 20 di dicembre (1°ottobre – 20 dicembre per i trimestrali);
metodo storico, che prevede il versamento di un acconto pari all’88% dell’imposta relativa all’analogo periodo dell’anno precedente;
metodo previsionale, ovvero sulla base delle dell’imposta che sarà dovuta per l’ultimo periodo del 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo.

Stangata sulle auto aziendali: per gli utenti costi triplicati

Aumentano il fringe benefit per l’uso promiscuo e la trattenuta in busta paga
Nuove norme operative dal 2020. Esclusioni solo per gli agenti di commercio

Nella bozza della legge di Bilancio spunta una stangata sulle auto aziendali: il reddito in natura imputato ai dipendenti (fringe benefit) per la possibilità di utilizzarle anche nel tempo libero (il cosiddetto uso promiscuo) viene triplicato. Stesso aumento per la trattenuta sullo stipendio di chi non ha reddito in natura perché “restituisce” al datore di lavoro la quota corrispondente all’uso privato.

La prima versione del testo del disegno di legge di Bilancio che sta circolando tocca anche l’articolo 51 del Tuir. La norma, per com’è oggi in vigore, stabilisce che per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose) gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori, concessi «in uso promiscuo» ai dipendenti o agli amministratori, il valore del compenso in natura (per la parte dell’uso personale) da assoggettare, in capo agli utilizzatori, a tassazione (Irpef e addizionali) anche ai fini previdenziali, è pari al 30% «dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali» Aci, «al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente» (al lordo dell’Iva della fattura che va pagata nell’anno). La stretta che si sta preparando prevede l’eliminazione della percentuale del 30%. Dunque, i 15.000 chilometri di «percorrenza convenzionale» annuale verrebbero tassati tutti, mentre finora si è pagato solo su 4.500 chilometri.

Le conseguenze, che si sentirebbero già da gennaio 2020, sono pesanti: su un’auto media, si passerebbe da un prelievo di circa 600 euro a quasi 2mila (si veda l’esempio nelle schede a destra). Analogo sarebbe l’aumento della trattenuta per i lavoratori che invece rimborsano l’uso privato. Il tutto per la preoccupazione degli operatori del settore (si vedano ancora le schede destra).

Non solo: i calcoli non tengono conto del fatto che l’aumento del valore del fringe benefit comporterà ulteriori costi indiretti:

farà ridurre le detrazioni per lavoro dipendente e quelle per gli eventuali familiari a carico;

se il reddito complessivo supererà il limite di 24.600 euro, non si potrà più fruire pienamente degli 80 euro del bonus Renzi, se ancora applicabile nel 2020;

se il reddito complessivo supererà i 120.000 euro, il contribuente avrà una riduzione degli oneri detraibili.

Lo bozza esclude dalla stretta solo gli agenti di commercio. Che però normalmente non hanno mai avuto fringe benefit, non essendo quasi mai lavoratori dipendenti.

Dal lato dell’azienda, nulla cambia a livello normativo. Quindi, per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, la deduzione dei relativi costi rimarrà del 70 per cento.

Ma la deduzione era del 90% fino al 2012 e del 100% (del solo fringe benefit) fino al 2006 . Già queste strette, assieme a quelle su deduzioni e detrazioni sui costi di acquisto e manutenzione o di leasing o noleggio del veicolo scattate sempre nel 2012, hanno messo in discussione la convenienza della mobilità aziendale con veicoli forniti dal datore: i rimborsi chilometrici ai dipendenti che usano mezzi propri non sono soggetti a limiti.

Se le aziende non hanno cambiato politica sinora, è stato anche per mantenere l’auto aziendale come leva retributiva nei confronti dei dipendenti, che la apprezzano da sempre. Ma potrebbero cambiare idea, di fronte all’aggravio fiscale che si prepara.

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Rottamazione delle cartelle, nuova chance per i ritardatari

Una nuova chance per i ritardatari della rottamazione. Per chi ha “saltato” la prima o unica rata del 31 luglio scorso c’è la possibilità di non essere tagliato fuori dalla rottamazione-ter rimettendosi in carreggiata e versando entro il 30 novembre (in realtà, la scadenza slitta al 2 dicembre in quanto cade di sabato). Anche se l’intenzione è di archiviare la stagione dei condoni, le prime bozze del decreto fiscale puntano almeno a salvaguardare il gettito di una dei tasselli della pace fiscale varata con il governo M5S-Lega. Di fatto, si parifica la scadenza di versamento tra chi ha aderito alla rottamazione-ter entro il 30 aprile (o “arrivava” dalla rottamazione-bis ancora era uno dei debitori nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016) e chi, invece, ha presentato l’istanza approfittando della finestra riaperta dal decreto crescita fino al 31 luglio scorso. Questi ultimi, infatti, erano già chiamati a pagare la prima o unica rata del piano di rottamazione entro il 30 novembre. Scadenza entro la quale va versata anche la prima o unica rata del saldo e stralcio. Ora si punta a parificare il termine anche per chi avrebbe dovuto già saldare il proprio conto (o almeno la parte iniziale) entro il 31 luglio scorso.

Una misura per cui è stimato un gettito aggiuntivo, naturalmente limitato, dal 2019 al 2023. Tanto per citare solo l’anno in corso e il prossimo, secondo le prime stime dei tecnici, si attendono rispettivamente 46 milioni di euro (di cui 23 per l’Erario) e 52 milioni di euro (la metà è relativa a entrate erariali). Un contributo ulteriore per consolidare i risultati attesi da agenzia delle Entrate-Riscossione, che per il 2019 punta a raggiungere complessivamente tra riscossione ordinaria e straordinaria (voce che comprende gli incassi da pace fiscale) 9,1 miliardi di euro. Una prospettiva che può «essere raggiunta e anche forse superata di poco», come ha dichiarato il presidente di Ader (nonché direttore dell’agenzia delle Entrate), Antonino Maggiore, in audizione presso la commissione Finanze della Camera. Finora sono stati incassati in tutto 6 miliardi: 4,3 da riscossione ordinaria e 1,7 da quella straordinaria, che significa sostanzialmente incassi da rottamazione (la sanatoria che consente di chiudere i conti senza sanzioni e interessi di mora). In realtà, però, la rottamazione ha finito con l’avere un effetto drenante sulla riscossione ordinaria. Anche se proprio l’ultima edizione ha raccolto 1,7 milioni di domande tra quelle presentate entro il 30 aprile e quelle pervenute con la finestra che si è chiusa appunto il 31 luglio. Proprio al 31 luglio la percentuale dei pagamenti è risultata pari al 54,5% delle domande: un dato che sta inducendo, appunto, a pensare di dare una seconda chance a chi non ha versato entro i termini.

Ma nella pace fiscale del precedente Governo c’è anche un’altra misura che ha inciso su agenzia delle Entrate-Riscossione. Si tratta dello stralcio automatico delle mini-cartelle fino a mille euro dal 2000 al 2010. Un condono ritornato alla ribalta negli ultimi giorni per una sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che (anticipata sul Quotidiano del Fisco dello scorso 2 ottobre), che ha ricompreso nel perimetro anche le cartelle relative ai bolli auto non pagati nel periodo interessato. Lo stralcio delle mini-cartelle ha interessato una montagna di 31,2 miliardi di debiti che quindi non saranno più riscossi perché definitivamente condonati.

Resta, però, un’altra montagna di crediti non ancora riscossi e accumulatisi dal 2000 in poi. Per l’esattezza si tratta di 1.339 miliardi di euro, in base al dato aggiornato fornito ieri da Maggiore in audizione. Una montagna che però può partorire solo un topolino in termini di incassi potenziali reali, perché l’importo realmente aggredibile è di 78,5 miliardi: poco meno del 6 per cento. Anche per questo il Governo sta pensando di inserire nel decreto fiscale la norma che consente di ridurre in automatico i rimborsi da 730 e Redditi per chi ha un debito iscritto a ruolo (si vedano i servizi a pagina 2).

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Lotta alle false compensazioni, il governo punta a 1-2 miliardi

Secondo il presidente Inps Tridico si potrebbe arrivare anche a cinque

Dalla stretta sulle indebite compensazioni tra crediti fiscali e debiti contributivi il governo potrebbe recuperare uno o due miliardi a partire dal 2020, secondo quanto fatto filtrare ieri da fonti vicine al dossier. Ma dopo l’incontro tecnico in Ragioneria generale dello Stato cui hanno partecipato anche i vertici dell’Inps, il presidente dell’Istituto, Pasquale Tridico, s’è detto più ottimista. «Sono convinto che si possa arrivare almeno fino a 5 miliardi – ha spiegato Tridico al Sole24Ore – una stima che tiene conto della dinamica delle somme per compensazioni che l’Agenzia delle Entrate ha trasferito a Inps negli ultimi anni, del tutto anomala rispetto al contesto economico, e dell’effetto deterrenza che può generare un buon filtro preventivo sulle future richieste di compensazione». Tridico ha riferito di un clima molto costruttivo tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel progetto, dall’Agenzia delle Entrate al Mef: «È stato riconosciuto il fatto che c’è un problema con i crediti fiscali e che può essere affrontato nell’ambito dell’azione che il governo intende mettere in campo sul fronte anti-evasione».

Tra il 2012 e il 2018 i trasferimenti dell’Agenzia all’Inps sulla base di crediti fiscali riconosciuti hanno in effetti registrato una crescita del 74%, arrivando oltre i 13 miliardi. Ma bisogna tener conto di alcune ragioni oggettive che hanno determinato quel salto: lo split payment, per esempio, ha prodotto dal 2015 un forte aumento dei crediti Iva. E lo stesso è avvenuto con le ultime novità normative sulla gestione dei crediti per le imposte dirette. «Non tutte le maggiori richieste di compensazioni sono truffaldine – ha affermato ancora Tridico – ma noi abbiamo riscontrato casi estremi, richieste di crediti impossibili come quelli di un’azienda con 5 addetti che ha presentato compensazioni per 80 milioni sul bonus Renzi».

Il giro di vite sulle richieste anomale avverrebbe con l’attivazione di una piattaforma informatica tramite la quale Agenzia delle Entrate possa leggere la congruità o meno delle richieste fatte da un sostituto d’imposta tramite il modulo F24 con indici condivisi con Inps e Inail. E in casi estremi scatterebbero “codici automatici di cifratura e blocco” che annullino il riconoscimento del credito. In caso di stop il soggetto interessato avrebbe comunque trenta giorni di tempo per dimostrare le sue ragioni e procedere con la richiesta, come del resto già oggi avviene per i soli crediti erariali: «In pratica invertiamo l’onere della prova consentendo alle aziende oneste tempi certi per perfezionare le domande» dice ancora Tridico, secondo il quale la piattaforma informatica potrebbe essere attivata entro gennaio, anche tenendo conto dei tempi necessari per i bandi.

Il presidente dell’Inps ha fatto riferimento alle idee dell’economia comportamentale per spiegare l’effetto deterrenza che le nuove misure potrebbero innescare: «Si tratta di una spinta gentile (nudge in inglese; ndr) per far sì che le aziende si presentino con domande di compensazione congrue sapendo di trovarsi di fronte a un sistema informatico capace di leggere i loro dati incrociando archivi diversi, il nostro, quello di Inail o di altri istituti, in pieno regime di interoperabilità».

L’Istituto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro ha confermato il suo interesse per il progetto di una piattaforma digitale con codici di controllo (si è parlato anche della possibilità di utilizzare la tecnologia Blockchain) pur non nascondendo una certa cautela. Da qualche tempo Inail ha per esempio chiesto di poter accedere all’archivio dati UniEmens di Inps per costruire indici analitici sul profilo di rischio dei lavoratori e costruire i cosiddetti “cruscotti della prevenzione aziendali” ma, finora, il progetto è rimasto nei cassetti.

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Adeguato assetto d’impresa contro i primi segni di crisi

L’amministratore risponde con il proprio patrimonio per le inosservanze

Dal 16 marzo 2019, con il codice della crisi (Dlgs 14/19) tutti gli amministratori che non avranno dotato l’azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, capace di intercettare gli indizi di crisi e soprattutto la perdita della continuità aziendale, risponderanno con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali della società amministrata per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Una rivoluzione epocale che sarà fonte di seria preoccupazione per tutti gli amministratori di società. Per capire come strutturare la gestione aziendale e cosa fare in azienda per limitare la responsabilità patrimoniale degli amministratori bisogna capire cosa il legislatore intende quando, nel comma 2 dell’articolo 2086 del Codice civile, ha inserito il periodo « assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale», ossia cosa si intende per rilevazione tempestiva della crisi e cosa per continuità aziendale.

Per rivelazione tempestiva della “crisi” cosa si deve intendere? La constatazione di elementi certi e precisi che dimostrano l’effettività della crisi, cioè la semplice rilevazione dal bilancio di esercizio di eventuali squilibri economici o finanziari, oppure è necessario presidiare, con un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile, il manifestarsi di semplici indizi che potrebbero, se non fronteggiati, portare l’azienda alla crisi, cioè a non avere più l’equilibrio economico o finanziario?

Gli strumenti di controllo quantitativi sono in grado di identificare uno stato di crisi solo se la crisi è già in essere e ha già prodotto effetti visibili anche nelle grandezze di bilancio. In tali casi, la constatazione dello stato di crisi è la conferma dell’incapacità, del sistema di controllo interno all’azienda, di saper vigilare, e quindi di saper intercettare, sul sorgere degli indizi importanti che hanno poi inoculato il virus della futura crisi. Lo spirito della riforma è quello di favorire l’allerta precoce in modo da favorire il risanamento delle imprese e porre un presidio sulla robustezza del loro equilibrio economico e finanziario. Quindi, un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile non può essere quello che constata semplicemente i danni causati dalla crisi, ma deve essere un insieme sistemico di strumenti che garantisca la rilevazione precoce degli indizi di crisi. A supporto di ciò si può riportare l’altra disposizione già in vigore dal 16 marzo 2019 (l’articolo 14, comma 1) che impone al revisore «di segnalare allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi». Si parla di semplici indizi proprio a voler enunciare che il revisore e l’amministratore hanno l’obbligo di vigilare sulle possibili inoculazioni del virus della crisi prima che si propaghi nell’azienda e demolisca gli equilibri economico finanziari, facendo perdere la continuità aziendale.

Tale analisi non lascia dubbi sul fatto che gli strumenti di controllo quantitativo basati sul bilancio non hanno la capacità di rispettare le disposizioni del comma 2 dell’articolo 2086, perché essi non riescono a presidiare la rilevazione degli indizi di crisi e rilevano solo gli effetti sul bilancio di una crisi già avviata e conclamata.

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Niente forfait per l’unico fornitore della partecipata

Il controllo di fatto sulla società non consente di sfruttare la flat tax

L’imprenditore individuale o il professionista, che siano l’unico o il principale fornitore di una società partecipata dai medesimi, possono conseguire il controllo di fatto, con la conseguente inapplicabilità del regime forfettario.

Il caso è stato analizzato dalla risposta a interpello 398/2019 di ieri a un interpello e riguardava un ingegnere, esercente una attività compresa nel codice Ateco 71.12.10 che, al contempo, deteneva una partecipazione pari al 40% in una società di ingegneria esercente attività riconducibile al medesimo codice Ateco. L’istante precisava, inoltre, che il restante 60% era posseduto da un soggetto a lui non legato.

Considerato che la partecipazione del 40% non consentiva al possessore di esercitare alcun tipo di controllo nella società, l’istante riteneva di poter applicare il regime forfettario. Infatti, a norma del comma 57 della legge 190/2014, la partecipazione in una srl ostacola l’applicazione del regime forfettario solo se, congiuntamente, si verificano due requisiti:

il controllo diretto o indiretto della società

e l’esercizio di una attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del contribuente forfettario.

