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Due anni per il rimborso dell’Iva erroneamente versata

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l’Iva, non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, decorrente dal momento in cui è stato effettuato il versamento, poiché, in una tale evenienza, il presupposto per la restituzione sussiste sin dall’origine, senza che assuma rilevanza l’incertezza soggettiva sul diritto al rimborso, che è questione di mero fatto, non incidente sulla possibilità giuridica di ripetere l’indebito e, quindi, sulla decorrenza del termine. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 15638/2019.
L’articolo 30 del Dpr 633/1972 disciplina, ai commi 3 e 4, le ipotesi tassative in cui spetta il rimborso dell’Iva versata in eccesso, se superiore a 2.582,28 euro all’atto della presentazione della dichiarazione.

Nel caso, però, di errato versamento dell’Iva per carenza del presupposto territoriale, la disposizione applicabile non è quella poc’anzi riportata, che non comprende, appunto, tale ipotesi tra quelle tassativamente elencate, ma la norma residuale di cui all’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992, a mente del quale la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento.
Secondo la Cassazione, peraltro, il termine biennale per la richiesta di rimborso dell’Iva erroneamente versata su operazioni che invero non avrebbero dovuto scontarla è compatibile con la giurisprudenza comunitaria, per cui è legittima la fissazione di termini ragionevoli, a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia dell’interessato sia dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Corte Ue, cause riunite C-89/10 e C-96/10; causa C-500/16); è altresì compatibile con quella giurisprudenza comunitaria che ha riconosciuto il diritto al rimborso a prescindere dal maturare del termine di decadenza previsto dalla legislazione nazionale in presenza di situazioni oggettive e imponderabili per il contribuente o, comunque, di condotte riferibili all’Amministrazione finanziaria, come nel caso in cui il contribuente abbia agito come un operatore economico prudente, assoggettando all’Iva le operazioni, in ossequio alla prassi seguita dall’Amministrazione finanziaria all’epoca della fatturazione di dette operazioni, regime poi rimesso in discussione, retroattivamente dalla stessa Amministrazione finanziaria, lasciando il contribuente esposto all’azione del suo committente (cfr. Corte Ue, causa C-427/10).

Nel caso oggetto della sentenza qui commentata, però, non ricorrevano tali condizioni, giacché si trattava semplicemente di un indebito versamento Iva per carenza del presupposto territoriale, sicché trovava applicazione il termine biennale per la richiesta di rimborso decorrente dalla data di errato versamento.

In effetti, già in passato la Suprema corte aveva stabilito che la domanda di rimborso Iva non rientrante tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 30 del Dpr 633/1972, né contemplata da disposizioni specifiche, va presentata entro il termine biennale previsto dall’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992 e decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore in cui il contribuente è incorso legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna (Cassazione 27221/2016).

 Fonte “Il sole 24 ore”

Sì al sindaco unico di Srl esterno al registro revisori

Il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale di Srl possono anche essere soggetti non iscritti al registro dei revisori legali quando sia nominato un revisore legale dei conti (persona fisica o società di revisione) per svolgere la funzione di revisione legale: lo decide il Tribunale di Bologna (sezione d’impresa) con decreto del 23 maggio 2019 appena reso noto (rg. 2328/2019) in sede di giudizio di omologazione di una deliberazione assembleare della quale il notaio verbalizzante aveva rifiutato l’iscrizione al Registro delle imprese.

La clausola della discordia

La questione che ha dato origine al giudizio era l’approvazione, da parte dell’assemblea dei soci di una Srl, di una clausola statutaria secondo la quale, ove fosse nominato un revisore legale al fine di svolgere la funzione di revisione legale dei conti, il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale non dovessero avere la qualità di revisori legali ma potessero essere scelti «anche fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro della Giustizia» (vale a dire – secondo il dm 320/2004 – avvocati, dottori e ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro) «o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche». Il notaio verbalizzante aveva dunque ritenuto illegittima questa deliberazione reputando che il sindaco unico di Srl debba essere un soggetto iscritto al registro dei revisori legali (e che almeno un componente effettivo del collegio sindacale debba essere un revisore legale).

Secondo il giudice bolognese, invece, una tale clausola statutaria non si pone in contrasto con quanto previsto nell’articolo 2397, comma 2, del Codice civile (norma dettata per le Spa, ma applicabile anche alle Srl per effetto del richiamo che ne è fatto nell’articolo 2447, comma 3, del Codice civile), secondo cui almeno «un membro effettivo ed uno supplente» del collegio sindacale «devono essere iscritti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro».

Le differenze tra società

Se è vero, infatti, che all’organo di controllo della Srl si deve applicare la disciplina dettata in materia di Spa, questa applicazione alla Srl di una norma dettata per la Spa deve essere effettuata pur sempre tenendo in conto le peculiarità tipiche di questi due tipi societari. In particolare, tenendo conto del fatto che nella Srl si può optare per la nomina, alternativa o congiunta, di un revisore legale (per svolgere le sole funzioni di revisione legale dei conti) e di un organo sindacale (quest’ultimo, a sua volta, in composizione monocratica o collegiale), con il compito del controllo di legalità (ed eventualmente anche del compito di revisione legale dei conti).

Nella Spa, invece, è prevista la obbligatoria presenza di un organo sindacale necessariamente collegiale (con il compito del controllo di legalità ed eventualmente anche della revisione legale dei conti) ed è disposto che esso abbia una composizione “mista”: almeno un membro effettivo (e uno supplente) devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, mentre i restanti membri, se non iscritti nel registro dei revisori, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con il dm 320/2004 o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Inoltre, sempre in materia di Spa, è disposto che se la funzione di revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, tale organo deve essere interamente composto da revisori legali, iscritti nell’apposito registro.

La conclusione

Ebbene, quest’ultima disposizione – secondo il Tribunale Bolognese – consente di ritenere che qualora, con riferimento alla società a responsabilità limitata, si opti per la composizione monocratica dell’organo di controllo, si debba procedere alla nomina di un revisore legale come sindaco unico «soltanto ove cumuli anche» la funzione di revisione legale dei conti. Ne consegue che, nella Srl, non occorre nominare un revisore legale dei conti come “sindaco unico” qualora a un revisore (persona fisica o società di revisione) iscritto nell’apposito registro, sia attribuita la funzione di revisione legale dei conti; in questo caso, inoltre, nell’ipotesi di nomina di un organo sindacale collegiale, tutti i suoi componenti possono non essere revisori legali.

Fonte “Il sole 24 ore”

Esenti dall’Iva i professionisti anche non regolamentati

Valutabile sulla base di altri parametri l’attività medica o paramedica

L’esenzione dall’Iva non è limitata solo a chi esercita una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione nazionale. L’aliquota ridotta per le cessioni di medicinali e dispositivi medici riguarda solo i casi in cui essi sono forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica; lo stesso non vale per le cessioni effettuate nell’ambito degli interventi o trattamenti aventi natura esclusivamente estetica. A queste ultime si applica l’aliquota ordinaria.

La Corte di giustizia europea (causa C-597/17) fa luce su alcuni aspetti delle prestazioni sanitarie che non sono stati sempre del tutto pacifici. La professione del chiropratico e dell’osteopata, oggi ufficialmente riconosciute come sanitarie (legge 3/2018), fino a qualche anno fa aveva generato dubbi quanto all’applicazione del regime Iva di esenzione, escluso sia dalla prassi nazionale che dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza della Corte conferma la bontà della modifica legislativa, anzi sembra fare un passo in più. Secondo i giudici Ue, affinché possa rientrare tra «le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati» (articolo 132, paragrafo 1, lettera c della direttiva Iva), è necessario che la prestazione sanitaria sia diretta alla persona e fornita da soggetti che possiedono le necessarie qualifiche professionali. Non occorre, però, che quest’ultimi esercitino una professione medica o paramedica disciplinata dalla normativa dello Stato membro. Ciò in quanto possono considerarsi rilevanti altri parametri per valutare le loro qualifiche professionali (ad esempio, formazione presso istituti di insegnamento riconosciuti dalla Stato).

Il secondo principio espresso dalla Corte nella sentenza di ieri è importante in quanto crea uno stretto legame tra il trattamento Iva da applicare alla cessione di un bene e l’uso che esso mira a soddisfare. L’applicazione dell’aliquota ridotta o dell’ordinaria alla cessione del medesimo bene (medicinali e dispositivi medici) è giustificato dall’utilizzo concreto al quale tali cessioni sono destinate (trattamento di natura terapeutica in un caso, di natura estetica nell’altro). In contesti chiaramente distinti lo stesso bene soddisfa esigenze diverse dal punto di vista del consumatore medio, per cui non viola il principio di neutralità fiscale il differente trattamento a fini Iva, se la normativa nazionale non prevede diversamente.

L’ultimo appunto della sentenza è sull’efficacia delle sentenze della Corte: il giudice nazionale non può mantenere gli effetti di un atto annullato per conservare in via provvisoria – finché il legislatore non intervenga a sanare l’incompatibilità – la disposizione interna incompatibile col diritto dell’Ue.

Fonte “Il sole 24 ore”

Diritto a detrarre l’Iva indebita anche per i casi ante-2018

Retroattiva la possibilità per i committenti prevista dalla legge di Bilancio
Definita una sanzione fissa fino a 10mila euro al posto di quella proporzionale

Si applica retroattivamente, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore, la disciplina di maggior favore introdotta dalla legge di Bilancio 2018 sull’Iva assolta erroneamente dal cedente o prestatore e detratta dal cessionario o committente, al di fuori delle ipotesi di frode fiscale. È questo l’effetto della norma interpretativa inserita nell’iter di conversione del decreto crescita, che dovrebbe approdare domani in Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 1, comma 935, della legge 205/2017 aveva aggiunto due periodi al sesto comma dell’articolo 6, del decreto legislativo 471/1997, norma contenente le sanzioni per inadempimento degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva. In base a tale modifica, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva – erroneamente assolta dal cedente o prestatore in un contesto non riconducibile a una frode fiscale – resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione e quest’ultimo soggetto è punito con una sanzione compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Quindi: riconoscimento del diritto alla detrazione e applicazione di una sanzione fissa, in luogo di quella proporzionale pari al 90% del tributo.

Le proteste

Come accade per ogni modifica alle sanzioni in senso più favorevole al contribuente, si è acceso il dibattito sulla possibile applicabilità del favor rei ex articolo 3 Dlgs 472/1997, ossia sull’estensione anche alle operazioni poste in essere prima del 1° gennaio 2018, data di decorrenza della legge 205/2017. In senso contrario si erano pronunciate sia la Cassazione sia – anche se indirettamente – l’agenzia delle Entrate. La Suprema corte, con pronuncia n. 24001/2018, aveva affermato che la retroattività poteva valere con riferimento alla misura delle sanzioni applicabili, ma non per quanto attiene al diritto di detrarre l’imposta rivelatasi indebita. L’Agenzia, dal canto suo, con la circolare 11/E/2019 aveva ritenuto “formali” (e quindi definibili) le sole irregolarità di questa natura commesse dal 1° gennaio al 24 ottobre 2018, escludendo, pertanto, quelle commesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Per le fatture con addebito di Iva superiore a quella effettiva per operazioni fino al 31 dicembre 2017, non restava che attendere l’irrogazione della sanzione da parte dell’ufficio o ricorrere al ravvedimento operoso (si veda Il Sole-24 Ore del 20 maggio scorso). Il ragionamento, seppur non privo di una certa logica, era apparso eccessivamente restrittivo.

La modifica

Ora, con la conversione in legge del decreto 34/2019, le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 diventano a tutti gli effetti retroattive per cui, per effetto delle modifiche in esame, la sanzione in misura fissa ed il diritto a mantenere la detrazione – salvo frode fiscale – si applicano anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018. Con esclusione dei rapporti oramai definiti, il contribuente ha diritto, tanto per i contenziosi in corso, quanto per gli accertamenti non ancora impugnati (oltre che, naturalmente, per le infrazioni non ancora accertate) a vedersi riconosciuta la detrazione ed applicata la sanzione più favorevole.

Fonte “Il sole 24 ore”

Attivazione preventiva dei registratori telematici solo se fatta in tutti i punti vendita

Attivazione preventiva dei registratori telematici (RT) possibile ma contestuale per tutti i punti vendita appartenenti ad un unico soggetto passivo Iva. È questo il chiarimento, non del tutto condivisibile, contenuto nella risposta n. 201 ad interpello  dall’agenzia delle Entrate all’istante, soggetto operante nel settore della grande distribuzione (Gdo), che svolge attività caratteristica di vendita al dettaglio in diversi punti vendita e per il quale l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019 (volume d’affari superiore a 400mila euro annui). Sul punto si ricorda che, a pochi mesi dal debutto della fattura elettronica, il nuovo obbligo coinvolgerà tutti i soggetti, con eccezione per i soli casi di esonero, che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 e che oggi sono abituati a certificare la propria attività con scontrini e ricevute fiscali.
Entrando nel dettaglio, l’istanza di interpello trae la sua origine dalla peculiare realtà commerciale in cui si trova ad operare il contribuente, basata su un articolato apparato di sistemi informatici e di punti vendita diversamente dislocati sul territorio italiano nonché su una fitta rete di vendita costituita da molteplici punti cassa. Per tale ragione, l’entrata in funzione graduale di tutti i punti vendita, meditata dal contribuente, avrebbe consentito un effettivo collaudo del corretto funzionamento dei sistemi informatici.
Tuttavia, a fronte della situazione prospettata, l’Agenzia ha chiarito che se da un lato è possibile sostituire gradualmente i registratori di cassa con i registratori telematici, dall’altro è necessario che questi ultimi vengano attivati anche prima del 1° luglio 2019 ma contemporaneamente per i diversi punti vendita esistenti.
A dire il vero la soluzione fornita sembrerebbe porsi in contrasto con la precedente, tra l’altro richiamata, risposta n. 139 del 14 maggio 2019 , con la quale l’Agenzia decretava la sola messa in servizio contestuale di registri telematici (RT), ammettendo al tempo stesso un’attivazione preventiva – e di conseguenza graduale – degli stessi. È dunque evidente che, a pochi giorni dal debutto del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, l’indicazione operativa impartita non va di certo a semplificare né tantomeno ad agevolare tutti quei contribuenti di grandi dimensioni, probabilmente già tempestivamente attivati, che dispongono di una quantità copiosa di RT e che presto si troveranno a fare i conti con una nuova digitalizzata forzata.

Fonte “Il sole 24 ore”

Le indagini finanziarie si allargano anche ai soci

L’utilizzo dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente. Interessa, infatti, anche quelli titolati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ciò senza la necessità di dimostrare altresì tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, dato che, in base all’articolo 32 del Dpr 600/1973, incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza n. 13970/2019.

Le indagini finanziarie vengono regolate dall’articolo 32 del Dpr 600/1973 relativamente alle imposte sul reddito e dall’articolo 51 del Dpr 633/1972, per quanto concerne l’Iva. Tuttavia, le menzionate disposizioni non disciplinano alcuna presunzione legale ma, semplicemente, le risultanze dell’attività conoscitiva scaturente dalle indagini finanziarie le quali devono, successivamente, essere eventualmente riversate nell’avviso di accertamento, in forza delle disposizioni regolanti il medesimo atto.

Relativamente al contesto soggettivo della disciplina, la previsione dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 e l’analoga disposizione stabilita dal comma 2 dell’articolo 51 del Dpr 633/1972, per ciò che concerne l’Iva, dispone che le informazioni e gli elementi riguardanti le relazioni con gli intermediari finanziari, possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973 (articoli 54 e 55 del Dpr 633/1972 in ambito Iva), qualora il contribuente non documenti di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o gli stessi non abbiano assunto alcuna rilevanza nel medesimo ambito.

La disciplina prevede, pertanto, che i risultati della menzionata indagine debbano in seguito essere canalizzati all’interno delle peculiari disposizioni concernenti gli accertamenti riguardanti le persone fisiche che non svolgono alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo (articoli 38 e 41 del Dpr 600/1973) o nei riguardi di coloro che agiscono in qualità di imprenditore o di esercente arte o professione (articoli 39 e 40 del Dpr 600/1973) e pertanto, circoscrivendo l’analisi a questi ultimi soggetti, si deve evidenziare che né l’articolo 39 né il successivo articolo 40 del Dpr 600/1973 accolgono alcuna presunzione legale. Pertanto, sulla base di queste ultime disposizioni, o l’Ufficio pone in essere una rettifica analitica in presenza di elementi certi, oppure si tratta di presunzioni semplici, con onere probatorio che incombe sull’Ufficio, il quale è tenuto a rispettare i principi di gravità, precisione e concordanza, qualora non ci si trovi in circostanze ricadenti nell’ambito dell’accertamento induttivo cosiddetto “puro”, di cui al co. 2 dell’articolo 39 del medesimo Dpr 600/1973.

Relativamente ai presupposti per estendere le indagini anche ai rapporti finanziari intrattenuti da terzi, la soluzione più coerente pare sia quella per la quale risulta essere onere dell’Ufficio dimostrare, anche mediante presunzioni, che i conti intestati esclusivamente a terzi vengono utilizzati nell’ambito dell’attività del contribuente oggetto di verifica in quanto, il medesimo onere probatorio vige per l’interposizione fittizia ex articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973 e pertanto, il Giudice dovrebbe verificare la fondatezza delle presunzioni, formulate dall’Ufficio, in merito alla riferibilità al contribuente delle movimentazioni dei conti intestati a soggetti terzi.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Lo stipendio non è pignorabile: stop al sequestro preventivo

Il sequestro penale di stipendi e pensioni è subordinato alle limitazioni previste in caso di pignoramento civile. A precisarlo è la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 14606/2019.

A un imprenditore indagato per omesso versamento Iva venivano sequestrate preventivamente somme depositate sul proprio conto.

L’interessato, ritenendo applicabile le regole del codice di procedura civile sul pignoramento, ne chiedeva la restituzione evidenziando che si trattava di stipendi. Infatti a norma dell’articolo 545 del codice di procedura civile le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute per licenziamento e pensione, nel caso di accredito sul conto intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Se invece l’accredito è stato eseguito alla data del pignoramento o successivamente, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti da altre norme (variabili da un quinto alla metà). La richiesta di dissequestro era respinta e l’interessato ricorreva per Cassazione.

Evidenziava, tra l’altro, che il divieto di sequestro delle somme in argomento costituiva regola generale dell’ordinamento processuale, finalizzata alla tutela di un diritto fondamentale garantito dall’articolo 2 della Costituzione. Detto limite opererebbe non soltanto in caso di sequestro presso il datore di lavoro obbligato alla corresponsione, ma anche in caso di versamento con accredito bancario, senza che possa opporsi l’intervenuta “confusione” nel patrimonio dell’interessato allorquando – come nella specie – fosse stata fornita prova documentale della provenienza.

