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Fatture false, concorso nel reato per il potenziale utilizzatore

L’esclusione del concorso nel reato tra utilizzatore ed emittente le false fatture, opera soltanto se il destinatario non risponde del delitto di dichiarazione fraudolenta. Ne consegue che se ha ricevuto i documenti e non li ha utilizzati concorre nel reato commesso da chi ha emesso le fatture fittizie. A fornire questa precisazione è la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 41124 depositata ieri.

Alla legale rappresentante di una società veniva contestato il concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Più precisamente, la società era stata destinataria di fatture emesse da un terzo soggetto considerate fittizie, ma che non erano confluite nella relativa dichiarazione presentata. La difesa evidenziava così che nessun illecito era stato commesso.

Nelle more del giudizio di appello, interveniva la prescrizione per tale reato, ma venivano comunque confermate le statuizioni civili.

L’imputata ricorreva così in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, anche la violazione della norma disciplinata dall’articolo 9 del Dlgs 74/00. In particolare, è previsto che non può sussistere il concorso tra l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi le utilizza.

La Suprema corte, rigettando l’eccezione sul punto, ha fornito alcune importanti precisazioni. Innanzitutto, nella sentenza è stato evidenziato che il legislatore con tale norma ha inteso evitare che l’utilizzazione di fatture false da parte del destinatario (punita dall’articolo 2 del Dlgs 74/00) possa integrare anche il concorso nell’emissione delle stesse (punita dall’articolo 8 dello stesso decreto). E viceversa, ossia che la mera emissione possa integrare il concorso con il relativo utilizzo, cosiccome avveniva con la precedente normativa penale tributaria (cosiddette manette agli evasori). Si tratta dello stesso fatto poiché l’emissione della fattura, trova la sua naturale conseguenza nell’utilizzazione e l’utilizzazione trova il suo naturale antecedente nell’emissione. Con l’articolo 9, quindi, è stato escluso che un soggetto possa essere colpito per due volte da sanzione penale per la medesima vicenda illecita.

La Cassazione ha però precisato che l’esclusione del concorso, non opera se il destinatario delle fatture non le abbia utilizzate. L’articolo 2 del Dlgs 74/00 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva indica in una delle dichiarazioni fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tuttavia, in assenza dell’utilizzo, ossia della presentazione di una dichiarazione contenente i citati documenti falsi, l’imprenditore non commette alcun reato.

Va da sé quindi che se non esiste il delitto in capo all’utilizzatore, non sussiste la necessità di evitare la doppia sanzione tutelata dal legislatore.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, solo il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, con l’emittente non essendo applicabile l’esclusione prevista dalla norma.

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Niente integrativa dopo la contestazione su una precedente dichiarazione

La notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di una precedente dichiarazione costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa. Se fosse, infatti, possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza 17230/2019.

La vicenda afferisce a costi ritenuti non deducili in quanto inerenti a operazioni effettuate verso Paesi a fiscalità privilegiata e non correttamente esposti nella dichiarazione dei redditi. Già nella sentenza 28172/2017, la Suprema corte era giunta alla conclusione che, in tema di imposte sui redditi, costituiva «causa ostativa» alla presentazione della dichiarazione integrativa, in base all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione della dichiarazione originaria in quanto «se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore».

Intervenendo sul punto, il collegio di legittimità ha infatti precisato che «l’agenzia delle Entrate sottolinea… la sostanziale difformità della dichiarazione integrativa di cui al comma 8 dell’articolo 2 con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Tanto premesso il collegio rileva che la censura del contribuente rientra in tale previsione normativa, risultando erroneo il richiamo, sia dei primi Giudici e sia dell’Ufficio al comma 8 bis del Dpr 322/98 e articolo 13 Dlgs472/1997 risultando la loro applicazione sottoscritta ai soli casi di ravvedimento operoso».

Sempre in tal senso si era espressa la Cassazione con la sentenza 15015/2017 afferente a una situazione analoga a quella rappresentata nella pronuncia in commento, rilevando che «dopo la contestazione di una violazione è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione, posto che, ove fosse possibile porre rimedio alla mancata separata indicazione dei costi in oggetto (o a qualunque altra irregolarità) anche dopo la contestazione della relativa violazione o l’inizio di attività di verifica e controllo, la correzione stessa si risolverebbe (Corte costituzionale 392/2002) in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza della correlativa prescrizione (Cassazione 23745/2015)».

Pertanto, anche l’attuale formulazione dei commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998, benché orientata a una generale possibilità di correggere errori o omissioni commesse nella compilazione delle dichiarazioni già presentate, entro i termini previsti per l’accertamento da parte del Fisco (articolo 43 Dpr 600/1973), dovrà misurarsi con l’impossibilità di apporre modifiche alla dichiarazione successivamente alla notifica dell’atto di contestazione da parte dell’ufficio.

Fonte “Il sole 24 ore”

Sequestri preventivi annullabili solo a seguito di sgravio

Nei reati tributari è ammesso il sequestro preventivo anche se la commissione tributaria ha annullato con sentenza non definitiva la pretesa fiscale. Solo un provvedimento di sgravio, infatti, rappresentando la rinuncia al tributo dell’ente impositore, può giustificare l’annullamento della misura cautelare. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 28575 depositata ieri (scarica la sentenza qui ). Nella vicenda oggetto della pronuncia, il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip nei confronti di una società e del relativo legale rappresentante per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (articolo 3 Dlgs 74/00). Avverso il predetto provvedimento, ricorreva in Cassazione l’indagato, lamentando che fossero state ignorate le sentenze della Ctp di annullamento della pretesa erariale. Sebbene, non definitive, in assenza di una somma da corrispondere non vi era alcuna ragione per il mantenimento della misura cautelare. I giudici di legittimità, respingendo sul punto il ricorso (ma accogliendolo per altre ragioni relative all’errata quantificazione del valore del profitto del reato) hanno innanzitutto rilevato la differenza, ai fini del sequestro, tra sgravio e giudizio tributario di annullamento (non definitivo). Lo sgravio è un provvedimento dell’ente impositore necessario per formalizzare la cancellazione della propria pretesa. Si tratta di un atto pubblico fidefacente ed è costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale. La Cassazione ha precisato che il mantenimento del sequestro non avrebbe giustificazioni in presenza di sgravio: venendo meno la pretesa erariale, infatti, la misura cautelare sarebbe illegittima poiché sarebbe finalizzata alla confisca di un profitto in realtà inesistente (perché annullato dall’ente impositore). Diversamente, invece, le sentenze della commissione tributaria non sono automaticamente rilevanti processo penale.

Nella specie, sembrerebbe che l’Ufficio non avesse sgravato la pretesa a seguito del giudizio della Ctp e il giudice del Riesame, avesse adeguatamente motivato le ragioni per discostarsi dalla decisione tributaria confermando il provvedimento cautelare. Sebbene nella pronuncia non venga precisato, sembra potersi dedurre che sarebbe stato sufficiente per la revoca del vincolo che in conseguenza della sentenza tributaria, l’Ufficio come normalmente avviene, avesse proceduto allo sgravio

In altre parole non pare si faccia riferimento solo a una rinuncia definitiva della pretesa fiscale da parte dell’ente. In questi termini, infatti, si è espressa la Suprema corte con la sentenza 355/2019 che ha confermato un orientamento peraltro già espresso in precedenza (Cassazioni 19994/2017 e 39187/2015).

Nella specie, in presenza di annullamento della cartella da parte della commissione tributaria, con sentenza non definitiva e di relativo provvedimento di sgravio dell’Ufficio è stata affermata l’illegittimità del sequestro preventivo e del suo mantenimento. Va da sé che se, al contrario, la sentenza della Cassazione di ieri venga interpretata nel senso che solo lo “sgravio” definitivo sia idoneo a “neutralizzare” il sequestro, si sarebbe di fronte ad un significativo cambio di orientamento meritevole forse di un intervento delle Sezioni unite.

Fonte “Il sole 24 ore”

L’assenza dall’Aire non prevale sulla sostanza

Quando un soggetto risulti fiscalmente residente sia in Italia sia in un altro Stato con il quale operi una convenzione contro le doppie imposizioni, il conflitto di residenza – causato dalla normativa interna di ciascuno Stato – è risolto applicando le disposizioni contenute nel trattato.

Così, per stabilire la residenza di una persona fisica che pur essendo realmente emigrata abbia omesso di cancellarsi dall’anagrafe dei residenti, la persona si considera residente, in base alle convenzioni conformi al modello Ocse:

a) nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente;

b) se ha l’abitazione permanente in entrambi gli Stati, in quello in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette;

c) se non si può individuare tale Stato, in quello in cui “soggiorna abitualmente”;

d) se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, in quello della cittadinanza;

e) in caso di doppia cittadinanza: accordo fra le autorità competenti.

Si tratta di un principio pacifico, ma è molto importante che sia stato ribadito nella recente risposta 203 del 2019 perché una certa equivoca giurisprudenza della Cassazione ha indotto alcuni uffici a ritenere erroneamente che la mancata iscrizione all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero costituisca presunzione assoluta di residenza in Italia.

A partire dalla sentenza 1215 /1998, viene costantemente replicata la massima che l’iscrizione «nelle anagrafi della popolazione residente» deve ritenersi, in materia fiscale, dato preclusivo di ogni ulteriore accertamento ai fini della individuazione del soggetto passivo d’imposta. In altri termini in materia fiscale la forma è destinata a prevalere sulla sostanza nell’ipotesi in cui la residenza venga collegata al presupposto anagrafico.

A questa pronuncia si sono rifatte diverse successive sentenze dello stesso Collegio, fra le quali la 1783 del 1999; la 9319 del 2006, la 677 del 2015, la 21970 del 2015 e di recente l’ordinanza 16634 del 2018.

Ma quattro di queste sentenze riguardano soggetti emigrati in Stati con i quali era in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni (Stati Uniti nella sentenza 1783; Svizzera nella sentenza 677; Romania nella sentenza 21970 e Regno Unito, nella sentenza 16634) circostanza, questa determinante, ma del tutto trascurata sia nella descrizione dei fatti sia nella motivazione.