Per verificare il requisito del controllo, si deve far riferimento a quanto disposto dall’articolo 2359 del Codice civile secondo cui sono considerate “controllate” le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria e le società che sono sotto influenza dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Nel caso descritto dall’istante non era verificata alcuna di queste condizioni. Tuttavia, l’Agenzia, nella risposta, afferma che, tenuto conto che il soggetto forfettario era probabilmente il principale fornitore della società, tale circostanza integrava il controllo di fatto e, quindi, l’inapplicabilità del regime forfettario.

Nella giornata di ieri l’Agenzia ha poi pubblicato altre due risposte in materia. Con la risposta 399, viene confermato che, nel caso di svolgimento dell’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o di colui che lo è stato nei due anni precedenti, la decadenza dal regime forfettario avviene dall’anno successivo.

Nella fattispecie, il contribuente ipotizzava di chiudere la partita Iva entro la fine dell’anno 2019. Ne consegue che il regime forfettario è applicabile nel corrente periodo di imposta poiché la causa ostativa deve essere verificata alla fine del medesimo. Il caso riguardava un perito industriale che, a partire da novembre 2018 aveva iniziato una collaborazione professionale con una società emettendo parcelle verso quest’ultima e che 2019 aveva poi intensificato tale collaborazione per poi essere assunto con contratto di lavoro dipendente, chiudendo così la partita Iva. Si tratta, in effetti, di un percorso virtuoso in cui il forfettario è divenuto un dipendente.

Infine, con la risposta 397 si analizza un caso simile a quello già visto con la risposta 392 (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

Fatture false, concorso nel reato per il potenziale utilizzatore

L’esclusione del concorso nel reato tra utilizzatore ed emittente le false fatture, opera soltanto se il destinatario non risponde del delitto di dichiarazione fraudolenta. Ne consegue che se ha ricevuto i documenti e non li ha utilizzati concorre nel reato commesso da chi ha emesso le fatture fittizie. A fornire questa precisazione è la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 41124 depositata ieri.

Alla legale rappresentante di una società veniva contestato il concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Più precisamente, la società era stata destinataria di fatture emesse da un terzo soggetto considerate fittizie, ma che non erano confluite nella relativa dichiarazione presentata. La difesa evidenziava così che nessun illecito era stato commesso.

Nelle more del giudizio di appello, interveniva la prescrizione per tale reato, ma venivano comunque confermate le statuizioni civili.

L’imputata ricorreva così in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, anche la violazione della norma disciplinata dall’articolo 9 del Dlgs 74/00. In particolare, è previsto che non può sussistere il concorso tra l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi le utilizza.

La Suprema corte, rigettando l’eccezione sul punto, ha fornito alcune importanti precisazioni. Innanzitutto, nella sentenza è stato evidenziato che il legislatore con tale norma ha inteso evitare che l’utilizzazione di fatture false da parte del destinatario (punita dall’articolo 2 del Dlgs 74/00) possa integrare anche il concorso nell’emissione delle stesse (punita dall’articolo 8 dello stesso decreto). E viceversa, ossia che la mera emissione possa integrare il concorso con il relativo utilizzo, cosiccome avveniva con la precedente normativa penale tributaria (cosiddette manette agli evasori). Si tratta dello stesso fatto poiché l’emissione della fattura, trova la sua naturale conseguenza nell’utilizzazione e l’utilizzazione trova il suo naturale antecedente nell’emissione. Con l’articolo 9, quindi, è stato escluso che un soggetto possa essere colpito per due volte da sanzione penale per la medesima vicenda illecita.

La Cassazione ha però precisato che l’esclusione del concorso, non opera se il destinatario delle fatture non le abbia utilizzate. L’articolo 2 del Dlgs 74/00 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva indica in una delle dichiarazioni fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tuttavia, in assenza dell’utilizzo, ossia della presentazione di una dichiarazione contenente i citati documenti falsi, l’imprenditore non commette alcun reato.

Va da sé quindi che se non esiste il delitto in capo all’utilizzatore, non sussiste la necessità di evitare la doppia sanzione tutelata dal legislatore.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, solo il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, con l’emittente non essendo applicabile l’esclusione prevista dalla norma.

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Bike e car sharing da certificare anche se pagati con la carta

La risposta dell’Agenzia esclude la qualificazione di attività a distanza
Si tratta di locazione di beni mobili e non rientra tra i servizi elettronici
I servizi di bike e car sharing, i servizi collegati alla sharing economy e alla gig
economy, in quanto non rientrano tra i servizi a distanza, vanno certificati
operazione per operazione con scontrini e ricevute fiscali o dal 1° gennaio 2020 con
documento commerciale, salvo in ogni caso l’emissione di fatture elettroniche. Con
la risposta a interpello 396/2019, pubblicata ieri 8 ottobre, l’agenzia delle Entrate
nell’occuparsi del servizio di bike sharing introduce di fatto un principio
applicabile per tutti quei servizi gestiti tramite piattaforme elettroniche e pagati
tramite app su internet anche se il pagamento avviene in modo tracciabile. La
certificazione riguarda tutte le operazioni anche quando rese a committenti privati
che non operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Non si tratta infatti di
operazioni riconducibili tra i servizi elettronici resi a committenti privati e, in
quanto tali, esonerate, al momento, dall’obbligo di certificazione secondo quanto
disposto dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019. Il prestare il servizio in
maniera automatizzata e l’accettare esclusivamente pagamenti con strumenti
elettronici non sono infatti sufficienti a qualificare il servizio stesso come
elettronico e, per l’effetto, ad esonerare il prestatore dalla documentazione con
corrispettivo dell’operazione: si tratta invece di un servizio riconducibile alla
locazione onerosa di cose mobili non rientrante, per l’effetto, tra quelli prestati
tramite mezzi elettronici elencati nel regolamento Ue 282 del 2011.
Certamente le conclusioni dell’Agenzia dovrebbero spingere a far riflettere il
legislatore per introdurre, in caso di tracciabilità dell’operazione, una maggiore
flessibilità per favorire tutte queste economie in divenire. Così come avvenne nel
1996 quando si individuarono le operazioni per le quali potevano operare gli
esoneri dalla documentazione con scontrino e ricevuta.
Il caso esaminato
L’istanza di interpello è stata presentata da una società che, svolgendo attività di
bike sharing, ha fatto realizzare una “applicazione” per smartphone e tablet grazie
alla quale gli utenti possono usufruire del servizio, utilizzando la propria carta di
credito per il relativo pagamento. Una volta effettuata la scansione del QR-code presente sulla bicicletta, viene effettuato il pagamento mediante sistema paypal o
carta di credito e, contemporaneamente, si sblocca automaticamente il lucchetto
elettronico che blocca il veicolo. Il periodo di noleggio termina con la chiusura del
lucchetto alla riconsegna della bicicletta presso uno dei totem dedicati. Sul
presupposto che si trattasse di servizi resi con mezzi elettronici, l’istante ha
richiesto se, oltre all’effettuazione di un incasso tracciabile, in caso di prestazione
verso clienti privati fosse sufficiente l’annotazione nel registro dei corrispettivi,
senza rilascio di ricevuta, scontrino o dal 1° gennaio 2020 di un documento
commerciale, prevedendo altresì l’emissione di una fattura elettronica ove richiesta
oppure se il cliente fosse un soggetto Iva.
La risposta
Ad avviso dell’Agenzia, il servizio di bike sharing non rientra tra quei servizi
elettronici resi a committenti privati, come individuati dall’articolo 7, paragrafo 1 ,
del regolamento Ue 282 del 2011. Si tratta invece di un’operazione di locazione
onerosa di cose mobili come già chiarito dalla Entrate con la risoluzione
478/E/2008. Non si è infatti in presenza di un servizio fornito attraverso internet o
una rete elettronica e con una natura che rende la prestazione esclusivamente
automatizzata, corredata da un intervento umano minimo ed impossibile da
garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Tra i servizi elettronici
rientrano invece le forniture di siti web e web-hosting, di software, di immagini,
testi e informazioni o di basi dati, nonché di musica, film, giochi e prestazioni di
insegnamento a distanza. Il fornitore del servizio di bike sharing deve quindi
rilasciare uno scontrino o una ricevuta fiscale e dal 1° gennaio 2020 un documento
commerciale, che potrà essere inviato al cliente, previo accordo, anche in formato
elettronico.
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Nuova Sabatini, contributo in un’unica tranche fino a 100mila euro

Con le circolari direttoriali del 19 e 22 luglio scorso, il Mise fornisce i primi chiarimenti in merito alle novità apportate dal Decreto crescita alla Nuova Sabatini di cui all’articolo 2 del Dl 69/2013.

La misura agevolativa prevede che, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti per l’acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo, il Ministero conceda un contributo parametrato a un tasso di interesse pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti «ordinari» e al 3,575 per cento per gli investimenti «Impresa 4.0».

L’articolo 20 del Dl 34/2019 , oltre a precisare che l’erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese, apporta tre modifiche alla disciplina della Nuova Sabatini.

La prima novità estende la possibilità di concedere i finanziamenti agevolabili anche agli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, Dlgs 385/1993, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese.

La seconda modifica riguarda l’innalzamento da 2 a 4 milioni di euro dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari alla singola Pmi beneficiaria. A tal proposito, la circolare 19 luglio 2019 del Mise , pubblicizzando il nuovo modello della domanda di accesso all’agevolazione, ha specificato che saranno comunque considerate valide le istanze presentate a decorrere dallo scorso 1° maggio (data di entrata in vigore del Dl 34/2019) utilizzando il vecchio modello, anche nell’ipotesi in cui comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro.

L’ultima modifica, invece, concerne le modalità di erogazione del contributo, prevista in un’unica tranche qualora il finanziamento sia di importo non superiore a 100 mila euro. La novità, come sottolineato dal Mise, si applica alle domande di agevolazione presentate dalle Pmi alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019.

Anche l’iter di ottenimento del beneficio è stato conseguentemente modificato per tener conto delle novità; a tal fine, con la circolare 22 luglio 2019 il Mise ha aggiornato la circolare n. 14036 emanata in data 15 febbraio 2017. In particolare, le Pmi sono tenute a completare l’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione.

Completato l’investimento, l’impresa compila telematicamente attraverso la procedura disponibile nella nuova piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento.

Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del modulo DUI, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso.

L’impresa deve, inoltre, trasmettere, avvalendosi della suddetta piattaforma il modulo RU, ossia la richiesta unica di erogazione contenente tutte le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione indicato nel decreto di concessione.

Successivamente, la Pmi beneficiaria invia il modulo RP necessario per attivare il pagamento di ogni quota successiva alla prima, da presentare annualmente al Mise, solo in via telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma.

Infine, il nuovo paragrafo 13.bis della circolare 15 febbraio 2017 disciplina la fase transitoria prevedendo, per le Pmi che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019, la trasmissione telematica della richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (modulo RQR) che deve essere inoltrato al Ministero, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Il mancato rispetto del predetto termine determina la revoca dell’agevolazione.

Fonte “Il sole 24 ore”

La predisposizione del budget garantisce il monitoraggio anticrisi

L’istituzione generalizzata dell’obbligo per l’impresa collettiva di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, a seguito dell’entrata in vigore a marzo 2019 degli articoli 375 e 377 del Codice della crisi d’impresa comporta la necessità per l’imprenditore non solo di valutare costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ma anche di monitorare la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione.

Si tratta di una previsione contenuta nell’articolo 14 del Codice, che entrerà in vigore ad agosto 2020 insieme al resto della riforma, che in realtà racchiude tutto il senso e la portata della normativa sugli adeguati assetti: è proprio l’adeguatezza dell’organizzazione che consente all’imprenditore il monitoraggio della crisi e della continuità aziendale.

L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve consentire all’imprenditore la verifica dell’equilibrio economico-finanziario e della gestione prospettica: questa indagine, che va condotta con periodicità proporzionata alla dimensione ed alla complessità dell’azienda (ed alle risorse umane e finanziarie disponibili), si basa su una serie di strumenti che tradizionalmente sono racchiusi all’interno del macro-contenitore denominato “controllo di gestione”.

Una lettura coordinata della norma codicistica sugli adeguati assetti insieme al Codice della crisi, conduce a ritenere sussistente l’obbligo di istituzione di un adeguato controllo di gestione, atto a consentire le verifiche consuntive e prospettiche necessarie al monitoraggio previsto dall’articolo 2086 riformato, che prevede – appunto – la necessità di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e la perdita della continuità aziendale.

Dalla lettura dell’articolo 2 del Codice emerge chiaramente come la definizione di crisi d’impresa che viene data sia tipicamente finanziaria e prospettica: solamente strumenti di controllo di gestione di tipo prospettico possono consentire all’imprenditore di disporre di informazioni sufficienti e tempestive.

Parlare di previsioni, per molti imprenditori, può risultare difficoltoso: la modesta managerializzazione ed informatizzazione dell’impresa, la velocità del mercato e delle tecnologie, la digitalizzazione e la globalizzazione sono tutti fenomeni che minano alla radice la fiducia dell’imprenditore nelle previsioni, e spesso lo scoraggiano anche all’adozione dello strumento. Non è infrequente che taluni imprenditori ritengano il budget uno strumento che mal si attaglia alla propria realtà aziendale, rispetto alla quale lamentano una modesta visibilità temporale sia dei volumi che dei prezzi; si tratta purtroppo di un circolo vizioso in quanto l’impresa che non si dota di un budget non affina internamente le relative competenze e resterà sempre incapace di dotarsene.

Viceversa, istituire un controllo di gestione che, sulla base di una contabilità analitica, consenta un monitoraggio dei costi e dei ricavi e conduca alla predisposizione di un budget, rappresenta in sé un percorso di accrescimento della dotazione di competenze manageriali interne all’impresa. Il processo di costruzione del budget, nella sua trasversalità, conduce proprio a confronto interno, dialogo e sforzo del singolo di far parte di un collettivo, ed è fondamentale per il miglioramento della capacità di previsione quale frutto di un sistema organizzato.

Un buon controllo di gestione può non generare necessariamente una previsione precisa, ma rappresenta un eccellente strumento di misurazione della performance, in grado di consentire rapide correzioni di tiro e interventi incisivi e tempestivi. Anche se le previsioni dovessero risultare a volte imprecise, i processi decisionali che vengono attivati per la sua predisposizione e le interazioni tra manager interni legate alla sua gestione periodica sono fondamentali per migliorare la competitività dell’azienda.

Anche, e forse soprattutto, l’impresa che si dichiara incapace di un proprio budget può ricevere grande beneficio dall’istituzione di un controllo di gestione, il quale può quindi passare da un mero tema di compliance, legato ad una norma vigente che non lascia spazio a malintesi, ad un progetto di crescita interna e di sviluppo di competenze, anche tramite consulenti esterni che consentano questa evoluzione.