La Cassazione ha accolto il ricorso rilevando che nonostante l’articolo 545 faccia riferimento al pignoramento, le regole previste devono ritenersi espressione di un principio generale sicché deve farsene applicazione anche con riguardo al sequestro penale e, segnatamente, quello preventivo.

Secondo i giudici, non sarebbe ragionevole ritenere in questo campo applicabile l’opposto principio secondo cui, una volta versati sul conto del debitore gli emolumenti si confondono nel patrimonio perdendo la loro natura alimentare.

La sentenza enuncia così il principio di diritto secondo cui il sequestro preventivo non può essere eseguito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto del destinatario della misura, se tali somme sono riconducibili a emolumenti corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro o d’impiego.

Fonte “Il sole 24 ore”

Nell’impresa con lavoratori in distacco in bilico la deduzione ai fini Irap

Le istruzioni ai modelli in contrasto con la circolare 22/2015
Lo sconto sull’imponibile dovrebbe seguire il dipendente
Risulta complicato gestire ai fini Irap il distacco di personale. Le istruzioni al modello infatti, pur citando la circolare 22/E/2015, sembrano in aperto contrasto con essa, creando un “corto circuito” difficilmente risolvibile. In particolare non è chiaro chi debba fruire – tra distaccante e distaccataria – delle deduzioni riferite al personale, ed in particolare quella residuale sul personale a tempo indeterminato (comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto legislativo 446/1997). Con la circolare (si veda «Il Sole-24 Ore» del 27 maggio 2016), l’Agenzia ha affermato che i costi dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e in distacco andrebbero dedotti dall’impresa distaccante «con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso».
La presa di posizione costituisce un cambio di rotta rispetto al passato, in quanto in precedenza l’amministrazione (risoluzione 2/DPF/2008 e circolare 263/1998) aveva sempre sostenuto una sostanziale neutralità della posizione dell’impresa distaccante (che non deduceva i costi ma non rendeva imponibili i rimborsi) affinché il peso dell’imposta ed eventuali benefici (come il cuneo fiscale) si concentrassero sulla distaccataria (risoluzioni 35/E/2009 e 235/E/2008).
Ciò che non si comprende è come questa presa di posizione si coordini con quanto sostenuto dalle istruzioni ai modelli dichiarativi, le quali affermano che:
gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l’applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 11);
le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa, qualora classificato in voci rilevanti ai fini Irap, vanno indicate tra le “altre variazioni in aumento”;
gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi, compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi, vanno indicati tra le “altre variazioni in diminuzione”.
Premesso che in base al principio contabile Oic12 i costi per il personale distaccato da terzi vanno contabilizzati alla voce B.7 del conto economico, mentre i corrispondenti ricavi sono riportati alla voce A.5, istruzioni e circolare conducono a due comportamenti opposti. Secondo le istruzioni la distaccante storna il provento per il riaddebito (e ha i costi irrilevanti in quanto indicati in B9), mentre la distaccataria storna il costo; secondo la circolare la distaccante deduce i costi (non è chiaro come) e tassa il provento (come suggerito da Assonime, circolari 7 e 21/2015).
Stante questo “pasticcio” è difficile comprendere chi ha diritto alle deduzioni sul lavoro dipendente. Dovrebbe restare il principio che la deduzione “segue” il dipendente, per cui dovrebbero spettare alla distaccataria, o deducendo il costo del personale in distacco senza riprenderlo a tassazione nel modello Irap, ossia disapplicando le istruzioni a favore della circolare; oppure riprendendo a tassazione detti costi, ma poi operando le deduzioni, se vengono invece applicate le le istruzioni.
I chiarimenti dovrebbero anche intervenire su altri aspetti: spettanza delle deduzioni diverse da quella “residuale”; comportamento in caso di distacco di personale a tempo determinato; comportamento quando la distaccante o la distaccataria applicano il metodo retributivo, in quanto, ad esempio, ente non commerciale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Giorgio Gavelli

Il modello 730 senza sostituto richiede l’effettiva assenza di un datore di lavoro

Il rimborso derivante dalla presentazione del modello 730 viene, di norma, effettuato dal datore di lavoro di cui il contribuente è dipendente nel momento in cui sono da effettuare le operazioni di conguaglio, ma alcune categorie di persone in quella fase non hanno un sostituto di imposta. Si pensi, ad esempio, ai disoccupati privi di Naspi, oppure a colf o badanti che hanno un datore di lavoro privato che non è sostituto di imposta. In questi casi, da qualche anno è possibile presentare anche il modello «730 senza sostituto», indicando il codice «A» nell’apposita casella prevista nel frontespizio ed in tal modo il rimborso spettante viene effettuato direttamente dalle Entrate.

In tempi di crisi economica, oltre ai dipendenti che hanno un regolare sostituto e quelli che invece non hanno un datore di lavoro che possa ordinariamente effettuare il conguaglio, si è andata affermando anche una terza categoria di contribuenti: quelli che avrebbero un sostituto di imposta che dovrebbe erogare il rimborso del modello 730, ma che fanno finta di non averlo, in quanto ben sanno che difficilmente riceverebbero il rimborso Irpef dallo stesso.

Ricadono in quest’ultima fattispecie i dipendenti di aziende con problemi di liquidità o che non erogano i rimborsi ai dipendenti perché non hanno ritenute da corrispondere all’Erario da compensare in F24 con i rimborsi liquidati in busta paga. La soluzione “pratica” che a volte alcuni dipendenti individuano per ricevere il rimborso dall’agenzia delle Entrate è quella di indicare fittiziamente nel 730 l’assenza del sostituto, anche perché fino a quando non verrà presentata la loro Certificazione unica gli uffici non sono in condizione di poter controllare la veridicità dell’assenza di sostituto.

A ben vedere, per effetto di tale escamotage il contribuente non riceverebbe niente più di quanto gli spetta, ma le irregolarità che attengono al contenuto della dichiarazione, ancorché non incidenti sulla determinazione della base imponibile o del tributo, danno luogo a vizio formale e la dichiarazione affetta da tali irregolarità è da considerare inesatta in base all’articolo 8 del Dlgs 471/1997: la violazione di tali obblighi informativi prevede una sanzione da 250 a 2mila euro. In questo caso, peraltro, non può operare la speciale causa di non punibilità prevista per le violazioni meramente formali (articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997) poiché tale comportamento interferisce con le azioni di controllo erariali.

L’irregolarità in argomento, invece, non appare punibile con una eventuale declaratoria di nullità del modello presentato (articolo 1, comma 1, del Dpr 322/1998), in quanto la dichiarazione, pur irregolare, risulterebbe comunque redatta su modello conforme al provvedimento direttoriale delle Entrate. Diverso, invece, sarebbe il caso se il modello irregolare fosse presentato da contribuenti titolari di redditi non dichiarabili con il 730.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Per esterometro e spesometro proroga «lunga» al 30 aprile

Dopo soli 45 giorni del nuovo anno si riapre la stagione delle proroghe fiscali. Un atto dovuto, dicono i professionisti e le imprese già ampiamente sotto pressione per l’avvio della fatturazione elettronica e che a più riprese hanno chiesto ai vertici dell’amministrazione finanziaria e a quelli di Governo una razionalizzazione delle scadenze degli adempimenti. A partire da quelli di fine febbraio dove in calendario alla data del 28 sarebbe previsto l’invio dei dati delle fatture da e per l’estero, il cosiddetto «esterometro», il secondo semestre o il terzo trimestre 2018 dello spesometro e l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni Iva. Il tutto condito dal termine della moratoria delle sanzioni per la fatturazione elettronica. Richieste accolte dal sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci (Lega) che, in una nota diramata ieri, ha annunciato lo slittamento al 30 aprile la prima scadenza dell’esterometro e l’ultima dello spesometro. Slittamenti che dovranno essere formalizzati con un Dpcm.

In sostanza, professionisti e imprese avranno due mesi di tempo in più rispetto alla scadenza attualmente fissata al 28 febbraio per effettuare i due adempimenti. L’esterometro riguarda i dati delle fatture da e verso l’estero che quindi non transitano dal canale dello Sdi (Sistema di interscambio) da cui passano tutte le fatture elettroniche tra “privati” obbligatorie dal 1° gennaio scorso. Lo spesometro, invece, riguarda i dati delle fatture dell’ultima parte del 2018 (secondo semestre o terzo trimestre), visto che l’adempimento va in soffitta proprio con il debutto dell’e-fattura dal 2019.

Come ha spiegato Bitonci dal «confronto nel tavolo tecnico sulla concomitanza delle scadenze fiscali» sono emerse tutte le criticità sottolineate nelle ultime settimane da professionisti e imprese e in questo senso «si sono volute diversificare le scadenze per dare maggior respiro e tranquillità nelle operazioni degli addetti».

Nessuna possibilità di proroga al momento per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva che resta in scadenza il 28 febbraio, così come di un possibile allungamento della moratoria delle sanzioni sull’e-fattura. «Il differimento di spesometro ed esterometro è a costo zero per l’Erario e semplifica la vita di professionisti e imprenditori. Si tratta di un atto di buon senso».

Sui mancati rinvii è tornato ieri anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), che venerdì scorso avevano chiesto ufficialmente una revisione del calendario al ministro dell’Economia Giovanni Tria e al direttore delle Entrate Antonino Maggiore. «Pur apprezzando il rinvio di queste due scadenze – ricorda il presidente Massimo Miani – ribadiamo tuttavia l’assoluta necessità di prorogare la moratoria sulle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche, i termini per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre 2018 e l’invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate».

I tributaristi dell’Int chiedono, invece, che venga emanato in tempi rapidi il Dpcm e di riaprire il dossier delle semplificazioni fiscali. Il disegno di legge presentato alla Camera dalla maggioranza è, infatti, rimasto fermo e verrà, con tutta probabilità, “svuotato” delle norme di deregulation che prevedono costi per lo Stato.

La partita della revisione del sistema fiscale dovrebbe passare da un intervento ad ampio raggio. La Lega con i sottosegretari Bitonci e Garavaglia sta lavorando a una riduzione della prima aliquota Irpef dal 23% al 20% e del taglio di quattro punti dell’aliquota Ires.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Esenzione buoni pasto, non conta l’uso

Il limite giornaliero è sul valore e si prescinde da quanti ne sono utilizzati
Il limite giornaliero di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto – 5,29 euro per i buoni cartacei e 7 euro per quelli elettronici (articolo 51 del Tuir) – deve essere inteso con riferimento al valore facciale dei buoni erogati, a prescindere dal numero dei buoni utilizzati contestualmente dal lavoratore, anche se superiore a otto. Quindi ai fini fiscali ciò che conta è la corretta erogazione dei buoni pasto, non il loro utilizzo. Così il principio di diritto 6/2019, pubblicato ieri dalle Entrate.
Il Dm 122/2017 (che ha modificato il Dpr 207/2010) individua le caratteristiche dei buoni pasto, gli esercizi convenzionabili e gli accordi tra questi e le società di emissione dei buoni. La circolare 28/E del 2016 (par. 2.5.2) a proposito della possibilità di accesso all’agevolazione fiscale dei buoni pasto da parte dei lavoratori part time, ha chiarito che il buono pasto può essere utilizzato «dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto».
Insomma, si poteva ritenere che il Dpr 207/2010 prima, e il Dm 122/2017 poi, avessero anche una valenza fiscale, oltre che lo scopo di assicurare un equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, sotto forma di un adeguato inquadramento delle caratetristiche e funzionamento dei buoni pasto, motivo principale per cui i decreti erano stati emanati.
In particolare, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del Dm 122/2017 postula un divieto di cumulo dell’uso contestuale di più di otto ticket, stabilendo che gli stessi «non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare».
Tuttavia, come espressamente menzionato nel citato principio di diritto, il divieto di cumulo non incide ai fini Irpef e il datore di lavoro non se ne dovrà preoccupare. In conclusione, rimane fondamentale la corretta erogazione dei buoni, che non potrà eccedere una prestazione per ogni giorno lavorato e nei limiti di 5,29 euro e 7 euro per i buoni elettronici. Si ritiene invece rimangano ferme le precisazioni fornite con la circolare n. 326/1997 secondo cui non è possibile offrire il servizio di mensa e contestualmente anche un ticket restaurant nel medesimo giorno lavorativo, salvo assoggettare a tassazione integrale una delle due prestazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Stefano Sirocchi

Coperto chi denuncia i contributi evasi

In merito al principio di automaticità delle prestazioni, derivanti dallo stralcio delle cartelle fino a mille euro importanti precisazioni sono state fornite dal presidente dell’Inps, Tito Boeri (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

Nel caso dei lavoratori dipendenti, il diritto alle prestazioni previdenziali sussiste comunque, anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Tuttavia, tale diritto sussiste a condizione che il lavoratore denunci l’evasione (o l’omissione) contributiva entro i termini di prescrizione quinquennali all’istituto previdenziale, così da garantirsi la valutabilità di tale periodo ai fini pensionistici. In questi casi, i termini di prescrizione si protraggono a dieci anni, al fine di permettere all’Inps di procedere ad effettuare il recupero dei crediti.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore si dovesse invece accorgere del buco contributivo oltre i termini di prescrizione quinquennali, egli potrà ricorrere alla costituzione di rendita vitalizia, cioè riscattare il periodo, con onere a proprie spese. Così facendo il periodo diventa utile sia fini del diritto, sia ai fini della misura del trattamento pensionistico. Rimane salva la facoltà del lavoratore di rivalersi sul datore di lavoro al fine di vedersi riconosciuta la restituzione dell’onere sostenuto, anche mediante chiamata in giudizio.

Il riscatto dovrà essere supportato da documentazione di data certa, come ad esempio il libretto di lavoro, le buste paga ed eventuali dichiarazioni rese all’epoca dal datore di lavoro. Il riscatto è ammesso, altresì, a favore dei familiari di artigiani e commercianti e dei coltivatori diretti, mentre rimane preclusa la possibilità di riscattare i periodi quando il soggetto obbligato al versamento contributivo coincide con il beneficiario della contribuzione stessa.

Anche gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps possono procedere al riscatto dei periodi evasi, sempreché l’inadempimento dell’obbligo contributivo non coincida con la stessa figura tenuta al pagamento (committente/associante).

Il principio di automaticità delle prestazioni segna il passo all’altro principio indisponibile in materia previdenziale. Il Codice civile dispone, infatti, la nullità di qualsiasi patto finalizzato ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza, al fine di salvaguardare gli interessi e la posizione dei lavoratori dipendenti. In pratica, lo stralcio delle cartelle, potrebbe comportare – nel lungo periodo – la mancata correlazione che intercorre tra la contribuzione versata e la prestazione pensionistica calcolata, tipica dei sistemi contributivi. Si tratta di un discorso simile ai periodi di contribuzione figurativa, per i quali non sussiste una provvista finanziaria, ma che risultano comunque utili ai fini del diritto e della misura di determinate prestazioni pensionistiche, come ad esempio, la pensione di vecchiaia.

di Fabio Venanzi – Fonte “Il sole 24 ore”

L’acconto 2018 blocca il bonus Il costo extra con i nuovi scaglioni

Le Entrate sul meccanismo dell’iperammortamento dopo la legge di Bilancio

Si applica il 150% alla parte di investimento correlata all’anticipo
Spetta l’iperammortamento del 150% anche se il costo a consuntivo supera la quota coperta dall’acconto del 20% pagato entro fine 2018. Il chiarimento è stato fornito dall’agenzia delle Entrate durante Telefisco 2019. L’eccedenza di costo sostenuto nel 2019, rispetto a quello prenotato, potrà comunque usufruire nella nuova agevolazione a scaglioni introdotta dalla legge 145/2018.
Le interrelazioni tra il nuovo iperammortamento con percentuali decrescenti per scaglioni di costo degli investimenti e quello vigente nel 2018, che prevedeva una maggiorazione unica del 150%, stanno sollevando più di un dubbio negli operatori. Molte domande poste dai lettori, durante l’appuntamento di Telefisco del 31 gennaio, hanno riguardato infatti la possibilità di scegliere, per gli investimenti del 2019, tra l’una e l’altra agevolazione.
Il nuovo iperammortamento a scaglioni – lo ricordiamo – è più vantaggioso di quello precedente solo quando gli investimenti realizzati nel 2019 (nonché nella coda temporale del 2020, prevista per ordini e acconti del 20% entro la fine di quest’anno) siano complessivamente inferiori a 3,5 milioni di euro. Per costi al di sotto di questa soglia, infatti, l’importo che si ottiene cumulando il 170% del primo scaglione (primi 2,5 milioni) e il 100% del secondo è superiore al 150% complessivo.
Le due agevolazioni (quella prevista dal comma 30 della legge 205/2017 e quella nuova, strutturata a scaglioni), anche se possono entrambe interessare costi per investimenti 4.0 sostenuti nel 2019, sono però autonome e si applicano in base alle precise condizioni di legge, senza possibilità di scelta. Chi ha confermato l’ordine al fornitore e pagato l’acconto del 20% entro la fine del 2018 utilizza obbligatoriamente, per i costi del 2019, la maggiorazione del 150% e non intacca gli scaglioni.
Durante Telefisco è stato, allora, chiesto alle Entrate cosa accade se, dopo aver fatto un ordine e un acconto alla fine del 2018, il costo dell’investimento 4.0 realizzato entro il 31 dicembre 2019 risulta superiore, rendendo apparentemente incapiente l’acconto. Si ipotizzi, ad esempio, un ordine per un macchinario iperammortizzabile effettuato a dicembre 2018 per un milione di euro, con pagamento dell’acconto di 200 mila euro, che viene realizzato nel 2019 con un costo a consuntivo (a seguito di revisione o migliorie in corso d’opera) di 1,1 milioni.
L’Agenzia ha stabilito che, in questo caso, il costo della macchina andrà ripartito tra quello sotto l’ombrello del 150% e quello che sfrutta l’iperammortamento a scaglioni. Innanzitutto, è confermato che l’importo contrattualizzato (un milione) usufruisce comunque della maggiorazione del 150% e non deve né può entrare in quella nuova. Al costo eccedente (100 mila) si applicherà invece la nuova maggiorazione a scaglioni, cumulando l’importo con gli altri eventuali investimenti effettuati nel 2019 (o nella coda del 2020).
L’Agenzia non ha invece trattato un ulteriore caso che si potrebbe presentare nell’intreccio tra i due incentivi: l’investimento prenotato (con acconto del 20%) nel 2018 che viene realizzato nel 2020. In questa situazione, la prenotazione del 2018 e il relativo acconto dovrebbero valere anche per sfruttare la coda 2020 del nuovo iper a scaglioni, ma risulterà opportuno, entro la fine di quest’anno, procedere a confermare nuovamente l’ordine al fornitore, dando atto che l’acconto già versato nel 2018 resta valido ed efficace anche per la realizzazione 2020.
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Luca Gaiani

La Pec delle Entrate obbliga i sostituti d’imposta ad aggiornare i dati

La Pec con la quale l’agenzia delle Entrate rende noto al sostituto d’imposta che il suo consulente del lavoro, autorizzato alla ricezione dei risultati contabili dei modelli 730-4, ha comunicato la risoluzione del rapporto di delega, impone al datore di lavoro di provvedere all’aggiornamento dell’indirizzo telematico. Se non adempie, l’Agenzia cancella l’indirizzo e il sostituto è tenuto a compilare e a inviare entro il 7 marzo il quadro CT della certificazione unica. Lo precisa la circolare n. 3/E del 25 gennaio 2019 con la quale la Direzione centrale dei servizi fiscali sottolinea come diversi sostituti, nonostante l’invito formulato dall’Agenzia, non abbiano comunicato il nuovo indirizzo al quale devono essere inviate le risultanze dei modelli 730.