Peraltro, più attenta giurisprudenza di merito non ha mancato di evidenziare come l’accertamento della residenza fiscale del contribuente non possa prescindere dall’applicazione delle tie break rules previste dai trattati (si veda ad esempio Commissione tributaria regionale della Toscana, 506 del 20 febbraio 2017 e 840 del 13 marzo 2018; Commissione regionale dell’Aquila, 614 del 5 luglio 2017; di Pescara, 475 del 17 maggio 2017; di Brescia 4207 del 31 luglio 2014; della Commissione provinciale di Firenze 131 del 12 gennaio 2016).

La chiara risposta dell’agenzia delle Entrate, 203 del 2019 dovrebbe ora evitare all’origine che siano sollevate, in caso di questo tipo, contestazioni infondate, con risparmio di tempo e costi sia per l’Agenzia sia per i contribuenti.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Bocciato l’accertamento esecutivo spedito per posta raccomandata

L’accertamento esecutivo spedito per posta raccomandata, e non tramite ufficiale giudiziario, è giuridicamente inesistente. Trattandosi, inoltre, di elemento costitutivo della validità dell’atto, il difetto di notifica non può essere sanato attraverso la tempestiva proposizione del ricorso. La pronuncia, dagli effetti potenzialmente dirompenti, giunge dalla Ctr Piemonte con la sentenza 757/3/2019 depositata l’11 giugno scorso (presidente e relatore Giusta).

A fronte della notifica per posta raccomandata di un accertamento esecutivo (o impoesattivo), il contribuente contestava la nullità dell’atto in quanto mancava un procedimento di notifica propriamente inteso, attraverso l’intermediazione di un soggetto qualificato (ufficiale giudiziario o o altro agente notificatore). Il collegio di appello ha accolto l’eccezione della parte, recependo pressocchè integralmente le tesi della dottrina più autorevole (Glendi), sulla base dell’esame del testo dell’articolo 29 del Dl 78/2010.

È stato in particolare osservato che occorre distinguere l’atto impoesattivo primario da quello secondario.

1. Con riferimento al primo, la disciplina di riferimento prescrive l’obbligo della notifica. Ne deriva che trovano naturale ingresso le regole ordinamentali in materia, recate nell’articolo 60 del Dpr 600/1973, e negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Tale rigore legislativo appare pienamente giustificato dal fatto che l’atto impoesattivo cumula in sé non solo la funzione impositiva (accertamento) ma anche quella esecutiva, saltando la fase della formazione del ruolo. L’inadempimento del contribuente all’intimazione di pagamento contenuta all’interno dell’avviso, dunque, legittima l’agente della riscossione all’adozione delle opportune misure espropriative.

2. Al contrario, per gli atti impoesattivi secondari è espressamente stabilito che la comunicazione possa avvenire anche tramite posta raccomandata. Si tratta dei provvedimenti di riliquidazione delle somme dovute, emessi ad esempio a seguito del deposito di una sentenza o della decadenza dalla procedura di rateazione di un accertamento con adesione. In questo caso, si attenuano le garanzie prescritte dalla legge, visto che la pretesa tributaria è stata già validamente manifestata al contribuente e si è a cospetto di atti impugnabili solo per vizi propri (come errori di calcolo).

Rileva ulteriormente la Ctr come l’acquisizione della funzione di titolo esecutivo sia collegata dalla legge al decorso del termine per la proposizione del ricorso, così valorizzando il momento di perfezionamento della notifica. D’altro canto, l’unitarietà dell’atto non consentirebbe di scindere la funzione accertativa da quella esattiva, così consentendo alla prima di esplicare comunque i suoi effetti con la sola effettiva conoscenza del provvedimento. Inoltre, il fatto che la notifica rappresenti un elemento costitutivo degli effetti giuridici dell’accertamento in esame impedisce la sanatoria prevista dall’articolo 156 del Codice di procedura civile, in virtù della tempestiva proposizione del ricorso.

È evidente la rilevanza della tesi accolta dalla Ctr, poiché se così fosse la quasi totalità degli accertamenti esecutivi risulterebbe annullabile. Va ricordato, in chiusura, che la tesi tradizionale della Cassazione è nel senso che la notifica dell’avviso di accertamento è una mera condizione di efficacia dell’atto e non un requisito di legittimità dello stesso. Non risultano però ancora approfondimenti dei giudici di legittimità rispetto agli accertamenti impoesattivi.

Fonte “Il sole 24 ore”

Esenti dall’Iva i professionisti anche non regolamentati

Valutabile sulla base di altri parametri l’attività medica o paramedica

L’esenzione dall’Iva non è limitata solo a chi esercita una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione nazionale. L’aliquota ridotta per le cessioni di medicinali e dispositivi medici riguarda solo i casi in cui essi sono forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica; lo stesso non vale per le cessioni effettuate nell’ambito degli interventi o trattamenti aventi natura esclusivamente estetica. A queste ultime si applica l’aliquota ordinaria.

La Corte di giustizia europea (causa C-597/17) fa luce su alcuni aspetti delle prestazioni sanitarie che non sono stati sempre del tutto pacifici. La professione del chiropratico e dell’osteopata, oggi ufficialmente riconosciute come sanitarie (legge 3/2018), fino a qualche anno fa aveva generato dubbi quanto all’applicazione del regime Iva di esenzione, escluso sia dalla prassi nazionale che dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza della Corte conferma la bontà della modifica legislativa, anzi sembra fare un passo in più. Secondo i giudici Ue, affinché possa rientrare tra «le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati» (articolo 132, paragrafo 1, lettera c della direttiva Iva), è necessario che la prestazione sanitaria sia diretta alla persona e fornita da soggetti che possiedono le necessarie qualifiche professionali. Non occorre, però, che quest’ultimi esercitino una professione medica o paramedica disciplinata dalla normativa dello Stato membro. Ciò in quanto possono considerarsi rilevanti altri parametri per valutare le loro qualifiche professionali (ad esempio, formazione presso istituti di insegnamento riconosciuti dalla Stato).

Il secondo principio espresso dalla Corte nella sentenza di ieri è importante in quanto crea uno stretto legame tra il trattamento Iva da applicare alla cessione di un bene e l’uso che esso mira a soddisfare. L’applicazione dell’aliquota ridotta o dell’ordinaria alla cessione del medesimo bene (medicinali e dispositivi medici) è giustificato dall’utilizzo concreto al quale tali cessioni sono destinate (trattamento di natura terapeutica in un caso, di natura estetica nell’altro). In contesti chiaramente distinti lo stesso bene soddisfa esigenze diverse dal punto di vista del consumatore medio, per cui non viola il principio di neutralità fiscale il differente trattamento a fini Iva, se la normativa nazionale non prevede diversamente.

L’ultimo appunto della sentenza è sull’efficacia delle sentenze della Corte: il giudice nazionale non può mantenere gli effetti di un atto annullato per conservare in via provvisoria – finché il legislatore non intervenga a sanare l’incompatibilità – la disposizione interna incompatibile col diritto dell’Ue.

Fonte “Il sole 24 ore”

Fatture false, commercialista reo in concorso

Dichiarazione fraudolenta per uso di documenti falsi noti al professionista

Risponde in concorso con il cliente del reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di fatture false il commercialista che, da precedenti controlli della Gdf, era a conoscenza della falsità dei documenti.

Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 28158 depositata ieri. Il commercialista di una società veniva condannato in concorso con altri imprenditori per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il professionista ricorreva così in Cassazione lamentando l’assenza di prove relativamente al suo contributo nell’illecito commesso da terzi. La Suprema corte confermando la decisione di appello ha innanzitutto ricordato che in giurisprudenza è pacificamente ammessa la configurabilità del concorso del commercialista con il contribuente sia in generale nei reati tributari, sia, più in particolare, nei delitti dichiarativi.

Il commercialista, infatti, può concorrere nel reato di emissione di fatture false (Cassazione 28341/2001), così come nell’indebita compensazione (Cassazione 1999/2017) o di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (Cassazione 39873/2013 e 7384/2018). I giudici di legittimità hanno precisato che il contributo causale del concorrente nel reato può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche. Il concorso, quindi, può essere sia morale, sia materiale, ma occorrono le prove delle modalità della sua esecuzione, del rapporto con le attività poste in essere dagli altri concorrenti e della reale partecipazione. Con riguardo alla colpevolezza, la Cassazione, ha così chiarito che il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione comprensiva delle fatture false, possa comportare l’evasione delle imposte.

Nella specie il professionista era consulente della società e dei suoi soci, anche gestendo per loro conto mandati fiduciari. Predisponeva i bilanci di esercizio e disponeva di un accesso diretto in remoto al sistema informatico della società per ottenere dei report contabili periodici. Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche e da altri elementi in atti, era emerso di essere a conoscenza, da controlli effettuati dalla Gdf per esercizi precedenti, che le fatture di alcuni fornitori fossero già state considerate false. Infine, era consapevole delle irregolarità fiscali della società come l’omessa istituzione e tenuta della contabilità di magazzino, l’irregolare tenuta del registro degli inventari e così via. Violazioni peraltro, periodicamente segnalate dal collegio sindacale. Perciò la Suprema corte ha ritenuto che il concorso del professionista alla commissione del delitto fosse individuabile nella predisposizione e nell’inoltro delle dichiarazioni contenenti l’indicazione di elementi passivi fittizi supportati da false fatture nonchè nell’attività di supporto per la sistemazione documentale di gravi violazioni contabili.

Fonte “Il sole 24 ore”

Controllo formale, nulla la cartella non preceduta dall’esito

È nulla la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta dovuta a seguito di controllo automatizzato, la cui eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità. Lo ha ribadito la Cassazione, con l’ordinanza 15654/2019.

Già alcuni anni fa la Suprema corte aveva stabilito che l’agenzia delle Entrate non è tenuta a notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti o di trasmissione di documenti per il controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973, ma, prima dell’iscrizione a ruolo, è invece obbligata a notificare, anche semplicemente con raccomandata postale, la comunicazione d’irregolarità derivante dal controllo stesso (Cassazione 4591/2016; conforme: Cassazione 15311/2014).

In effetti, la stessa amministrazione finanziaria, con la circolare 77/E/2001 (paragrafo 1), ha precisato che ai contribuenti deve essere comunicato, prima dell’iscrizione a ruolo, l’esito del controllo formale e, in particolare, con la circolare 68/E del 16 luglio 2001 (paragrafo 7), è stato puntualizzato che la comunicazione degli esiti del controllo deve essere inviata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, al fine di acquisire certezza sulla data di ricevimento della stessa.