Fonte “Il sole 24 ore”

Imposte da versare anche con il bilancio in bozza

Un tema delicato attiene al rapporto tra versamento delle imposte e approvazione del bilancio: aspetto che va risolto alla luce del combinato disposto delle norme civilistiche e tributarie.
Sotto il primo profilo, il Codice civile dispone che l’assemblea ordinaria per le società di capitali debba essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. È peraltro, ammessa la possibilità che – in presenza di determinate circostanze – il bilancio sia approvato entro 180 giorni (cosiddetto temine lungo).
In merito alle situazioni che consentono il ricorso al termine “lungo”, oltre alla necessità di predisporre il bilancio consolidato, la norma fa riferimento a particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società: la casistica ha fatto registrare una molteplicità di ipotesi, dalla presenza di sedi secondarie al compimento di operazioni straordinarie, dalla costituzione di patrimoni destinati a specifici affari (articoli 2447-bis e 2447-septies del Codice civile) alla necessità di adeguarsi a nuovi principi contabili (tale conclusione appare confermata da un documento del Cndcec del 16 gennaio 2017).
Come insegna la Cassazione (sentenza 11452/2014), anche ai fini tributari – cioè per verificare se la dichiarazione dei redditi è stata presentata tempestivamente – l’agenzia è chiamata a valutare la ricorrenza nel caso concreto dei motivi che hanno suggerito il differimento del termine di approvazione del bilancio.
Tralasciando gli aspetti meramente civilistici connessi alle vicende descritte, è opportuno descrivere invece gli effetti dei citati termini sugli obblighi tributari, in primis sulla liquidazione delle imposte. Al riguardo rileva innanzitutto l’articolo 17 del Dpr n. 435/2001, in base al quale (nel testo modificato dall’articolo 7-quater, comma 19, del Dl n. 193/2016, con effetto dal 1° gennaio 2017) le società di capitali sono tenute a effettuare il versamento dell’Ires dovuta a saldo in base alla dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nei termini previsti dalla legge civilistica. In particolare, qualora il bilancio non sia approvato nel termine stabilito, il versamento dei tributi dev’essere comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (salvo le rateizzazioni di rito).
Ciò significa che l’omessa approvazione del bilancio non esenta né dall’obbligo di versamento delle imposte, né dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. A prescindere dalle cause che hanno condotto alla mancata approvazione, gli amministratori delle società devono comunque adoperarsi per la predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base del progetto di bilancio da loro predisposto. Perciò, in assenza di approvazione del bilancio (per le società di capitali) e del rendiconto (per le società di persone), scatta comunque l’obbligo di versamento delle imposte.
In caso contrario, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Dlgs n. 471/97. A ciò si aggiungano i riflessi da un lato sotto il profilo della responsabilità individuale degli amministratori, e dall’altro per quanto attiene agli adempimenti inerenti al deposito degli atti presso il Registro delle imprese. Infatti alcuni uffici del Registro ammettono il deposito anche di bilanci non approvati. Ad ogni buon conto, è indispensabile che nel libro delle decisioni dell’organo amministrativo nonché negli atti societari sia “certificato” il contenuto della bozza di bilancio in modo tale da avere un “solido” riferimento oggettivo del contenuto della bozza di bilancio.

Fonte “Il sole 24 ore”

Niente integrativa dopo la contestazione su una precedente dichiarazione

La notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di una precedente dichiarazione costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa. Se fosse, infatti, possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza 17230/2019.

La vicenda afferisce a costi ritenuti non deducili in quanto inerenti a operazioni effettuate verso Paesi a fiscalità privilegiata e non correttamente esposti nella dichiarazione dei redditi. Già nella sentenza 28172/2017, la Suprema corte era giunta alla conclusione che, in tema di imposte sui redditi, costituiva «causa ostativa» alla presentazione della dichiarazione integrativa, in base all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione della dichiarazione originaria in quanto «se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore».

Intervenendo sul punto, il collegio di legittimità ha infatti precisato che «l’agenzia delle Entrate sottolinea… la sostanziale difformità della dichiarazione integrativa di cui al comma 8 dell’articolo 2 con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Tanto premesso il collegio rileva che la censura del contribuente rientra in tale previsione normativa, risultando erroneo il richiamo, sia dei primi Giudici e sia dell’Ufficio al comma 8 bis del Dpr 322/98 e articolo 13 Dlgs472/1997 risultando la loro applicazione sottoscritta ai soli casi di ravvedimento operoso».

Sempre in tal senso si era espressa la Cassazione con la sentenza 15015/2017 afferente a una situazione analoga a quella rappresentata nella pronuncia in commento, rilevando che «dopo la contestazione di una violazione è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione, posto che, ove fosse possibile porre rimedio alla mancata separata indicazione dei costi in oggetto (o a qualunque altra irregolarità) anche dopo la contestazione della relativa violazione o l’inizio di attività di verifica e controllo, la correzione stessa si risolverebbe (Corte costituzionale 392/2002) in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza della correlativa prescrizione (Cassazione 23745/2015)».

Pertanto, anche l’attuale formulazione dei commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998, benché orientata a una generale possibilità di correggere errori o omissioni commesse nella compilazione delle dichiarazioni già presentate, entro i termini previsti per l’accertamento da parte del Fisco (articolo 43 Dpr 600/1973), dovrà misurarsi con l’impossibilità di apporre modifiche alla dichiarazione successivamente alla notifica dell’atto di contestazione da parte dell’ufficio.

Fonte “Il sole 24 ore”

I lavori anti-barriere architettoniche con Iva al 4%

La particolare finalità delle opere giustifica l’aliquota super ridotta

Le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria per la quale si prevede, generalmente, l’Iva del 10%; tuttavia, la particolare finalità cui sono destinate determina l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 per cento. Le Entrate, con la risposta alla consulenza giuridica 18 di ieri, hanno fornito chiarimenti in merito alla corretta aliquota Iva da applicare ad alcune operazioni con particolare riguardo a quelle finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare, l’istante chiedeva di conoscere l’Iva da applicare alle seguenti fattispecie:

1) installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa;

2) interventi di modifica degli impianti per il miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote;

3) esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza;

4) canoni contrattuali per la disponibilità dell’impresa di manutenzione, a garantire l’intervento anche nelle ore festive o notturne.

Con riferimento ai punti 1) e 2) l’istante sosteneva di poter applicare l’aliquota del 4% nel caso di interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e al conseguimento della massima accessibilità possibile. È il caso, ad esempio, di un intervento di progettazione e installazione di un ascensore in un edificio che ne sia privo oppure quando si smantella un ascensore non accessibile o difficilmente accessibile alle persone con sedie a rotelle e se ne installa uno completamente accessibile alle persone con disabilità.

La risposta dell’Agenzia è conforme alla soluzione prospettata dal contribuente. Infatti, nel caso di eliminazione di barriere architettoniche, trova applicazione il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, secondo cui sono soggette all’aliquota Iva del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

Nel caso, invece, di generico intervento di manutenzione straordinaria, trovano applicazione le regole secondo cui l’Iva si applica al 10%, anche sul valore dei beni significativi fino a concorrenza dell’importo della manodopera. In sostanza, la finalità dell’intervento (l’eliminazione delle barriere architettoniche) prevale sul resto. Confermata l’aliquota del 10%, suggerita dal contribuente, per i servizi accessori erogati in dipendenza di un contratto di manutenzione, finalizzati a integrare o mantenere in efficienza gli impianti di sollevamento e gli ascensori esistenti.

Fonte “Il sole 24 ore”

E-fattura, controlli non automatici se non si aderisce al cassetto Entrate

La rettifica: chi non dice sì al servizio non diventa in automatico a rischio
Per le Entrate la pericolosità deriva dalla combinazione con altri fattori

La mancata adesione al servizio di consultazione delle e-fatture non è di per sé rilevante come elemento di valutazione dell’analisi del rischio dei contribuenti: con una parziale ma assolutamente importante rettifica alla Faq 125 del 19 luglio 2019, l’agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente per precisare il rapporto tra adesione al servizio di consultazione, disponibile dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, e attivazione e realizzazione di controlli incrociati sulla base dei dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il Sistema di interscambio ed intersecati con quanto presente in altre banche dati a disposizione del fisco, secondo le regole stabilite dal decreto ministeriale 4 agosto 2016.

Con la prima versione della Faq 125, l’amministrazione finanziaria aveva attribuito un particolare valore a fini accertativi alla mancata adesione da parte dei contribuenti al servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.

La non adesione

Non aderire avrebbe costituito, secondo la prima versione pubblicata, un elemento valutabile nell’ambito dell’analisi del rischio di evasione dei contribuenti, i quali sarebbero risultati perciò potenzialmente selezionabili per effettuare le ordinarie attività di controllo. In caso di non adesione, i dati contenuti nei tracciati vengono infatti cancellati con memorizzazione esclusivamente di quelli a rilevanza fiscale.

La domanda, ufficializzata con la Faq 125 riguarda proprio la possibilità o meno per il fisco di effettuare comunque controlli incrociati, finalizzati a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, pur in mancanza dell’intero set informativo. Il Dm 4 agosto 2016 prevede infatti l’utilizzo dei dati di fatture e relative variazioni acquisiti mediante il sistema di interscambio. Come precisato dalle Entrate, e ribadito anche in sede di rettifica, i controlli incrociati saranno realizzati anche in caso di eliminazione del file completo della fattura elettronica.

L’adesione al servizio di consultazione permette infatti da un lato al contribuente di ritrovare in ogni momento le fatture emesse e ricevute ma, soprattutto, rende trasparenti e maggiormente collaborativi i rapporti con l’amministrazione finanziaria evitando l’attivazione delle procedure di analisi del rischio. La rettifica alla risposta 125 pubblicata ieri, precisa tuttavia come la mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dalle Entrate. Il dato testuale della risposta rettificata sembra in ogni caso riconoscere una valenza a fini accertativi, nell’ambito dell’attività di analisi del rischio, alla mancata adesione quando non si realizza da sola ma in costanza e in combinazione con altri elementi.

Fonte “Il sole 24 ore”

Spazio al ravvedimento per i versamenti frazionati

Il ravvedimento parziale diventa ufficiale. A prevederlo è l’articolo 4-decies del decreto crescita (Dl 34/2019) introdotto dalla legge 58/2019 di conversione. Il ravvedimento operoso, anche grazie alle lettere di compliance, è uno degli strumenti deflattivi più sfruttati dai contribuenti, poiché consente di regolarizzare spontaneamente un’irregolarità beneficiando di sanzioni particolarmente ridotte. Tuttavia, l’assenza di una previsione che consenta di dilazionare gli importi dovuti, è certamente uno dei punti deboli dell’istituto. Il contribuente, quindi, privo della disponibilità finanziaria necessaria, non può perfezionare il ravvedimento e quindi, ove attendesse i successivi provvedimenti dell’Agenzia (avviso bonario, cartella e così via) dovrebbe corrispondere sanzioni maggiori.

In sede di conversione del Dl crescita è stato introdotto il nuovo articolo 13-bis al Dlgs 472/97 (l’articolo 13 disciplina il ravvedimento operoso). La norma consentirà espressamente al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dal ravvedimento ordinario.

Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento.

La riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti è ̀ possibile operare il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni sanzionatorie previste. Gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo. Le nuove disposizioni si applicano però ai soli tributi amministrati dalle Entrate. Il legislatore ha espressamente previsto che la nuova norma sia di interpretazione autentica e quindi applicabile anche per il passato.

In tale contesto, va infatti segnalato che da tempo, un’alternativa all’assenza della rateizzazione fosse rappresentata dal frazionamento degli importi dovuti. Le Entrate, con la risoluzione 67/E/2011, hanno confermato questa soluzione con riferimento al “vecchio” ravvedimento per il quale c’erano cause ostative ormai non più esistenti.

A decorrere dal 2015, infatti, l’istituto è stato completamente rivisitato prevedendo:

la possibilità di regolarizzare fino al termine di decadenza del potere di accertamento dell’amministrazione;

che la notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione o di un avviso bonario (articolo 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 o 54-bis Dpr 633/1972) o di una cartella di pagamento, rappresentino cause ostative alla possibilità di ravvedersi.

Di conseguenza, i verbali di verifica, i Pvc, i questionari o atti similari, non costituiscono una causa di esclusione, ma anzi potrebbero rappresentare il motivo perché il contribuente rettifichi la propria posizione. Il ravvedimento frazionato rappresenta quindi una sorta di piano di rateazione creato dal contribuente per regolarizzare dei debiti tributari. Tuttavia, se nel corso della dilazione costruita dal contribuente fosse notificato l’avviso bonario ovvero direttamente la cartella di pagamento, il ravvedimento deve essere sospeso. In proposito, il Mef, in risposta a uno specifico quesito, ha precisato che dinanzi a un ravvedimento frazionato, restano salvi gli effetti di quanto pagato in precedenza: pertanto la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento intervenuta successivamente non pregiudica la regolarizzazione già eseguita. Dal tenore letterale della risposta, quindi, l’avviso bonario, la cartella o un avviso di accertamento costituiscono causa ostativa per il proseguimento e pertanto il ravvedimento frazionato deve essere sospeso. In simili ipotesi, quindi, la pretesa erariale dovrà riguardare le somme non ancora corrisposte, mentre sulle precedenti, risultando ormai regolarizzate, non saranno dovute ulteriori sanzioni.

Nel caso in cui il contribuente non ravvedesse integralmente quanto dovuto, potrà dilazionare le somme una volta ricevuti gli atti successivi: per l’avviso bonario in 8 rate trimestrali ovvero per importi superiori a 5mila euro, in un massimo 20 rate trimestrali, per la cartella di pagamento fino a 72 rate o 120 in caso di comprovata situazione di difficoltà.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Rottamazione ter, la domanda blocca subito il recupero coattivo

L’anticipazione della trasmissione della domanda di rottamazione ter, rispetto alla nuova scadenza del 31 luglio, consente di fruire di una serie di vantaggi immediati. Questi vanno dal blocco delle azioni esecutive al rilascio dei certificati di regolarità fiscale e contributiva. Si tratta peraltro di una possibilità già effettiva, considerato che l’Ader ha appena pubblicato il nuovo modello DA – 2018 – R . Al riguardo, si ricorda innanzitutto che la pendenza del termine per la definizione agevolata degli affidamenti, disposta dall’articolo 16 bis, Dl 34/19 , non blocca automaticamente le procedure di recupero coattivo dell’agente della riscossione. Ne consegue che quest’ultimo potrà comunque iscrivere fermi amministrativi e ipoteche nonché notificare atti di pignoramento. Con la presentazione del modello di legge, invece, non possono essere promosse nuove azioni esecutive né adottate nuove misure cautelari.

Con riguardo ai vincoli già apposti, questi restano di regola in vigore fino al buon esito della procedura di rottamazione. Con il pagamento della prima rata, in scadenza al 30 novembre prossimo, tuttavia, il fermo viene sospeso con l’effetto che il veicolo può senz’altro circolare. Per quanto attiene inoltre alle procedure esecutive in corso (pignoramenti), la trasmissione della domanda ne impedisce la prosecuzione. Fa eccezione il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Va evidenziato in proposito che il medesimo effetto di blocco si verifica anche per i pignoramenti presso terzi in corso. Ne consegue che, ad esempio, il pignoramento dello stipendio o del conto bancario si blocca e le relative somme tornano a essere disponibili per il debitore. D’altro canto, si tratta del medesimo effetto che deriva dalla sospensione del fermo amministrativo, seppure quest’ultimo venga del tutto revocato solo al termine della definizione agevolata. Nel caso dei pignoramento in corso, la revoca definitiva si ottiene invece con il versamento della prima rata.

Un’altra conseguenza positiva della domanda di rottamazione consiste nel fatto che il debitore non si considera moroso né nei riguardi dell’agenzia delle Entrate nè nei riguardi dell’Inps, con riferimento ai carichi inclusi nell’istanza. Ne deriva che nei riguardi del debitore interessato verrà rilasciato un Durc negativo.

La presentazione del modulo DA – 2018 – R, inoltre, determina la sospensione delle rate delle dilazioni pregresse ancora in essere, in scadenza fino al 30 novembre 2019. Una volta che la domanda è accettata, peraltro, la dilazione pregressa è revocata ope legis con il decorso di quest’ultimo termine, sia che si versi sia che non si versi la prima rata di rottamazione. In concreto, dunque, la riattivazione del piano di rientro precedente è possibile solo se la domanda viene rigettata oppure se il debitore vi rinunci prima del 31 luglio.

Le medesime considerazioni valgono per le istanze di saldo e stralcio (modello SA – ST – R). A quest’ultimo proposito, si ricorda che se il debitore, persona fisica, indica nella domanda partite che non possono rientrare nello stralcio o possiede un Isee maggiore di 20mila euro (oppure non indica alcun valore), la domanda viene convertita d’ufficio dall’Ader in istanza di rottamazione ter.