La questione trae origine dall’articolo 2 del decreto legislativo 175/2014 il quale, modificando l’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del Dm 164/1999, ha previsto che a partire dal 2015 i sostituti d’imposta devono comunicare, entro il 7 marzo, la sede telematica dove ricevere i modelli 730-4 attraverso il flusso informativo delle certificazioni uniche (Cu).

La comunicazione della sede telematica può essere effettuata con la Cu, attraverso la compilazione dell’apposito quadro CT, oppure con il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (Cso). Il quadro CT è riservato ai sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, il modello Cso.

Tenuto conto che le Cu devono essere presentate entro il 7 marzo, e che sono considerate tempestive le Cu inviate entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto, al fine di gestire i processi relativi all’acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dopo la prima metà del mese di marzo non è più consentito inserire all’interno della Cu il quadro CT. Ne consegue che l’Agenzia prenderà in considerazione solo i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro la predetta data (circolare 4/E/2018). Il modello Cso è invece utilizzato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello Cso e che non hanno trasmesso il quadro CT, oppure nel caso in cui intendano variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello Cso o con il quadro CT della Cu. Detto modello deve pertanto essere utilizzato per modificare: la sede telematica propria o dell’intermediario già scelto; l’intermediario sostituito con altro intermediario; l’utenza telematica da Fisconline a Entratel; l’intermediario con il sostituto stesso o viceversa. Potrebbe però verificarsi che sia l’intermediario (normalmente il consulente del lavoro) a comunicare tramite Pec alle Entrate l’avvenuta risoluzione del mandato, a suo tempo conferitogli dal proprio cliente, per ricevere telematicamente i modelli 730-4. In tal caso l’Agenzia invia a quest’ultimo un messaggio Pec con il quale lo invita ad effettuare la variazione comunicando, con il modello Cso, il nuovo intermediario o la sostituzione dell’intermediario con se stesso.

Qualora il sostituto non adempia, l’Ade provvederà alla cancellazione dell’indirizzo telematico dell’intermediario che ha reso nota la cessazione del rapporto, con la conseguenza che il sostituto sarà tenuto in sede di trasmissione delle Cu, entro il 7 marzo, a compilare il quadro CT, per comunicare il nuovo indirizzo telematico non essendo più possibile avvalersi del modello Cso.

Fonte “Il sole 24 ore”

Flat tax per gli autonomi, sei motivi di contrasto con i principi costituzionali

La nuova flat tax per gli autonomi è conforme alla costituzione? Un tentativo di dare una risposta richiede alcune riflessioni sui principi della Carta:

1) il comma 2 dell’articolo 53 recita che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività». La tassa prevista dalla legge di Bilancio 2019 prevede una sola aliquota al 15% fino a 65mila euro di ricavi, che si traduce in un tetto di poco inferiore ai 50mila euro, classe di reddito nel quale rientra il 95% della totalità dei contribuenti e l’80% dei titolari di partita Iva: il reddito di 500 euro e quello di 50mila sconterà la stessa incidenza impositiva;

2) un professionista con compensi annui di circa 64 mila euro aderente alla flat tax pagherà 5.309 euro di imposte in meno rispetto al titolare di partita Iva in tassazione ordinaria (violazione principi capacità contributiva e uguaglianza, articoli 53 e 3);

3) il professionista in regime ordinario (ricavi 64mila euro) conseguirà un reddito disponibile (39.497 euro) inferiore di 2mila euro rispetto a un altro lavoratore autonomo in regime forfettario i cui incassi si fermano a 60mila euro (41.585 euro) (violazione principi progressività e capacità contributiva, articolo 53, commi 1 e 2);

4) l’imposta sostitutiva assorbe non solo l’Irpef, ma le addizionali locali e l’Irap, con la conseguenza di sollevare, a parità di capacità contributiva, una parte dei contribuenti dalla partecipazione alle fonti di finanziamento degli enti locali per i servizi erogati (violazione principi capacità contributiva e uguaglianza, articoli 53 e 3);

5) nei settori di attività svolte da iscritti alla gestione artigiani e commercianti, i contribuenti forfettari, usufruendo dell’abbattimento del 35% dei contributi previdenziali obbligatori, beneficeranno di un irragionevole bonus (violazione principio di uguaglianza, articolo 3);

6) il regime forfettario prevede l’esonero dall’applicazione dell’Iva e dai relativi adempimenti; con la conseguenza di determinare, per tutti coloro che svolgono attività nei confronti di consumatori finali un ingiustificato vantaggio competitivo (violazione principio libera concorrenza, articolo 41).

Tutto quanto ciò premesso, cosa si può fare? Ogni contribuente, escluso da tale sistema, potrebbe ricalcolare il proprio reddito con la flat tax e presentare istanza di rimborso (articolo 38 Dpr 602/73) per le somme versate in eccedenza. Avverso il silenzio rifiuto all’istanza di restituzione, il contribuente si rivolgerà alla Commissione tributaria competente, sollevando la questione di illegittimità costituzionale.

Fonte “Il sole 24 ore”

Lavoro nero, si applica subito l’aumento delle sanzioni

L’aumento delle misure sanzionatorie introdotto dall’articolo 1, comma 445 della legge di bilancio 145/2018, previsto per combattere il lavoro sommerso e irregolare e per tutelare la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applica immediatamente a tutte le condotte illecite riferibili all’anno in corso, mentre sono escluse quelle degli anni passati, indipendentemente dalla data di accertamento e/o contestazione.

Lo chiarisce la circolare 2/2019 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) del 14 gennaio , in cui sono state fornite le prime istruzioni sul nuovo inasprimento delle sanzioni amministrative e penali(si veda«Il Sole 24 Ore» del 4 gennaio 2019) dopo quello introdotto dall’articolo 14 del Dl 145/2013. L’Inl ricorda che l’aumento del 20% sulle sanzioni previste al 31 dicembre scorso si applica alle disposizioni seguenti, di cui si indicano i nuovi importi:

a) all’articolo 3 del Dl 12/2002 (convertito dalla legge 73/2002) che disciplina la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero, la quale, nelle varie ipotesi, è elevata da 1.500 a 9mila euro (occupazione in nero fino a 30 giorni), da 3mila a 18mila euro (occupazione in nero da 31 a 60 giorni) e da 6mila a 36 mila euro (periodo di lavoro in nero superiore a 60 giorni). Resta fermo che nell’ipotesi in cui l’irregolarità riguardi minori non in età lavorativa, la sanzione base era già di per sé aumentata del 20%;

b)all’articolo 18 del Dlgs 276/2003, che punisce l’irregolare e abusiva somministrazione di manodopera, la sanzione viene elevata a 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata. Secondo i nuovi termini, la sanzione non potrà comunque essere inferiore a 6mila e superiore a 60mila euro. Analoga sanzione è posta anche a carico dell’utilizzatore;

c)all’articolo 12 del Dlgs 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale di lavoratori. Anche in questa ipotesi subirà l’aumento la sanzione amministrativa, già da 150 a 500 euro per lavoratore interessato, nonché da 500 e 3mila euro ad addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti;

d) ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del Dlgs 66/03 che sanzionano le violazioni in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali e ferie. Per tali violazioni le precedenti sanzioni da 200 a 9mila euro, a seconda anche del numero dei lavoratori, dal 1° gennaio 2019 saranno aumentate del 20 per cento.

La legge di bilancio prevede, invece, un aumento del 10% per tutte le violazioni alle disposizioni di cui al Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08) e riguarda sia le sanzioni penali, sia quelle amministrative, le quali avevano già subito un aumento del 9,6% dal 1° luglio 2013 e uno ancora più recente dell’1,9% dal luglio 2018.

Il documento non dice nulla, invece, sulle sanzioni previste dall’articolo 14 del Testo unico, connesse con la sospensione dei lavori, che prevedono un importo aggiuntivo alle altre sanzioni, ossia se tale importo vada anch’esso aumentato del 10% anche sulla scorta delle precedenti esclusioni individuate, da ultimo, con la nota ministeriale 32 del 12 luglio 2016.

I proventi di queste maggiorazioni, entro il limite di 15 milioni l’anno, incrementeranno il Fondo risorse decentrate dell’Inl per la valorizzazione del suo personale.

Per semplificare gli adempimenti, si precisa ancora nella circolare, l’Ispettorato ha già avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, in attesa del cui rilascio le maggiorazioni troveranno applicazione utilizzando gli attuali codici.

Fonte “Il sole 24 ore”

Pagamenti in tempi più rapidi: il Senato accelera le fatture alla Pa

Tagliare al minimo i tempi di tutti i passaggi burocratici che portano, negli appalti pubblici, dall’esecuzione di un lavoro fino all’emissione della fattura e al successivo pagamento. È questo, in sintesi estrema, l’obiettivo dell’emendamento alla legge europea 2018, firmato dal presidente della commissione Politiche Ue del Senato, Ettore Licheri, approvato ieri pomeriggio.

La norma modifica le regole contenute nel Codice appalti e, come spiega la relazione di accompagnamento, è stata predisposta dalla maggioranza per risolvere la procedura di infrazione a carico dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva 2017/2090, in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. «Con l’emendamento – spiega Licheri – puntiamo a risolvere una procedura di infrazione. Prevediamo che il termine indicato dalla direttiva comunitaria sia calcolato dalla data di emissione del Sal, anziché da quella del certificato di pagamento». Le norme in vigore, in sostanza, implicavano un’estensione dei termini oltre i limiti consentiti dalle norme europee.

Con l’assetto attuale, i certificati di pagamento relativi ai cosiddetti «acconti del corrispettivo di appalto» (che sono, in pratica, le somme versate all’impresa durante l’esecuzione dei lavori) sono emessi «nel termine di trenta giorni» dal momento in cui il direttore lavori firma il Sal, lo stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento, rilasciato dalla Pa, è essenziale perché l’impresa possa emettere la sua fattura. Quindi, al momento, l’impresa deve aspettare un mese dall’esecuzione del lavoro solo per inviare la fattura; dovrà, poi, aspettare altro tempo per vedersi accreditare materialmente il denaro. In questo modo, i giorni necessari per arrivare al saldo si allungano ben oltre i termini indicati da Bruxelles.

Con l’emendamento si punta, allora, a riportare la prassi degli appalti pubblici entro confini compatibili con le direttive europee che, va ricordato, prevedono un termine massimo di trenta giorni per i pagamenti, salvo casi eccezionali, nei quali si può arrivare fino a sessanta. I certificati di pagamento, sia per gli acconti che per il saldo dei lavori, dovranno allora – dice la relazione tecnica – «essere rilasciati in un termine massimo di sette giorni, che è comunque compreso in quello di trenta per l’effettivo pagamento». Anzi, potranno anche essere emessi in contemporanea ai Sal.

Una volta emesso il certificato di pagamento, le tutele previste dal Codice appalti si rafforzano ulteriormente, perché l’emendamento prevede che «i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine». Andare oltre il termine di trenta giorni, però, dovrà essere «oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche». In una situazione normale, quindi, non sarà possibile farlo.

Fonte “Il sole 24 ore”

Retribuzioni pagabili con vaglia postale o conto ordinario

di Barbara Massara

Gli stipendi di dipendenti e co.co.co possono essere pagati in contanti presso la banca dove il datore di lavoro/committente ha acceso un conto corrente ordinario, nonché attraverso vaglia postale.

Sono questi gli ultimi importanti chiarimenti, forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 7396 del 10 settembre 2018, in riferimento all’obbligo di tracciare i pagamenti delle retribuzioni in vigore dal 1° luglio scorso, introdotto dall’articolo 1, commi 910-913, della legge 205/2017.

È il terzo intervento dell’Inl, che segue le note del 22 maggio e del 16 luglio 2018 con le quali l’ispettorato aveva già fornito ai datori di lavoro interessati le indicazioni operative.

Nella nota più recente l’Inl si rivolge in particolare agli ispettori, fornendo loro istruzioni da seguire in sede di verifica, ma contestualmente conferma alcune precedenti indicazioni, integrandole.

Innanzitutto viene ribadito che il divieto di pagamento in contanti riguarda solo gli importi erogati a titolo di retribuzione (ivi compresa l’indennità di trasferta o diaria), mentre sono esclusi i meri rimborsi o anticipi di spese sostenute in nome e per conto del datore di lavoro (ad esempio rimborsi a piè di lista in occasione delle trasferte).

Con riferimento, invece, ai mezzi di pagamento ammessi quali disciplinati dall’articolo 1, comma 910, della legge di bilancio 2018, viene chiarito che, sebbene la lettera b) relativa al pagamento in contanti presso la banca del datore di lavoro faccia espresso riferimento al «conto corrente di tesoreria» aperto presso l’istituto di credito, sia considerato legittimo il pagamento presso la banca dove l’azienda risulti intestataria di un conto corrente ordinario (e quindi non necessariamente di tesoreria).

Con riguardo al pagamento effettuato a mezzo assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato secondo la lettera d) del comma 910 della medesima norma, l’Inl precisa che a suo parere in tale ambito rientri anche il pagamento a mezzo vaglia postale.

In tale caso, specifica l’istituto, è importante che, oltre al nome del beneficiario e alla clausola di non trasferibilità (per importi dai 1.000 euro in su), nella causale siano esplicitati i dati essenziali dell’operazione, quali il nome del datore di lavoro e del lavoratore, la data e l’importo dell’operazione, nonché il mese di riferimento della retribuzione.

La seconda parte della nota è invece destinata agli ispettori, ai quali la direzione centrale dell’istituto fornisce indicazioni in merito alle ulteriori prove documentali che potranno raccogliere presso le banche, nei casi di dubbia corresponsione.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Aiuti di Stato da restituire solo per licenziamenti disciplinari

Per la norma irrilevante la riduzione di personale per motivi economici
La sanzione colpisce la diminuzione di organico in tutte le imprese
Qualora, nei cinque anni successivi all’ottenimento di un aiuto di Stato, venga ridotta l’occupazione oltre il 10% nell’unità produttiva interessata, l’azienda è tenuta alla restituzione totale o parziale dell’agevolazione. La riduzione è in ogni caso consentita per motivi economici. La norma è contenuta nell’articolo 6 del decreto legge “dignità” (87/2018) che ha come obiettivo la «tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti».
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, il provvedimento fa generico riferimento alle imprese italiane o estere che «operano sul territorio nazionale», a prescindere dalla loro dimensione. Più complessa è l’individuazione dell’incentivo interessato. La norma fa riferimento alle «misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale».
Il primo nodo da sciogliere è se la definizione di “aiuto di Stato” sia quella di origine comunitaria o meno. Qualora prevalesse la definizione comunitaria, si tratterebbe di qualsiasi misura che procura un vantaggio economico all’impresa che non sarebbe in grado di ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato (Comunicazione Ce 262/15). Per esser definito aiuto, non è rilevante quale sia l’articolazione che lo eroga (Stato, Regione o Comune).
Andrebbe chiarito se in questa definizione rientrino le integrazioni salariali, anche se al riguardo la Comunicazione 262/15 precisa che è un vantaggio «se uno Stato membro paga una parte dei costi relativi ai dipendenti di una specifica impresa, solleva tale impresa dai costi connessi alle sue attività economiche. Esiste un vantaggio anche quando le autorità pubbliche pagano un’integrazione salariale ai dipendenti di una specifica impresa».
L’aspetto che sembra rilevare è che la misura deve avere tra le condizioni di concessione (anche se non in modo esclusivo) la «valutazione dell’impatto occupazionale». Pertanto si tratta di iniziative che hanno l’obiettivo di incrementare taluni contratti di lavoro o quello di aumentare l’occupazione rispetto a un determinato periodo.
In questo senso dovrebbero essere interessate, ad esempio, le agevolazioni per l’occupazione dei Neet o per Garanzia giovani. Ma anche l’incentivo occupazione per il Mezzogiorno o quello previsto per i lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi.
Ad ogni modo, le disposizioni si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati dopo l’entrata in vigore del decreto 87/2018 (14 luglio 2018).
La norma prevede che l’impresa decade dal beneficio se nei cinque anni successivi «alla data di completamento dell’investimento» c’è una riduzione dell’occupazione superiore al 10%; la decadenza è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. Se, da un lato, la norma sembra attrarre un’ampia platea di agevolazioni, dall’altro lato la condizione di decadenza sembra parametrata solo per specifiche agevolazioni che prevedono un investimento. Pertanto rimane il dubbio sulla determinazione del quinquennio per gli incentivi legati all’occupazione fruiti mensilmente.
Ai fini della determinazione del limite del 10% o del 50% la norma fa riferimento solo alle riduzioni su iniziativa dell’impresa, anche se sono escluse quelle per motivi economici. Questo sembra voler significare che le uniche riduzioni rilevanti sono quelle per motivi disciplinari.
Per le modalità di attuazione la norma non fa un espresso rinvio a uno specifico decreto, ma la relazione illustrativa precisa che il compito spetta a ogni amministrazione concedente. Si tratta di una modalità piuttosto innovativa che rischia di generare un’applicazione del provvedimento non uniforme, con conseguente ampio contenzioso.
Fonte “Il sole 24 ore”
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Enzo De Fusco

Quote di partecipazioni con doppio binario fiscale

di Gianluca Cristofori e Andrea Vasapolli

Il 29 dicembre 2017 l’Oic ha emendato il principio contabile Oic 21 (Partecipazioni), prevedendo tra l’altro che, nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato per operazioni similari o equiparabili, anche le partecipazioni vengono iscritte in bilancio a un valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’Oic 19, ovverosia in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, cui vanno aggiunti gli eventuali oneri accessori. Tale modalità di rilevazione contabile impone di rilevare la partecipazione tenendo conto del valore di iscrizione del debito con il metodo del costo ammortizzato e attualizzato. Nel caso di specie le rilevazioni contabili non avvengono, quindi, al prezzo contrattualmente pattuito, dovendosi bensì rilevare sia il costo di acquisto della partecipazione, sia il provento per la cessione della stessa, tenendo conto dell’attualizzazione/ammortamento del debito/credito e assumendo la differenza natura di onere/provento finanziario da rilevare a conto economico lungo la durata della dilazione concessa.