Diversamente, per quanto concerne il controllo automatizzato ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 633/1972, deve ritenersi legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione automatizzata sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento (ex pluris, Cassazione 4360/2017, 13759/2016).

Del resto, l’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente – per cui, a pena di nullità, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Fisco deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari – non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui le differenze tra la dichiarazione del contribuente e la cartella di pagamento sono dovute semplicemente al mancato versamento delle varie imposte scaturenti dalla dichiarazione regolarmente prodotta dallo stesso contribuente (ex pluris, Cassazione 9218/2018).

 Fonte “Il sole 24 ore”

Le indagini finanziarie si allargano anche ai soci

L’utilizzo dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente. Interessa, infatti, anche quelli titolati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ciò senza la necessità di dimostrare altresì tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, dato che, in base all’articolo 32 del Dpr 600/1973, incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza n. 13970/2019.

Le indagini finanziarie vengono regolate dall’articolo 32 del Dpr 600/1973 relativamente alle imposte sul reddito e dall’articolo 51 del Dpr 633/1972, per quanto concerne l’Iva. Tuttavia, le menzionate disposizioni non disciplinano alcuna presunzione legale ma, semplicemente, le risultanze dell’attività conoscitiva scaturente dalle indagini finanziarie le quali devono, successivamente, essere eventualmente riversate nell’avviso di accertamento, in forza delle disposizioni regolanti il medesimo atto.

Relativamente al contesto soggettivo della disciplina, la previsione dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 e l’analoga disposizione stabilita dal comma 2 dell’articolo 51 del Dpr 633/1972, per ciò che concerne l’Iva, dispone che le informazioni e gli elementi riguardanti le relazioni con gli intermediari finanziari, possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973 (articoli 54 e 55 del Dpr 633/1972 in ambito Iva), qualora il contribuente non documenti di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o gli stessi non abbiano assunto alcuna rilevanza nel medesimo ambito.

La disciplina prevede, pertanto, che i risultati della menzionata indagine debbano in seguito essere canalizzati all’interno delle peculiari disposizioni concernenti gli accertamenti riguardanti le persone fisiche che non svolgono alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo (articoli 38 e 41 del Dpr 600/1973) o nei riguardi di coloro che agiscono in qualità di imprenditore o di esercente arte o professione (articoli 39 e 40 del Dpr 600/1973) e pertanto, circoscrivendo l’analisi a questi ultimi soggetti, si deve evidenziare che né l’articolo 39 né il successivo articolo 40 del Dpr 600/1973 accolgono alcuna presunzione legale. Pertanto, sulla base di queste ultime disposizioni, o l’Ufficio pone in essere una rettifica analitica in presenza di elementi certi, oppure si tratta di presunzioni semplici, con onere probatorio che incombe sull’Ufficio, il quale è tenuto a rispettare i principi di gravità, precisione e concordanza, qualora non ci si trovi in circostanze ricadenti nell’ambito dell’accertamento induttivo cosiddetto “puro”, di cui al co. 2 dell’articolo 39 del medesimo Dpr 600/1973.

Relativamente ai presupposti per estendere le indagini anche ai rapporti finanziari intrattenuti da terzi, la soluzione più coerente pare sia quella per la quale risulta essere onere dell’Ufficio dimostrare, anche mediante presunzioni, che i conti intestati esclusivamente a terzi vengono utilizzati nell’ambito dell’attività del contribuente oggetto di verifica in quanto, il medesimo onere probatorio vige per l’interposizione fittizia ex articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973 e pertanto, il Giudice dovrebbe verificare la fondatezza delle presunzioni, formulate dall’Ufficio, in merito alla riferibilità al contribuente delle movimentazioni dei conti intestati a soggetti terzi.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Omessi pagamenti, sì alla soglia più alta

L’innalzamento della soglia penale da 50mila a 250mila euro, prevista per il delitto di omesso versamento Iva ed introdotta con la riforma dei reati tributari del 2015, non viola alcun precetto costituzionale. A fornire queste indicazioni è la Cassazione, con la sentenza 25562 di ieri.

Una procura impugnava innanzi alla Corte l’assoluzione di un imprenditore, imputato per il delitto di omesso versamento Iva per circa 200mila euro, in quanto a seguito delle modifiche (Dlgs 158/2015) il fatto non era più previsto come reato: la nuova soglia era fissata a 250mila euro.

Nel ricorso era richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 Dlgs 158/2015 (previsione della nuova soglia) e dell’articolo 8 della legge delega 23/2014 (revisione sistema sanzionatorio penale tributario). Secondo la Procura, i criteri direttivi della delega (facendo riferimento al concetto di «soglia adeguata») non sarebbero stati caratterizzati da analiticità, rigore e chiarezza e quindi un’importante scelta di politica criminale sarebbe stata interamente delegata al governo.

Inoltre, l’innalzamento della soglia a 250mila euro sarebbe stato irragionevole, in quanto il precedente limite di 50mila euro era in linea con le previsioni della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della comunità europea. Successivamente, il significativo aumento sarebbe risultato privo di ragionevolezza. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione. Innanzitutto, già in passato la Corte costituzionale ha escluso che l’articolo 76 della Costituzione con la legge di delegazione privi il Governo di qualsiasi margine di discrezionalità, perché equivarrebbe a ridurre il decreto delegato a mero provvedimento esecutivo. Quanto all’irragionevolezza rispetto alla Convenzione europea, la Corte evidenzia che questa normativa non si applica al reato di omesso versamento Iva, in quanto in esso è assente la frode.

Anche di recente la Corte di Giustizia ha escluso che in base al Trattato di funzionamento della Ue e alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari, l’omesso versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione costituisca frode. La questione di legittimità costituzionale è infondata.

Fonte “Il sole 24 ore”

Scostamenti bancari motivati da incassi multipli in contanti

Il contribuente può contrastare l’accertamento bancario, dimostrando che i versamenti sul conto corrente contestati dall’ufficio sono ascrivibili a incassi per contanti relativi a gruppi di fatture di vendita o di scontrini emessi di modico importo. Lo ha stabilito la Ctp di Caserta 1866/6/2019 (presidente Graziano, relatore Savastano).

Per una parte della giurisprudenza di merito le indagini finanziarie ex articolo 32, comma 1, numero 2), del Dpr 600/1973 e articolo 51, comma 2, numero 2), del Dpr 633/1972 sono assistite da una presunzione “semplicissima”, che non è sufficiente da sola a legittimare l’accertamento, per cui il Fisco è tenuto a reperire ulteriori elementi probatori convergenti (si veda, tra le altre, Ctp Brescia 790//1/2018 e Ctp Treviso 323/1/2016). Secondo la Suprema corte, invece, tali indagini finanziarie integrano una presunzione legale relativa (Cassazione 3785 , 8266, 44562 e 25786 del 2018), per cui l’onere probatorio dell’amministrazione finanziaria è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili a operazioni imponibili. Il contribuente deve fornire a tal fine una prova non generica, ma analitica, potendosi avvalere anche di presunzioni semplici, che devono però essere attentamente vagliate dal giudice per quanto concerne i tempi dei fatti addotti, l’ammontare e il contesto complessivo (Cassazione 26432/2018 , 17156/2018, 5758/2018, 27075/2017).

Sembra proprio inserirsi nel perimetro di queste presunzioni semplici la prova contraria fornita dal contribuente nel caso esaminato dai giudici di Caserta. L’agenzia delle Entrate aveva accertato a carico di un commerciante di prodotti alimentari ricavi omessi per circa 100mila euro, derivanti da versamenti di contanti sul conto corrente.La contestazione fiscale nasceva dal fatto che non vi era corrispondenza esatta tra gli importi delle fatture di vendita emesse e degli scontrini fiscali rilasciati dal commerciante in uno stesso giorno e il versamento di contante effettuato sul conto corrente, anche magari nei giorni immediatamente successivi. Per questo motivo tali importi erano stati complessivamente ripresi a tassazione come maggiori ricavi non dichiarati.

I giudici di merito, riconoscendo invece le ragioni del commerciante, hanno stabilito che la prova contraria alla presunzione che assiste le indagini finanziarie era stata fornita dal contribuente. Questi aveva fornito un prospetto di riconciliazione tra gli incassi in contanti e le fatture e gli scontrini emessi, riepilogando i versamenti effettuati per gruppi di fatture e scontrini i cui importi erano stati incassati in contanti, atteso il modico valore, e il tutto complessivamente per un valore corrispondente, alla fine, a quello accertato globalmente dal Fisco.

Trattandosi di piccoli importi – ha puntualizzato la Ctp – il commerciante aveva incassato per contanti, per cui non esisteva alcuna tracciabilità di tali importi, e trattandosi di versamenti cumulativi neppure poteva argomentarsi della mancata corrispondenza esatta con fatture o scontrini emessi.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Ritenute subite ma non versate: risponde solo il datore di lavoro

Qualora la ritenuta sia stata operata, il sostituito non risponde mai dell’omesso versamento. La responsabilità solidale tra sostituito e sostituto, infatti, sussiste solo in caso di mancata esecuzione della ritenuta. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia con la sentenza 1926/1/2019 (presidente Chindemi, relatore Labruna). Così, con quest’ultima sentenza, pronunciata un giorno prima del deposito della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite 10378/2019 , viene definitivamente superato il diverso orientamento giurisprudenziale che, fino a qualche tempo fa, riteneva legittima la richiesta da parte di numerosi uffici delle Entrate di restituzione delle ritenute subite (oltre a sanzioni e interessi) anche al sostituito in ragione del fatto che il sostituto, nonostante l’effettuazione, non le avesse poi versate all’Erario.

La pronuncia dei giudici lombardi trae origine proprio da un’iscrizione a ruolo e dalla conseguente notifica della cartella di pagamento a un percettore di reddito di lavoro autonomo in qualità di sostituito per l’omesso versamento di una ritenuta subita, ma non versata all’Erario dal sostituto.

