Alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all’articolo 162-bis del Tuir e quelle che esercitano attività assicurative, l’art. 26 del D.L. 34/2020 riconosce, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (o del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021) dell’aumento di capitale. Tuttavia, si decade dal beneficio, dovendo restituire l’importo fruito unitamente agli interessi legali, a fronte della distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.1.2024, ovvero del 1.1.2025 nel caso in cui l’aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell’esercizio 2021.
Con il D.M. 10.8.2020 sono state dettate le disposizioni attuative dell’agevolazione e con il provv. 11.03.2021 (Prot. n. 67800/2021) sono individuate le modalità di presentazione delle domande di accesso ai crediti d’imposta..
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021 (co. 9, art. 26, D.L. 34/2020).
Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e di cui all’art. 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Requisiti di accesso I commi 1 e 2 dell’art. 26 del D.L. 34/2020 (come modificati dai co. 263 e 264, art. 1, L. 178/2020) prevedono i seguenti requisiti per poter beneficiare del credito d’imposta:
- società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese;
- ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
- abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi (art. 85, lett. a) e b) del Tuir) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
- abbia deliberato ed eseguito dopo il 19.5.2020 ed entro il 30.6.2021 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
- non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese è riconosciuto il credito d’imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell’investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell’investimento agevolato;
- si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, co. 2, D.Lgs. 74/2000.
Possono accedervi, ai sensi dell’art. 5, co. 3, D.M. 10.8.2020, le aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data del 19 maggio 2020.
Su questo punto è intervenuta la legge di Bilancio 2021 riscrivendo il co. 2-bis del citato art. 26, prevedendo che l’agevolazione spetti anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31.12.2019, ma successivamente ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio fiscale ovvero alla data di approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno dei piani di rientro e rateizzazione.
Possono beneficiare del credito s’imposta anche le società di persone che si trasformano in società di capitali al solo scopo di beneficiare del bonus, purché l’operazione straordinaria avvenga prima dell’effettuazione dell’aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni (risp. interpello AE 74/2021). L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa, con riferimento ad una società costituita nel 2020 per effetto di conferimento di una ditta individuale, che i requisiti di accesso che richiedono il confronto dei ricavi devono riferirsi ai ricavi 2019 realizzati dalla ditta individuale (risp. interpello AE 117/2021).
Per poter beneficiare del credito d’imposta, le società conferitarie che intendono avvalersi del beneficio devono presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. Prima della trasmissione, a pena di decadenza, l’istante deve essere in possesso della dichiarazione nella quale i soggetti e gli OICR che hanno effettuato conferimenti agevolati attestano la misura dell’incentivo riconosciuto (si veda sotto).
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l’Agenzia comunica il riconoscimento del credito e l’importo spettante oppure il diniego.
Occorre specificare che il credito d’imposta è riconosciuto, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse stanziate per l’agevolazione.
Credito per i soci I co. da 4 a 7 dell’art. 26 del D.L. 34/2020 riconoscono un credito d’imposta del 20% anche per i soggetti che effettuano i conferimenti in denaro in esecuzione dell’aumento di capitale previsto dal citato art. 26, nel periodo tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020 (non è prevista la proroga al 30.6.2021). Come precisato dall’art. 2 del D.M. 10.8.2020, l’investimento può essere effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che non siano a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, residenti in Italia o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica. Il credito d’imposta non è riconosciuto: a) per gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all’art. 162-bis del Tuir e dalle imprese che esercitano attività assicurativa; b) per gli investimenti effettuati da imprese qualificabili, al 31 dicembre 2019, come «imprese in difficoltà» (ex art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell’art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell’art. 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014), a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese è riconosciuto il credito d’imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell’investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell’investimento agevolato.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere € 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
Per poter beneficiare dell’agevolazione è richiesto (co. 6, art. 2, D.M. 10.8.2020) che il conferimento in denaro sia iscritto alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni o quote della società, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli OICR di cui sopra.
Ai fini dell’agevolazione è necessario che la società conferitaria rilasci al socio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale viene dichiarato di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 del citato art. 26 (il limite cambia in base all’attività svolta dalla società conferitaria), ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Il credito è fruibile anche per gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’UE o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo. Inoltre, l’agevolazione spetta altresì quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese che soddisfano i requisiti sopra elencati.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 e di cui all’art. 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti che effettuano gli investimenti devono presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. Prima della trasmissione, a pena di decadenza, l’istante deve essere in possesso della copia della delibera di aumento del capitale sociale e della dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata dalla società.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l’Agenzia comunica il riconoscimento del credito e l’importo spettante oppure il diniego. Occorre specificare che il credito d’imposta è riconosciuto, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse stanziate per l’agevolazione. A seguito della comunicazione positiva da parte dell’Amministrazione, i soggetti beneficiari consegnano alla società conferitaria una dichiarazione nella quale attestano la misura dell’incentivo ricevuto al fine di consentire a quest’ultima la verifica del rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
Modalità e termini di presentazione della domanda di accesso Le domande di accesso alle due agevolazioni – credito per le società e credito per i soci/investitori – devono essere presentate, secondo il provv. 11.3.2021, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3, co. 3, D.P.R. 322/1998. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. A seguito della presentazione delle istanze è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il modello per il “credito soci/investitori” deve essere trasmesso dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell’ordine di presentazione per il riconoscimento del credito.
Le società, invece, per ottenere il credito devono inviare il relativo modello dal 1.6.2021 al 2.11.2021, con la possibilità di trasmettere nello stesso periodo una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell’ordine di presentazione per il riconoscimento del credito. Eventuali ulteriori istanze presentate dopo il ricevimento della comunicazione di accettazione/diniego sono scartate.
In entrambi i casi è possibile presentare, con le stesse modalità, la rinuncia integrale ai crediti d’imposta precedentemente richiesti, entro il termine di presentazione delle rispettive istanze.
Cumulabilità e limiti dei crediti d’imposta I due crediti d’imposta, ai sensi del co. 20 dell’art. 26 del D.L. 34/2020, sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19». L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società l’ammontare di € 800.000, ovvero € 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o € 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi dei regolamenti della Commissione Europea individuati dal citato co. 20. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure dei crediti d’imposta, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’UE.
Sottoscrizione titoli I co. da 12 a 19.bis dell’art. 26 del D.L. 34/2020 (come modificato dalla legge di Bilancio 2021) prevedono l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere entro il 30.6.2021 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (in possesso delle caratteristiche illustrate dagli stessi commi), emessi dalle società in possesso dei requisiti di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 26 per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi ex art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Tuir e il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.