In linea di principio, la succitata rappresentazione contabile, in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, troverebbe pieno riconoscimento fiscale per i soggetti Ias e Oic adopter – ad eccezione delle cosiddette micro-imprese – in ragione del principio di derivazione rafforzata previsto dall’articolo 83 del Tuir; tuttavia, in virtù dell’articolo 2 del Dm 3 agosto 2017, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Dm n. 48/2009, che impone invece di individuare il regime fiscale avendo riguardo alla natura giuridica dell’operazione – e quindi non agli effetti sostanziali, così come rilevati in bilancio – quando oggetto dell’operazione siano strumenti finanziari partecipativi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c e d, del Tuir), «anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio».

Ne consegue che, anche per i soggetti Oic adopter, a fronte della rilevazione contabile di cui sopra, sul piano fiscale:

• il costo di acquisto della partecipazione (così come il corrispettivo fiscalmente rilevante per il venditore) è pari al prezzo contrattualmente pattuito;

• l’onere finanziario (o il provento, per il venditore) rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione non assume rilevanza fiscale, dovendo essere “sterilizzato” nella dichiarazione dei redditi, mediante apposita variazione in aumento (o in diminuzione, per il venditore).

Fonte “Il sole 24 ore”

Fattura elettronica, obbligo da luglio solo sui carburanti per autotrazione

di Benedetto Santacroce

Dal 1° luglio 2018 le fatture elettroniche per la cessione di carburanti riguarderanno solo la benzina e il gasolio per autotrazione, con esclusione di altri motori o altri usi. Inoltre per gli appalti pubblici la fattura elettronica sarà limitata ai rapporti diretti del titolare del contratto con la Pa e nei rapporti con coloro di cui lo stesso si avvale e non nei rapporti successivi. Queste sono due delle novità contenute nella circolare 8/E di ieri.

E-fattura e carburanti

L’obbligo di documentare la cessione di carburanti con fattura elettronica si inserisce nel complesso di provvedimenti adottati con la legge di Bilancio 2018 (estrazione da depositi fiscali e stoccaggio nei depositi commerciali) per combattere i fenomeni di frode ed evasione Iva sugli oli minerali. L’Agenzia specifica che l’obbligo di fatturazione elettronica, che scatterà dal 1° luglio prossimo, riguarderà solo la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori di autotrazione. Quindi tale nuovo obbligo non riguarderà le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

La fattura per la cessione dei carburanti dovrà contenere obbligatoriamente i dati indicati dall’articolo 21 del Dpr 633/72. Da ciò si evince che dalla fattura elettronica non dovrà comparire il numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita. Tali elementi rimarranno facoltativi. Se con la fattura, oltre alla cessione di carburanti si documenteranno gli acquisti di altri beni, la fattura dovrà essere emessa necessariamente in elettronico.

Anche per la cessione di carburanti sarà possibile fare ricorso alla fatturazione differita, a condizione che al momento della cessione del carburante venga consegnato all’acquirente un documento analogico o elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti. A questo proposito la circolare richiama le istruzioni fornite con la circolare 205/98 per i distributori automatici.

Per la conservazione delle fatture elettroniche sia il cedente che il cessionario dovranno conservare le fatture in elettronico. Per la conservazione potranno aderire al servizio messo a disposizione dallo SdI.

Per quanto riguarda la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità Iva l’acquisto deve esser regolato con strumenti di pagamento tracciabili. La circolare riprendendo il provvedimento del 4 aprile 2018 specifica che tutti i mezzi di pagamento indicati sono idonei ad entrambi gli scopi, nonostante il dettato della norma.

Sulle forme di pagamento la circolare fornisce degli importanti chiarimenti per quanto riguarda i sistemi di fatturazione con il netting o con i buoni benzina anticipando l’applicazione della direttiva sui voucher.

E-fattura e appalti pubblici

La circolare, rinviando a un ulteriore documento di prassi che dovrebbe essere emesso, chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o contratti) diretti tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Fonte “Il sole 24 ore”

Modello 730, due vie per comunicare alle Entrate la «sede telematica»

Quella della circolare 4/E/2018 del 12 marzo 2018 sull’assistenza fiscale del modello 730/2018 è una di quelle letture che anche gli addetti ai lavori difficilmente affrontano con piacevole disinvoltura, per cui viene di solito “posticipata” a data da destinarsi, salvo poi ricordarsi che ci può essere d’aiuto al sopraggiungere del primo problema.
Problema che comunque puntualmente si verifica, vista la complessità dell’intero processo dell’assistenza fiscale, quando, per esempio, vi è una variazione del sostituto in corso d’anno, un’operazione straordinaria del sostituto stesso o semplicemente quando al dipendente o al pensionato non arriva il conguaglio tanto atteso.
Un processo che comunque a livello operativo – rispetto a quando i modelli 730-4 venivano recapitati ai sostituti d’imposta in forma cartacea, per posta ordinaria o con raccomandata – ha beneficiato in modo sostanziale della completa informatizzazione, che si è di recente completata con la consegna telematica ai sostituti d’imposta di tutti i modelli 730-4, compresi quelli delle dichiarazioni da loro stessi tramitate nell’ambito dell’assistenza diretta.
Informatizzazione in cui hanno avuto ruolo attivo molte delle aziende associate ad AssoSoftware, produttrici delle procedure e delle infrastrutture informatiche in uso ai Caf e ai professionisti, nonché ai sostituti d’imposta, per l’intera gestione del processo, dalla compilazione del modello 730 effettuata a partire della dichiarazione precompilata, fino alla busta paga.
Proviamo quindi ad esaminare, in modo necessariamente sintetico, alcune delle novità contenute nella circolare sull’assistenza fiscale, in considerazione del fatto che la citata circolare è articolata su ben nove capitoli che trattano molteplici argomenti.
In questo primo appuntamento ci occupiamo di alcuni aspetti di dettaglio relativi alla comunicazione da parte dei sostituti d’imposta all’AdE, della “Sede telematica” per la ricezione dei flussi dei modelli 730-4 di conguaglio, attività di cui di solito è incaricato chi nell’azienda è responsabile della gestione del personale. Nel successivo appuntamento ci occuperemo di alcune situazioni particolari che si possono incontrare durante le operazioni di conguaglio.


Comunicazione della “Sede telematica” per la ricezione dei flussi 730-4

Va ricordato che nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, sia i Caf ed i professionisti che prestano assistenza indiretta, che (dallo scorso anno) anche i sostituti d’imposta che prestano assistenza diretta, devono trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate il risultato finale delle dichiarazioni (730-4), unitamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti (730).
A seguire l’agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta i dati dei modelli 730 4 relativi a tutte le dichiarazioni presentate, indipendentemente dalla modalità di presentazione utilizzata dal contribuente (Caf o professionista, sostituto, FiscOnline).
Affinché la messa a disposizione dei dati dei modelli 730-4 da parte dell’AdE ai sostituti d’imposta possa aver luogo, questi ultimi devono preventivamente comunicare all’AdE la sede telematica (propria o di un intermediario fiscale) dove desiderano ricevere i relativi flussi telematici.
Ciò può avvenire utilizzando:
• il quadro CT presente all’interno della Certificazione Unica (CU), esclusivamente qualora la comunicazione venga effettuata per la prima volta;
• il modello «Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate» (di seguito CSO) per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta qualora non si sia utilizzato il quadro CT.
Prima di passare all’illustrazione delle modalità di compilazione del quadro CT e del modello CSO, segnaliamo un interessante passaggio della circolare che riguarda la procedura da mettere in atto per poter esercitare la revoca della delega da parte dell’intermediario (qualora il sostituto d’imposta non vi abbia colposamente provveduto), procedura che illustriamo nell’ultimo paragrafo di questa breve disamina.


Comunicazione effettuata con il quadro CT

Il quadro CT della Certificazione Unica è riservato ai sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno mai presentato, a partire dal 2011, il modello CSO.
Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto d’imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la “Sede telematica” e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuti nell’ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU.
Tenuto conto che le CU devono essere presentate entro il 7 marzo e che sono considerate tempestive le CU inviate entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto, al fine di gestire i processi relativi all’acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dopo la prima metà del mese di marzo non è consentito inserire all’interno della Certificazione Unica il quadro CT. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro la suddetta data.
Comunicazione effettuata con il modello CSO

Il modello CSO, approvato con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 22/2/2013, deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che:

• non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT, quali, ad esempio, i sostituti d’imposta non tenuti alla presentazione delle Certificazioni Uniche;

• intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica;

• intendono revocare la comunicazione, in caso di cessazione dell’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta.

Qualora presentato la prima volta, il modello CSO produce effetti dal giorno successivo a quello di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa, con riferimento ai risultati contabili per i quali non risulti già fornita la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione dei risultati contabili. Nel modello è richiesta l’indicazione del numero di protocollo del modello 770 presentato dal sostituto d’imposta nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione CSO.

Il modello CSO deve essere altresì utilizzato dai sostituti d’imposta quando intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO o a partire dal 2015 con il quadro CT della Certificazione Unica.
In particolare può essere utilizzato:
• per modificare la sede telematica propria o dell’Intermediario già scelto;
• per modificare l’Intermediario con altro Intermediario;
• per modificare l’utenza telematica da Fisconline a Entratel;
• per modificare l’Intermediario con il sostituto stesso o viceversa.
In caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello CSO, è richiesta l’indicazione del numero di protocollo, composto di 23 cifre, che è stato attribuito all’ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare.
Diversamente, se si intendono variare i dati già trasmessi con il quadro CT è necessario indicare il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale “999999”).
I citati numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che dalle relative ricevute di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta.
I predetti dati possono anche essere richiesti a un qualunque ufficio dell’agenzia delle Entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto d’imposta persona fisica o dal rappresentante legale della società o ente.
A livello temporale è sempre possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti, salvo nel periodo di trasmissione delle CU in cui è sospesa la trasmissione della comunicazione CSO. La sospensione inizia il 23 gennaio e termina il 25 marzo.
Il modello CSO deve essere utilizzato anche qualora il sostituto cessi l’attività, con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta e chiusura di tutte le partite IVA a lui intestate. Per indicare questa circostanza deve compilare l’apposita sezione del modello CSO deputata ad accogliere la revoca della comunicazione.
Revoca della delega da parte dell’Intermediario

Qualora l’intermediario delegato cessi dall’incarico e il sostituto d’imposta non comunichi la circostanza con il modello CSO, l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare all’agenzia delle Entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega seguendo una procedura molto particolare, descritta nella circolare.
In sintesi l’Intermediario deve inviare dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) una comunicazione all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it indicando nel campo dell’oggetto del messaggio il testo «Comunicazione di cessazione dall’incarico di ricevere i modelli 730-4».
La comunicazione deve contenere il codice fiscale dell’intermediario e un suo recapito telefonico. Inoltre devono essere indicati il codice fiscale del sostituto d’imposta, il numero di protocollo della comunicazione contenente la delega alla ricezione dei modelli 730-4 (CSO o CT) e la data di cessazione dall’incarico. In allegato alla e-mail deve essere inviata copia della lettera di cessazione dall’incarico indirizzata al sostituto d’imposta da cui si evinca la data certa di trasmissione.
L’agenzia delle Entrate, accertata la regolarità della richiesta pervenuta, contatterà il sostituto d’imposta attraverso messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dall’Ini Pec (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dal ministero dello Sviluppo economico), per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.
Al riguardo, la circolare specifica che quella sopra descritta è l’unica modalità possibile, in quanto, al fine di comunicare all’agenzia delle Entrate la cessazione del rapporto di delega, l’intermediario non può utilizzare la sezione del modello CSO deputata ad accogliere la revoca della comunicazione e non può neppure avvalersi dell’istituto del diniego dei risultati contabili disciplinato dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 14/4/2017 e relativo alle ipotesi di dipendenti con rapporti mai stati in essere o cessati.

Fonte “Il sole 24 ore”

Condono INPS 2018: rottamazione cartelle domanda definizione agevolata

Condono INPS 2018 cos’è e come funziona la rottamazione cartelle esattoriali con la definizione agevolata contributi non versati denunce omesse o tardive.

Condono Inps 2018, rottamazione cartelle bis con la definizione agevolata dei carichi affidati alle Agenzie della Riscossione, AdR, notificate a contribuenti dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, questo è quanto sarà previsto dal nuovo decreto collegato alla Legge di Bilancio 2018.

In vista quindi della nuova rottamazione cartelle bis Inps 2018, andiamo a vedere nello specifico:

Condono Inps cos’è?

Condono cartelle di pagamento INPS come funziona;

Rottamazione cartelle Inps emesse da Equitalia;

Come fare domanda di condono cartelle Inps;

Cosa rientra nel condono;

Perché la definizione agevolata non può attestare la regolarità contributiva.

Condono INPS 2018: cos’è?

Che cos’è il Condono Inps 2018? Il condono Inps, meglio conosciuto con il nome di condono cartelle Equitalia o rottamazione cartelle bis, è la possibilità per i contribuenti che hanno ricevuto una cartella di pagamento ma che non l’hanno pagata entro i tempi previsti, di mettersi in regola con il Fisco, attraverso una procedura chiamata definizione agevolata dei ruoli emessi, notificati e non pagati all’Agente della Riscossione.

Andiamo quindi a vedere come funziona il condono Inps rottamazione cartelle bis, alla luce delle novità introdotte con il decreto collegato alla legge di Bilancio 2018 e al messaggio INPS n. 824 del 24 febbraio 2017, con cui l’Istituto ha provveduto a fornire ai contribuenti, i chiarimenti necessari su come funziona la procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali INPS emesse da Equitalia o altre agenzie della riscossione e come fare domanda di rottamazione di cartelle di pagamento, ossia, come presentare la richiesta di condono Inps ed entro quando.

Rottamazione cartelle bis 2018 Inps: come funziona?

Come funziona la rottamazione cartelle bis 2018 Inps? Il funzionamento del nuovo condono Inps 2018 delle cartelle esattoriali è spiegato dall’Istituto stesso con il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, che illustra come funziona la procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali per debiti Inps, ponendo l’attenzione su due questioni delicate:

1) chiarendo quali sono le somme che i contribuenti devono effettivamente pagare qualora decidano di optare per il condono e le istruzioni in merito alle c.d. “somme aggiuntive”;

 

2) gli effetti che la domanda di condono Inps hanno sul rilascio del Documento di Regolarità Contributiva (DURC).

 

Per quanto riguarda il primo punto, l’INPS, conferma in pratica che accedendo al beneficio della definizione agevolata delle cartelle INPS, si ottiene una notevole riduzione degli importi affidati all’Agente della Riscossione a titolo di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive.

 

Tuttavia, ricorda l’INPS, rimane fermo l’integrale versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di interessi mentre le somme aggiuntive e gli interessi sono dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9 L. 388/2000.

 

Rottamazione bis Inps 2018: per quali cartelle si può richiedere?

Su quali cartelle Inps si può richiedere la rottamazione bis 2018? La domanda rottamazione cartelle bis nel 2018, secondo quanto previsto dal decreto collegato alla legge di bilancio 2018, si può richiedere solo sulle seguenti cartelle di pagamento Inps:

 

Vecchie cartelle condonate di cui il contribuente non ha versato la rata di luglio e settembre 2017: in questo caso, i contribuenti, possono essere riammessi alla rottamazione purché le rate omesse siano pagate entro il 7 dicembre. Alla rottamazione bis, possono quindi essere riammessi tutti i cittadini ed imprese che per errore, disguidi o mancanza fondi, non hanno pagato le rate della rottamazione.

Vecchie cartelle non ammesse alla definizione agevolata perché non in regola con i pagamenti della rateizzazione: per i suddetti contribuenti, è consentita la riammissione: 1) presentando l’apposita domanda entro il 31 dicembre 2017; 2) pagando le rate scadute entro il 31 maggio 2018; 3) pagando il totale condonato entro il 31 luglio 2018.

Nuove cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 30 settembre 2017: per accedere alla nuova rottamazione bis Inps, il contribuente deve presentare la domanda entro il 15 maggio 2018 e versare l’importo condonato al massimo in 5 rate di pari importo nei mesi di: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Condono Inps: quando sono dovute le somme aggiuntive e gli interessi?

Quando sono dovute le somme aggiuntive e gli interessi sulle somme condonate, è spiegato sempre nel messaggio n. 824 dall’INPS, che afferma quanto segue:

 

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi: non sono dovute le somme aggiuntive ed interessi se il loro ammontare rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, prevede una sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. In questo caso però, la sanzione, non può essere più alta del 40% rispetto agli importi non versati.

 

Evasione relativa a registrazioni – denunce obbligatorie omesse o difformi: le somme aggiuntive e gli interessi di mora non sono dovuti, in questo caso il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione pari al 30% in ragione d’anno. Tale sanzione però, non può essere al di sopra del 60% degli importi non pagati.

 

Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni previste al punto 1 e 2, sono dovuti sul debito contributivo sia le somme aggiuntive che gli interessi di mora.

 

Rottamazione cartelle esattoriali INPS effetti sul DURC:

La Rottamazione cartelle esattoriali INPS e gli effetti sul DURC, son stati spiegati dall’Istituto sempre con il messaggio del 24 febbraio 2017.

Secondo quanto chiarito dall’Inps, la definizione agevolata si perfeziona solo se il contribuente provvede a versare le somme dovute in un’unica soluzione o con l versamento della prima rata, qualora richieda la rateizzazione degli importi condonati.

Pertanto, fino a quando l’Agente della Riscossione comunica al contribuente le somme condonate da pagare, rimane sospesa l’attività esecutiva, ma non quella dell’ente impositore.

 

Ciò significa che secondo la norma attuale:

il contribuente continua ad essere debitore nei confronti di Equitalia e INPS fin quando non effettua il pagamento ma non può ottenere l’attestazione della regolarità contributiva con il DURC, anche se ha presentato la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

L’Inps, invece, analizzando già i casi precedenti, il DURC è stato rilasciato a chi ha presentato l’istanza di rateazione alla data di entrata in vigore del nuovo decreto;

Possibile soluzione proposta dai Consulenti del lavoro potrebbe essere:

presentare domanda di rateizzazione e pagare la prima rata;

sospendere successivamente i versamenti, in quanto restano sospese, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati dall’Agente della Riscossione.

presentare istanza per la definizione agevolata delle cartelle.

Seguendo questa procedura, si dovrà pagare una rata della rateazione concessa, chiedere la definizione agevolata ed ottenere il DURC positivo.

 

Domanda rottamazione cartelle Inps 2018: modulo, scadenza e come si presenta?

I contribuenti per aderire al condono Inps 2018 devono procedere alla presentazione dell’apposita domanda entro una determinata scadenza e secondo modalità precise.

Domanda rottamazione cartelle INPS 2018 modulo: il modulo domanda per accedere alla definizione agevolata dei ruoli Inps affidati ad Equitalia o all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve essere ancora approvato.