Impugnato il ruolo, il sostituito ne eccepiva l’illegittimità per aver scomputato in dichiarazione le ritenute di fatto operate, come peraltro comprovato dalla apposita certificazione rilasciata dal sostituto. A seguito del giudizio favorevole sia dei giudici di primo che di secondo grado, l’agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, sostenendo che il giudice regionale non si era pronunciato sulla sussistenza della responsabilità solidale tra sostituto e sostituito in forza dell’articolo 35 del Dpr 602/1973. . Ravvisando l’omessa pronuncia sulla sussistenza della predetta responsabilità solidale e sulla eventuale possibilità in capo al sostituito di rivalersi nei confronti del sostituto, la Cassazione accoglieva il ricorso dell’Agenzia, annullava la sentenza di secondo grado e rinviava ad altra sezione della Ctr Lombardia per il nuovo esame della questione.

Nel pronunciarsi sulla sentenza di primo grado, la prima sezione della Ctr ha respinto la tesi dell’agenzia delle Entrate, precisando che l’articolo 35 del Dpr 602/73 riguarda soltanto la fattispecie di duplice violazione ossia della omessa esecuzione della ritenuta e dell’omesso versamento. In particolare, secondo questa disposizione, il sostituito è coobbligato in solido con il sostituto soltanto quando quest’ultimo non abbia operato e versato le ritenute. Al contrario, qualora, come accaduto nel caso di specie, la ritenuta sia stata operata, il sostituito non può essere chiamato a rispondere dell’omesso versamento.

Secondo il collegio lombardo, infatti, il sostituito non è mai nelle condizioni di assicurare che il sostituto di imposta effettui regolarmente i relativi versamenti laddove, peraltro, nella certificazione che gli viene rilasciata in base all’articolo 4 del Dpr 322/98, il sostituto deve indicare le ritenute operate e non quelle che verserà. In verità, il controllo sull’effettivo versamento delle ritenute compete esclusivamente all’amministrazione finanziaria, unico titolare di tutti i poteri di accertamento di ogni adempimento.

Secondo il collegio lombardo, ritenere che il sostituito abbia un obbligo (non imposto dalla legge e, comunque, impraticabile) di verificare anche l’effettivo versamento della ritenuta da parte del sostituto sarebbe contrario ai princìpi costituzionali di ragionevolezza e di capacità contributiva, rispettivamente sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. In questo modo, infatti, a causa della impossibilità di verificare l’effettivo versamento, il sostituito sarebbe esposto al rischio di essere tassato due volte (oltrechè sanzionato) per una violazione commessa da un altro soggetto, nonostante la propria condotta assolutamente legittima di scomputo dal reddito imponibile di ritenute subite e non incassate.

Fonte “Il sole 24 ore”

Dichiarazioni infedeli con soglia allargata

Per la verifica della sussistenza del reato dichiarazione infedele delle imposte sui redditi nei confronti di un amministratore di società di persone la quantificazione dell’imposta evasa va riferita all’intera somma non dichiarata dai soci e non soltanto dal socio amministratore. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 19228/2019.

La società di persone non è soggetto passivo Ires né Irpef. I redditi sono dichiarati quota parte dai soci che versano la relativa Irpef. Allorché a tale società vengono addebitati maggiori redditi, si pone il dubbio se il rappresentante legale risponda del reato di dichiarazione infedele quando la soglia di imposta evasa superi quella penalmente rilevante (150mila euro) calcolandola come somma dell’Irpef non dichiarata dai singoli soci ovvero soltanto considerando l’Irpef non dichiarata nella propria dichiarazione quale persona fisica/socio.

Dalla lettura del Dlgs 74/2000 sembrava che, ai fini delle imposte sui redditi, la dichiarazione infedele non potesse configurarsi in capo al rappresentante legale della società di persone, ma ai singoli soci, allorché avessero superato nella propria dichiarazione Irpef la soglia di punibilità

Ciò perché tale società non è soggetto passivo né Irpef né Ires e inoltre l’articolo 1 del Dlgs 74/2000 prevede che riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, o rappresentante di società, il «fine di evadere le imposte» si intende riferito alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce.

Così, escludendo che l’amministratore di una snc o sas possa ritenersi un soggetto che agisca per conto del singolo socio, appariva più coerente far riferimento, a differenza dell’Iva, alla dichiarazione del singolo socio posto che solo da essa può derivare un’imposta evasa.

La differenza, non è di poco conto: riferendosi alle singole dichiarazioni dei soci, per configurarsi il reato ciascuna di esse deve sottrarre a tassazione 150mila euro di Irpef, riferendosi alla società di persone l’importo è complessivamente determinato.

Nella specie, secondo la Suprema Corte le norme incriminatrici trovano applicazione, oltre che in caso di coincidenza tra soggetto attivo e contribuente persona fisica, anche nei confronti di chi opera nella qualità di amministratore così da riferirgli la dichiarazione dell’ente. Di conseguenza la finalità di evasione riguarda anche il soggetto giuridico nel cui interesse si agisce. Pertanto, per la dichiarazione infedele, presentata da chi amministri una società di persone, si impone una valutazione unitaria dell’imposta evasa, anche ai fini della verifica della soglia di punibilità.

Tale conclusione, aldilà del contenuto del Dlgs 74/2000 che pare condurre a differente interpretazione, non considera che le società personali non quantificano le imposte sui redditi. Occorrerebbe poi comprendere come calcolare l’imposta evasa atteso che ciascun socio, soggiacendo alla tassazione progressiva (in base agli altri redditi, deduzioni e detrazioni) potrebbe aver evaso importi differenti a parità di imponibile non dichiarato.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Operazioni inesistenti, sanzione ridotta se non c’è danno all’Erario

Non è conforme ai principi di proporzionalità e neutralità la sanzione equivalente all’importo dell’Iva indebitamente detratta a seguito di operazioni inesistenti, qualora la corrispondente Imposta sul valore aggiunto, riguardante la medesima operazione, sia stata assolta dal cedente e non vi sia alcun danno all’Erario.

Tuttavia, è in linea con la direttiva Iva la norma italiana che, a fronte del riconoscimento del debito d’imposta per la mancanza di una valida operazione sottostante, prevede anche l’indetraibilità dell’Iva. L’ordinamento interno, però, deve anche ammettere la possibilità di rettificare il debito d’imposta, a prescindere dalla buona fede del contribuente, qualora venga escluso interamente il rischio di perdite di gettito fiscale. Questi i principi affermati dalla Corte Ue, nella causa C 712/17 depositata ieri.

La problematica, che ha imposto la chiamata in causa della Corte, era stata sollevata dalla Ctr Lombardia con l’ordinanza 1714/1/2017. In sintesi, era accaduto che l’agenzia delle Entrate aveva contestato l’indetraibilità dell’Iva in relazione ad operazioni meramente cartolari effettuate allo scopo di aumentare i valori contabili e, quindi, accedere a finanziamenti bancari. Inoltre, i passaggi fra le varie società si sarebbero conclusi con il “riacquisto” da parte dello stesso soggetto dell’energia apparentemente ceduta.

In sostanza, l’Iva indicata nelle fatture emesse veniva versata dal cedente e portata in detrazione dal cessionario. Da qui la necessità dei giudici lombardi di sapere se la normativa italiana, che prevede che il cedente versi l’Iva senza la possibilità di chiederne il rimborso e il cessionario non detragga l’imposta con l’irrogazione di una sanzione equivalente all’imposta contestata, sia compatibile, anche per effetto della “circolarità” delle cessioni e nessun danno erariale, con la neutralità dell’imposta e con i principi comunitari.

Nel tentativo di sciogliere il nodo interpretativo gli eurogiudici avallano la normativa domestica che, nel prevedere in capo al soggetto che emette una fattura per un’operazione fittizia l’obbligo di assolvere l’imposta, preclude, al soggetto destinatario della fattura, di detrarre quest’ultima.

Allo stesso tempo la Corte si è preoccupata anche, al fine di non eccedere quanto necessario per garantire l’esatta riscossione dell’imposta, di evitare l’evasione e di assicurare il rispetto del principio di neutralità, che al contribuente sia concessa la possibilità di rettificare l’imposta indebitamente fatturata eliminando tempestivamente qualsiasi rischio di perdite di entrate.

Quanto all’aspetto sanzionatorio, infine, i giudici chiariscono, richiamando i principi di proporzionalità e di neutralità dell’Iva, che in assenza di danni all’erario, per effetto della rettifica del debito erariale e tenendo conto che la sanzione non è calcolata sulla base debito d’imposta, ma è pari all’importo dell’imposta detratta, la sanzione del 100% è contraria alla direttiva comunitaria.

Fonte “Il sole 24 ore”

Frode fiscale, sanzione all’intermediario anche per il visto «leggero»

L’insostenibile leggerezza del visto fiscale. Può essere sanzionato per frode fiscale il dottore commercialista che ha apposto un visto “solo” leggero sulla dichiarazione dei redditi. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza della Terza sezione penale n. 19672 depositata ieri. È stato così respinto il ricorso presentato dalla difesa del professionista contro il sequestro per equivalente di una somma di denaro. La misura era stata disposta a fronte di un quadro accusatorio teso a contrastare un’associazione criminale fondata su uno schema fisso: la ricerca di imprese in crisi, il reclutamento di un prestanome e la costruzione con vari espedienti di una contabilità nella quale fare figurare considerevoli crediti d’imposta derivanti da operazioni fittizie.

Tra i motivi di ricorso, la difesa aveva fatto valere la sottoscrizione del solo visto leggero da parte del professionista, una modalità che avrebbe dovuto contribuire a scagionarlo da qualsiasi responsabilità penale. La Cassazione, tuttavia, non è stata di questo avviso. E ha ricordato innanzitutto il quadro normativo di riferimento: il visto di conformità, infatti, è stato introdotto dal decreto legislativo n. 241 del 1997 e si declina nella forma leggera (articolo 35) e in quella pesante (certificazione tributaria come ulteriore forma di controllo, disciplinata dall’articolo 36).

Il primo, sottolinea la pronuncia, rappresenta uno dei livelli di controllo attribuito a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie, in particolare a professionisti iscritti a determinati Albi. «Con la sua apposizione – avverte la Corte – i professionisti attestano la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto». Controlli che hanno l’obiettivo di evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte e ritenute. Il visto leggero è obbligatorio per una serie di operazioni, come la compensazione dei crediti relativi all’Iva, imposte dirette e Irap e ritenute di importo superiore a 5.000 euro.

Il visto pesante, invece, ha per oggetto la certificazione tributaria che permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione delle norme fiscali che hanno per oggetto la determinazione e il versamento dell’imposta.