Fonte “Il sole 24 ore”

Imu sui fabbricati strumentali, deduzione extra subito operativa

Maggiore deducibilità, graduata nel tempo ma con “punto d’arrivo” al 100%, nuovo termine di presentazione della dichiarazione e una interpretazione autentica di favore per le società agricole. E, per la Tasi, esenzione per gli immobili merce (ma solo dal 2022). Il decreto crescita (Dl 34/2019 ), dopo la conversione da parte della legge 58 presenta aspetti di indubbio interesse per le imprese, sul fronte della fiscalità immobiliare. In alcuni casi con possibili effetti già sul versamento degli acconti.

Imu deducibile al 50% nel 2019

L’articolo 3 del decreto amplia la deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’Imu versata sugli immobili strumentali. Dal 2014 al 2018, era prevista in misura pari al 20% dell’importo versato (prima era integralmente indeducibile, come a suo tempo accadeva per l’Ici). Già la legge di Bilancio 2019 (comma 12 della legge 145/2018) aveva previsto un incremento del beneficio al 40% per quest’anno. Ora, il testo finale del decreto crescita prevede la seguente deduzione graduata:

50% per il periodo d’imposta 2019;

60% per i periodi 2020 e 2021;

70% per il 2022;

100% dal 2023 (questa è la novità introdotta in sede di conversione).

Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre far riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello sopra indicato. L’incremento è forse legato anche alla volontà di “sminare” il giudizio di costituzionalità incardinato dalla Ctp di Parma (ordinanza n. 271 del 5 luglio 2018).

La norma interessa gli immobili strumentali (concetto definito dall’articolo 43, comma 2, Tuir ), esclusi:

quelli a uso promiscuo;

gli “immobili merce”;

gli immobili qualificati come “patrimonio” (articolo 90 del Tuir).

Poiché la disposizione si riferisce agli «immobili» e non semplicemente ai «fabbricati», dovrebbero rientrarvi anche le aree, ma solo a condizione che possano qualificarsi quali beni strumentali.

Per i professionisti, ai fini Irpef si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività.

Il criterio di deduzione

La deduzione avviene secondo il criterio misto “cassa-competenza” di cui alla circolare 10/E/2014 (risposta 8.2; vi veda anche il grafico). Quindi l’Imu relativa al 2018 versata in ritardo quest’anno è deducibile ancora al 20 per cento. La circolare non è però chiara per i soggetti (come i professionisti e le imprese in contabilità semplificata) che operano in regime di “cassa pura”: si potrebbe comprendere che, premessa l’indeducibilità del tributo sino al 2013, dal 2014 vada applicata la quota di deducibilità dell’anno di versamento (e non quello di competenza), per quanto possa essere premiante per chi versa in ritardo.

L’incremento al 50% della deducibilità 2019 può essere già considerato per chi calcola gli acconti Ires/Irpef con il metodo previsionale, per quanto le imprese si accostino a tale metodo di calcolo soprattutto a novembre.

L’intervento del legislatore appare comunque parziale, perché mantiene l’integrale indeducibilità dell’imposta locale ai fini Irap, disposta dal comma 1 dell’articolo 14 del Dl 23/2011, mentre la Tasi si deduce integralmente sia ai fini delle imposte dirette che Irap (nel regime “del bilancio”).

Beni merce, dichiarazione Imu
e società agricole

Per la Tasi, l’articolo 7-bis del decreto convertito introduce (con decorrenza 2022) l’esenzione dal tributo per «i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». Oggi, per questi immobili (già esenti dall’Imu ed “identificati” dalle risoluzioni 11/2013 e 9/DF/2015) è prevista un’aliquota ridotta all’1 per mille, che i Comuni possono elevare sino al 2,5 per mille o ridurre fino all’azzeramento.

Riguarda entrambi i tributi locali, invece, lo slittamento (a norma dell’articolo 3-ter del decreto) del termine di presentazione della dichiarazione, dal 30 giugno al 31 dicembre. Dichiarazione necessaria, tra l’altro, per i beni merce, gli alloggi sociali e gli immobili destinati alla ricerca scientifica.

Infine, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale, l’articolo 16 ter prevede, in via interpretativa, che le agevolazioni Imu riservate al mondo agricolo si applichino anche alle società di persone e di capitali laddove in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (si veda Il Sole 24 Ore del 25 giugno scorso).

Fonte “Il sole 24 ore”

Alberghi, b&b e affitti brevi: arriva il «grande fratello» del turismo

Albergatori, gestori di strutture ricettive e alcuni semplici locatori di “affitti brevi” saranno presto inseriti in una mega banca dati della ricettività. Ma i loro dati serviranno anzitutto all’agenzia delle Entrate.

Con il secondo e il terzo comma del nuovo articolo 13 quater del Dl 34/2019 è infatti stato previsto che il ministero dell’Interno debba fornire all’agenzia delle Entrate i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 109, comma 3, del Tulps. Si tratta dei dati individuati dal Dm dell’Interno del 7 gennaio 2013 che ciascun gestore di una struttura ricettiva e ciascun locatore o sublocatore di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni devono inviare alla questura competente per territorio mediante il portale denominato “AlloggiatiWeb”.

Dati a uso fiscale

L’Agenzia delle Entrate renderà poi disponibili detti dati, anche a fini di monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno. I dati stessi, inoltre, verranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, del Dl 50/2017, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

La norma, per essere concretamente attuata richiede però che criteri, termini e modalità (quasi sicuramente telematica) della trasmissione dei dati vengano stabiliti con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 58/2019 di conversione del Dl 34/2019 (cioè entro il 30 settembre 2019), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

La banca dati

Con il quarto e quinto comma del nuovo articolo 13 quater del Dl 34/2019 è stata infine prevista l’istituzione presso il ministero delle Politiche agricole, di una “banca dati” sia delle strutture ricettive, sia degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017, presenti nel territorio nazionale.

La banca dati (che si prefigge di contrastare forme irregolari di ospitalità anche ai fini fiscali) dovrà quindi contenere sia le informazioni relative a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (cioè, oltre agli alberghi: case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, affittacamere, foresterie, ostelli, rifugi alpini, campeggi e altre tipologie previste dalle singole regionali che disciplinano la materia), sia le informazioni relative ai soli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017. Poiché questi immobili destinati alle locazioni brevi sono solo quelli oggetto di contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, dalla banca dati resteranno esclusi tutti gli alloggi oggetto di contratti di locazione stipulati da persone giuridiche e tutti gli alloggi oggetto di contratti di locazione stipulati da persone fisiche nell’esercizio dell’attività di impresa.

Nella banca dati ogni struttura ricettiva e ogni immobile destinato alla locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, verrà identificato mediante un codice alfanumerico (cosiddetto “codice identificativo”) che dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Attenzione: quest’ultimo obbligo riguarda però solo i soggetti titolari di vere e proprie strutture ricettive, chi esercita attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici saranno tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione. Non, invece, i locatori di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni, che non sono compresi nell’elenco dei soggetti obbligati alla pubblicazione del codice.

Si dovrà comunque attendere un Dm delle Politiche agricole da adottare entro il 30 luglio 2019 contenente:

a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

b) le modalità di accesso alle informazioni della banca dati;

c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità̀ preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale delle Politiche agricole;

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo.

Fonte “Il sole 24 ore”

Cedolare affitti, niente sanzione per chi non comunica la proroga

Semplificazione piccola ma comunque importante: dal 30 giugno, giorno di entrata in vigore della legge 58/2019 di conversione del dl 34/2019, sono state cancellate le sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione con regime della cedolare secca. La sanzione era pari a 100 euro, che scendevano a 50 euro in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dall’evento (cioè dalla a scadenza del termine.

L’articolo 3-bis del Dl 34, aggiunto dalla legge 58/2019, stabilisce infatti che al comma 3 dell’articolo 3 del Dlgs 23/2011 (che regola il meccanismo della cedolare secca sui canoni di locazione), l’ultimo periodo è soppresso. La nuova norma di soppressione quantifica anche gli oneri derivante dalla cancellazione della sanzione, che non sono irrilevanti: 0,9 milioni di euro per il 2019 e 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, il che vuol dire, considerando che nella grande maggioranza dei casi veniva applicata la sanzione massima (difficile ricordarsi di un adempimento del genere entro un mese dalla dimenticanza), che comunque l’amnesia colpiva almeno 20mila locatori all’anno.

Si tratta, in effetti, di un obbligo il cui senso non è mai stato chiarissimo, anche perché il dato si ricava facilmente dal «comportamento concludente» del locatore, come è detto chiaramente anche nello stesso articolo 3. In questo caso si poteva versare la sanzione con ravvedimento operoso e curiosamente lo si può fare ancora, visto che questa parte dell’articolo 3 non è stata soppressa ma la sanzione invece sì.

Dell’articolo 3, comma 3 del Dlgs 23/2011 è rimasto in vita anche il primo periodo, che dice: «Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

Rimangono quindi gli adempimenti (cioè la registrazione del contratto) e le relative sanzioni in caso di inosservanza, esattamente come per i contratti di locazione non soggetti a cedolare: la sanzione amministrativa va dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione È effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

Sempre sugli affitti va ricordato che il Dl Crescita 34/2019 prevede anche l’eliminazione dell’obbligo della dichiarazione Imu per le case affittate a canone concordato (che beneficiano di uno sconto statale del 25% su Imu e Tasi e, in molte città, hanno aliquote comunali ridotte). Per questi contratti, però, istruzioni ministeriali alla mano, la dichiarazione non è obbligatoria già oggi.

Infine (si veda il Sole 24 Ore di ieri) è stato chiarito un dubbio ventennale: le proroghe dei contratti a canone concordato dopo la prima sono tutte biennali e non triennali. Lo afferma l’articolo 19 bis del Dl 34/2019 (inserito dalla legge di conversione 58/2019).

Fonte “Il sole 24 ore”

E-fatture, anche le partite Iva devono aderire entro fine ottobre alla consultazione

Via libera fino al 31 ottobre 2019 all’adesione «a regime» al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», emesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio. Il servizio, che sarà «a regime» dal 1° novembre 2019, ha subito delle modifiche a seguito delle indicazioni del Garante privacy del 16 novembre 2018, il quale ha richiesto un’apposita adesione allo stesso, attraverso un consenso espresso a uno specifico «accordo di adesione al servizio».

Per i consumatori finali, infatti, le fatture elettroniche ricevute non sono state visibili in Fisconline fino allo scorso 1° luglio e da questa data in poi, lo sono solo previa adesione da effettuare nel link «Le tue fatture» all’interno di Fisconline.

Per i soggetti Iva, invece, tutti i dati delle e-fatture emesse o ricevute sono già consultabili nel proprio Fisconline o Entratel (anche prima del 1° luglio 2019), senza alcuna adesione a questo servizio. Anche gli intermediari abilitati possono consultare le fatture dei propri clienti, previa delega al servizio, presentata alle Entrate con il modulo di delega approvato con il provvedimento del 5 novembre 2018 ovvero fino al 4 gennaio 2019 con quello del provvedimento del 13 giugno 2018. Ma non sarà sempre così, se entro il 31 ottobre 2019 non si effettuerà l’apposita adesione «a regime» a questo servizio.

Modalità di adesione

Per i soggetti Iva, l’adesione «a regime» al servizio è possibile solo dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2019, attraverso un’apposita spunta di adesione all’interno del proprio Fisconline o Entratel (link «Home consultazione» e «Fatture elettroniche e altri dati Iva») ovvero con l’intervento di un intermediario delegato a questo servizio con il modulo di delega approvato con il provvedimento del 5 novembre 2018 (non con quello precedente).

Periodo transitorio

Se l’adesione avverrà prima del 1° novembre 2019, il contribuente potrà consultare, in modo completo, dal sito delle Entrate, la «totalità dei file delle fatture emesse/ricevute» anche prima della data di adesione, cioè nel periodo transitorio dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019. La mancata adesione comporterà la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio, entro il 31 dicembre 2019. Se l’adesione verrà effettuata dal 1° novembre 2019, infine, si applicheranno le regole a regime, quindi, si potranno visualizzare i dati completi delle fatture emesse/ricevute solo dopo la data di adesione.

Conseguenze dell’adesione

L’adesione al servizio comporta conseguenze differenti, che dipendono dai soggetti che vi aderiscono:

1) se aderirà almeno una delle parti, il cedente/prestatore o il cessionario/committente (anche tramite un intermediario), l’Agenzia memorizzerà «tutti» i dati delle e-fatture e li renderà disponibili solo a chi ha aderito, fino a 60 giorni successivi al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi. La parte che non aderirà, invece, potrà consultare (anche tramite intermediari), fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, solo i «dati fiscali della fattura» del punto 1.2 del provvedimento del 30 aprile 2018, cioè quelli fiscalmente rilevanti dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, ad esclusione, tra l’altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (comma 2, lettera g);

2) se tutte e due le parti coinvolte non aderiranno al servizio, l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancellerà i file delle e-fatture e memorizzerà solo i «dati fiscali della fattura».

Possibili svantaggi

Con l’adesione al servizio di consultazione, però, le Entrate e la Guardia di Finanza potranno «utilizzare i dati dei file» delle fatture e delle note di variazione per le «attività di controllo», degli articoli 51 del Dpr 633/1972 e 32 del Dpr 600/1973, con le modalità di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2016. Questa modalità di acquisizione dei dati, attraverso i file memorizzati, previa adesione del contribuente, presso l’Agenzia, verrà effettuata arrecando «la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente» (punto 10.3, provvedimento 30 aprile 2018).

Quindi, non si dovranno ricercare i suddetti documenti Iva, al fine della loro esibizione fisica l’Ufficio. Il richiamo effettuato all’articolo 12 dello Statuto, rafforza la regola che impone i controllori, quando iniziano una verifica, di informare il contribuente delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda (articolo 12, comma 2). In ogni caso, l’agenzia delle Entrate dovrà chiarire se chi aderirà al servizio avrà maggiori o uguali rischi di essere controllato rispetto a chi non vi aderirà.

Fonte “Il sole 24 ore”

Sequestri preventivi annullabili solo a seguito di sgravio

Nei reati tributari è ammesso il sequestro preventivo anche se la commissione tributaria ha annullato con sentenza non definitiva la pretesa fiscale. Solo un provvedimento di sgravio, infatti, rappresentando la rinuncia al tributo dell’ente impositore, può giustificare l’annullamento della misura cautelare. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 28575 depositata ieri (scarica la sentenza qui ). Nella vicenda oggetto della pronuncia, il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip nei confronti di una società e del relativo legale rappresentante per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (articolo 3 Dlgs 74/00). Avverso il predetto provvedimento, ricorreva in Cassazione l’indagato, lamentando che fossero state ignorate le sentenze della Ctp di annullamento della pretesa erariale. Sebbene, non definitive, in assenza di una somma da corrispondere non vi era alcuna ragione per il mantenimento della misura cautelare. I giudici di legittimità, respingendo sul punto il ricorso (ma accogliendolo per altre ragioni relative all’errata quantificazione del valore del profitto del reato) hanno innanzitutto rilevato la differenza, ai fini del sequestro, tra sgravio e giudizio tributario di annullamento (non definitivo). Lo sgravio è un provvedimento dell’ente impositore necessario per formalizzare la cancellazione della propria pretesa. Si tratta di un atto pubblico fidefacente ed è costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale. La Cassazione ha precisato che il mantenimento del sequestro non avrebbe giustificazioni in presenza di sgravio: venendo meno la pretesa erariale, infatti, la misura cautelare sarebbe illegittima poiché sarebbe finalizzata alla confisca di un profitto in realtà inesistente (perché annullato dall’ente impositore). Diversamente, invece, le sentenze della commissione tributaria non sono automaticamente rilevanti processo penale.