Domanda rottamazione cartelle bis INPS 2018 scadenza: la domanda per la definizione agevolata può essere inoltrata entro la scadenza del 15 maggio 2018. L’Agente poi, comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme Inps dovute ed invierà i bollettini di pagamento.

Domanda rottamazione cartelle INPS 2018 come di presenta e documenti: il modulo domanda condono Inps 2018 può essere presentata in due modi:

presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando l’apposito modulo;

via PEC: inviando il modulo debitamente compilato in ogni sua parte, allegando la copia del documento di identità.

Come s paga l’importo cartelle Inps condonate? Mediante:

Bollettini precompilati;

Domiciliazione bancaria, sul conto della banca;

Pagamento diretto agli sportelli del concessionario della riscossione.

Per chi sceglie la rateizzazione, è possibile pagare l’importo condonato in un massimo di 5 rate e su ognuna, saranno calcolati gli interessi.

Per chi richiede l’adesione tramite il modulo domanda ufficiale, ma poi non paga o paga le rate in ritardo o in modo insufficiente, l’AdER, farà decadere immediatamente il beneficio della rottamazione e farà riprendere il conteggio delle sanzioni e degli interessi delle vecchie cartelle.

Per l’utilizzo dei voucher non si può superare il 2017

La data del 31 dicembre per utilizzare i voucher non potrà essere superata nemmeno se la prestazione di lavoro accessorio da retribuire inizia quest’anno e prosegue nel 2018. La precisazione è stata fornita dall’Inps, con il messaggio 4752/2017 pubblicato ieri.
Dal 17 marzo di quest’anno non è più possibile acquistare i voucher per pagare le prestazioni di lavoro accessorio a causa dell’abrogazione della relativa normativa e l’introduzione di quella sul lavoro occasionale. Tuttavia fino al prossimo 31 dicembre i voucher richiesti prima del 17 marzo possono essere utilizzati nel rispetto della normativa preesistente. Tuttavia l’istituto di previdenza ieri ha precisato che nella relativa procedura informatica i committenti d’ora in avanti non potranno inserire prestazioni che iniziano o finiscono dopo il 31 dicembre 2017.
Quelle che eventualmente sono già erroneamente state inserite saranno cancellate d’ufficio, integralmente se tutte nel 2018, o parzialmente, per la parte relativa al 2018, se a cavallo di anno. In entrambi i casi il committente non sarà informato, quindi è importante verificare la situazione personale nel sistema informatico.
Gli interessati devono anche tenere presente che la procedura telematica per consuntivare i buoni lavoro utilizzati entro quest’anno sarà disponibile solo fino al 15 gennaio 2018. Dal giorno successivo l’accesso alla procedura sarà inibito.
Per eventuali importi versati entro il 17 marzo per pagare le prestazioni di lavoro accessorio, ma non utilizzate entro la fine del 2017, potrà essere chiesto il rimborso entro il 31 marzo 2018, utilizzando il modello Sc52 disponibile nel sito internet dell’Inps.
Per quelli postali e quelli acquistati presso le tabaccherie autorizzate, l’Inps invita a provvedere «tempestivamente» agli adempimenti riguardanti pagamenti e rimborsi, salvo poi precisare che per i buoni erogati dalle tabaccherie (i voucher Pea) la scadenza è fissata al 16 marzo 2018.
A inizio mese con il messaggio 4405/2017 erano già state fornite le indicazioni utili per ottenere il rimborso di somme erroneamente versate dopo il 17 marzo di quest’anno al fine di acquistare i voucher telematici. Anche in tal caso la domanda va presentata alla sede territoriale competente dell’istituto di previdenza, utilizzando il modello Sc52 a cui va allegata la ricevuta di pagamento, eccetto le transazioni avvenute con F24.
Non si sa ancora, invece, cosa succederà ai voucher tuttora acquistabili e utilizzabili per il “bonus baby sitter” cioè il contributo che le mamme possono ottenere in sostituzione del congedo parentale al fine di pagare appunto una baby sitter che si prenda cura del figlio. È questo l’unico caso in cui i voucher, in versione esclusivamente telematica, sono sopravvissuti all’abrogazione della norma.
Nel messaggio 4752/2017 pubblicato ieri si rimanda a «successive specifiche indicazioni operative». L’operatività del bonus baby sitter, salvo ulteriori proroghe, è ora prevista fino a tutto il 2018.
Fonte “Il sole 24 ore”

Spesometro, torna la possibilità di cumulare le fatture sotto i 300 euro

Il Parlamento mantiene la parola. Dopo aver impegnato il Governo a semplificare lo spesometro e non applicare le sanzioni per il caos informatico che ha caratterizzato il primo invio con la risoluzione Sanga approvata alla Camera, è arrivato ieri il via libera della commissione Bilancio alle diverse richieste delle forze politiche di revisione delle modalità di invio delle comunicazioni dei dati delle fatture per il 2018 (in attesa della soppressione dall’anno successivo con l’introduzione dell’obbligo generalizzato dell’e-fattura nelle operazioni business to business). E lo fa anche riducendo il numero delle informazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate.

A effettuare una sintesi dei correttivi è stato il relatore al Dl fiscale, Silvio Lai (Pd): «Con la norma, viene prevista la possibilità per il contribuente di trasmettere i dati annualmente o semestralmente, semplificando la procedura. Inoltre, si offre la facoltà di riepilogo cumulativo di tutte le fatture di un’impresa inferiori a trecento euro. Per gli errori commessi nell’invio dei dati delle fatture del primo semestre 2017, sono abolite le sanzioni, purché tali errori siano sanati con un nuovo invio da effettuarsi entro febbraio 2018». Intervento che, aggiunge sempre Lai, recepisce le «segnalazioni giunte dal mondo dell’impresa» e dei professionisti.

Ma vediamo nel dettaglio. Il confronto sulla tempistica della trasmissione tra Parlamento, che si spingeva a chiedere un unico adempimento(come per il vecchio spesometro fino alle fatture 2016), e l’amministrazione finanziaria, che al contrario era propensa a concedere anche per il 2018 un doppio invio, si è concluso con una soluzione salomonica: sarà il contribuente a scegliere se trasmettere i dati con cadenza semestrale o annuale.

La vera semplificazione, in realtà, riguarda il numero dei dati da inviare. Ad esempio scompare una delle informazioni del tutto superflue per le comunicazioni Iva, come il codice di avviamento postale (Cap) della controparte commerciale. Secondo il correttivo approvato bisognerà indicare nella comunicazione: la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle fatture o il codice fiscale per chi non è impresa o professionista; la data e il numero della fattura; l’imponibile Iva, l’aliquota applicata e l’imposta; il tipo di operazione nel caso in cui l’Iva non sia indicata in fattura.

La riduzione dei dati da inviare passa anche dal numero dei documenti da trasmettere. Le fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro potranno essere registrate cumulativamente (come nel vecchio spesometro) e il contribuente potrà scegliere di “segnalare” solo il documento riepilogativo. Altra novità riguarda, poi, l’esonero delle Pa dall’obligo di inviare i dati delle fatture emesse nei confronti di consumatori finali.

La sterilizzazione delle sanzioni si applica soltanto alle difficoltà che hanno caratterizzato il primo tormentato invio che è arrivato a scadenza, dopo diverse proroghe, lo scorso 16 ottobre. In sostanza, non saranno dovute le sanzioni di 2 euro per ogni fattura trasmessa erroneamente (nel limite di 1.000 euro per trimestre) né tantomeno la penalità da 200 a 2.500 euro per chi ha esercitato l’opzione per la trasmissione facoltativa dei dati fattura.

LA PROCEDURA CONCORSUALE NON BLOCCA LA CIGS

Solo a seguito di richiesta di “voltura” da parte degli organi della procedura concorsuale è possibile liquidare i lavoratori in CIGS

L’avvio della procedura concorsuale, con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, non è causa ostativa al riconoscimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, qualora sia richiesto per le causali d’intervento previste dalla previgente normativa nonché dall’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015. In tali casi, infatti, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, la CIGS potrà essere autorizzata – limitatamente al periodo già richiesto – in favore dei lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato. 
A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 1/2016.
Normativa – Il chiarimento si è reso necessario a causa dell’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell’art. 3 della L. n. 223/1991, ad opera della Riforma Fornero (art. 2, co. 70 della L. n. 92/2012). Di conseguenza, vengono meno le possibilità di autorizzare il trattamento di integrazione salariale straordinario conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuate nella predetta legge.
In tal contesto, particolare importanza ha assunto il successivo intervento di prassi da parte del Ministero del Lavoro (Circolare n. 24/2015), mediante la quale si è concessa comunque la possibilità di poter accedere alla CIGS nell’ambito delle altre causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015, laddove l’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa – ove sussistono i presupposti – anche successivamente al 31 dicembre 2015.
CIGS e procedura concorsuale – Dunque, in linea con l’intervento ministeriale del 2015, e all’evidente scopo di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il Ministero del Lavoro ha confermato la possibilità alla imprese che abbiano richiesto la concessione della CIGS in forza delle causali d’intervento previste dalla previgente normativa nonché dall’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2015, contestualmente sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, di poter essere autorizzati all’intervento straordinario.
A tal fine, è necessario che gli organi di procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato. Ciò comporta una serie di conseguenze a livello operativo per questi ultimi, in quanto dovranno inoltrare telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Divisione IV, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale di chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento.
Non bisogna dimenticare che alla richiesta va allegato:

  • l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali;
  • nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

Pertanto, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’INPS provvede all’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.
Successivamente, solo a seguito della richiesta di “voltura” presentata dagli organi della procedura concorsuale, potrò essere autorizzata con Decreto Direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS

TELEFISCO 2016: QUADRO RW E IVAFE

Nel corso di Telefisco 2016 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito come deve essere compilato il quadro RW e come si calcolano le sanzioni in presenza di un dossier titoli intrattenuto dal contribuente con un intermediario estero.

I casi prospettati all’Amministrazione Finanziaria sono stati i seguenti.

Un contribuente deteneva un dossier titoli al 1° gennaio del 2015 il cui valore complessivo era 1.000.000 euro al 1° gennaio 2015 e di 1.100.000,00 al 31 dicembre 2015. Il questo caso il capitale iniziale è sempre stato investito in un solo titolo che si è rivalutato.

Nella fattispecie prospettata il contribuente compilerà un solo rigo del quadro RW, indicando come valore inziale 1.000.000 e come valore finale 1.100.000 e come giorni di possesso 365.

Nelle ipotesi di omessa compilazione del modello RW, la sanzione è determinata applicando la percentuale prevista dall’art. 5, Dl 167/90 al valore al termine del periodo di detenzione, rappresentato dall’intero anno, pari a euro 1.100.000.

CASO 2 – Un contribuente deteneva un dossier titoli al 1° gennaio del 2015 il cui valore complessivo era 1.000.000 euro, che è stato investito e reinvestito più volte nel corso dell’anno con i seguenti valori rispettivamente iniziali e finali con questo stesso ordine:

  • Valore iniziale, 1.000.000, valore finale, 1.015.323; giorni, 31.
  • Valore iniziale, 1.015.323; valore finale, 1.030.647; 28 giorni.
  • Valore iniziale, 1.030.647, valore finale, 1.045.970, giorni 31;
  • Valore iniziale, 1.045.970, valore finale, 1.061.293, giorni 30;
  • Valore iniziale, 1.061.293, valore finale, 1.076.616, giorni 31;
  • Valore iniziale, 1.076.616, valore finale, 1.091.940, giorni 30;
  • Valore iniziale, 1.091.940, valore finale, 1.107.263, giorni 31;
  • Valore iniziale, 1.107.263, valore finale, 1.122.586, giorni 31;
  • Valore iniziale, 1.122.586, valore finale, 1.137.909, giorni 30;
  • Valore iniziale, 1.137.909, valore finale, 1.153.233, giorni 31;
  • Valore iniziale, 1.153.233, valore finale, 1.168.556, giorni 30;
  • Valore iniziale, 1.168.556, valore finale, 1.183.879, giorni 31.

Il tale caso il calcolo della sanzione deve avvenire moltiplicando ciascun importo valore finale per i relativi giorni di possesso. La somma dei valori così determinati deve essere divisa per 365.

A titolo esemplificativo, la sanzione per l’omessa dichiarazione del titolo ceduto nel mese di gennaio sarà pari al 3% (6%) di (1.015.323*31)/365 e cosi via. La somma delle sanzioni riferibili a ciascun periodo di detenzione determinerà la sanzione complessiva dovuta per le violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale.

Questo è un importante chiarimento. Infatti la sanzione dal 3 al 15 per cento (o dal 6 al 30 percento in caso di detenzione degli investimenti in Stati non collaborativi) si applica sulla media ponderata delle giacenze in luogo della somma degli investimenti indicati in colonna 8 (valore finale) che nel caso di specie sarebbe stata pari ad euro 13.195.214.

Viene altresì chiarito che dal punto di vista della temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all’interno di un unitario rapporto finanziario, l’individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima.

In termini pratici questo significa che in caso di possesso di un dossier titoli con valore iniziale 2.000.000,00 di euro e valore finale 3.000.000,00 di euro, estinto a novembre 2015, visto che le operazioni di investimento e disinvestimento rientrano all’interno di un unitario rapporto finanziario si dovrà compilare un solo rigo della dichiarazione, indicando come valore finale 3.000.000,00 di euro.

Altro chiarimento sul quadro RW riguarda il soggetto delegato. SU tale aspetto viene chiarito, compatibilmente con le indicazioni fornite nella C.M. 28/E/2012, che l’Ivafe è dovuta dalle persone fisiche residenti che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, quindi, anche se pervengono da eredità o donazioni.
Pertanto, i soggetti delegati su un conto estero, comunque obbligati alla compilazione del modulo RW, non sono tenuti al versamento dell’Ivafe.

AUTORE: GIOACCHINO DE PASQUALE

 

 

DOMESTICI: IMPORTI CONTRIBUTIVI IN STALLO

Per l’anno 2016 si pagano gli stessi contributi dello scorso anno per colf e badanti

Alla luce della recente novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287, secondo la quale “[…] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determinarapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”, e considerato che tale variazione per il periodo “gennaio 2014 – dicembre 2014” ed il periodo “gennaio 2015 – dicembre 2015” è risultato nella misura del -0,1%, per quest’anno si applicano le stesse fasce di retribuzione dello scorso anno (INPS, Circolare n. 12 del 23 febbraio 2015).

Quindi, continua ad applicarsi anche il contributo addizionale dell’1,4% (art. 2 della L. n. 92/2012), a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 16/2016.

I valori aggiornati – La retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi della colf è stabilita dalla legge, che prevede tre determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive. Per quest’anno, i valori contributivi sono stati così determinati:

  • retribuzione oraria effettiva fino a € 7,88: importo contributo orario € 1,39 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,40 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • retribuzione oraria effettiva oltre € 7,88 fino a € 9,59: importo contributo orario € 1,57 (€ 0,39 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,58 (€ 0,40 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • retribuzione oraria effettiva oltre € 9,59: importo contributo orario € 1,91 (€ 0,48 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,93 (€ 0,48 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: importo contributo orario € 1,01 (€ 0,25 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,02 (€ 0,25 a carico del lavoratore) senza quota CUAF.

Stop al “Job sharing” – Sul punto, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che dal 25 giugno 2015 non potrà più essere utilizzato l’istituto del lavoro ripartito (c.d. “Job sharing”), in quanto la recente revisione del “Codice dei contratti”, ad opera del D.Lgs. n. 81/2015 (attuativo del Jobs Act), ne ha disposto l’abrogazione. Tuttavia, restano validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla predetta data.

I termini di pagamento – Infine, si ricorda che i contributi si pagano per trimestri solari, secondo il seguente scadenzario:

  • I trimestre (dal 1° al 10 aprile);
  • II trimestre (dal 1° al 10 luglio);
  • III trimestre (dal 1° al 10 ottobre);
  • IV trimestre (dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo).

Per adempiere all’obbligo contributivo, è possibile utilizzare le seguenti modalità: bollettino MAV precompilato inviato dall’Istituto; circuito “Reti Amiche”; online, sul sito www.inps.it nella sezione: “Servizi online” -> “Cittadino” -> “Lavoratori domestici: pagamento online contributi”, utilizzando la carta di credito; Contact Center, telefonando al numero gratuito 803.164.

AUTORE: DANIELE BONADDIO

 

ARTIGIANI E COMMERCIANTI: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2016

Fornite le aliquote contributive dovuti per l’anno in corso dagli artigiani ed esercenti attività commerciali

Continua senza sosta il graduale innalzamento delle aliquote contributive, disposto ai suoi tempi dalla manovra “Monti-Fornero” (L. n. 214/2011) nei confronti degli iscritti alla gestione “artigiani ed esercenti attività commerciali”. Per quest’anno, in particolare, l’aliquota ammonta: al 23,10% per gli artigianie al23,19% per i commercianti.

Percentuali, queste, che si dimezzano se riferite asoggetti con un’età anagrafica superiore a 65 anni, già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell’INPS.

Inoltre, ebbene tenere presente che, già dall’anno 2013, l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 15/2016.

Riforma Monti-Fornero – L’incremento contributivo (pari al 23,10% per l’anno 2016) trae origine dall’art. 24, c. 22 della riforma “Monti-Fornero” (L. n. 214/2011), la quale ha stilato una tabella di marcia che prevede annualmente – dal 1° gennaio 2012 – aumenti dello 0,45 punti percentuali,fino a raggiungere a regime il 24%.

Il minimale – Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2016, ammonta a: 3.599,03 euro (artigiani) ovvero 3.613,02 euro (commercianti). Se parliamo, invece, di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l’importo dovuto è pari a: 3.132,59 euro (artigiani) ovvero 3.146,58 euro (commercianti).

Resta fermo che per periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” va riportato a mese.

Reddito eccedente il minimale – L’aliquota contributiva va calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2015 per la quota eccedente il minimale di € 15.548 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123.

Qualora il lavoratore superi il predetto limite, dovrà corrispondere un punto percentuale in più, ai sensi dell’art. 3-ter della L. n. 438/1992.

Il massimale – Quanto al reddito annuo massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS, l’INPS specifica che questi ammontano, per quest’anno, a 76.872 euro. Al riguardo, si rammenta che tale limite opera esclusivamente per i soggetti iscritti alla Gestione “artigiani e commercianti” con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Infatti, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 100.324; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Contribuzione a saldo – Con l’occasione, l’INPS tiene a ricordare che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza); è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2016, ai redditi 2016, da denunciare al fisco nel 2017). Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2016, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Termini e modalità di versamento – Gli appuntamenti 2016 che interessano gli artigiani e commercianti sono: 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2017. Tali scadenze valgono per i contributi dovuti sul minimale di reddito; mentre per la quota di reddito eccedente il minimale, la scadenza segue il termine per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.