E allora, ricorda la sentenza, anche nel caso del visto leggero il professionista è tenuto a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con quanto risulta dalla documentazione a disposizione. Quanto alla responsabilità penale, il professionista colpevole del rilascio di un falso visto di conformità, leggero o pesante, oppure di un’infedele asseverazione dei dati, è punibile «dal momento che l’apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazone finanziaria».

 Fonte “Il sole 24 ore”

Modello Iva TR, sanzione del 30% per l’invio tardivo

La tardiva presentazione del modello TR per la compensazione dei crediti Iva infrannuali legittima l’irrogazione della sanzione del 30%. Così ha deciso la Cassazione, con la sentenza 10872/2019, allineandosi alla prassi dell’agenzia delle Entrate.

L’articolo 38-bis, comma 2, del Dpr 633/1972 prevede la possibilità per il contribuente di richiedere, in presenza di determinati requisiti, la compensazione del credito IVA infrannuale ex articolo 17 del Dlgs 241/1997. In base all’articolo 8 del Dpr 542/1999 la richiesta deve avvenire presentando telematicamente il Modello Iva TR, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, termine prorogabile al primo giorno feriale successivo solo se cade di sabato o in un giorno festivo (sui termini per effettuare la compensazione si veda anche Ctp Bergamo, sentenza 402/1/17).

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82/E del 2018, ha consentito l’integrazione/rettifica del modello Iva TR entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale, per modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata (cfr. anche risoluzione 99/E del 2014); il ravvedimento operoso sarebbe invece precluso.
Nel caso oggetto della sentenza in commento, una Srl aveva presentato tardivamente il modello Iva TR e, quindi, si era vista irrogare dal Fisco la sanzione del 30% in base all’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

A nulla sono valse le doglianze della società, per cui la predetta sanzione si applicherebbe soltanto in caso di tardivo od omesso versamento d’imposta, mentre nel caso di specie si trattava di compensazione di crediti Iva maturati nel trimestre precedente. La Cassazione ha stabilito che la presentazione del modello è richiesta della legge e la tardiva trasmissione produce gli effetti derivanti dalla inosservanza dei termini.

In particolare – secondo gli Ermellini – la tardiva presentazione del modello rende indebita la compensazione, la quale, a sua volta, comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale (nello stesso senso, Cassazione 16504/2016, 23755/2015).

Tali conclusioni, che di fatto avallano la prassi del Fisco, non sono condivise dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito, atteso la tardiva presentazione del modello TR non comporta alcun pregiudizio all’attività di controllo, atteso che l’amministrazione finanziaria ben può rendersi conto dell’avvenuta compensazione dall’esame degli F24 presentati e, inoltre, una sanzione del 30% in molti casi potrebbe essere sproporzionata rispetto magari a un ritardo di qualche giorno, ragion per cui sarebbe invece da preferire l’applicazione della sanzione formale ex articolo 11 del Dlgs 471/1997 da 250 a 2mila euro (cfr. Ctp Milano, sentenza 280/18/2012; Ctr Lombardia, sentenza 7/22/2013).

 Fonte “Il sole 24 ore”

Inviti e questionari senza risposta: Cassazione in bilico sulla negligenza

Respinta la possibilità di utilizzare documenti negati in fase di controllo
Giudici divisi se l’omessa esibizione è causata da imprudenza o imperizia

La maggior parte dei controlli fiscali avviene attraverso l’esercizio dei poteri di accesso, ispezione e verifica presso la sede del contribuente, nonché mediante il cosiddetto «potere questionario», cioè la notifica al contribuente di questionari o inviti a comparire per esibire la documentazione utile al controllo nei suoi confronti. In ogni caso, comunque, si applicano le stesse preclusioni probatorie che si attivano automaticamente in caso di omessa tempestiva esibizione, da parte del contribuente, dei documenti richiesti dal Fisco.

Sia in caso di verifica presso il contribuente sia in ufficio, infatti, se i funzionari/militari operanti richiedono specificamente un documento, al contribuente che ne abbia interesse conviene esibirlo prontamente se non vuole rischiare di vedersi respinta la possibilità di utilizzarlo nella fase amministrativa e anche in quella successiva contenziosa.

Le norme

L’articolo 52 del Dpr 633/1972 (richiamato ai fini delle imposte dirette dall’articolo 33, comma 1, Dpr 600/1973) disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche del Fisco. Al suo quinto comma è stabilito che i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa; per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture oppure la loro sottrazione al momento dell’ispezione.

Analogamente, l’articolo 32 Dpr 600/1973, che disciplina i poteri degli uffici, al quarto comma prevede che le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa; di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta (si veda per l’Iva l’articolo 51, comma 5, Dpr 633/1972 e per il Registro l’articolo 53-bis, Dpr 11/1986).

Solo richieste specifiche

In base a tali norme, quindi, sono necessarie due condizioni affinché i documenti richiesti dal Fisco e non esibiti dal contribuente diventino successivamente inutilizzabili:

una specifica richiesta da parte dei funzionari preposti, non potendosi includere generiche richieste documentali quali «tutta la documentazione utile al controllo», ovvero «ogni altro documento fiscale relativo al periodo d’imposta controllato» (Cassazione 7978/2014, 1344/2010);

l’avvertenza nella richiesta formale scritta delle conseguenze in caso di inadempimento, cioè che il documento non esibito tempestivamente non potrà più essere preso in considerazione.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il divieto ex articolo 32 di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dall’articolo 10 dello Statuto del contribuente, ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l’amministrazione finanziaria. Pertanto, non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l’ufficio è tenuto a ispirare la propria condotta a questi principi (Cassazione 6792/2019, 8944 e 4001 del 2018, 27069/2016).

La negligenza può bastare

Se la Cassazione è pacifica sui punti sin qui illustrati, i giudici di legittimità sono invece spaccati sull’ambito di operatività delle preclusioni probatorie in oggetto.

Secondo le Sezioni unite e un cospicuo filone formatosi successivamente (si veda la scheda in pagina), l’inutilizzabilità della documentazione non prontamente esibita dal contribuente su richiesta dei verificatori si determina soltanto quando la mancata esibizione sia stata determinata da un’azione cosciente e volontaria del contribuente atta a impedire il controllo, ovvero quando, in sostanza, vi sia dolo.

Di tale impostazione ne è riprova un recente arresto con cui i giudici hanno stabilito che non possono ritenersi operanti le preclusioni probatorie, qualora l’omessa presentazione della documentazione richiesta dal Fisco sia dipesa dalla mancata consegna della stessa al contribuente da parte di un terzo che ne era in possesso (Cassazione 8645/2019).

Diversamente, in base a un altro orientamento di legittimità, altrettanto corposo, l’inutilizzabilità successiva della predetta documentazione richiesta dal Fisco e non esibita dal contribuente si verifica anche qualora l’omessa esibizione sia stata causata da negligenza, imprudenza o imperizia nella conservazione dei documenti.

Fonte “I sole 24 ore”

Il sostituito non risponde per le ritenute operate dal sostituto ma non versate

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d’acconto il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, perché la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 del Dpr 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

 

 Cassazione, sentenza SS.UU. 10378/2019

La bancarotta documentale non sempre è imputabile all’ex amministratore

In caso di avvicendamento dell’amministratore prima del fallimento l’eventuale reato di bancarotta documentale può emergere soltanto se viene provata l’immistione nella gestione del vecchio amministratore. Infatti soltanto il reato di bancarotta impropria resta proprio dell’amministratore che non può così, in ragione della qualifica ricoperta, rispondere anche della tenuta della contabilità per un periodo successivo alla dismissione della carica. A meno che non venga provato che abbia continuato ad ingerirsi nell’amministrazione della società, ovvero che, in qualche modo, abbia concorso al compimento delle condotte illecite poste in essere dal nuovo amministratore.

Fonte “Il sole 24 ore”

Cassazione sentenza 15988/2019

Motivazione per la rettifica dell’avviamento in caso di cessione d’azienda

Nelle operazioni aventi ad oggetto cessioni di aziende qualora venga rettificato il valore di avviamento rispetto a quello quantificato dalle parti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di motivare compiutamente il perché abbia utilizzato dei criteri diversi; se viene utilizzato il metodo comparativo di cessione di aziende aventi analoghe caratteristiche è necessario che l’amministrazione finanziaria indichi i casi analoghi e alleghi le prove documentali in ordine a detti casi analoghi. Questo il principio che si ricava dalla sentenza della Ctr Lombardia 1561/03/2019 .

La vicenda aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di una società per azioni di un avviso di liquidazione di imposta di registro, afferente una cessione di azienda, il cui valore dichiarato era stato rettificato dall’amministrazione finanziaria nella parte relativa alla componente dell’avviamento. La ricorrente aveva specificato che la determinazione della quota di avviamento era stata effettuata sulla base di una contrattazione tra le parti che considerava il solo fatturato realizzato con le compagnie assicuratrici e che rappresentava una quota pari a circa il 75% del fatturato globale di ogni singolo punto vendita, avendo poi provveduto ad una serie di valutazioni aventi ad oggetto l’organizzazione aziendale; pertanto il valore dell’avviamento era stato determinato moltiplicando per un coefficiente ( lo 0,8) il fatturato dei centri che non si sovrapponevano ad altri centri di proprietà e per altro moltiplicatore ( lo 0,7) il fatturato dei centri nelle cui vicinanze operava un centro già di proprietà.