Nella specie, sembrerebbe che l’Ufficio non avesse sgravato la pretesa a seguito del giudizio della Ctp e il giudice del Riesame, avesse adeguatamente motivato le ragioni per discostarsi dalla decisione tributaria confermando il provvedimento cautelare. Sebbene nella pronuncia non venga precisato, sembra potersi dedurre che sarebbe stato sufficiente per la revoca del vincolo che in conseguenza della sentenza tributaria, l’Ufficio come normalmente avviene, avesse proceduto allo sgravio

In altre parole non pare si faccia riferimento solo a una rinuncia definitiva della pretesa fiscale da parte dell’ente. In questi termini, infatti, si è espressa la Suprema corte con la sentenza 355/2019 che ha confermato un orientamento peraltro già espresso in precedenza (Cassazioni 19994/2017 e 39187/2015).

Nella specie, in presenza di annullamento della cartella da parte della commissione tributaria, con sentenza non definitiva e di relativo provvedimento di sgravio dell’Ufficio è stata affermata l’illegittimità del sequestro preventivo e del suo mantenimento. Va da sé che se, al contrario, la sentenza della Cassazione di ieri venga interpretata nel senso che solo lo “sgravio” definitivo sia idoneo a “neutralizzare” il sequestro, si sarebbe di fronte ad un significativo cambio di orientamento meritevole forse di un intervento delle Sezioni unite.

Fonte “Il sole 24 ore”

L’assenza dall’Aire non prevale sulla sostanza

Quando un soggetto risulti fiscalmente residente sia in Italia sia in un altro Stato con il quale operi una convenzione contro le doppie imposizioni, il conflitto di residenza – causato dalla normativa interna di ciascuno Stato – è risolto applicando le disposizioni contenute nel trattato.

Così, per stabilire la residenza di una persona fisica che pur essendo realmente emigrata abbia omesso di cancellarsi dall’anagrafe dei residenti, la persona si considera residente, in base alle convenzioni conformi al modello Ocse:

a) nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente;

b) se ha l’abitazione permanente in entrambi gli Stati, in quello in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette;

c) se non si può individuare tale Stato, in quello in cui “soggiorna abitualmente”;

d) se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, in quello della cittadinanza;

e) in caso di doppia cittadinanza: accordo fra le autorità competenti.

Si tratta di un principio pacifico, ma è molto importante che sia stato ribadito nella recente risposta 203 del 2019 perché una certa equivoca giurisprudenza della Cassazione ha indotto alcuni uffici a ritenere erroneamente che la mancata iscrizione all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero costituisca presunzione assoluta di residenza in Italia.

A partire dalla sentenza 1215 /1998, viene costantemente replicata la massima che l’iscrizione «nelle anagrafi della popolazione residente» deve ritenersi, in materia fiscale, dato preclusivo di ogni ulteriore accertamento ai fini della individuazione del soggetto passivo d’imposta. In altri termini in materia fiscale la forma è destinata a prevalere sulla sostanza nell’ipotesi in cui la residenza venga collegata al presupposto anagrafico.

A questa pronuncia si sono rifatte diverse successive sentenze dello stesso Collegio, fra le quali la 1783 del 1999; la 9319 del 2006, la 677 del 2015, la 21970 del 2015 e di recente l’ordinanza 16634 del 2018.

Ma quattro di queste sentenze riguardano soggetti emigrati in Stati con i quali era in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni (Stati Uniti nella sentenza 1783; Svizzera nella sentenza 677; Romania nella sentenza 21970 e Regno Unito, nella sentenza 16634) circostanza, questa determinante, ma del tutto trascurata sia nella descrizione dei fatti sia nella motivazione.

Peraltro, più attenta giurisprudenza di merito non ha mancato di evidenziare come l’accertamento della residenza fiscale del contribuente non possa prescindere dall’applicazione delle tie break rules previste dai trattati (si veda ad esempio Commissione tributaria regionale della Toscana, 506 del 20 febbraio 2017 e 840 del 13 marzo 2018; Commissione regionale dell’Aquila, 614 del 5 luglio 2017; di Pescara, 475 del 17 maggio 2017; di Brescia 4207 del 31 luglio 2014; della Commissione provinciale di Firenze 131 del 12 gennaio 2016).

La chiara risposta dell’agenzia delle Entrate, 203 del 2019 dovrebbe ora evitare all’origine che siano sollevate, in caso di questo tipo, contestazioni infondate, con risparmio di tempo e costi sia per l’Agenzia sia per i contribuenti.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Due anni per il rimborso dell’Iva erroneamente versata

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l’Iva, non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, decorrente dal momento in cui è stato effettuato il versamento, poiché, in una tale evenienza, il presupposto per la restituzione sussiste sin dall’origine, senza che assuma rilevanza l’incertezza soggettiva sul diritto al rimborso, che è questione di mero fatto, non incidente sulla possibilità giuridica di ripetere l’indebito e, quindi, sulla decorrenza del termine. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 15638/2019.
L’articolo 30 del Dpr 633/1972 disciplina, ai commi 3 e 4, le ipotesi tassative in cui spetta il rimborso dell’Iva versata in eccesso, se superiore a 2.582,28 euro all’atto della presentazione della dichiarazione.

Nel caso, però, di errato versamento dell’Iva per carenza del presupposto territoriale, la disposizione applicabile non è quella poc’anzi riportata, che non comprende, appunto, tale ipotesi tra quelle tassativamente elencate, ma la norma residuale di cui all’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992, a mente del quale la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento.
Secondo la Cassazione, peraltro, il termine biennale per la richiesta di rimborso dell’Iva erroneamente versata su operazioni che invero non avrebbero dovuto scontarla è compatibile con la giurisprudenza comunitaria, per cui è legittima la fissazione di termini ragionevoli, a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia dell’interessato sia dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Corte Ue, cause riunite C-89/10 e C-96/10; causa C-500/16); è altresì compatibile con quella giurisprudenza comunitaria che ha riconosciuto il diritto al rimborso a prescindere dal maturare del termine di decadenza previsto dalla legislazione nazionale in presenza di situazioni oggettive e imponderabili per il contribuente o, comunque, di condotte riferibili all’Amministrazione finanziaria, come nel caso in cui il contribuente abbia agito come un operatore economico prudente, assoggettando all’Iva le operazioni, in ossequio alla prassi seguita dall’Amministrazione finanziaria all’epoca della fatturazione di dette operazioni, regime poi rimesso in discussione, retroattivamente dalla stessa Amministrazione finanziaria, lasciando il contribuente esposto all’azione del suo committente (cfr. Corte Ue, causa C-427/10).

Nel caso oggetto della sentenza qui commentata, però, non ricorrevano tali condizioni, giacché si trattava semplicemente di un indebito versamento Iva per carenza del presupposto territoriale, sicché trovava applicazione il termine biennale per la richiesta di rimborso decorrente dalla data di errato versamento.

In effetti, già in passato la Suprema corte aveva stabilito che la domanda di rimborso Iva non rientrante tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 30 del Dpr 633/1972, né contemplata da disposizioni specifiche, va presentata entro il termine biennale previsto dall’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992 e decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore in cui il contribuente è incorso legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna (Cassazione 27221/2016).

 Fonte “Il sole 24 ore”

Affitti concordati, la proroga è biennale

Chiarito finalmente il dubbio ventennale: le proroghe dei contratti a canone concordato sono biennali e non triennali. Lo afferma l’articolo 19 bis del Dl 34/2019 (inserito dalla legge di conversione 58/2019).

La legge 431/1998 (articolo 2, comma 3) consente infatti la stipula del contratto cosiddetto a “canone concordato”, tra cui spicca la fattispecie del 3+2.

Tale tipo di contratto consente alle parti di stabilire l’entità del canone entro dati termini, con un massimo e un minimo. Le soglie vengono fissate, a livello locale, dalle organizzazioni della proprietà edilizia con quelle maggiormente rappresentative degli inquilini. In mancanza di accordo locale.

Notevoli e interessanti sono i vantaggi fiscali che discendono per chi opta per tale forma contrattuale, rispetto a quella “di mercato” (il cosidddetto “4+4”). Per il “concordato”, in regime di cedolare secca, l’aliquota è del 10% invece che del 21 per cento. Inoltre, ai fini Imu e Tasi, è possibile beneficiare di una riduzione del 25% della base imponibile.

Il principale problema legato a tale fattispecie contrattuale era, tuttavia, la portata del rinnovo tacito al termine del quinto anno (cioè dopo la prima proroga biennale), a seconda se possa intendersi biennale o triennale.

L’incertezza sulla durata del rinnovo era dovuta all’ambiguità della norma di riferimento che, al comma 5, recita: «Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnova alle medesime condizioni». La stessa giurisprudenza è rimasta sempre spaccata sul tema.

Proprio per di dirimere la querelle è recentemente intervenuto il legislatore: il quale, in sede di conversione del Dl 34/2019 (legge 58/2019), ha inserito l’articolo 19 bis, qualificandolo come «norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato». In forza di essa è stato così stabilito che il quarto periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

Fonte “Il sole 24 ore”

Sì al sindaco unico di Srl esterno al registro revisori

Il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale di Srl possono anche essere soggetti non iscritti al registro dei revisori legali quando sia nominato un revisore legale dei conti (persona fisica o società di revisione) per svolgere la funzione di revisione legale: lo decide il Tribunale di Bologna (sezione d’impresa) con decreto del 23 maggio 2019 appena reso noto (rg. 2328/2019) in sede di giudizio di omologazione di una deliberazione assembleare della quale il notaio verbalizzante aveva rifiutato l’iscrizione al Registro delle imprese.

La clausola della discordia

La questione che ha dato origine al giudizio era l’approvazione, da parte dell’assemblea dei soci di una Srl, di una clausola statutaria secondo la quale, ove fosse nominato un revisore legale al fine di svolgere la funzione di revisione legale dei conti, il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale non dovessero avere la qualità di revisori legali ma potessero essere scelti «anche fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro della Giustizia» (vale a dire – secondo il dm 320/2004 – avvocati, dottori e ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro) «o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche». Il notaio verbalizzante aveva dunque ritenuto illegittima questa deliberazione reputando che il sindaco unico di Srl debba essere un soggetto iscritto al registro dei revisori legali (e che almeno un componente effettivo del collegio sindacale debba essere un revisore legale).

Secondo il giudice bolognese, invece, una tale clausola statutaria non si pone in contrasto con quanto previsto nell’articolo 2397, comma 2, del Codice civile (norma dettata per le Spa, ma applicabile anche alle Srl per effetto del richiamo che ne è fatto nell’articolo 2447, comma 3, del Codice civile), secondo cui almeno «un membro effettivo ed uno supplente» del collegio sindacale «devono essere iscritti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro».

Le differenze tra società

Se è vero, infatti, che all’organo di controllo della Srl si deve applicare la disciplina dettata in materia di Spa, questa applicazione alla Srl di una norma dettata per la Spa deve essere effettuata pur sempre tenendo in conto le peculiarità tipiche di questi due tipi societari. In particolare, tenendo conto del fatto che nella Srl si può optare per la nomina, alternativa o congiunta, di un revisore legale (per svolgere le sole funzioni di revisione legale dei conti) e di un organo sindacale (quest’ultimo, a sua volta, in composizione monocratica o collegiale), con il compito del controllo di legalità (ed eventualmente anche del compito di revisione legale dei conti).

Nella Spa, invece, è prevista la obbligatoria presenza di un organo sindacale necessariamente collegiale (con il compito del controllo di legalità ed eventualmente anche della revisione legale dei conti) ed è disposto che esso abbia una composizione “mista”: almeno un membro effettivo (e uno supplente) devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, mentre i restanti membri, se non iscritti nel registro dei revisori, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con il dm 320/2004 o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Inoltre, sempre in materia di Spa, è disposto che se la funzione di revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, tale organo deve essere interamente composto da revisori legali, iscritti nell’apposito registro.

La conclusione

Ebbene, quest’ultima disposizione – secondo il Tribunale Bolognese – consente di ritenere che qualora, con riferimento alla società a responsabilità limitata, si opti per la composizione monocratica dell’organo di controllo, si debba procedere alla nomina di un revisore legale come sindaco unico «soltanto ove cumuli anche» la funzione di revisione legale dei conti. Ne consegue che, nella Srl, non occorre nominare un revisore legale dei conti come “sindaco unico” qualora a un revisore (persona fisica o società di revisione) iscritto nell’apposito registro, sia attribuita la funzione di revisione legale dei conti; in questo caso, inoltre, nell’ipotesi di nomina di un organo sindacale collegiale, tutti i suoi componenti possono non essere revisori legali.

Fonte “Il sole 24 ore”

Start-up innovative, per l’iscrizione al registro basta il controllo formale

Con riguardo all’iscrizione di una società start-up innovativa all’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, l’ufficio può esercitare solo un potere di controllo in relazione alla «regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata» alla domanda di iscrizione e non può svolgere alcun controllo di merito, a meno che risulti evidente la «carenza nell’oggetto sociale dei caratteri di innovatività ad alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall’impresa», che sono i requisiti richiesti dall’articolo 25, comma 2, lettera f), Dl n. 179/2012 affinchè una società possa qualificarsi come start-up innovativa.
È quanto deciso dal giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma con decreto del 5 aprile 2019.
Il caso oggetto di giudizio concerneva un provvedimento di cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale delle start-up innovative disposta (ai sensi dell’articolo 2191 del Codice civile) dall’ufficio del Registro delle Imprese in quanto la società in questione aveva deliberato un aumento di capitale da eseguirsi mediante conferimento di crediti (vantati dai soci nei confronti della società stessa), i quali derivavano da un contratto di appalto stipulato dalla start-up innovativa nella qualità di committente e poi ceduti dall’appaltatore ai soci della start-up innovativa.
È pertanto sorto il dubbio che «la peculiarità innovativa e tecnologica dichiarata dalla società», non trovasse un riscontro operativo nella tipologia e descrizione dei lavori che la società, in qualità di appaltatore, avrebbe dovuto realizzare, dal momento che dal «business plan relativo al suddetto contratto di affidamento» non risultava «l’ammontare delle spese in ricerca e sviluppo» che «la start up innovativa avrebbe dichiarato di sostenere».
Il giudice romano, negando la sussistenza dei presupposti per procedere alla cancellazione d’ufficio dell’iscrizione della società in questione nella sezione speciale del Registro delle imprese per le start-up innovative, ha argomentato la sua decisione in base al disposto dell’articolo 25, comma 12, Dl 179/2012, il quale prescrive che la «start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese … a seguito della compilazione e presentazione della domanda». In sostanza, l’automatismo dell’iscrizione conseguente, per legge, alla presentazione della domanda dimostra che «la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese», né implica un’ampia attività istruttoria (come già ricordato dal Mise nel parere n. 169135 del 29 settembre 2014 n. 169135).
In altre parole, il giudice ha osservato che non è rimessa alla competenza dell’ufficio del registro delle imprese, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative, «ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato, se la modulistica sia stata compilata correttamente e se siano state rese tutte le dichiarazioni previste.

Fonte “Il sole 24 ore”

Bocciato l’accertamento esecutivo spedito per posta raccomandata

L’accertamento esecutivo spedito per posta raccomandata, e non tramite ufficiale giudiziario, è giuridicamente inesistente. Trattandosi, inoltre, di elemento costitutivo della validità dell’atto, il difetto di notifica non può essere sanato attraverso la tempestiva proposizione del ricorso. La pronuncia, dagli effetti potenzialmente dirompenti, giunge dalla Ctr Piemonte con la sentenza 757/3/2019 depositata l’11 giugno scorso (presidente e relatore Giusta).