AUTORE: DANIELE BONADDIO

 

Cooperative di tipo B: la fine di un modello?

Le cooperative sociali nascono con la finalità di perseguire l’interesse generale della comunità, garantendo la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. Proprio questa “vocazione collettiva” le distingue dagli altri tipi di cooperative che mirano esclusivamente a rispondere agli interessi “individuali” dei singoli soci.
Le cooperative sociali, nell’espletamento delle proprie funzioni, operano bilanciando il legittimo interesse economico al profitto con l’altrettanto fondamentale obiettivo a perseguire questo attraverso l’inserimento di soggetti svantaggiati che devono essere almeno il 30% sul totale della forza lavoro impiegata.
La Legge 381/1991 che disciplina le cooperative sociali distingue tra:
• Cooperative sociali di tipo A che si occupano della gestione dei servizi socio sanitari ed educativi rivolte a persone che per svariate ragioni (età, salute, condizione personale e sociale) si trovino in una condizione di svantaggio;
• Cooperative sociali di tipo B che si rivolgono ai medesimi destinatari ma svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o servizi.
Per favorire l’inserimento lavorativo delle categorie più svantaggiate, la Legge prevedeva per le cooperative di tipo B la possibilità di stipulare convenzioni con gli Enti Pubblici finalizzate alla fornitura di beni e servizi (ad esclusione di quelli di natura socio sanitaria ed educativa, di competenza delle cooperative di tipo A) in deroga alla normativa del Codice dei contratti, purché gli affidamenti riservati fossero di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria fissata a 40.000 euro.
Il comma 610 dell’art.1 Testo Unico della Legge di Stabilità 2015 ha de facto eliminato l’affidamento diretto aggiungendo all’art.5 della Legge 381/1991 quanto di seguito:
“Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”.
Tre righe che cambiano tutto e che rischiano di svuotare di senso il ruolo della cooperazione nel panorama politico-economico italiano.
Il disposto in oggetto va a smantellare un sistema efficiente che ha garantito fino a questo momento la tutela di categorie di lavoratori altrimenti esclusi dal mercato del lavoro, snaturando di fatto lo spirito insito nella Legge 381/91.
La scelta politica che sembra emergere, alla luce dei recenti scandali di Mafia Capitale, è quella di andare a “punire” quegli esempi virtuosi che costituiscono la stragrande maggioranza del panorama delle cooperative.
Più che la trasparenza e la non discriminazione l’unico obiettivo che sembra volersi perseguire è quella dell’efficienza economica tout court. L’aspetto sociale rischia di passare in secondo piano alla luce di criteri ispirati esclusivamente alla logica del vantaggio economico totale.
La norma, inoltre, va nella direzione opposta a quanto stabilito dalla nuova Direttiva Europea sugli appalti pubblici 2014/24/UE la quale al comma 1 dell’articolo 20 stabilisce che: Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
Tale orientamento viene riaffermato dalla Risoluzione Legislativa del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la modifica della Direttiva 18/2004 sugli appalti pubblici. L’articolo 36 sottolinea come porre sullo stesso piano le imprese sociali con le altre sul mercato costituirebbe di fatto una distorsione delle regole. Il disposto, in questo senso, è chiarissimo: “Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti”.
L’Europa prende ad esempio il nostro sistema di tutele ma l’Italia prosegue in “direzione ostinata e contraria” e in tutto ciò viene da chiedersi se l’obiettivo finale sia il superamento del sistema cooperativo, relegando nuovamente ai margini quelle categorie “svantaggiate” a cui fino ad oggi le cooperative hanno dato la possibilità di essere cittadini attivi.

Fonte UNSIC

Cassa integrazione e apprendisti: regolarizzazione periodi pregressi entro il 16/4

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

INPS, Messaggio n. 24/2016

Alla luce del nuovo panorama degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2014), entrato in vigore dal 24 settembre 2015, è stato esteso il campo di applicazione dell’integrazione salariale, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), anche agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. In particolare, gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. Differente è il discorso per gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie; in tal caso, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 24/2016 illustrando, altresì, i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

Aspetti contributivo della CIGO – All’art. 13 del D.Lgs. n. 148/2015 vengono rimodulati i contributi ordinari dovuti in caso di CIGO in base ai vari settori. Sul punto, l’INPS ha chiarito che per gli apprendisti la misura della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operario; pertanto, a decorrere dal periodi di paga “settembre 2015”, le aliquote risultano così determinati:

  • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese lapidei industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano oltre 50 dipendenti;
  • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese lapidei industriali e artigiane che occupano oltre 50 dipendenti.

È bene tenere presente che per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).

Altro chiarimento importante riguarda le aziende che hanno assunto (o assumeranno) apprendisti avvalendosi dello sgravio contributo del 100% nei primi di anni di contratto, di cui all’art. 22, co.1 della L. n. 183/2011( Legge di Stabilità 2012). Per questi ultimi la contribuzione appena illustrata sarà sempre dovuta in misura piena.

Soglia dimensionale – Ai fini della definizione della soglia dimensionale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il limite occupazionale si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno civile precedente dichiarato dall’impresa. Per quest’anno, in particolare, il limite dimensionale sarà quello determinato come media annua del 2015. Al riguardo, si precisa che, ai fini del computo, per i mesi da “gennaio ad agosto 2015”, non si terrà conto del personale con qualifica di apprendista che, invece, dovrà essere considerato nella determinazione della forza occupazionale per i periodi da “settembre a dicembre 2015”. La media ponderata, come sopra definita, costituirà la forza dimensionale da considerare ai fini della determinazione dell’aliquota di contribuzione ordinaria dovuta per il 2016.

Laddove il nuovo requisito occupazionale determinerà una modifica della forza aziendale con conseguente variazione nella misura della contribuzione ordinaria mensile rispetto a quella precedente, le imprese dovranno darne comunicazione all’INPS. A tal fine, le aziende potranno utilizzare funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “Requisito occupazionale Cigo” e utilizzando la seguente locuzione: “Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della determinazione dell’aliquota Cigo”. La Sede territorialmente competente gestirà gli effetti contributivi di tale informazione (attribuendo o eliminando i codici di autorizzazione 1S/1J) e ne darà comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

Novità UniEmens – A partire dal corrente mese di gennaio, sono stati modificati i codici al fine di favorire l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento degli obblighi in materia di CIGO/CIGS. I nuovi codici da utilizzare nel flusso UniEmens sono:

  • PA Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • PB Apprendistato professionalizzante;
  • PC Apprendistato di alta formazione ricerca;
  • M1 Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo.

Nessuna innovazione, invece, nella compilazione del flusso con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato in qualità di beneficiari dell’indennità di mobilità e/o per quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato.

Regolarizzazione periodi pregressi –Considerato che il D.Lgs. n. 148/2015 ha modificato le aliquote contributive ordinarie in caso di cassa integrazione, sorge ora il problema della regolarizzazione dei periodi pregressi (settembre-dicembre 2015). A tal fine, è necessario valorizzare – all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi” – l’elemento “AltreADebito” indicando i seguenti dati:

  • in “CausaleADebito” il codice “M201” avente il significato di “Differenze Contributo CIGO” ovvero il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
  • in “AltroImponibile” la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
  • in “ImportoADebito” l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGO e/o alla CIGS.

Attenzione. La regolarizzazione delle differenze contributive avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il 16 aprile 2016.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Co.co.co.: si apre la stabilizzazione per le collaborazioni irregolari

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Le collaborazioni che non hanno i requisiti previsti dal Jobs Act potranno essere “sanate” con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali

Con l’avvento del nuovo anno si apre un’interessante possibilità per i datori di lavoro che hanno finora inquadrato in maniera erronea i propri collaboratori. Infatti, chi deciderà di “sanare” tali rapporti – e quindi assumere il collaboratore con un contratto a tempo indeterminato – potrà godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l’assunzione.

Tale facoltà, che si ricorda è contenuta nell’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015,riguarda sia i soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) e sia i soggetti titolari di Partita Iva con cui i rapporti di collaborazione siano stati intrattenuti a norma dell’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, ora abrogato.

Al riguardo è bene far notare che la stabilizzazione dei predetti collaboratori è rafforzato anche dal fatto che dal 1° gennaio 2016 si potrebbe godere di un abbattimento del 40% dei contributi previdenziali, fino ad un massimo di 3.250 euro per 24 mesi. Sulla cumulabilità dei due incentivi il condizionale è d’obbligo, in quanto non è stata emanata alcuna prassi che conferma quanto ipotizzato.

Alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che ha introdotto meccanismi estremante restrittivi al fine di scovare collaborazioni autonome fittizie, i potenziali beneficiari della sanatoria sono di conseguenza aumentati a dismisura. Infatti, dal 1° gennaio 2016,si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.Riepilogando, quindi, gli indici presuntivi – che devono essere tutti presenti affinché si verifichi la riconduzione al lavoro subordinato – sono:

  • mancanza di autonomia;
  • assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’imprenditore,
  • uso dei mezzi di lavoro del datore;
  • inserimento stabile all’interno di un processo produttivo e dell’organizzazione aziendale,
  • retribuzione fissa mensile;
  • orario di lavoro fisso e continuativo;
  • continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico, organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali.

Ad ogni modo, l’art. 2, co. 2 del Decreto in commento indica una serie di casi in cui gli indicatori di presunzione appena visti non avranno efficacia. In particolare, stiamo parlando:

  • delle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle Confederazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
  • delle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali (dunque le professioni ordinistiche);
  • delle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • delle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ma come si realizza la sanatoria?

Innanzitutto il lavoratore deve sottoscrivere con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, appositi atti di conciliazione in una delle sedi protette, di conciliazione o certificazione (articolo 2113, comma 4, del Codice civile, e all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003), vale a dire:

  • davanti alla commissione territoriale di conciliazione;
  • in sede sindacale;
  • presso le sedi e con le modalità previste dai CCNL (enti bilaterali).

Inoltre è necessario che nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Pensione ai superstiti: a chi spetta?

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Il passaggio a nuove nozze fa perdere il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti

Nell’ambito dell’art. 22 della L. n. 903/1965, che disciplina il trattamento pensionistico ai superstiti, risulta di fondamentale importanza capire chi può accedere alla successione del de cuius e a quali requisiti. A tal fine, l’INPS con la recente Circolare n. 185/2015 ha tracciato una linea guida che vede – in ordine di spettanza – i seguenti beneficiari: coniuge superstite, coniuge divorziato superstite, figli ed equiparati, genitori, fratelli celibi e sorelle nubili.

Ma vediamo nel dettaglio i requisiti che ciascun potenziale percettore deve avere affinché veda riconosciuto il trattamento pensionistico.

Coniuge superstite – Partendo dal coniuge superstite, il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti non è subordinato a nessuna condizione soggettiva. Unica eccezione si ha in caso di nuove nozze da parte del coniuge superstite; in tale caso, si ha diritto ad un assegno pari a due annualità della pensione, ex art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 39 nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

Coniuge divorziato superstite – Particolare è invece il caso del coniuge divorziato superstite che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, stabilisce che “in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell’assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”.

Pertanto, nel caso in cui l’assicurato, a seguito di divorzio, non sia passato a nuove nozze, il coniuge divorziato superstite ha diritto al trattamento pensionistico in presenza delle seguenti condizioni:

  • abbia la titolarità dell’ assegno periodico divorzile di cui all’articolo 5 della legge n. 898 del 1970. Al riguardo, si precisa che, in caso di liquidazione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, il coniuge divorziato superstite che lo ha ricevuto perde il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, venendo meno il legame patrimoniale con il de cuius;
  • non risulti passato a nuove nozze. Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
  • la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
  • risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.

Sul punto si rammenta che, in caso di concorso di coniuge divorziato e coniuge superstite, mancando nella norma previsioni circa le aliquote di pensione spettanti, la ripartizione sarà operata dal Tribunale a cui il coniuge divorziato dovrà rivolgersi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la determinazione della relativa misura. L’importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile al coniuge superstite e al coniuge divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.

La sentenza del giudice costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare delle relative quote spettanti.

Pertanto, in tale fattispecie, le sedi, in attesa della notifica della sentenza del Tribunale:

  1. verificheranno se sulla pensione diretta del dante causa veniva trattenuto l’importo dell’assegno divorzile e, in caso affermativo, accantoneranno cautelativamente una somma mensile di pari importo dalla quota di pensione spettante al coniuge superstite;
  2. non erogheranno al coniuge divorziato alcuna quota di pensione;
  3. effettueranno i pagamenti nella misura stabilita al soggetto avente diritto, ossia al coniuge superstite, detraendo da detta quota, un importo pari all’assegno divorzile di cui al precedente punto 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento del Tribunale, le sedi ripartiranno la prestazione tra gli aventi diritto che abbiano presentato domanda di pensione, sulla base di quanto stabilito dal Giudice. Contestualmente al primo pagamento, al coniuge divorziato verrà liquidata l’eventuale quota cautelativamente accantonata.

Figli ed equiparati – A seguito dell’equiparazione giuridica tra “figli legittimi” e “figli naturali”, sostituendo tali termini semplicemente con quello di “figlio”, l’art. 22 del D.Lgs. n. 903/1965 stabilisce che hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.

Sul punto, si ricorda che per i figli superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’Università.

Genitori – In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:

  • abbiano compiuto il 65° anno di età;
  • non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
  • siano a carico del lavoratore deceduto.

Resta fermo che qualora il genitore, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario di un’altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.

Fratelli celibi e sorelle nubili – Infine, in assenza sia del coniuge che dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:

  • siano inabili al lavoro;
  • non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
  • siano a carico del lavoratore deceduto.
Autore: redazione fiscal focus

Incentivi doppi per i datori che stabilizzano i co.co.co.

 Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

La stabilizzazione dei co.co.co., oltre all’estinzione degli illeciti contributivi, fiscali e amministrativi, fa scattare anche l’applicazione dello sgravio contributivo

Doppio premio per i datori di lavoro che stabilizzano i lavoratori che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono stati erroneamente qualificati. In tali casi, infatti, oltre a godere degli effetti di cui all’art. 54, co. 2 del D.lgs. n. 81/2015, ossia l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali (salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione), possono godere anche dello sgravio contributivo (futuro) del Ddl Stabilità 2016.

A sostenerlo è la Fondazione Studi CdL con il parere n. 3/2015. Il presunto dubbio sorge in relazione a due norme che sembrerebbero in contrasto con lo sgravio contributivo. In primis, l’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 che esclude il beneficio degli sgravi quando l’instaurazione del rapporto di lavoro rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; e l’art. 54 del d.lgs. n. 81/15, che prescrive la forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – per un periodo non inferiore a dodici mesi – per riconoscere gli effetti della stabilizzazione prevista dalla norma stessa.

Ma in consulenti del lavoro non sembrano avere dubbi in merito. Lo sgravio contributivo spetta anche a coloro che hanno commesso un illecito nell’inquadrare erroneamente i lavoratori. Un’interpretazione, questa, motivata dal fatto che “la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti, e solo dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore”. In altri termini, non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione. L’iniziativa, dunque, alla stabilizzazione è rilasciata alla volontà di entrambe le parti, così come la sua attuazione concreta (con l’accordo transattivo che “deve” essere sottoscritto ai fini della stabilizzazione, ma solo se il lavoratore acconsente).

Pertanto, la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conseguente alla stabilizzazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o autonomo, si pone effettivamente come condizione necessaria della realizzazione degli effetti di cui all’art. 54 d.lgs. n. 81/2015, ma a valle di un momento volitivo originario (la scelta della stabilizzazione) che non è imposto dalla legge, ma soltanto previsto, con la scelta dell’adozione che rimane in capo ai singoli.

Tutto ciò è giuridicamente coerente anche rispetto a quanto stabilito con l’art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, che lo scopo primario quello di far divenire il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la forma comune di rapporto di lavoro.

Questa la posizione dei CdL. Ma quello che vi chiedo è questo: è giusto premiare, non una, ma ben due volte un datore che per anni ha usufruito di lavoratori inquadrandoli magari con partita IVA quando in realtà hanno prestato a tutti gli effetti un’attività di lavoro subordinata? È giusto che i datori di lavoro assumono “per soli 12 mesi” i lavoratori per godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali e poi, scaduto l’anno di assunzione, chissà che fine faranno i lavoratori?

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Gestione separata INPS e cumulo di contributi: c’è possibilità di pensione

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Premessa – Spesso può accadere che un soggetto abbia maturato i requisiti contributivi previsti dalla normativa pensionistica per poter accedere alla pensione, ma ha contributi versati in più gestioni previdenziali gestite dall’INPS (esempio gestione separata, gestione dipendenti e gestione ex Inpdap). Si tratta di anni contributivi che se presi singolarmente non permetterebbero di maturare il diritto alla pensione poiché non si raggiungono i requisiti pensionistici previsti per una specifica gestione ma che se sommati (e quindi ricongiunti) potrebbero consentire l’accesso alla pensione con la gestione separata poiché questa rappresenta l’ ultima posizione previdenziale cui si era iscritti.

In particolare, la possibilità di ricongiungere alla gestione separata i periodi contributivi versati alle altre gestioni previdenziali è espressamente prevista dall’art. 3 DM n. 282/1996 in cui è disposto che “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.

I requisiti necessari per l’esercizio della facoltà e i chiarimenti dell’INPS – Il predetto art. 3 DM n. 282/1996, dunque, consente l’utilizzo nella gestione separata dei periodi contributivi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo presenti in altre gestioni previdenziali.

Per avvalersi di questa facoltà è necessario avere i requisiti richiesti per esercitare l’opzione al sistema contributivo e cioè:

  1. un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995;
  2. possesso di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31/12/1995.

In merito al requisito di cui al punto 1), l’INPS con la circolare n. 184 del 18 novembre 2015 ha chiarito che occorre far riferimento all’anzianità complessivamente maturata entro la data del 31/12/1995 computando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto, al momento dell’esercizio della facoltà in questione, nelle gestioni indicate dall’articolo 3 del D.M. n. 282/96 purché non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico e eventuali periodi coincidenti temporalmente saranno conteggiati una sola volta.

Inoltre, sono esclusi dal computo i soggetti iscritti per la prima volta dopo l’1/1/1996 (c.d. contributivi “puri”) ed anche i soggetti che, al 31/12/1995, sono in possesso di sola contribuzione in gestioni non rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 3 ( es. in Casse professionali) o la cui contribuzione, anteriore all’ 1/1/1996, ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico.

In merito al requisito di cui al punto 2), con la stessa circolare n. 184 l’istituto di previdenza chiarisce che anche in tal caso si prenderà in considerazione tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), posseduta dal soggetto nelle gestioni indicate dall’articolo 3 del D.M. n. 282/1996, non sovrapposta temporalmente e non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.

I requisiti di anzianità contributiva necessari per la facoltà di computo sono perfezionati anche sulla base del cumulo dei periodi assicurativi risultanti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi per il diritto alle prestazioni.