Contestava , quindi, la ripresa fiscale in quanto, a suo parere, il metodo di rettifica seguito dall’Ufficio, basato su mere formule matematiche, era oltremodo generico e non idoneo a rappresentare l’effettivo valore dell’avviamento, non tenendo in considerazione le singole peculiarità dell’azienda; in particolare eccepiva che la rettifica fosse erroneamente fondata sulla valutazione del fatturato medio di una azienda di carrozzeria , che era stato preso in considerazione l’intero fatturato dei punti vendita e non il solo fatturato convenzionato, che veniva fatto riferimento ad altri atti di cessioni di azienda omettendo ogni motivazione sul punto. La Ctp accoglieva le doglianze della ricorrente sottolineando che il metodo seguito dalla società per arrivare alla determinazione del valore dell’avviamento sulla base del fatturato, rivisto alla luce delle peculiarità di ogni singolo punto vendita, aveva una sua ragion d’essere, «tenuto conto che l’avviamento rappresenta la capacità dell’azienda di produrre reddito e pertanto, proprio per tale motivo, non può prescindere da una concreta valutazione dei cespiti compravenduti, cosa che, nel caso di specie, legittimava l’applicazione del moltiplicatore in misura ridotta rispetto a quello applicato dall’amministrazione finanziaria.
La Ctr , nel confermare la decisione di prime cure, offre ulteriori approfondimenti e spunti di riflessione. In particolare i giudici regionali traggono spunto dall’orientamento di legittimità che ha dato un’interpretazione delle norme di riferimento ( articolo 51, comma 4, Tur e articolo 2, comma 4, Dpr 460 del 1996) nel senso che per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre. Se tali criteri hanno la funzione di fornire indicazioni minime cui l’amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, a maggior ragione la norma di cui al Dpr 131 del 1986, articolo 51, comma 4 non può che essere interpretata nel senso che il contribuente, nel dichiarare il valore dell’avviamento, deve effettuare i calcoli sulla base dei redditi ritraibili dall’azienda ceduta al lordo delle imposte» (Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 18941 del 17 luglio 2018); nonché che «i criteri per la determinazione del valore di avviamento di un’azienda, fissando valori minimali in funzione dell’accertamento con adesione, integrano un indizio a favore dell’amministrazione finanziari, la quale può adottare criteri diversi solo dando conto della maggiore affidabilità specifica degli stessi (Cassazione, sentenza 9089 del 7 aprile 2017). Proprio su quest’ultimo aspetto e in tema di onere della prova il collegio regionale considerava dirimente ai fini dell’annullamento della rettifica erariale che nell’avviso di accertamento si faceva espresso riferimento «all’ esame comparativo di cessione di aziende aventi analoghe caratteristiche e connesse soggettivamente per identità della figura del cessionario ….» senza che l’Ufficio avesse indicato i presunti casi analoghi e risultando omessa qualsivoglia allegazione in ordine a detti «casi analoghi».

Fonte “Il sole 24 ore”

Fatture false, serve l’indagine sul cliente

Se l’ufficio contesta l’emissione e/o utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, non può limitarsi a un controllo formale e contabile, e quindi basandosi soltanto sulle irregolarità commesse dal fornitore. Occorre, infatti, verificare in concreto se effettivamente le prestazioni sono state effettuate, attraverso un’accurata indagine in capo al committente/cliente: lo ha precisato la Ctr Lazio 6476/5/2018(presidente Gallucci, relatore Briguori).

Per i giudici laziali, in particolare, il Fisco non può approdare alla presunzione che si sia in presenza di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti sulla sola base dei seguenti elementi:

per i periodi d’imposta considerati il fornitore non ha presentato le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, né il modello 770;

il medesimo soggetto risulta non aver effettuato acquisti e non ha posizioni previdenziali aperte (e di conseguenza si presume che sia privo di una idonea struttura organizzativa).

L’amministrazione è invece tenuta – spiega la Ctr – a verificare altresì le seguenti circostanze, in capo al committente/cliente.

1.L’esistenza di documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle prestazioni ritenute inesistenti.

2.L’avvenuta effettuazione di accessi presso il prestatore, ai fini della verifica della consistenza di quest’ultimo soggetto oppure la presenza di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività.

3.Le eventuali testimonianze che possono essere raccolte al fine di comprovare l’effettuazione delle prestazioni.

La pronuncia appare importante perché si inserisce in un dibattito che vede la giurisprudenza – di merito e di legittimità – argomentare con distinguo l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’amministrazione. Qualora i riscontri effettuati conducano alla conclusione che le prestazioni di cui si dibatte si riferiscono a operazioni oggettivamente inesistenti, sotto il profilo della tassazione diretta si renderà applicabile l’articolo 8, comma 2, del Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012, ai sensi del quale in sede di (ri)determinazione del reddito non si tiene conto dei componenti positivi «direttamente afferenti ai componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati», entro il limite dell’ammontare non ammesso in deduzione dei predetti componenti negativi. In questo caso, stante l’antigiuridicità della condotta (rilevante anche penalmente) dev’essere comunque comminata una sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, che siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Sul versante dell’Iva, invece, opera l’articolo 21, comma 7, del Dpr 633/72, per effetto del quale non è ammesso in detrazione il tributo da parte del cessionario: secondo un consolidato orientamento (espresso sia dalla giurisprudenza domestica, sia dalla Corte di giustizia Ue), tale norma non viola il principio di neutralità dell’Iva.

Fonte “Il sole 24 ore”

Società estinta, inefficace l’atto notificato dopo la cancellazione

La società già estinta non ha la legittimazione a impugnare l’atto impositivo che le viene notificato, ma in ogni caso quest’ultimo non può produrre alcun effetto. A fornire questo principio è la Ctr Sicilia 1448/5/2019 depositata lo scorso 7 marzo.

La vicenda trae origine dalla notifica a una società consortile per l’anno d’imposta 2010 di un avviso di accertamento relativo a Ires e Irap. La contribuente, al momento dell’emissione dell’atto, era già da tempo stata cancellata dal registro delle imprese: nonostante ciò lo impugnava instaurando il relativo giudizio.

La Ctp dichiarava, però, inammissibile il ricorso in quanto proposto da società ormai estinta. La pronuncia di primo grado veniva appellata, preliminarmente per l’omessa pronuncia del giudice sull’eccepito vizio di notifica dell’avviso di accertamento a società cancellata e, quindi, non più esistente; venivano altresì riproposti i motivi di illegittimità nel merito della pretesa erariale.

L’agenzia delle Entrate chiedeva la conferma della sentenza gravata.

La Ctr Sicilia ha ritenuto corretta la pronuncia della Ctp, con motivazione che però mette in risalto anche la sostanziale inutilità dell’impugnazione dell’atto impositivo esperita dalla contribuente. Lo stesso appello proposto è stato considerato inammissibile in quanto instaurato da un soggetto estinto già in epoca anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento e, pertanto, la contribuente risultava sin dall’inizio priva della necessaria capacità processuale.

In sintesi nel caso esaminato dai giudici siciliani ricorreva un insanabile e originario vizio del processo che giustamente era stato accertato e dichiarato tale dal giudice di primo grado. Infatti la cancellazione della società dal registro delle imprese l’aveva privata della legittimazione ad causam sia ai fini della proposizione del giudizio sia ai fini della sua prosecuzione in appello.

Peraltro non risultava nemmeno applicabile, come correttamente già stabilito dalla Ctp, la disposizione (articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2014 ) in base alla quale ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti impositivi, l’estinzione della società rileva solo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. Infatti la norma in questione, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, non ha effetto retroattivo e quindi non poteva riguardare il caso dell’appellante, estinta prima della sua entrata in vigore.

La parte più interessante della sentenza in commento è, però, la considerazione finale della motivazione, nella quale i giudici precisano che l’inammissibilità originaria dell’impugnazione non può causare alcuna preoccupazione alla contribuente, poiché ciò non comporta alcuna convalida dell’atto impositivo, il quale non può comunque produrre alcun effetto, proprio perché notificato a una società già estinta. Ne consegue che la pretesa impositiva non potrà in ogni caso avere seguito e non potrà esserci alcun recupero delle maggiori somme pretese.

In casi del genere non si dovrebbe quindi intraprendere alcuna azione, lasciando passare in giudicato l’accertamento, dal momento che:

da un lato non si avrebbe legittimazione a impugnare;

dall’altro l’atto rimane comunque di fatto inefficace.

Fonte “Il sole 24 ore”

La nuova class action amplia la platea di chi esercita l’azione risarcitoria

La nuova disciplina prevista nel Codice di procedure civile in materia di azione di classe, approvata mercoledì in via definitiva dal Senato (si veda Il Quotidiano del Fisco di ieri ), cancellando ogni precedente riferimento a consumatori e utenti, introduce la facoltà di esperire l’azione giudiziaria per tutti coloro che avanzino un diritto al risarcimento di danni contrattuali ed extracontrattuali relativi alla lesione di «diritti individuali omogenei» (non più quindi, come era previsto nel codice del consumo, ad «interessi collettivi»). Ciascun componente della cosiddetta “classe”, ovvero le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che avranno come obiettivo la tutela dei suddetti diritti, e che saranno iscritte in un elenco tenuto dal ministero della Giustizia, saranno quindi nella titolarità di poter esperire la loro azione risarcitoria. Nella nuova normativa è stato pertanto ampliato in modo significativo l’ambito di applicazione oggettivo dell’azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive sia per ottenere l’accertamento della responsabilità che per avere la condanna al risarcimento del danno e alle eventuali restituzioni contrattuali ed extracontrattuali.

I soggetti passivi delle azioni di classe sono individuati dalla norma (articolo 840 bis e seguenti del Codice di procedura civile) nelle imprese commerciali ma anche nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività.

Altro elemento di novità assoluta è la disciplina del compenso derivante dall’azione di classe che si sostanzia in una vera propria quota lite, che già autorevole dottrina (si veda ancora Il Quotidiano del Fisco di ieri ) ha paragonato ad una sorta di anticipazione di danni punitivi in quanto somma aggiuntiva al risarcimento tradizionale classico. Questa nuova voce di danno sarà una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il soggetto passivo in caso di condanna dovrà corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dei partecipanti all’azione di classe . Questa nuova voce di danno sarà liquidata attraverso una percentuale dell’importo complessivo derivante dalla condanna principale che i destinatari delle azioni di classe saranno condannati a pagare. Tale percentuale secondo la nuova normativa verrà calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale, sulla base di sette scaglioni progressivi: da 1 a 500 componenti, in misura non superiore al 9%; da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6%; da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3%; da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5%; da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all’1,5%; da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all’1%; oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5%.

È evidente che l’introduzione di questa nuova azione di classe non potrà non avere effetti immediati e diretti anche sui bilanci e gli accantonamenti dei fondi rischi ed oneri delle aziende pubbliche e private,e dovrà anche essere analizzato il trattamento fiscale dei risarcimenti erogati ed erogandi. Nel caso dei bilanci delle aziende i criteri di prudenza nel valutare i contenziosi dovranno letteralmente fare i conti con la nuova norma che oltre ad ampliare l’ambito dei diritti estende significativamente la platea dei soggetti passivi ed attivi con la possibile moltiplicazione dei risarcimenti e delle percentuali aggiuntive e punitive previste.