A fronte della notifica per posta raccomandata di un accertamento esecutivo (o impoesattivo), il contribuente contestava la nullità dell’atto in quanto mancava un procedimento di notifica propriamente inteso, attraverso l’intermediazione di un soggetto qualificato (ufficiale giudiziario o o altro agente notificatore). Il collegio di appello ha accolto l’eccezione della parte, recependo pressocchè integralmente le tesi della dottrina più autorevole (Glendi), sulla base dell’esame del testo dell’articolo 29 del Dl 78/2010.

È stato in particolare osservato che occorre distinguere l’atto impoesattivo primario da quello secondario.

1. Con riferimento al primo, la disciplina di riferimento prescrive l’obbligo della notifica. Ne deriva che trovano naturale ingresso le regole ordinamentali in materia, recate nell’articolo 60 del Dpr 600/1973, e negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Tale rigore legislativo appare pienamente giustificato dal fatto che l’atto impoesattivo cumula in sé non solo la funzione impositiva (accertamento) ma anche quella esecutiva, saltando la fase della formazione del ruolo. L’inadempimento del contribuente all’intimazione di pagamento contenuta all’interno dell’avviso, dunque, legittima l’agente della riscossione all’adozione delle opportune misure espropriative.

2. Al contrario, per gli atti impoesattivi secondari è espressamente stabilito che la comunicazione possa avvenire anche tramite posta raccomandata. Si tratta dei provvedimenti di riliquidazione delle somme dovute, emessi ad esempio a seguito del deposito di una sentenza o della decadenza dalla procedura di rateazione di un accertamento con adesione. In questo caso, si attenuano le garanzie prescritte dalla legge, visto che la pretesa tributaria è stata già validamente manifestata al contribuente e si è a cospetto di atti impugnabili solo per vizi propri (come errori di calcolo).

Rileva ulteriormente la Ctr come l’acquisizione della funzione di titolo esecutivo sia collegata dalla legge al decorso del termine per la proposizione del ricorso, così valorizzando il momento di perfezionamento della notifica. D’altro canto, l’unitarietà dell’atto non consentirebbe di scindere la funzione accertativa da quella esattiva, così consentendo alla prima di esplicare comunque i suoi effetti con la sola effettiva conoscenza del provvedimento. Inoltre, il fatto che la notifica rappresenti un elemento costitutivo degli effetti giuridici dell’accertamento in esame impedisce la sanatoria prevista dall’articolo 156 del Codice di procedura civile, in virtù della tempestiva proposizione del ricorso.

È evidente la rilevanza della tesi accolta dalla Ctr, poiché se così fosse la quasi totalità degli accertamenti esecutivi risulterebbe annullabile. Va ricordato, in chiusura, che la tesi tradizionale della Cassazione è nel senso che la notifica dell’avviso di accertamento è una mera condizione di efficacia dell’atto e non un requisito di legittimità dello stesso. Non risultano però ancora approfondimenti dei giudici di legittimità rispetto agli accertamenti impoesattivi.

Fonte “Il sole 24 ore”

Data dell’operazione nell’e-fattura immediata

Anche dal 1° luglio 2019, la data della fattura elettronica immediata deve essere «sempre e comunque» quella di effettuazione dell’operazione e non quella di predisposizione o «emissione/trasmissione della fattura» al Sistema di interscambio, operazioni che possono essere effettuate entro i 12 giorni successivi (grazie alle novità della conversione del decreto crescita, che li ha aumentati da 10 a 12) e non più entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.

Va ricordato, comunque, che fino al 30 settembre 2019 (30 giugno 2019 per i trimestrali), le sanzioni dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, non si applicano se la fattura immediata viene inviata al Sdi in formato xml, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva (quindi, per i mensili, per le fatture di luglio 2019 entro il 20 agosto 2019, per quelle di agosto entro il 16 settembre e per quelle di settembre entro il 16 ottobre) ovvero si applicano con una riduzione dell’80%, se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva del periodo successivo (articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

Unica data per le e-fatture

Dal 1° luglio 2019, l’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972, prevede che in tutte le fatture (elettroniche o cartacee) si debba indicare la «data in cui è effettuata» l’operazione se diversa da quella di emissione/trasmissione. In questo caso, il termine effettuata deve intendersi ai fini Iva, quindi, ad esempio per le prestazioni di servizi l’operazione è effettuata non quando è svolta, ma quando avviene il pagamento.

Considerando che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi (quindi, non per una fattura cartacea), la «data (e l’orario)» di «emissione/trasmissione» dell’xml (faq 1.1 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019) sono attestati «inequivocabilmente e trasversalmente» dal Sdi all’emittente, al ricevente e all’amministrazione finanziaria, si hanno sempre tutte e due le informazioni richieste dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972 (la data di effettuazione e quella di «emissione/trasmissione della fattura al Sdi»). Quindi, anche dal 1° luglio 2019, si deve continuare a inserire nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml della fattura elettronica immediata «sempre e comunque» la data di effettuazione dell’operazione e non quella di emissione, cioè di generazione e invio al Sistema di interscambio (circolare 18 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 3.1).

Ad esempio, se il 28 ottobre 2019, verrà effettuata una cessione di beni, senza predisposizione del Ddt o altro documento idoneo (quindi, senza possibilità di emettere una fattura differita) la fattura elettronica immediata può essere «emessa (ossia generata e inviata al Sdi)» entro 12 giorni dall’operazione (9 novembre 2019) e nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml va «sempre e comunque» indicata la data dell’operazione (28 ottobre 2019). La data della predisposizione e quella dell’invio al Sdi possono essere anche differenti tra loro, l’importante che siano comprese in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 ottobre 2019) e il termine ultimo di emissione (9 novembre 2019).

Data della fattura cartacea

La regola per le fatture elettroniche immediate, che impone che la data della fattura sia sempre quella dell’effettuazione dell’operazione, non vale per le fatture cartacee (o per quelle elettroniche per mezzo di canali diversi dal Sdi, come, ad esempio, un pdf inviato via e-mail da un minimo o un forfettario), se emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, perché non c’è il Sdi che attesta la «data (e l’orario)» di «emissione/trasmissione» dell’xml tramite il Sdi stesso.

Quindi, per le fatture cartacee con la data del documento diversa da quella dell’operazione:

nel campo relativo alla «data della fattura» va indicata la «data di emissione» della fattura (cioè di predisposizione e invio al cliente), che potrà variare tra il giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione e gli 11 giorni successivi;

la data di effettuazione dell’operazione, invece, va riportata nel corpo della fattura (ad esempio nella descrizione dell’operazione).

Si allungano i tempi per Redditi: invio entro il 30 novembre

La conversione del decreto crescita fa il pieno di proroghe. Oltre a spostare dal 30 giugno al 30 settembre 2019 i versamenti scaturenti dal modello Redditi 2019, per i contribuenti Isa e collegati, minimi e forfettari compresi, differisce anche i termini per altri adempimenti.

Tra le proroghe più rilevanti si segnalano quella dal 30 settembre al 30 novembre per la presentazione delle dichiarazioni annuali dei Redditi e dell’Irap e lo spostamento dal 30 giugno al 31 dicembre del termine per le dichiarazioni Imu e Tasi.

È stato eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% dell’Imu e della Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.

La proroga per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap ha effetto già per i modelli Redditi e Irap 2019, per il 2018. È ora stabilito che le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione tramite un ufficio delle Poste italiane tra il 1° maggio e il 30 giugno, o in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

I soggetti Ires presentano la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Di conseguenza, sono allungati anche i termini per il ravvedimento, nel caso di presentazione tardiva del modello Redditi. Ad esempio, considerato che la presentazione online del modello Redditi 2019 è stata prorogata al 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre, la dichiarazione tardiva entro 90 giorni potrà essere presentata entro il 1° marzo 2020. Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applicano sanzioni variabili, con un minimo di 250 euro. La dichiarazione annuale presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 250 euro). Restano ferme le eventuali sanzioni applicabili in caso di tardivi od omessi versamenti, comunque ravvedibili in base al ritardo con il quale si regolarizzano.

Si allungano anche i termini per presentare le dichiarazioni integrative, modelli Redditi 2019 e Irap 2019, per modificare il rimborso in compensazione. Per modificare la scelta, sempre che il rimborso non sia stato effettuato, anche in parte, il contribuente ha 120 giorni di tempo a partire dal 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre; ha perciò tempo fino al 31 marzo 2020. Condizione per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Fonte “Il sole 24 ore”

Versamenti al 30 settembre anche per minimi e forfettari

La proroga dei versamenti al 30 settembre allarga il perimetro. Alla vigilia della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della conversione del decreto crescita (legge 58/2019) attesa per oggi, arriva un chiarimento che consente a un altro milione e mezzo di partite Iva di rimandare l’appuntamento alla cassa con i versamenti delle imposte sui redditi che altrimenti sarebbe scaduto lunedì 1° luglio.

Un’interpretazione estensiva – quella della risoluzione 64/E/2019 – che consente non solo a ditte, professionisti e società soggette alle nuove pagelle fiscali (gli Isa: indici di affidabilità fiscale) di arrivare fino al prossimo 30 settembre per versare con il modello F24 il saldo 2018 e il primo acconto per il 2019. Proroga inserita nel primo passaggio parlamentare alla Camera e confermata in quello al Senato per far fronte al ritardo con cui è stato diffuso il software per la compilazione degli Isa, che da quest’anno sostituiscono gli studi di settore.

A conti fatti significa che tra i soggetti Isa, quelli collegati (è il caso, ad esempio, dei soci di società in trasparenza obbligati alle pagelle fiscali) e gli ammessi in via interpretativa, saranno più di 5 milioni a poter sfruttare la proroga. Secondo le Entrate, infatti, il differimento al 30 settembre disposto dalla conversione del decreto crescita (articolo 12-quinquies) per i soggetti che svolgono attività economiche per cui sono approvati gli Isa « si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione». Motivo per il quale la proroga, come sottolinea a chiare lettere la risoluzione 64/E/2019 di ieri, riguarda anche chi per il periodo d’imposta 2018 applica il regime forfettario o quello dei minimi, o ancora dichiara altre cause di esclusione dagli Isa o determina il reddito con altri criteri forfettari. In quest’ultima situazione, ad esempio, rientrano alcune tipologie di attività agricole, come gli agriturismi, le attività connesse di servizi o di beni non compresi nel perimetro delineato dal Dm Economia del 13 febbraio 2015 o la produzione di energia oltre le franchigie.

Nonostante questo campo ampio di soggetti interessati dal differimento temporale, c’è chi comunque sarà tenuto a versare già entro lunedì 1° luglio (naturalmente c’è anche la seconda chance per chi versa dal 2 al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Considerando che la platea di chi presenta il modello Redditi persone fisiche è di circa 9,7 milioni (dato 2018) si può arrivare a stimare che la scadenza riguarda almeno 4,5 milioni di contribuenti che sono sia soggetti senza partita Iva sia quanti hanno attività economiche non rientranti nella proroga. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche che hanno redditi di terreni o fabbricati, redditi diversi, occasionali, di lavoro dipendente o di pensione.

Naturalmente c’è anche la possibilità di non avvalersi della proroga. Come aveva previsto la risoluzione 61/E/2012, i contribuenti possono comunque “rinunciare” al differimento, magari perché hanno già preparato i modelli F24 per i versamenti. In questo modo, potrebbero evitare le complicazioni derivanti dal dovere rideterminare il piano di dilazione, riducendo il numero delle rate. Possono cioè proseguire il piano di rateazione scelto, senza considerare lo slittamento al 30 settembre.

Fonte “Il sole 24 ore”

Esenti dall’Iva i professionisti anche non regolamentati

Valutabile sulla base di altri parametri l’attività medica o paramedica

L’esenzione dall’Iva non è limitata solo a chi esercita una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione nazionale. L’aliquota ridotta per le cessioni di medicinali e dispositivi medici riguarda solo i casi in cui essi sono forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica; lo stesso non vale per le cessioni effettuate nell’ambito degli interventi o trattamenti aventi natura esclusivamente estetica. A queste ultime si applica l’aliquota ordinaria.

La Corte di giustizia europea (causa C-597/17) fa luce su alcuni aspetti delle prestazioni sanitarie che non sono stati sempre del tutto pacifici. La professione del chiropratico e dell’osteopata, oggi ufficialmente riconosciute come sanitarie (legge 3/2018), fino a qualche anno fa aveva generato dubbi quanto all’applicazione del regime Iva di esenzione, escluso sia dalla prassi nazionale che dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza della Corte conferma la bontà della modifica legislativa, anzi sembra fare un passo in più. Secondo i giudici Ue, affinché possa rientrare tra «le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati» (articolo 132, paragrafo 1, lettera c della direttiva Iva), è necessario che la prestazione sanitaria sia diretta alla persona e fornita da soggetti che possiedono le necessarie qualifiche professionali. Non occorre, però, che quest’ultimi esercitino una professione medica o paramedica disciplinata dalla normativa dello Stato membro. Ciò in quanto possono considerarsi rilevanti altri parametri per valutare le loro qualifiche professionali (ad esempio, formazione presso istituti di insegnamento riconosciuti dalla Stato).

Il secondo principio espresso dalla Corte nella sentenza di ieri è importante in quanto crea uno stretto legame tra il trattamento Iva da applicare alla cessione di un bene e l’uso che esso mira a soddisfare. L’applicazione dell’aliquota ridotta o dell’ordinaria alla cessione del medesimo bene (medicinali e dispositivi medici) è giustificato dall’utilizzo concreto al quale tali cessioni sono destinate (trattamento di natura terapeutica in un caso, di natura estetica nell’altro). In contesti chiaramente distinti lo stesso bene soddisfa esigenze diverse dal punto di vista del consumatore medio, per cui non viola il principio di neutralità fiscale il differente trattamento a fini Iva, se la normativa nazionale non prevede diversamente.

L’ultimo appunto della sentenza è sull’efficacia delle sentenze della Corte: il giudice nazionale non può mantenere gli effetti di un atto annullato per conservare in via provvisoria – finché il legislatore non intervenga a sanare l’incompatibilità – la disposizione interna incompatibile col diritto dell’Ue.

Fonte “Il sole 24 ore”

Pronto il certificato unico che fotografa i debiti tributari

L’agenzia delle Entrate ha reso noti i facsimile del modello e della richiesta
Il debitore o il Tribunale sono gli unici che possono avvalersi del documento

Arriva il certificato unico dei debiti tributari. A prevederlo era il Codice della crisi d’impresa e ora l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto il modello. Con un provvedimento diffuso ieri , infatti, l’amministrazione finanziaria ha reso noto sia il facsimile del certificato sia il modello per la richiesta. A potere presentare la richiesta solo due soggetti: il debitore stesso oppure il Tribunale. Già oggi alcuni uffici giudiziari nella fase prefallimenatre si premurano di avare un quadro il più possibile aggiornato dell’esposizione dell’mprenditore nei confronti del Fisco, tenuto conto che è quest’ultimo, di gran lunga, il creditore economicamente più significativo.

Si completa in questo modo uno degli adempimenti operativi che la riforma della Legge fallimentare metteva a capo delle Entrate, allineandola del resto a quanto sino a ora era previsto solo sul fronte Inps e Inail. Ma in realtà il certificato unico, che permetterà di avere una fotografia assai più aderente alla realtà dell’esposizione debitoria in particolare e della più generali condizioni economiche dell’impresa, va letto anche in una chiave diversa. Quella di tutto il Codice della crisi, che punta a scongiurare il precipitare della situazione e a evitare l’insolvenza.

In questa prospettiva, allora, potere disporre di uno strumento efficace e aggiornato che inquadri la crisi prima che diventi irreparabile sarà certo utile e, nei fatti, ratifica oltretutto le buone pratiche in essere in alcuni degli uffici giudiziari del Paese, rendendo strutturale quello che adesso è sporadico.