Infine, si precisa che non è condizione ostativa all’esercizio della facoltà in parola, la circostanza che il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate dal computo o sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo.

Le prestazioni pensionistiche conseguibili – L’esercizio della facoltà di computo di cui all’art. 3 D.M. n. 282/1996 è utile ai fini del conseguimento di:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione indiretta ai superstiti;
  • pensione supplementare.

La pensione sarà erogata dalla gestione separata e quindi soggiace alla normativa prevista per i trattamenti erogati nella suddetta gestione (es. almeno 5 anni di contribuzione versata nella predetta gestione).

La domanda – Come chiarito nella circolare n. 184/2015, trattandosi di una “facoltà”, il soggetto interessato deve fare esplicita richiesta del computo nella stessa domanda di pensione e in mancanza la sede INPS cui è stata presentata domanda non è tenuta ad applicare d’ufficio l’istituto in questione.

Con l’esercizio della facoltà, il soggetto interessato consegue la pensione di vecchiaia in gestione separata in base ai requisiti anagrafici e contributivi indicati nella circolare INPS n. 35/2012 (fissati dalla legge n. 2014/2011). E’ possibile, altresì, conseguire la pensione anticipata in gestione separata con i requisiti di cui al punto 2.2. della stessa circolare n. 35 del 2012.

Quindi, ad esempio, nel 2016, potrebbe fare domanda di pensione anticipata con cumulo nella gestione separata (sempre se sussistono i requisiti per l’esercizio dell’opzione) chi compie 63 anni e 7 mesi di età ed ha 20 anni di contribuzione effettiva (di cui 5 nella gestione separata).

Autore: Pirone Pasquale

Ddl Stabilità 2016: confermato lo sgravio contributivo al 40%

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Il nuovo sgravio contributivo varrà complessivamente 6.500 euro, anziché 17.680 euro attualmente previsti

Sarà uno sgravio contributivo in formato mini per i datori di lavoro che intendono assumere nuovo personale nell’anno 2016 (1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016). Infatti il disegno di legge di Stabilità 2016, che sta proseguendo il suo iter di conversione in legge, prevede una riduzione al 40% dell’agevolazione massima contributiva annua e una diminuzione della durata dell’incentivo, che passa da 36 mesi a 24 mesi.

Dunque, il maxiemandamento approvato dall’Aula del Senato venerdì scorso lascia indenne il testo originario del Ddl; pertanto, l’importo massimo agevolabile passa dagli attuali 8.060 euro a 3.250 euro annui.

Conti alla mano, nell’arco dei 24 mesi lo sgravio vale complessivamente 6.500 euro (anziché 24.180 euro se l’assunzione avvenisse entro fino anno) lasciando così per strada 17.680 euro. Data la convenienza, è facile intuire che entro il 31 dicembre 2015 ci sarà una “corsa allo sgravio contributivo” che farà lievitare i contratti a tempo indeterminato.

Non trovano, per ora, accoglimento le ulteriori proposte di modica che miravano ad incrementare lo sgravio, specie nel Mezzogiorno. Il testo passa ora alla Camera per essere ulteriormente discussa e approfondita.

Sgravio contributivo 2016 – Oltre alle novità appena illustrate, il disegno di legge di Stabilità 2016 non presenta ulteriori e sostanziali novità rispetto alla Legge di Stabilità 2015 (art. 1 della L. n. 190/2014). Quindi, il codice autorizzativo “6Y” potrà essere richiesto esclusivamente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato dei datori di lavoro del settore privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche). Mentre restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

Quanto alle condizioni, l’agevolazione spetta a condizione che nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Sul punto, il Legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (“ottobre – dicembre 2015”), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Restano, dunque, confermate le intenzioni del Legislatore di voler “promuovere forme di occupazione stabile […]” agevolando, di conseguenza, anche quei casi in cui esiste un diritto di precedenza spettante al lavoratore (Circolare INPS n. 17/2015).

Infine, particolarmente interessante risulta il caso del campo di appalto nel quale operano le c.d. clausole sociali; in tal caso, considerato che il datore di lavoro subentrante assume i lavoratori in precedenza impiegati dall’appaltatore uscente, l’appaltante potrà godere esclusivamente dello sgravio contributivo restante e non dell’intero incentivo. In altri termini, bisogna tenere conto di quanto già goduto dal precedente datore di lavoro, poiché la parte fruita non può essere nuovamente oggetto di agevolazione.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Retribuzione di dicembre: arriva la tredicesima

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Breve riepilogo della disciplina riguardante la tredicesima mensilità

Premessa – Il periodo natalizio è alle porte ormai, e con esso l’erogazione della tanto agognata tredicesima mensilità, riconosciuta dal D.P.R. n. 1070/1960. Infatti, come di consueto, a tutti i lavoratori subordinati, inclusi i lavoratori domestici, spetta una mensilità aggiuntiva rispetto allo stipendio normalmente percepito, corrisposto di solito una volta all’anno entro il 25 dicembre ovvero al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente, in relazione alle quote maturate a tale data.

Ma vediamo nel dettaglio le regole e caratteristiche tipiche dell’importo aggiuntivo.

Caratteristiche generali – Innanzitutto, è bene specificare che l’importo non è derogabile in pejus dalla contrattazione collettiva e assume tenore di legge erga omnes con il menzionato Decreto. Inoltre, si tratta di una forma di retribuzione “differita”, concetto questo che accoglie tutte quelle indennità e somme (tra cui appunto le mensilità aggiuntive e il trattamento di fine rapporto) la cui maturazione avviene nel periodo di paga (ovvero, come nel caso del TFR, nell’anno) e la cui corresponsione si verifica in corso d’anno ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.

Regole della tredicesima – Le regole per la gestione della tredicesima mensilità sono individuate dai contratti collettivi e a questi va fatto sempre riferimento per verificarne le modalità di computo e di maturazione. Per quanto riguarda la sua maturazione, la quasi totalità dei contratti collettivi adottano il sistema della maturazione sulla base dei mesi di servizio. Tale sistema, in pratica, prevede che un mese risulti utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità (nonché della quattordicesima, se prevista, del TFR, delle ferie e dei permessi) se il rapporto di lavoro risulta in essere per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario. Al contrario, se la frazione di mese non supera i 14 giorni di calendario, il mese non si considera utile alla maturazione della mensilità aggiuntiva. Esso viene maturato nel periodo “gennaio-dicembre” dell’anno di riferimento (anno solare).

Le assenze – Particolare attenzione va rivolta alla gestione delle assenze. Infatti, se queste ultime si protraggono per più di 15 giorni, il mese deve essere considerato interamente non utile alla maturazione delle mensilità aggiuntive. Generalmente le mensilità aggiuntive non maturano durante le assenze per congedo parentale, malattia del bambino, sciopero, assenze non giustificate, permessi non retribuiti, ecc., ma vanno comunque verificate le disposizioni contrattuali. In ogni caso, sono poi i CCNL a individuare i periodi di assenza durante i quali si matura il diritto alla mensilità aggiuntiva.

CIG – Un discorso a parte merita la tredicesima mensilità in concomitanza con un periodo di cassa integrazione guadagni. Mentre in caso di CIG a orario ridotto le mensilità aggiuntive maturano regolarmente, in caso di sospensione a zero ore il mese non può considerarsi utile se tale sospensione risulta superiori a 15 giornate di calendario. L’INPS, in ogni caso, provvede a integrare (sempre nella misura dell’80% della retribuzione spettante) anche i ratei delle mensilità aggiuntive (compresa la quattordicesima), qualora risulti non superato il massimale del mese nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali ordinarie.

Aspetto previdenziale e fiscale – Infine, sul versante previdenziale si evidenzia che la tredicesima mensilità, in quanto retribuzione, deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali. In merito al trattamento fiscale, invece, si evidenzia come, in fase di tassazione delle mensilità aggiuntive, non vengano riconosciute le altre detrazioni né le detrazioni per carichi di famiglia.

Autore: redazione fiscal focus

Equitalia: autodichiarazione per la sospensione

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Nuove regole per la riscossione della cartelle di pagamento

Premessa – Nell’istanza di sospensione di una cartella di pagamento è sufficiente un’autodichiarazione che indica le motivazioni poste alla base della richiesta del blocco delle procedure di riscossione.

Decreto riscossione – Il Decreto riscossione (D.Lgs. n.159/2015) in vigore dal 22 ottobre 2015, modifica le regole sulla sospensione legale della riscossione. In base alla normativa attualmente vigente, il contribuente raggiunto da un atto ritenuto indebito può richiedere il blocco delle procedure di riscossione nelle ipotesi di: intervenuta prescrizione; decadenza o pagamento del credito antecedente alla formazione del ruolo; ottenimento di sgravio emesso dall’ente creditore; annullamento o sospensione (amministrativa o giudiziale) dell’atto; qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Autodichiarazione – A tal fine è sufficiente presentare un’autodichiarazione all’Agente della Riscossione, rappresentando il ricorrere di una delle suddette ipotesi. L’agente della riscossione ha poi 10 giorni di tempo per trasmettere l’istanza e la documentazione allegata all’ente creditore al fine di avere conferma circa la sussistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Nell’ambito della suddetta procedura, il termine entro cui il debitore, a pena di decadenza, dovrà presentare la richiesta di sospensione all’agente della riscossione è ridotto da 90 a 60 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento o del provvedimento esecutivo o cautelare ‘‘contestato’’ (art. 1). Per evitare la presentazione di istanze meramente dilatorie viene poi cancellata la ‘‘clausola aperta’’ che consentiva di richiedere la sospensione in virtù di ‘‘qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito’’. Tale previsione, chiarisce la relazione illustrativa, è tesa a evitare il possibile uso strumentale dell’istituto.

Ragioni – Fermo restando l’obbligo di dettagliare nell’istanza di sospensione le ragioni alla base della presunta illegittimità dell’atto, non sarà più possibile indicare una causa di inesigibilità diversa da quelle seguenti: prescrizione o decadenza del diritto al credito in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; avvenuto sgravio o sospensione dell’atto sottostante, in via amministrativa o giudiziale; annullamento dell’atto sottostante con una sentenza emessa in un giudizio in cui l’agente per la riscossione non era parte; pagamento effettuato all’ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo.

Esito istruttoria – Rispetto alla vecchia disciplina, si prevede che l’ente creditore non debba più comunicare, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’esito dell’istruttoria al debitore e all’agente della riscossione. La soppressione di tale adempimento, che nella realtà limita l’operatività dell’ente, consentirà a quest’ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni. Fino alla comunicazione di tale esito, si prevede la sospensione del termine di 200 giorni (previsto dall’art. 53, comma 1 del D.P.R. n. 602/ 1973) che comporta l’inefficacia del pignoramento eventualmente già eseguito.

Autore: redazione fiscal focus

INPS “Gestione Deleghe”: nuova versione sul web

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Il nuovo sistema di “Gestione Deleghe” permetterà di visualizzare tutte le posizioni contributive mediante il codice fiscale del contribuente indicato

Il sistema di “Gestione Deleghe” si arricchisce di una nuova versione. Infatti, al fine di migliorare la comunicazione con gli intermediari delle aziende è in corso di rilascio una nuova versione internet del predetto sistema, integrata con il sistema di anagrafica unica del contribuente.L’applicazione è reperibile dalla sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti”.

A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 6995/2015.

Funzioni – La nuova modalità permetterà, in fase di acquisizione di una o più deleghe, la visualizzazione di tutte le posizioni contributive legate al codice fiscale del soggetto contribuente indicato. Le posizioni contributive elencate saranno caratterizzate oltre che dal codice della posizione contributiva anche dalla gestione di appartenenza e dal codice unico della posizione registrato nell’anagrafica unica del contribuente.

Durante questa prima fase di rilascio della nuova versione, l’acquisizione delle deleghe è operativa esclusivamente su posizioni contributive afferenti all’area delle aziende con dipendenti. Successivamente, saranno attivate anche l’acquisizione di deleghe per le altre gestioni.

Sul punto, è stato specificato che il cambio di modalità di gestione è completamente trasparente e saranno automaticamente registrate tutte le deleghe attualmente in essere su aziende con dipendenti per cui non sarà necessario alcun intervento da parte dell’utenza esterna.

Operatori di Sede – Anche per gli operatori in sede è stata rilasciata una nuova versione nel portale intranet dell’applicazione di Gestione Deleghe integrata con la nuova piattaforma. La nuova versione, in particolare, permetterà laconsultazione dello stato di attivazione delle deleghe anche a livello di codice fiscale del soggetto contribuente.Anche in questo caso, le posizioni contributive elencate saranno caratterizzate oltre che dal codice della posizione contributiva anche dalla gestione di appartenenza e dal codice unico della posizione registrato nell’anagrafica unica del contribuente.

Autore: redazione fiscal focus

Patent box: le questioni da risolvere

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una questione è stata risolta ed è quella relativa alla modalità di esercizio dell’opzione. Infatti con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot.n. 144042) sono state rese note le modalità per l’esercizio dell’opzione per il patent box per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016 nella generalità dei casi).

Ma restano ancora numerosi i nodi da scogliere e le risposte devono essere date a breve, per permettere a tutti una completa valutazione sulla convenienze dell’adesione al regime del patent box.

Esercizio dell’opzione: pronto il modello – Per ciò che riguarda l’esercizio dell’opzione, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, essa è comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento del direttore della stessa Agenzia. Come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.

Pertanto chi intende esercitare l’opzione per il periodo d’imposta 2015 dovrà provvedervi entro la fine dell’anno in corso e l’opzione avrà efficacia fino al 2019.

Il ruling – Una delle questioni che andrà risolta al più presto è quella relativa alla determinazione dei compenti negativi e positivi per chi utilizza direttamente il bene immateriale. Si ricorda che in caso di utilizzo diretto degli intangibles sarà escluso da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling.

In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Si tratta, in sostanza, di un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. L’accordo, che ha una durata di 5 anni, è vincolante per l’amministrazione finanziaria che non può procedere a rettificare gli elementi coperti dall’accordo stesso.

Ad oggi non sono note le modalità per l’instaurazione del contradditorio con l’Amministrazione Finanziaria. Senza il preventivo contradditorio con l’Agenzia, l’opzione non potrà essere esercitata.

E’ se si genera una perdita? – Altra questione che andrà presto chiarita è relativa allo sfruttamento dei beni immateriali per i quali nel periodo iniziale si genera una perdita, in quanto il medesimo bene non esplica i propri effetti sui ricavi. In tale caso ci si chiede come deve essere trattata tale perdita, con autorevoli autori che sostengono la di consentire la deducibilità piena e immediata di tali perdite dal reddito d’impresa. Si attendono immediati chiarimenti sul tema.

Relazione tra costi e attività di R&S – Il co. 41 della Legge di Stabilità 2015 definisce le condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione in questione. In particolare si prevede che l’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato.

Su tale condizione si pone la necessità di stabilire se debba esservi una proporzionalità tra reddito agevolabile e costi di ricerca e sviluppo relativi all’intangibile sostenuti nel periodo di imposta. Tale necessità deriva dall’impostazione dell’OCSE, in base alla quale il reddito agevolato non deve essere eccessivamente elevato rispetto alla percentuale di costi qualificati sostenuta da contribuenti qualificati. A quanto ammonta tale percentuale?

PMI navigano al buoi – La normativa fondante il regime del patent box prevede delle modalità semplificate per l’accesso al ruling da parte delle piccole e medie imprese. Queste modalità semplificate sono tutt’ora sconosciute.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Proroghe di vecchie CIGS: vale il termine di 25gg

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Si applica la disciplina previgente in caso di proroghe CIGS presentate dopo il 24 settembre 2015

Qualora un’impresa abbia chiesto la CIGS per riorganizzazione o ristrutturazione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) in data antecedente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) e voglia ora prorogare l’intervento salariale straordinario in favore dei propri dipendenti, deve presentare istanza entro il termine di 25 gg dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In tali casi, quindi, si applica la normativa previgente che concede, in luogo dei 7 gg attualmente previsti, un arco temporale più ampio per le imprese.

L’interpretazione ministeriale è supportata dal fatto che, secondo la vecchia normativa, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a 12 mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.
I medesimi principi si applicano anche alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate dal 24 settembre 2015.
Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 30/2015.

Campo di applicazione – Altro interessante chiarimento è giunto in merito al campo di applicazione della nuova CIGS, con particolare riferimento all’art. 20, co. 1, lett. f) del Decreto in trattazione. Quest’ultima disposizione, nel dettaglio, precisa che rientrano nel campo di applicazione le “imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi”. Sul punto, il Ministero del Welfare tiene a sottolineare che nel concetto di “trasformazione” rientra, altresì, anche il concetto di “manipolazione”. Quindi, anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dell’istituto ma il relativo riferimento normativo è da rinvenirsi all’art. 20, co. 2, lett. a).
Crisi aziendale a causale d’intervento – Terzo e ultimo chiarimento riguarda la fattispecie della crisi per cessazione di attività. Al riguardo, è stato chiarito che, con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente, del trattamento CIGS per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento CIGS, per qualunque causale, in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Patent box: esercizio dell’opzione

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot.n. 144042)

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot.n. 144042) sono state rese note le modalità per l’esercizio dell’opzione per il patent box per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016 nella generalità dei casi).

Si premette che il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Va altresì sottolineato che in merito all’esercizio dell’opzione per il patent box, il D.M. 30.07.2015 prevede che l’opzione una volta esercitata è efficace per cinque periodi d’imposta, durante i quali è irrevocabile. Al termine del periodo di durata, l’opzione è rinnovabile.

Per ciò che riguarda l’esercizio dell’opzione:

  • per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, essa è comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento del direttore della stessa Agenzia;
  • per i periodi d’imposta successivi, invece, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a decorrere dal quale il contribuente fruisce del regime agevolato.

E’ proprio per consentire l’esercizio dell’opzione nella prima ipotesi suddetta, il Provvedimento citato ha approvato il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il modello è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e quelli dell’eventuale rappresentante firmatario nonché l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione.

Come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate :

  • l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro;
  • i soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  • la prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate;
  • la trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “PATENT_BOX”, che sarà disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it entro il corrente mese di novembre;
  • i soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software “PATENT_BOX”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

Cassetto previdenziale: nuove funzionalità per i committenti

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Nasce la funzione della “Bidirezionalità”: ampliati i servizi telematici per i committenti della Gestione separata INPS

Il Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata INPS si arricchisce di una nuova funzionalità. Infatti, a decorrere dal 6 ottobre 2015, all’interno del menu “Comunicazione Bidirezionale” è stata inserita la funzione “Bidirezionalità”, che comprende i seguenti sottomenu: “Comunicazioni irregolarità da leggere”; “Comunicazioni irregolarità lette”; “Lista richieste”; “Nuova richiesta” e “Istanze Online”.