Relativamente al trattamento fiscale andrà valutato se e in che misura sarà possibile la deduzione del risarcimento da parte del soggetto erogante e l’eventuale tassazione del risarcimento del soggetto percipiente.

Infine, visti i nuovi rischi per le imprese, andranno valutate le assicurazioni professionali esistenti e probabilmente saranno introdotte nuove forme di coperture assicurative.

Fonte “Il sole 24 ore”

Lo stipendio non è pignorabile: stop al sequestro preventivo

Il sequestro penale di stipendi e pensioni è subordinato alle limitazioni previste in caso di pignoramento civile. A precisarlo è la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 14606/2019.

A un imprenditore indagato per omesso versamento Iva venivano sequestrate preventivamente somme depositate sul proprio conto.

L’interessato, ritenendo applicabile le regole del codice di procedura civile sul pignoramento, ne chiedeva la restituzione evidenziando che si trattava di stipendi. Infatti a norma dell’articolo 545 del codice di procedura civile le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute per licenziamento e pensione, nel caso di accredito sul conto intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Se invece l’accredito è stato eseguito alla data del pignoramento o successivamente, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti da altre norme (variabili da un quinto alla metà). La richiesta di dissequestro era respinta e l’interessato ricorreva per Cassazione.

Evidenziava, tra l’altro, che il divieto di sequestro delle somme in argomento costituiva regola generale dell’ordinamento processuale, finalizzata alla tutela di un diritto fondamentale garantito dall’articolo 2 della Costituzione. Detto limite opererebbe non soltanto in caso di sequestro presso il datore di lavoro obbligato alla corresponsione, ma anche in caso di versamento con accredito bancario, senza che possa opporsi l’intervenuta “confusione” nel patrimonio dell’interessato allorquando – come nella specie – fosse stata fornita prova documentale della provenienza.

La Cassazione ha accolto il ricorso rilevando che nonostante l’articolo 545 faccia riferimento al pignoramento, le regole previste devono ritenersi espressione di un principio generale sicché deve farsene applicazione anche con riguardo al sequestro penale e, segnatamente, quello preventivo.

Secondo i giudici, non sarebbe ragionevole ritenere in questo campo applicabile l’opposto principio secondo cui, una volta versati sul conto del debitore gli emolumenti si confondono nel patrimonio perdendo la loro natura alimentare.

La sentenza enuncia così il principio di diritto secondo cui il sequestro preventivo non può essere eseguito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto del destinatario della misura, se tali somme sono riconducibili a emolumenti corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro o d’impiego.

Fonte “Il sole 24 ore”

Interessi sulle cartelle di pagamento: il calcolo va dettagliato nell’avviso

La cartella di pagamento che reca la sola cifra complessiva degli interessi, senza indicazione delle modalità di calcolo per le diverse annualità, costringe il contribuente che intende verificarne la correttezza a difficoltose indagini a cui non è tenuto. Ne consegue la violazione del diritto di difesa e l’annullamento della cartella limitatamente agli interessi per carenza di motivazione relativamente ai criteri di calcolo degli stessi. È questo il principio ribadito dalla Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 22/02/2019 n.61 (presidente Montanari, relatore Manfredini).

La controversia 
Una società riceveva la notifica di una cartella di pagamento recante un’ingente pretesa a titolo di imposte, di interessi e di sanzioni, a seguito di una sentenza sfavorevole pronunciata dalla CTR.
La società ricorreva alla Ctp deducendo l’illegittimità sia del ruolo, sia della cartella di pagamento per difetto di motivazione poiché quest’ultima recava unicamente il totale degli interessi calcolati sulle somme iscritte a ruolo, senza alcuna indicazione delle modalità di determinazione degli interessi stessi. Tale omissione, secondo il ricorrente, non aveva consentito al contribuente di verificare il calcolo degli interessi richiesti dall’Ufficio, con conseguente violazione dell’art.7, comma 1, dello Statuto del contribuente e dell’art.3 della Legge n. 241/1990.
Resisteva l’Amministrazione affermando la correttezza del proprio operato essendo perfettamente rispettoso della normativa che disciplina il contenuto della cartella ed essendo stati calcolati gli interessi in base a quanto rigidamente prescritto dalla legge.

La decisione 
La Ctp osserva che la cartella riportava solo la cifra complessiva degli interessi dovuti senza che fossero indicati i singoli tassi di interesse presi a base per il calcolo nei diversi anni. Ne consegue, secondo il Collegio, che l’operato dell’Agenzia sarebbe stato controllabile solo attraverso l’esperimento di difficoltose indagini che non competono al contribuente, il quale, in tal modo aveva subìto la violazione del proprio diritto di difesa. La Ctp, pertanto, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la carenza di motivazione relativamente ai criteri di calcolo degli interessi stessi e, per l’effetto, ha annullato la cartella impugnata limitatamente ai soli interessi richiesti.

Si tratta di una pronuncia che ribadisce un orientamento di legittimità consolidato (Cass. n.8651/2009; Cass. n.4516/2012; Cass. n.15554/2017; Cass. n.10481/2018). Secondo la Suprema Corte, infatti, la cartella di pagamento dev’essere sempre motivata in relazione al criterio di calcolo degli interessi maturati sul debito tributario. Né, sempre secondo gli Ermellini, può avere rilevanza che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento sia che il contribuente dev’essere sempre messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, sia che alle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della Legge n. 212/2002 dev’essere allegata la sentenza.

Atto annullato se manca il contraddittorio

Per i giudici tributari, gli atti del Fisco senza contraddittorio preventivo devono essere annullati. Proseguono infatti le sentenze che bocciano gli accertamenti degli uffici, che non sono preceduti da un contraddittorio preventivo.

È così che la pensa anche la Commissione tributaria provinciale di Enna, sentenza 887/2018, depositata il 9 novembre 2018, che annulla l’atto dell’ufficio «per omessa attivazione dell’obbligatoria fase del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale». La recente giurisprudenza, dopo un periodo ondivago, con consolidato orientamento, annulla ora gli atti emessi senza contraddittorio preventivo. Al riguardo, ecco, di seguito, alcune sentenze di merito e di legittimità:

• per la Cassazione, ordinanza 24386/2017, depositata il 16 ottobre 2017, «per i tributi cosiddetti “armonizzati” (Iva) … la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso … l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni … si riveli non puramente pretestuosa» (Cassazione, sezioni unite, 24823/15; confronta Cassazione, sezioni 6-5, 15744/16);

• per la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sentenza 48/02/2018, va estesa l’applicazione del confronto preventivo tra ufficio e contribuente prima dell’emissione dell’atto di accertamento. Una tutela che va riconosciuta anche per le imposte dirette e i controlli “a tavolino”, e non solo per i tributi armonizzati come l’Iva;

•per la Commissione tributaria provinciale di Potenza, sentenza n. 731/01/16, deve essere annullato l’accertamento, in cui l’ufficio, senza attivare il contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, ha considerato ricavi i movimenti bancari del socio di una società a responsabilità limitata. Contro la sentenza, l’ufficio ha proposto appello, sostenendo l’errore del giudice nel ritenere la nullità dell’accertamento per mancanza del contraddittorio endoprocedimentale che «doveva ritenersi … esercitato, come si evinceva dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza dove risultava l’instaurazione del contraddittorio». L’ufficio ha così dimostrato di non sapere che il contraddittorio endoprocedimentale è quello che si deve fare con l’ufficio, prima dell’emissione di un atto impositivo e non quello in sede di verifica della Finanza. L’appello dell’ufficio è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza 183/1/2018;

•per la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 9, sentenza 2506/2018, depositata il 30 maggio 2018, gli atti emessi dal Fisco senza contraddittorio preventivo vanno annullati. I giudici milanesi hanno rilevato che «numerose sentenze di questa Ctr hanno ribadito … l’esistenza di «un obbligo generalizzato in capo all’ufficio di consegnare il processo verbale di constatazione al contribuente prima di notificargli un atto impositivo anche nei casi di cosiddetto accertamento a tavolino …» (Ctr Lombardia n. 5538/2016)». Per i giudici, è irrilevante il fatto che il contribuente abbia avuto accesso all’istituto dell’accertamento con adesione.

Per la Cassazione, ordinanza 17210 del 2 luglio 2018, va annullato l’accertamento dell’ufficio che non ha visionato (o almeno valutato) le memorie difensive al Pvc. In tema di imposte sui redditi e Iva, a norma dell’articolo 12, comma 7, della legge 212 del 2000, la nullità dell’accertamento consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge, oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie, nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo. Per la Cassazione «il problema non è dunque quello della mancata motivazione … ma è piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie». Il citato articolo 12 impone all’ufficio di valutare le “osservazioni e richieste” del contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente. Potrà riscontrarsi una (oggettiva) valutazione, solo in presenza di oggettiva motivazione nell’avviso di accertamento, pena il vizio di motivazione dell’atto, ex articolo 42, comma 2 del Dpr 600/1973. Considerato che il contribuente contesta i rilievi, l’ufficio, per dimostrare la valutazione delle memorie ed osservazioni presentate, dovrà “demolirle” punto per punto dimostrando l’errore del contribuente.
Le indicazioni delle Entrate

In materia di contraddittorio preventivo, è la stessa agenzia delle Entrate ad attribuire un ruolo fondamentale proprio all’obbligo di attivare, prima dell’emanazione dell’atto impositivo, il contraddittorio con il contribuente. Per l’agenzia delle Entrate, circolare n. 16/E del 28 aprile 2016, l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento attraverso lo strumento del contraddittorio preventivo «rende la pretesa tributaria più credibile e sostenibile» e «scongiura l’effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto». Il confronto non deve ridursi ad un vuoto adempimento formale ma deve rappresentare, nello spirito di aperta e leale reciproca collaborazione, come previsto dal legislatore nello Statuto del contribuente:

 per il contribuente, la concreta possibilità di esporre le proprie osservazioni e argomentazioni difensive;

 per l’agenzia delle Entrate, l’occasione di operare un vaglio critico delle proprie tesi precisando nella motivazione le eventuali ragioni per cui non ha ritenuto di poter accogliere tali deduzioni difensive.
Gli uffici più sensibili al contraddittorio