Sulla base dei dati tratti dalle interrogazioni al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, chiarisce il provvedimento, l’ufficio certifica l’assenza di debiti tributari o l’esistenza di debiti tributari non soddisfatti. In quest’ultimo caso i dati sono forniti attraverso un prospetto articolato in 11 colonne (da A a M), nel quale i debiti tributari sono distintamente indicati nell’ammontare e nello stato della riscossione alla data di rilascio del certificato.

Nelle colonne da A ad E sono fornite le informazioni sulla tipologia dell’atto al quale si riferisce il debito (ad esempio avviso di accertamento, atto di contestazione,cartella di pagamento, comunicazione degli esiti), il numero identificativo dell’atto, l’anno di imposta, la data di notifica e l’importo residuo dovuto del debito. Per importo residuo del debito deve essere considerato l’importo dovuto alla data di rilascio del certificato a titolo di imposta, sanzioni e interessi con esclusione degli interessi di mora.

Fonte “Il sole 24 ore”

Fatture false, commercialista reo in concorso

Dichiarazione fraudolenta per uso di documenti falsi noti al professionista

Risponde in concorso con il cliente del reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di fatture false il commercialista che, da precedenti controlli della Gdf, era a conoscenza della falsità dei documenti.

Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 28158 depositata ieri. Il commercialista di una società veniva condannato in concorso con altri imprenditori per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il professionista ricorreva così in Cassazione lamentando l’assenza di prove relativamente al suo contributo nell’illecito commesso da terzi. La Suprema corte confermando la decisione di appello ha innanzitutto ricordato che in giurisprudenza è pacificamente ammessa la configurabilità del concorso del commercialista con il contribuente sia in generale nei reati tributari, sia, più in particolare, nei delitti dichiarativi.

Il commercialista, infatti, può concorrere nel reato di emissione di fatture false (Cassazione 28341/2001), così come nell’indebita compensazione (Cassazione 1999/2017) o di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (Cassazione 39873/2013 e 7384/2018). I giudici di legittimità hanno precisato che il contributo causale del concorrente nel reato può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche. Il concorso, quindi, può essere sia morale, sia materiale, ma occorrono le prove delle modalità della sua esecuzione, del rapporto con le attività poste in essere dagli altri concorrenti e della reale partecipazione. Con riguardo alla colpevolezza, la Cassazione, ha così chiarito che il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione comprensiva delle fatture false, possa comportare l’evasione delle imposte.

Nella specie il professionista era consulente della società e dei suoi soci, anche gestendo per loro conto mandati fiduciari. Predisponeva i bilanci di esercizio e disponeva di un accesso diretto in remoto al sistema informatico della società per ottenere dei report contabili periodici. Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche e da altri elementi in atti, era emerso di essere a conoscenza, da controlli effettuati dalla Gdf per esercizi precedenti, che le fatture di alcuni fornitori fossero già state considerate false. Infine, era consapevole delle irregolarità fiscali della società come l’omessa istituzione e tenuta della contabilità di magazzino, l’irregolare tenuta del registro degli inventari e così via. Violazioni peraltro, periodicamente segnalate dal collegio sindacale. Perciò la Suprema corte ha ritenuto che il concorso del professionista alla commissione del delitto fosse individuabile nella predisposizione e nell’inoltro delle dichiarazioni contenenti l’indicazione di elementi passivi fittizi supportati da false fatture nonchè nell’attività di supporto per la sistemazione documentale di gravi violazioni contabili.

Fonte “Il sole 24 ore”

Diritto a detrarre l’Iva indebita anche per i casi ante-2018

Retroattiva la possibilità per i committenti prevista dalla legge di Bilancio
Definita una sanzione fissa fino a 10mila euro al posto di quella proporzionale

Si applica retroattivamente, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore, la disciplina di maggior favore introdotta dalla legge di Bilancio 2018 sull’Iva assolta erroneamente dal cedente o prestatore e detratta dal cessionario o committente, al di fuori delle ipotesi di frode fiscale. È questo l’effetto della norma interpretativa inserita nell’iter di conversione del decreto crescita, che dovrebbe approdare domani in Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 1, comma 935, della legge 205/2017 aveva aggiunto due periodi al sesto comma dell’articolo 6, del decreto legislativo 471/1997, norma contenente le sanzioni per inadempimento degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva. In base a tale modifica, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva – erroneamente assolta dal cedente o prestatore in un contesto non riconducibile a una frode fiscale – resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione e quest’ultimo soggetto è punito con una sanzione compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Quindi: riconoscimento del diritto alla detrazione e applicazione di una sanzione fissa, in luogo di quella proporzionale pari al 90% del tributo.

Le proteste

Come accade per ogni modifica alle sanzioni in senso più favorevole al contribuente, si è acceso il dibattito sulla possibile applicabilità del favor rei ex articolo 3 Dlgs 472/1997, ossia sull’estensione anche alle operazioni poste in essere prima del 1° gennaio 2018, data di decorrenza della legge 205/2017. In senso contrario si erano pronunciate sia la Cassazione sia – anche se indirettamente – l’agenzia delle Entrate. La Suprema corte, con pronuncia n. 24001/2018, aveva affermato che la retroattività poteva valere con riferimento alla misura delle sanzioni applicabili, ma non per quanto attiene al diritto di detrarre l’imposta rivelatasi indebita. L’Agenzia, dal canto suo, con la circolare 11/E/2019 aveva ritenuto “formali” (e quindi definibili) le sole irregolarità di questa natura commesse dal 1° gennaio al 24 ottobre 2018, escludendo, pertanto, quelle commesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Per le fatture con addebito di Iva superiore a quella effettiva per operazioni fino al 31 dicembre 2017, non restava che attendere l’irrogazione della sanzione da parte dell’ufficio o ricorrere al ravvedimento operoso (si veda Il Sole-24 Ore del 20 maggio scorso). Il ragionamento, seppur non privo di una certa logica, era apparso eccessivamente restrittivo.

La modifica

Ora, con la conversione in legge del decreto 34/2019, le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 diventano a tutti gli effetti retroattive per cui, per effetto delle modifiche in esame, la sanzione in misura fissa ed il diritto a mantenere la detrazione – salvo frode fiscale – si applicano anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018. Con esclusione dei rapporti oramai definiti, il contribuente ha diritto, tanto per i contenziosi in corso, quanto per gli accertamenti non ancora impugnati (oltre che, naturalmente, per le infrazioni non ancora accertate) a vedersi riconosciuta la detrazione ed applicata la sanzione più favorevole.

Fonte “Il sole 24 ore”

Per vedere le e-fatture

I consumatori finali non possono ancora vedere in Fisconline le fatture elettroniche ricevute. I fornitori devono però consegnare loro una copia (carta o digitale) della fattura inviata allo Sdi. Dal 1° luglio prossimo, invece, i consumatori finali potranno aderire al servizio Consultazione e acquisizione (descritto nell’altro articolo), effettuando un’apposita spunta nella propria area riservata del sito web delle Entrate, Fisconline o Entratel (o attraverso l’intervento del proprio intermediario delegato). Con l’adesione si potranno visualizzare i dati della «totalità dei file delle fatture emesse/ricevute» anche prima dell’adesione stessa. La mancata adesione entro il 31 ottobre 2019, invece, comporterà la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio. Per le adesioni da novembre varranno le regole a regime: si potranno visualizzare solo i dati di fatture emesse/ricevute dopo l’adesione.

Se al servizio Consultazione e acquisizione aderirà almeno una delle parti (cedente o cessionario, anche tramite un intermediario abilitato), l’Agenzia memorizzerà tutti i «dati dei file delle fatture elettroniche» e li renderà «disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione». Questi file completi verranno cancellati solo dopo «30 giorni dal termine del periodo di consultazione», cioè 30 giorni dal «31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi».

La parte che non aderisce al servizio di Consultazione e acquisizione, invece, potrà consultare nel proprio cassetto fiscale (anche tramite intermediari abilitati e delegati), fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, soltanto i dati fiscalmente rilevanti (art. 21, Dpr 633/72) esclusi tra l’altro i dati su natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione.

Se nessuna delle due parti aderisce al servizio Consultazione e acquisizione, l’Agenzia, dopo il recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza solo i dati fiscalmente rilevanti, con le esclusioni ricordate prima.

Fonte “Il sole 24 ore”

Attivazione preventiva dei registratori telematici solo se fatta in tutti i punti vendita

Attivazione preventiva dei registratori telematici (RT) possibile ma contestuale per tutti i punti vendita appartenenti ad un unico soggetto passivo Iva. È questo il chiarimento, non del tutto condivisibile, contenuto nella risposta n. 201 ad interpello  dall’agenzia delle Entrate all’istante, soggetto operante nel settore della grande distribuzione (Gdo), che svolge attività caratteristica di vendita al dettaglio in diversi punti vendita e per il quale l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019 (volume d’affari superiore a 400mila euro annui). Sul punto si ricorda che, a pochi mesi dal debutto della fattura elettronica, il nuovo obbligo coinvolgerà tutti i soggetti, con eccezione per i soli casi di esonero, che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 e che oggi sono abituati a certificare la propria attività con scontrini e ricevute fiscali.
Entrando nel dettaglio, l’istanza di interpello trae la sua origine dalla peculiare realtà commerciale in cui si trova ad operare il contribuente, basata su un articolato apparato di sistemi informatici e di punti vendita diversamente dislocati sul territorio italiano nonché su una fitta rete di vendita costituita da molteplici punti cassa. Per tale ragione, l’entrata in funzione graduale di tutti i punti vendita, meditata dal contribuente, avrebbe consentito un effettivo collaudo del corretto funzionamento dei sistemi informatici.
Tuttavia, a fronte della situazione prospettata, l’Agenzia ha chiarito che se da un lato è possibile sostituire gradualmente i registratori di cassa con i registratori telematici, dall’altro è necessario che questi ultimi vengano attivati anche prima del 1° luglio 2019 ma contemporaneamente per i diversi punti vendita esistenti.
A dire il vero la soluzione fornita sembrerebbe porsi in contrasto con la precedente, tra l’altro richiamata, risposta n. 139 del 14 maggio 2019 , con la quale l’Agenzia decretava la sola messa in servizio contestuale di registri telematici (RT), ammettendo al tempo stesso un’attivazione preventiva – e di conseguenza graduale – degli stessi. È dunque evidente che, a pochi giorni dal debutto del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, l’indicazione operativa impartita non va di certo a semplificare né tantomeno ad agevolare tutti quei contribuenti di grandi dimensioni, probabilmente già tempestivamente attivati, che dispongono di una quantità copiosa di RT e che presto si troveranno a fare i conti con una nuova digitalizzata forzata.

Fonte “Il sole 24 ore”

Rottamazione ter e saldo e stralcio, termini riaperti al 31 luglio 2019

Riaperti al 31 luglio 2019 i termini della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Sono ammessi anche tutti coloro i quali abbiano presentato l’istanza di definizione in ritardo, rispetto alla scadenza iniziale del 30 aprile 2019. Nessuna possibilità di ripensamento invece per i debitori che hanno trasmesso la domanda nei termini.

La legge di conversione del decreto crescita, nel testo approvato dalla commissione Finanze del Senato, ora all’esame dell’aula, offre dunque una nuova possibilità di sanare gli affidamenti effettuati al 31 dicembre 2017.

La disciplina di fondo resta quella originaria, con i necessari aggiornamenti derivanti dal riscadenziamento della prima o unica rata, prevista per il 30 novembre di quest’anno. Non possono invece beneficiare della riapertura le partite già incluse nell’istanza trasmessa entro la fine di aprile. Questo significa che i soggetti interessati non potranno approfittare della nuova scadenza per revocare la domanda già presentata, come è invece consentito dalla prassi dell’Ader entro i termini di legge. Nessun problema invece per includere nella sanatoria partite diverse da quelle indicate nell’istanza tempestivamente presentata in precedenza. La riapertura non vale inoltre nei riguardi dei carichi costituenti risorse proprie Ue e per l’Iva all’importazione. Il nuovo modello di istanza sarà pubblicato sul sito dell’Ader, entro cinque giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione. Non è chiaro se anche i debitori che hanno presentato in ritardo la domanda sul precedente modulo dovranno ritrasmettere la stessa compilata sul nuovo format. A stretto rigore, ciò non dovrebbe essere necessario. Entro luglio l’istanza può essere integrata o, si ritiene, revocata, secondo le regole già applicate nelle edizioni pregresse della disciplina agevolata. Il vantaggio è rappresentato dall’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Una volta inoltrata la domanda, si determinano subito gli effetti favorevoli per il debitore. In particolare:

a) sono sospese le rate di dilazioni pregresse che scadono fino al 30 novembre 2019. A quest’ultima data la dilazione è sempre e comunque revocata ope legis;

b) non possono essere intraprese nuove azioni esecutive e se in corso di regola non possono proseguire;

c) il debitore è «non moroso» per le Entrate e l’Inps.

Il pagamento può avvenire in rate con scadenza al 30 novembre 2019, per il 20%, e per la differenza in 16 rate di pari importo scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2020. Per i debiti derivanti dalla rottamazione bis, in scadenza al 7 dicembre 2018 e non pagati, il versamento deve avvenire a novembre 2019, per il 20%, e in otto rate scadenti nel 2020 e 2021. I soggetti che hanno rispettato il termine del 7 dicembre non devono fare nulla perché sono già entrati di diritto nella versione iniziale della rottamazione ter. Le somme dovute si comunicano entro il 31 ottobre 2019. Capitolo saldo e stralcio: ferma restando la scadenza della nuova domanda fissata al 31 luglio prossimo, sono confermate regole e tempistica originaria. Si ricorda che il pagamento delle somme può avvenire tramite compensazione con i crediti certificati per appalti e forniture Pa. Non è ammessa la compensazione con crediti d’imposta tramite F24. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale del dovuto, con la tolleranza di 5 giorni di ritardo.

Fonte “Il sole 24 ore”

Eco e sismabonus in cinque anni, ora si può anche cedere a terzi

Corretto dal parlamento il Dl Crescita su ecobonus e sismabonus a detrazione rapida: i cinque anni, invece dei soliti dieci, venivano resi possibili con la versione iniziale del Dl 34/2019, che prevedeva però che il cessionario potesse utilizzare il credito solo in compensazione. L’effetto, segnalato da molti, sarebbe stato un vantaggio solo per le imprese grandi, che a fronte di un acquisto del credito a prezzo pieno (non scontato) avrebbero potuto però elaborare offerte più interessanti per i condomìni, che le imprese medio-piccole, non disponendo di una tale capienza d’imposta, non avrebbero potuto contrastare.

Nella nuova versione della norma è stato ora aggiunto, all’articolo 14, comma 3.1 del Dl 63/2013, il periodo che dice: «Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari». Stessa modifica è stata fatta all’articolo 16, comma 1-octies, del Dl 63/2013, che riguarda il sismabonus.

In concreto, quindi, chi ha diritto alle detrazioni (cioè il contribuente) può optare per uno sconto sulla fattura «di pari ammontare» da parte del «fornitore che ha effettuato gli interventi». Quest’ultimo, a sua volta, ottiene un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annue uguali (secondo il meccanismo di cui al Dlgs 241/97) e senza l’applicazione dei limiti previsti dalle leggi 388/2000 e 244/2007. È quindi una possibilità in più rispetto a quella (con detrazione in dieci anni) prevista prima del Dl 34/2019, che comunque rimane in vigore.

Il “prezzo” della cessione è predefinito: lo sconto deve essere pari alla detrazione, quindi, per un lavoro di 100mila euro con detrazione del 65%, il committente-contribuente avrà subito uno sconto di 65mila euro e il «fornitore» potrà compensare le imposte a suo carico con un credito d’imposta di 13mila euro all’anno per cinque anni. Non si contratta, quindi, l’importo dello sconto sulla fattura, come invece si può contrattare il prezzo di acquisto del credito fiscale se si sceglie l’altra possibilità (quella dei dieci anni) rimasta in vigore. Il «fornitore» (termine che andrà definito) potrà anche scegliere, anziché compensare il credito con le imposte a suo carico, di cederlo ai «propri fornitori» (ma non a banche e intermediari finanziari) che però non potranno più cederlo. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione le Entrate emaneranno un provvedimento di attuazione.