Con riferimento all’opzione di “Nuova richiesta” è stato definito un ambito circoscritto di tipologie di comunicazioni che possono essere inviate, strettamente collegate alle funzionalità previste per il Cassetto Previdenziale per i Committenti.

Pertanto, in fase di composizione di una nuova comunicazione, è necessario indicare:

  • indirizzo e-mail e numero di telefono (è obbligatorio inserire almeno uno dei due);
  • oggetto della richiesta. Per l’oggetto è prevista una struttura ad albero a due livelli che guida l’utente. La selezione dall’elenco predefinito consente di canalizzare in modo puntuale la richiesta così da ottenere una risposta dalla sede competente;
  • altri dati facoltativi quali il consenso a ricevere notifiche via mail o sms, numero di telefono fisso, fax.

Dopo aver premuto il tasto “invia”, la richiesta viene inserita e l’utente potrà trovarla all’interno del link “Lista richieste”.

Al riguardo, non bisogna dimenticare che per l’accesso ai servizi telematici è necessario essere in possesso del Pin dispositivo.

A comunicarlo è stato l’INPS con il messaggio n. 6838/2015.

Cassetto previdenziale – Il Cassetto previdenziale per i committenti della GS INPS è stato reso operativo a decorrere dal 31 dicembre 2012 (INPS msg. n. 6838/2013) e nasce dall’esigenza di facilitare i soggetti contribuenti operanti nell’ambito della Gestione Separata nella consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.Infatti, l’utilizzo del canale telematico semplifica e facilita notevolmente l’attività demandata ai processi di back office, realizzando nel contempo una più efficace assistenza e consulenza specialistica e un miglioramento complessivo della qualità dei servizi. Esso offre all’interessato una visione d’insieme della situazione aziendale tramite un unico canale di accesso alle informazioni contenute negli archivi gestionali dell’INPS.

Il Cassetto, in particolare, è riservato ai committenti di collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), alle figure ad essi assimilate ed agli associanti, nonché agli intermediari autorizzati ad operare per loro conto.

Le funzioni – Attraverso questo nuovo applicativo, gli utenti possono utilizzare le varie attività di consultazione previste per: visualizzare la posizione anagrafica dell’azienda; accedere, limitatamente al committente persona fisica e al Legale Rappresentante, alla lista dei collaboratori; visualizzare, limitatamente al committente persona fisica e al Legale Rappresentante, tutte le denunce Emens presentate; visualizzare, limitatamente al delegato, le denunce Emens da lui inviate; visualizzare il riepilogo dei versamenti effettuati; gestire l’attività di delega all’accesso alle funzioni previste dal Cassetto Previdenziale a soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di eventuali deleghe. Particolarmente significativa è la funzione di delega diretta, riservata ai committenti persone fisiche e ai Legali Rappresentanti che, nel rispetto dell’ambito di applicazione della L. n. 12/79, offre la possibilità di delegare un soggetto di propria fiducia, visualizzare, modificare o cessare una delega già rilasciata.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Sgravio contributivo triennale: aspetti di compatibilità con altri incentivi

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Lo sgravio contributivo triennale è incumulabile con il bonus assunzioni previsto dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2011). Infatti, per l’esonero contributo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014) vige la disciplina generale secondo cui l’importo da porre a conguaglio nel flusso UniEmens non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

Di conseguenza, se per esempio un datore di lavoro volesse assumere un lavoratore con più di 50 anni di età disoccupato da oltre 12 mesi o di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere), non sarà possibile godere di entrambi gli incentivi in trattazione. Semmai, è possibile godere prima del 50% dei contributi dovuti (art. 4, co. 8-11 della Legge 92/2012), per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della Legge 190/2014 (importo massimo conguagliabile di 8.060 euro per 36 mesi) per la trasformazione a tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo tutti i requisiti specifici richiesti dalla L.190/2014, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012.

Facciamo un esempio. Il 1° giugno 2015 Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio, ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e, alla scadenza (31.08.2015), trasforma il rapporto a tempo indeterminato. Ad Alfa spetta l’incentivo per il rapporto a tempo determinato di 3 mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato ad Alfa (se ricorrono tutte le condizioni di legge) spetta l’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per trentasei mesi.

Bonus Fornero – In tali casi, è chiaro che per poter dimezzare i contributi da versare, il lavoratore da assumere deve essere in possesso di tutte le caratteristiche individuate dalla legge. A tal fine, quindi, è necessario che:

  • il lavoratore ultracinquantenne sia disoccupato da oltre 12 mesi;
  • la donna residente in aree svantaggiate ovvero appartenente ad una professione o ad un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • la donna infra-cinquantenne, che risiede in un’area non svantaggiata, che non eserciti una professione né sia impiegata in un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • il lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato per il quale si intende godere dell’esonero triennale non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti o titolare di un rapporto a tempo indeterminato nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Lavoratori in mobilità – Analogo discorso finora visto è applicabile anche per le assunzioni agevolate di lavoratori collocati nelle liste di mobilità (L. n. 223/1991). Infatti,è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Sul punto, è bene precisare che il datore di lavoro ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto l’agevolazione ex art. 8, comma 2, secondo periodo, della L. 223/1991, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.

Incentivi cumulabili – L’esonero contributivo introdotto, invece, è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica (es. Garanzia Giovani). Infatti, il datore di lavoro che intenda assumere, mediante il contratto a tempo indeterminato (escluso l’apprendistato) un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, in possesso anche dei requisiti previsti dall’art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014, potrà cumulare i due benefici raggiungendo quindi un risparmio complessivo fino a un massimo di 30.180 euro nei primi tre anni di assunzione.

Autore: redazione fiscal focus

Voluntary disclosure: dal 10 Novembre istanze al Centro operativo di Pescara

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2015/142716 del 06.11.2015

Le istanze inviate a partire dal prossimo 10 Novembre, al fine di consentire un’efficiente lavorazione delle istanze già pervenute alle Direzioni Provinciali competenti, usufruendo del differimento dei termini di attivazione della procedura di collaborazione volontaria disposto dall’art. 2 del decreto legge 30 settembre 2015, sono assegnate per la loro gestione ad una specifica articolazione dell’Agenzia delle entrate, individuata con il presente Provvedimento nel Centro operativo di Pescara.

La relazione di accompagnamento e la documentazione a corredo all’istanza di voluntary disclosure, sono trasmesse, esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it.

E’ da evidenziare che si fa riferimento esclusivamente alle istanza inviate per la prima volta. Per le integrazioni di istanze già presentate prima del 10.11.2015 si dovrà inoltrare la richiesta alla Direzione Regionale competente.

L’unica eccezione è rappresentata dalla Direzione Provinciale di Bolzano che mantiene la gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, anche se presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015.

Si prevede inoltre che un ulteriore provvedimento sarà emanato a seguito del completamento dell’iter di conversione in legge del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153 per assegnare al medesimo Centro operativo le ulteriori attribuzioni per la gestione del complessivo procedimento e per gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione delle istanze.

Nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, sarà inoltre prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in contradditorio presso altre sedi dell’Agenzia.

Autore: redazione fiscal focus

No all’ipoteca sull’immobile del Fondo

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Sui beni del fondo patrimoniale non è consentito adottare misure a garanzia del credito erariale. È quanto emerge dalla sentenza n. 1362/01/15 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.

Un contribuente ha ottenuto l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione su di un immobile conferito in fondo patrimoniale.

L’uomo ha fatto presente che la misura cautelare era originata al mancato pagamento di due cartelle esattoriali che erano state impugnate davanti al giudice tributario e che l’Agenzia delle entrate aveva emesso provvedimento di sospensione a norma dell’art. 15 del D.P.R. n. 46/1999. Quindi l’iscrizione era illegittima per due ordini di motivi: per la sospensione disposta dall’ente impositore e poi perché sull’immobile conferito nel fondo patrimoniale grava un vincolo di inespropriabilità.

Dal canto suo il concessionario della riscossione ha difeso il proprio operato deducendo che l’art. 170 del codice civile fa espresso riferimento all’esecuzione sui beni del fondo e non anche all’attività cautelare in cui si concreta l’iscrizione dell’ipoteca.

Ebbene, tanto i giudici di primo grado quanto quelli d’appello hanno ritenuto fondata l’impugnazione del contribuente.

Nelle motivazioni della sentenza della CTR calabrese – confermativa di quella di prime cure – si legge: “l’unica prospettazione difensiva del concessionario della riscossione concernente la legittimità dell’iscrizione ipotecaria va disattesa. Equitalia Sud Spa non contesta, invero, che il bene sia stato conferito nel fondo patrimoniale né, tantomeno, deduce che il contribuente non avrebbe dimostrato la sussistenza di altre condizioni ostative alla iscrizione (va, sul punto, ricordato che, alla stregua della costante giurisprudenza formatasi in materia, l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria- il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità – vedi Cassazione civile, sez. III, 05/03/2013, n. 5385), ma, a sostegno dell’appello, evidenzia soltanto che l’iscrizione sarebbe legittima in quanto l’art. 170 del codice civile fa espresso riferimento al divieto di esecuzione sui beni del fondo e non anche all’attività cautelare in cui si concreta l’iscrizione dell’ipoteca. L’assunto è contraddetto dalla giurisprudenza appena ricordata, e, peraltro, non tiene conto dello stretto collegamento tra misura cautelare ed esecuzione, cui la prima è finalizzata”.

Insomma, del tutto inutilmente il concessionario della riscossione ha sostenuto la legittimità dell’atto d’iscrizione ipotecaria. Per i giudici calabresi non si può ritenere che alla stregua della vigente normativa sussista solo il divieto di procedere a esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale sicché sarebbe consentito adottare misure a garanzia del credito.

Autore: redazione fiscal focus

Sottoscrizione accertamenti. Insufficiente la semplice delega

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una decisione della CTP di Enna

Se il contribuente eccepisce il difetto di sottoscrizione quale causa di nullità dell’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio finanziario è tenuto a dimostrare la qualifica dirigenziale di chi ha firmato l’atto al posto del capo dell’ufficio. È quanto emerge dalla sentenza 1122/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Enna.

Il collegio siciliano di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente annullando, per l’affetto, gli avvisi di accertamento oggetto di causa essendo l’Ufficio è venuto meno all’onere probatorio in ordine al corretto esercizio della delega di firma. Più precisamente, l’Ufficio resistente non ha dimostrato che il “Capo team” che aveva sottoscritto gli avvisi, su delega del direttore, fosse in possesso dei requisiti per esercitare la funzione.

Quando l’Agenzia delle entrate si è costituita nel giudizio che ci occupa, ha prodotto la delega di firma del Direttore provinciale al “Capo Team”, effettivo firmatario degli atti impugnati, astenendosi però dal precisare se il medesimo appartenesse o meno alla carriera dirigenziale. Ebbene, questa mancanza dell’amministrazione ha favorito il ricorrente, che ha ottenuto l’annullamento della ripresa fiscale.

In motivazione si legge: “[…] ritiene la commissione che sia fondata l’eccezione di nullità degli avvisi impugnati per mancata sottoscrizione degli stessi da parte del direttore dell’Agenzia delle entrate di Enna. Vero è che il direttore dell’Agenzia può delegare tale compito a un funzionario dell’Agenzia medesima della nona qualifica funzionale, ma in tale ipotesi, in presenza di specifica eccezione di parte, l’Agenzia resistente avrebbe dovuto produrre in giudizio non soltanto la delega conferita al capo team con attestazione del valore della controversia entro i cui limiti la stessa poteva essere esercitata, ma, soprattutto, attestazione in ordine all’effettivo possesso, da parte del capo team delegato firmatario degli avvisi impugnati, della qualifica necessaria per poter ricevere tale delega e legittimamente operare in ragione di essa. Detta attestazione non risulta essere stata prodotta e invero alcunché è stato dedotto, dall’Agenzia delle entrate resistente, in ordine al possesso, da parte del (omissis), come già evidenziato firmatario degli avvisi impugnati, della nona qualifica funzionale, la sola che lo avrebbe legittimato a operare e a sottoscrivere su delega del direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate di Enna. In assenza di tale attestazione e considerato che gli avvisi di accertamento impugnati non risultano sottoscritti dal direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate di Enna, detti avvisi devono ritenersi nulli”.

Gli stessi principi sono stati espressi dalla CTP di Enna nella sentenza 1076/03/14.

Autore: redazione fiscal focus

Cartella esattoriale: il pagamento non riconosce il debito

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una sentenza della CTP di Varese

Pagare delle somme derivanti da una cartella di pagamento non equivale a riconoscere il debito, con la conseguenza che non si hanno effetti sul decorso della prescrizione, né sul diritto del contribuente di contestare la pretesa.

È quanto emerge dalla sentenza n. 156/05/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese.
Ai sensi dell’art. 1988 del Codice civile, la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Il riconoscimento del debito – che secondo la giurisprudenza può realizzarsi attraverso un qualsiasi comportamento che produca l’ammissione dell’esistenza del diritto – riveste carattere fondamentale sotto il profilo della prescrizione, poiché ai sensi dell’articolo 2944 del codice civile “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Ora, con la sentenza in argomento, la CTP di Varese ha escluso che il pagamento di alcune somme portate da una cartella di pagamento abbia avuto effetto interruttivo della prescrizione, come invece ritenuto dal concessionario della riscossione, posto che l’atto di riconoscimento di debito, di cui all’art. 1988 c.c., affinché possa produrre effetto interruttivo della prescrizione a norma dell’art. 2944 del c.c., non solo deve provenire da soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiaro e univoco, l’intenzione ricognitiva del diritto altrui, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa essere effettuata ad altri fini incompatibili con la volontà di riconoscere il diritto altrui (Cass. civ. III sentenza 24/11/2010 n. 23822).
Si deve inoltre ritenere che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Anche lo Stato e, quindi, la Pubblica amministrazione soggiace alla prescrizione ordinaria”.
I giudici varesini hanno quindi accolto il ricorso del contribuente dichiarando però la compensate le spese di lite, in ragione della particolarità e complessità della questione trattata.

Autore: redazione fiscal focus

Reverse charge Iva: possibile applicazione anche per pc e tablet

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una nuova misura, forse solo temporanea, che riguarda l’estensione dell’applicazione del reverse charge, ovvero quel particolare meccanismo in base al quale, in deroga all’art. 17, co. 1, D.P.R. 633/1972, gli obblighi dell’assolvimento dell’IVA sono “traslati” dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente. Tale strumento è generalmente utilizzato negli scambi intracomunitari con la principale finalità di cercare di tamponare l’evasione dell’imposta. In molti settori, infatti, tale evasione viene perpetrata attraverso il mancato versamento dell’IVA da parte del soggetto cedente o prestatore, che solitamente è il debitore dell’imposta.

La stessa ragione sembra alla base della possibile estensione del revers chargealle cessioni di pc, tablet, laptop e console da gioco. E’ quanto prevede uno schema di dlgs esaminato solo in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, che sta valutando le modalità tecniche per l’adeguamento dell’articolo 17 del dpr n. 633/72 alla normativa sovranazionale.

Le suddette modifiche al Decreto IVA recepirebbero quanto previsto dall’art. 199-bis della Diretta 2006/112/UE che prevede quanto segue:

Fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

  1. c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
  1. d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

Esercitando tale facoltà, il Legislatore ha in cantiere la modifica normativa in commento, introducendo nell’art. 17 del Decreto IVA una nuova lettera c), in base alla quale il reverse charge è applicabile fino al 31.12.2018 alle seguenti operazioni:

  • le cessioni di console da gioco, pc, tablet e laptop;

Da verificare il testo della norma e la sua compatibilità con le richiamate disposizioni comunitarie.

Si prevede inoltre che l’applicazione del reverse charge per le cessione di telefonino e microprocessori sia applicabile fino al 31.12.2018.

Autore: redazione fiscal focus

Dichiarazione di emersione. Benefici solo se spontanea

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Cassazione Lavoro, sentenza depositata il 3 novembre 2015

La dichiarazione di emersione del lavoro irregolare blocca l’intimazione dell’INPS a pagare i contributi omessi solamente laddove avanzata prima dell’inizio degli accertamenti ispettivi, anche da parte della Guardia di finanza.

È quanto si ricava dalla sentenza n. 22412/15 della Sezione Lavoro della Suprema Corte.

La controversia ha riguardato una cartella esattoriale con cui è stato intimato a una Spa il pagamento, in favore dell’INPS, di oltre 676 mila euro a titolo di contributi omessi e sanzioni.

La Spa ha proposto impugnazione deducendo l’infondatezza della pretesa essendo stata presentata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 383/01, la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, con apposita richiesta di far valere la stessa anche come proposta di concordato tributario e previdenziale; procedura quest’ultima portata a termine con l’effettuazione dei pagamenti dovuti.

Ebbene, la Corte d’appello di Torino – il cui verdetto è finito sotto la lente d’ingrandimento dei supremi giudici, cha l’hanno confermato – ha disposto il rigetto l’impugnazione proposta dalla società, atteso che la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ove avanzata dopo l’inizio degli accertamenti ispettivi (condotti nella specie dalle Fiamme Gialle) e non spontaneamente, preclude all’impresa di usufruire dei benefici di cui al sopra citato art. 1 della L. 383.

Anche per gli ermellini, ai fini dei benefici di cui all’art. 1 della L. 383/01, rileva la spontaneità dell’iniziativa imprenditoriale; fattore che nella specie è mancato, posto che la dichiarazione di emersione è stata presentata nel corso degli accertamenti ispettivi dei quali la ricorrente era certamente a conoscenza.

A un certo punto delle motivazioni della sentenza della S.C. si legge: “Nella specie gli accertamenti ispettivi, per il tramite dalla Guardia di Finanza, erano senz’altro iniziati ai sensi della norma in questione, non potendosi ritenere che essi debbano anche essere conclusi e notificati al contribuente,essendo il beneficio in questione collegato alla spontaneità della dichiarazione, che non potrebbe configurarsi in caso di accertamenti già in atto, di cui peraltro l’azienda sia a conoscenza, come in punto di fatto accertato dalla sentenza impugnata, ove si è evidenziato che la legale rappresentate della società (omissis) venne contattata dagli ispettori in sede di accesso ispettivo per ottenere la documentazione aziendale inerente il periodo (omissis), documentazione da essa consegnata ed acquisita in data (omissis), allorquando la Guardia di Finanza consegnò almeno parte di tale documentazione all’INPS”.

Insomma, nulla da fare per la ricorrente Spa, che ora dovrà pagare anche le spese processuali.

La normativa di riferimento, a giudizio della Suprema Corte, è chiara, né vale il richiamo alle circolari ministeriali (nella specie il riferimento è alla circolare del Mef 11.10.1988 n. 88, la quale parla di “formale conoscenza” dell’inizio dei controlli): le circolari sono atti interni della P.A. che non possono far sorgere alcun diritto soggettivo in favore dei privati, né sono vincolanti per il giudice (Cass. n. 2123/73, n. 14619/00 e n. 21461/07).

Autore: redazione fiscal focus