Fonte “Il sole 24 ore”

Rimborsi del 730, i controlli preventivi fanno rotta anche su chi aveva irregolarità negli anni precedenti

Scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente. Presenza di altri elementi di incongruenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli risultanti dalle certificazioni uniche. Presenza di situazioni di rischio a seguito di irregolarità fiscali rilevate negli anni precedenti. Sono gli input che guideranno le Entrate nei controlli preventivi sui rimborsi del 730/2019 prima di procedere alla loro erogazione. Controlli che verranno effettuati anche in cooperazione con l’Inps. A prevederlo è il provvedimento 207079/2019 pubblicato ieri dalle Entrate.

Quando scattano i controlli
La norma di riferimento è l’articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014, ossia il provvedimento che ha istituito la dichiarazione precompilata. In base a tale disposizione, el caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati dalle Entrate o determinano un rimborso di importo superiore a 4mila euro, l’Agenzia «può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine».

Incoerenze a prescindere dalla modalità di presentazione
I controlli preventivi scattano a prescindere da come il contribuente abbia trasmesso la dichiarazione (fai-da-te, tramite sostituto d’imposta o tramite Caf/intermediario abilitato). Il perimetro individuato ieri dalle Entrate non scende dal dettaglio ma definisce delle macro-situazioni di riferimento. Oltre agli scostamenti significativi rispetto a modelli di versamento, Cu e dichiarazioni precedente, ci sarà una sorta di rating o meglio un’analisi del rischio collegata a rregolarità fiscali rilevate negli anni precedenti.

La cooperazione con l’Inps
Tenuto conto che il provvedimento delle Entrate del 12 marzo 2019 prevede che l’Inps,mediante l’utilizzo di propri sistemi, riceva direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati i risultati contabili (modelli 730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l’Agenzia ha stabilito ieri che l’effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l’Inps.

Fonte “Il sole 24 ore”

E-fattura, conto alla rovescia per la moratoria sulle sanzioni

Dal 17 novembre niente più sconti per i contribuenti mensili e trimestrali
Punito anche il cessionario che detrae l’imposta in assenza di una e-fattura

Scade il 16 novembre la moratoria per i contribuenti mensili e trimestrali consistente nella disapplicazione o riduzione delle sanzioni per omessa o tardiva emissione delle fatture in formato elettronico; sanzioni piene invece per omesso, incompleto o errato invio dell’esterometro. Con la circolare 14/E, l’agenzia delle Entrate ha ricordato come la moratoria non riguarda le violazioni punibili con sanzioni per omesso versamento Iva, per utilizzo di crediti non spettanti e per non corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri. Queste sanzioni restano sempre applicabili, salvo ravvedimento operoso da parte del contribuente.

Moratoria

Dal 1° gennaio 2019 l’emissione di una fattura con modalità diverse da quelle elettroniche, e quindi non in formato xml e senza invio tramite Sdi, equivale a non averla emessa. Punibile il cessionario/committente che, avendo acquistato beni e servizi senza che sia stata emessa fattura in elettronico, non abbia provveduto nei termini a regolarizzare l’operazione con autofattura-denuncia. Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 per i contribuenti trimestrali e sino a settembre 2019 per i mensili, non trovano tuttavia applicazione le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine normativamente stabilito, ma comunque in un momento tale da potere far concorrere l’imposta alla corretta liquidazione di periodo sia mensile o trimestrale. Le sanzioni vengono invece contestate, ma ridotte al 20%, quando la fattura, seppure emessa tardivamente in elettronico, partecipa comunque alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Sanzioni

Dal 17 novembre, scaduto il periodo di moratoria per i mensili e i trimestrali, l’emissione di una fattura non in formato elettronico oppure oltre i termini normativamente previsti determina l’applicazione in misura piena delle sanzioni previste dall’articolo 6 del Dlgs 471/1997. Quanto alla tempistica di emissione, dal 1° luglio 2019 le fatture immediate potranno essere emesse, e quindi trasmesse al SdI, entro 10 giorni (12 giorni secondo l’emendamento approvato al Dl 34/2019) dall’effettuazione dell’operazione come indicata nel campo “data” del tracciato xml. Le fatture differite continuano invece a dovere essere emesse, e inviate a SdI, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni quando data di consegna, spedizione o prestazione è attestata da documento commerciale, ddt o altra documentazione idonea. Se la trasmissione avviene oltre tali termini, sarà irrogabile la sanzione fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato. Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è in misura fissa, tra 250 e 2.000 euro. Anche il cessionario o il committente che abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica è punito con una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non regolarizzi l’operazione.

Fonte “Il sole 24 ore”

Torna il superammortamento

Per gli investimentida aprile a dicembre 2019 resta il tetto a 2,5 milioni
Dal 2023 l’Imu su immobili strumentali diventa totalmente deducibile

La conversione in legge del decreto crescita non modifica la ripartenza del superammortamento, mentre spinge sino al 100% (ma solo dal 2023) la deduzione dell’Imu nella determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

La maggiorazione del costo di acquisto (o della quota capitale del canone in caso di locazione finanziaria) dei beni strumentali nuovi resta essenzialmente quella già in vigore per effetto della versione originaria del Dl 34/2019, consistente in un incremento del 30% sino all’importo limite dell’investimento di 2,5 milioni di euro. Continua a costituire un punto interrogativo il concreto operare del meccanismo di limitazione in presenza di investimenti eccedenti tale soglia. È confermato che il bonus:

si applica sia alle imprese che agli esercenti arte e professione (solo imposte sui redditi, no Irap);

non riguarda i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir (restano pertanto fuori i taxi, i ciclomotori, i motocicli, i caravan, le autovetture utilizzate dalle autoscuole, mentre rientrano i “veri” autocarri e gli autoarticolati);

non riguarda i beni immateriali, i beni usati, i fabbricati e le costruzioni nonché tutti i beni per cui il Dm del 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e alcuni beni particolari indicati in allegato alla legge 208/2015;

si applica agli investimenti effettuati (secondo i “soliti” criteri di competenza fiscale) dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con possibile estensione al 30 giugno 2020 a condizione che, entro il 31 dicembre, venga accettato l’ordine dal venditore e sia versato a titolo di acconto almeno il 20% del prezzo;

non incide ai fini dei calcoli per gli indicatori di affidabilità fiscale (Isa) e neppure sugli acconti d’imposta.

Conseguentemente, gli investimenti effettuati nei primi tre mesi del 2019 non possono fruire del maxi-ammortamento, a meno che non si tratti di beni per i quali, tramite l’accettazione dell’ordine e il versamento dell’acconto qualificato entro il 31 dicembre scorso, si era “prenotata” l’applicazione della disciplina 2018 anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30 giugno prossimo (articolo 1, comma 29, della legge 205/2017).

I beni che rientrano nella disciplina dell’iperammortamento (prorogata dai commi 60 e seguenti della legge 145/2018) possono aspirare ad una maggiore agevolazione, ove l’impresa realizzi tutto quanto richiesto secondo tale agevolazione. Passando all’intervento operato dal legislatore sulla deducibilità Imu degli immobili strumentali nell’ambito del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, il testo finale prevede la seguente scaletta:

deduzione 50% per il periodo d’imposta 2019;

deduzione 60% per i periodi 2020 e 2021;

deduzione 70% per il periodo 2022;

deduzione 100% a decorrere dal periodo 2023 (questa è la vera novità introdotta in sede di conversione).

Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre far riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello sopra indicato. La deduzione avviene secondo il criterio misto “cassa-competenza” di cui alla circolare 10/E/2014. La norma interessa gli immobili strumentali (concetto definito dall’articolo 43, comma 2 del Tuir), con esclusione di quelli ad uso promiscuo, che costituiscono rimanenze finali e degli immobili qualificati come “patrimonio” (articolo 90 del Tuir).

L’intervento non elimina, né l’integrale indeducibilità dell’imposta locale ai fini Irap – disposta dal comma 1 dell’articolo 14 del Dl 23/2011-, né la totale deducibilità della Tasi, che si ricava (in assenza di diversa indicazione) dall’articolo 99 del Tuir.

Fonte “Il sole 24 ore”

Controllo formale, nulla la cartella non preceduta dall’esito

È nulla la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta dovuta a seguito di controllo automatizzato, la cui eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità. Lo ha ribadito la Cassazione, con l’ordinanza 15654/2019.

Già alcuni anni fa la Suprema corte aveva stabilito che l’agenzia delle Entrate non è tenuta a notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti o di trasmissione di documenti per il controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973, ma, prima dell’iscrizione a ruolo, è invece obbligata a notificare, anche semplicemente con raccomandata postale, la comunicazione d’irregolarità derivante dal controllo stesso (Cassazione 4591/2016; conforme: Cassazione 15311/2014).

In effetti, la stessa amministrazione finanziaria, con la circolare 77/E/2001 (paragrafo 1), ha precisato che ai contribuenti deve essere comunicato, prima dell’iscrizione a ruolo, l’esito del controllo formale e, in particolare, con la circolare 68/E del 16 luglio 2001 (paragrafo 7), è stato puntualizzato che la comunicazione degli esiti del controllo deve essere inviata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, al fine di acquisire certezza sulla data di ricevimento della stessa.

Diversamente, per quanto concerne il controllo automatizzato ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 633/1972, deve ritenersi legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione automatizzata sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento (ex pluris, Cassazione 4360/2017, 13759/2016).

Del resto, l’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente – per cui, a pena di nullità, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Fisco deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari – non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui le differenze tra la dichiarazione del contribuente e la cartella di pagamento sono dovute semplicemente al mancato versamento delle varie imposte scaturenti dalla dichiarazione regolarmente prodotta dallo stesso contribuente (ex pluris, Cassazione 9218/2018).

 Fonte “Il sole 24 ore”

Le indagini finanziarie si allargano anche ai soci

L’utilizzo dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente. Interessa, infatti, anche quelli titolati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ciò senza la necessità di dimostrare altresì tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, dato che, in base all’articolo 32 del Dpr 600/1973, incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza n. 13970/2019.

Le indagini finanziarie vengono regolate dall’articolo 32 del Dpr 600/1973 relativamente alle imposte sul reddito e dall’articolo 51 del Dpr 633/1972, per quanto concerne l’Iva. Tuttavia, le menzionate disposizioni non disciplinano alcuna presunzione legale ma, semplicemente, le risultanze dell’attività conoscitiva scaturente dalle indagini finanziarie le quali devono, successivamente, essere eventualmente riversate nell’avviso di accertamento, in forza delle disposizioni regolanti il medesimo atto.

Relativamente al contesto soggettivo della disciplina, la previsione dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 e l’analoga disposizione stabilita dal comma 2 dell’articolo 51 del Dpr 633/1972, per ciò che concerne l’Iva, dispone che le informazioni e gli elementi riguardanti le relazioni con gli intermediari finanziari, possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973 (articoli 54 e 55 del Dpr 633/1972 in ambito Iva), qualora il contribuente non documenti di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o gli stessi non abbiano assunto alcuna rilevanza nel medesimo ambito.

La disciplina prevede, pertanto, che i risultati della menzionata indagine debbano in seguito essere canalizzati all’interno delle peculiari disposizioni concernenti gli accertamenti riguardanti le persone fisiche che non svolgono alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo (articoli 38 e 41 del Dpr 600/1973) o nei riguardi di coloro che agiscono in qualità di imprenditore o di esercente arte o professione (articoli 39 e 40 del Dpr 600/1973) e pertanto, circoscrivendo l’analisi a questi ultimi soggetti, si deve evidenziare che né l’articolo 39 né il successivo articolo 40 del Dpr 600/1973 accolgono alcuna presunzione legale. Pertanto, sulla base di queste ultime disposizioni, o l’Ufficio pone in essere una rettifica analitica in presenza di elementi certi, oppure si tratta di presunzioni semplici, con onere probatorio che incombe sull’Ufficio, il quale è tenuto a rispettare i principi di gravità, precisione e concordanza, qualora non ci si trovi in circostanze ricadenti nell’ambito dell’accertamento induttivo cosiddetto “puro”, di cui al co. 2 dell’articolo 39 del medesimo Dpr 600/1973.

Relativamente ai presupposti per estendere le indagini anche ai rapporti finanziari intrattenuti da terzi, la soluzione più coerente pare sia quella per la quale risulta essere onere dell’Ufficio dimostrare, anche mediante presunzioni, che i conti intestati esclusivamente a terzi vengono utilizzati nell’ambito dell’attività del contribuente oggetto di verifica in quanto, il medesimo onere probatorio vige per l’interposizione fittizia ex articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973 e pertanto, il Giudice dovrebbe verificare la fondatezza delle presunzioni, formulate dall’Ufficio, in merito alla riferibilità al contribuente delle movimentazioni dei conti intestati a soggetti terzi.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Nuovi Isa, slitta al 30 settembre la scadenza per versare le imposte

Il ritardo accumulato nel debutto dell’operazione pagelle fiscali (i nuovi Isa, ossia gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale) convince anche il Parlamento a concedere più tempo per i versamenti d’imposta. Con un emendamento al decreto crescita approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera viene, infatti, previsto lo slittamento al 30 settembre dei versamenti delle imposte per circa 3,89 milioni di partite Iva (professionisti, ditte e società) soggette al nuovo strumento di calcolo di ricavi o compensi, che da quest’anno sostituisce gli studi di settore. Il correttivo approvato prevede, infatti, che i termini per i versamenti scaturiti dal modello Redditi, Irap e Iva in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre prossimo.

Una proroga che coinvolge anche i soci delle società chiamate appunto a compilare le pagelle fiscali. Di fatto, viene così superato il percorso avviato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), che aveva “acquisito” la prima firma del ministro dell’Economia Giovanni Tria lo scorso 6 giugno e ora alla registrazione della Corte dei conti, finalizzato a concedere una proroga fino al prossimo 22 luglio (ma in questo contesto avrebbero beneficiato di più tempo anche minimi e forfettari, che sono esclusi dagli Isa).

Come spiega il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, con l’emendamento si accolgono le richieste del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), che hanno espresso soddisfazione a riguardo. «La proroga al 30 settembre – spiega il presidente Massimo Miani del Cndcec – concede una boccata d’ossigeno ai nostri colleghi ed è tanto più apprezzabile perché, una volta tanto, arriva non all’ultimo minuto ma con congruo anticipo. In ogni caso – afferma il numero uno della categoria – le difficoltà legate agli Indici sintetici di affidabilità restano in campo. Per questo crediamo che rendere meramente facoltativa la loro applicazione e la compilazione dei relativi modelli per il corrente anno, sarebbe una soluzione utile e razionale».

Ma le novità in ambito fiscale non si fermano agli Isa. Arriva anche un doppio intervento sull’obbligo di invio dei corrispettivi telematici, la cui prima fase debutterà il prossimo 1° luglio per commercianti ed esercenti con volume d’affari oltre i 400mila euro. Da un lato, per i primi soggetti obbligati si prevede una moratoria dalle sanzioni della durata di sei mesi a condizione che gli operatori interessati provvedano all’invio dei dati al Fisco entro un mese dall’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. Più in generale, e quindi con una norma a regime, viene previsto che comunque la trasmissione dei dati debba essere effettuata entro 12 giorni dall’operazione. In pratica, un allineamento con quanto le commissioni Bilancio e Finanze con un emendamento approvato la scorsa settimana avevano previsto per la fattura elettronica: in questo caso, la regola dei 12 giorni per l’emissione scatterà dal 1° luglio.

Fonte “Il sole 24 ore”