Alcuni uffici, considerate le innumerevoli sentenze dei giudici di merito e di legittimità che annullano gli atti del Fisco, si sono finalmente “accorti” dell’obbligatorietà del contraddittorio preventivo e del conseguente obbligo di informare il contribuente che, in caso di esito negativo del confronto, sarà emesso l’atto di accertamento. La conferma è in un verbale di contraddittorio redatto dall’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Siracusa, del 15 giugno 2018, con il quale l’ufficio, dopo avere specificato gli esiti del confronto con il contribuente, conclude, affermando che «in un’ottica di collaborazione e deflazione del contraddittorio» (è scritto così, “contraddittorio”, ma l’ufficio intendeva scrivere “contenzioso”) «ritiene applicabile il ricavo minimo ai fini Irpef/Irap/Iva, pari a euro 37.044,00, invece del ricavo puntuale di 37.834,00. La parte» cioè il contribuente «dichiara di non accettare. Tutto ciò premesso, l’ufficio conferma la ricostruzione induttiva indicata nell’invito a comparire, dichiara concluso il procedimento di accertamento con adesione e informa la parte che sarà emesso avviso di accertamento». Nulla da aggiungere, se non il fatto che, per tutti i contribuenti che hanno eccepito la violazione del contraddittorio preventivo, il Fisco rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano, e di subire anche la condanna alle spese di giudizio per non avere rispettato il principio del contraddittorio preventivo.
Le indicazioni della direzione regionale della Sicilia

Con una direttiva del 29 giugno 2018, anche la direzione Regionale della Sicilia è intervenuta sull’opportunità di utilizzare il contradditorio preventivo come strumento di partecipazione del contribuente al procedimento accertativo ai fini di una maggior tutela dello stesso rispetto alla piena legittimità degli atti impositivi successivamente emessi. Per la direzione regionale siciliana il «contraddittorio deve essere considerato un momento fondamentale del procedimento mediante il quale si offre al contribuente la possibilità di fornire chiarimenti, precisando importanti aspetti dell’indagine fiscale e circostanze non conosciute dall’ufficio, che forniscono all’accertatore l’occasione di valutare in modo più realistico e di comprendere con maggiore sicurezza l’oggetto dell’attività istruttoria, costruendo in tal modo una pretesa più fondata e motivata, sì da determinare una minore conflittualità nel rapporto con il contribuente ed un maggiore livello di adesione».

 Fonte “Il sole 24 ore”

Obbligato all’Irap chi fattura alla Srl di cui è socio

La società non può essere considerata di altri vista la coincidenza dei clienti
Il presupposto dell’autonoma organizzazione, ai fini dell’assoggettamento all’imposta regionale sulle attività produttive, viene soddisfatto qualora un professionista fatturi le sue prestazioni nei confronti della Srl di cui è socio, che svolge la sua medesima attività; pur fatturando alla società egli lavora , in sostanza, a vantaggio degli stessi clienti finali. La circostanza, poi, che il professionista sia socio nella Srl impedisce di considerare altrui la “struttura organizzata”. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia 1169/2019 del 13 marzo.
I giudici lombardi tornano dunque a pronunciarsi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° marzo) sul presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini Irap. Un contribuente, programmatore informatico libero professionista, impugnava il silenzio-rifiuto da parte dell’amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso presentata per riottenere quanto versato a titolo di Irap per alcune annualità; l’Ufficio motivava il rigetto in base a una serie di elementi che conducevano al soddisfacimento del presupposto impositivo:
la disponibilità di uno studio proprio all’interno dell’abitazione con tre libri cespiti, numero ben oltre quello necessario per l’attività;
utili corrisposti per intero dalla Srl nella quale egli aveva una partecipazione al 10% che, secondo l’amministrazione finanziaria, consentiva al ricorrente benefici organizzativi strumentali derivanti certamente dal collegamento a tale attività.
La Ctp respingeva il ricorso, sottolineando come il contribuente non avesse in alcun modo specificato la gestione della sua eventuale clientela, lasciando così dedurre che la partecipazione del professionista alla Srl gli fornisse quei “ benefici organizzativi e strumentali” derivanti dal collegamento a tale realtà associativa.
Il contribuente appellava la sentenza evidenziando che la circostanza di lavorare quasi esclusivamente per la società di cui era socio non fosse sintomo di “autonoma” organizzazione, considerato che era egli stesso ad apportare “benefici” alla società con la sua opera intellettuale e non il contrario; sottolineava altresì come fosse presente in sede solo per le riunioni dei soci e per gli incontri con i principali clienti. L’ufficio nella propria abitazione, l’assenza di collaboratori, minimi mezzi strumentali testimoniavano, a suo dire, l’assenza del presupposto impositivo.
La Ctr ha confermato il primo grado. Il Collegio regionale focalizza l’attenzione sui molteplici indizi dell’esistenza di una struttura organizzata, non estranea al professionista, che ne incrementava e valorizzava l’attività; secondo la commissione, il contribuente svolgeva la stessa attività professionale della Srl di cui era socio e, pur fatturando alla società, lavorava a vantaggio degli stessi clienti finali.
Dirimente, infine, la circostanza che il professionista fosse socio, in quota non irrilevante, della Srl; il che, secondo i giudici, non dava alcun margine per poter considerare “altrui” tale struttura organizzata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Massimo Romeo

Esteso il patteggiamento con debito fiscale non estinto

Possibilità ampliata ai reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione
La divergenza delle cause di non punibilità resta il nodo da sciogliere
È legittimo il patteggiamento della pena per i reati di dichiarazione infedele, omessa presentazione e occultamento di scritture contabili anche senza aver estinto il debito tributario. A enunciare questo innovativo principio di diritto è la Corte di cassazione, terza sezione penale con la sentenza 10800/2019
Un imprenditore era imputato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva e di occultamento di scritture contabili.
Il tribunale, previo consenso del Pm, lo ammetteva al patteggiamento. Avverso tale decisione la procura generale proponeva appello per Cassazione lamentando l’inosservanza dell’articolo 13 bis del decreto legislativo 74/2000, in base al quale l’applicazione della pena concordata in base all’articolo 444 del Codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo dopo l’estinzione dei debiti tributari con il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento.
Nella specie questa condizione non si era verificata, per cui il pubblico ministero non avrebbe dovuto prestare il proprio consenso al patteggiamento, fermo restando che il tribunale avrebbe dovuto, d’ufficio, verificare la ritualità della richiesta del rito alternativo
La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura affermando un innovativo principio di diritto.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito che la condizione per accedere al patteggiamento per i reati tributari è costituita dal preventivo e integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi, nonché dal ravvedimento operoso. Tale regola generale, prevista dall’articolo 13-bis del Dlgs 74/2000, subisce tuttavia alcune eccezioni e, segnatamente, la possibilità comunque di usufruire della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito. Si tratta in particolare dei seguenti illeciti:
omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e indebita compensazione di crediti di imposta spettanti, nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga entro l’apertura del dibattimento;
omessa presentazione della dichiarazione ovvero presentazione infedele se il debito tributario, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa sia avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, e tali adempimenti siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di controlli, attività di accertamento o procedimenti penali.
In passato la Cassazione (sentenza 38684/2018) aveva condivisibilmente ritenuto che per i reati di omesso versamento non valeva, ai fini del patteggiamento, la previsione dell’integrale pagamento del debito in quanto, ove fosse avvenuto, l’imputato conseguiva la non punibilità.
In sostanza se il contribuente avesse pagato il dovuto entro l’apertura del dibattimento non era più punibile e pertanto doveva dedursi che per accedere al patteggiamento il pagamento non fosse necessario. Ora i giudici, estendono tale principio anche ai delitti di omessa presentazione e dichiarazione infedele e quindi il pagamento dei tributi derivanti dalla commissione di tali reati, poiché fa conseguire la non punibilità, non può essere richiesto come condizione per il patteggiamento.
La pronuncia, da accogliere con favore, desta tuttavia qualche perplessità. La causa di non punibilità per i delitti di omessi versamenti e quelli dichiarativi non coincide. In sostanza mentre per i primi, estinguendo il debito precedentemente all’apertura del dibattimento, il contribuente consegue la non punibilità e quindi non ha senso subordinare il patteggiamento alla medesima condizione, per i reati dichiarativi sono necessari adempimenti antecedenti all’apertura del dibattimento (presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della successiva, mancata conoscenza dell’avvio di attività di controllo). Ne consegue che l’imputato può estinguere il debito ma non ottenere la non punibilità perché ad esempio ha pagato successivamente alla conoscenza dell’attività di controllo ma prima del dibattimento.
Per queste ragioni potrebbe ammettersi il patteggiamento solo a condizione del pagamento del debito, atteso che, a differenza degli omessi versamenti, tale adempimento non fa scattare automaticamente la non punibilità.
Infine la Cassazione ha chiarito che per i reati di occultamento e distruzione delle scritture contabili il patteggiamento deve essere accordato senza alcun pagamento del debito in quanto si tratta di illeciti che di per sé non determinano un debito di imposta.
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Antonio Iorio

È autoriciclaggio il riscatto polizza con reinvestimento

La Corte di cassazione continua a precisare le condotte ed i requisiti necessari per individuare il reato di autoriciclaggio (articolo 648, 1-ter del Codice penale) configurando tale delitto anche per chi riscatta una polizza assicurativa con denaro regolarizzato attraverso il cosiddetto scudo fiscale per poi sottoscriverne altre due sempre intestate a suo nome.

Tale denaro era di provenienza illecita poiché secondo la tesi dell’accusa era stato distratto dal patrimonio di una società di capitali.

Secondo la seconda sezione penale della Cassazione (sentenza 9681/19 depositata ieri) anche il disinvestimento di una polizza ed il successivo reinvestimento delle medesime somme costituisce reato di autoriciclaggio in quanto è necessario valutare la reale natura dell’operazione relativa all’acquisto di una polizza vita, verificando la specifica struttura del contratto ed individuando la causa specifica dello stesso, procedendo pertanto ad una articolata analisi del contratto.

La Cassazione conferma così la motivazione del giudice di merito che aveva considerato l’operazione un “meccanismo” idoneo ad integrare un sistema di reinvestimento, poiché l’utilizzo del denaro, anche alla luce dell’operazione segnalata come sospetta ai fini antiriciclaggio dalla Banca d’Italia, non poteva essere considerato come diretto godimento dell’autore del reato e quindi solo per uso personale, che avrebbe escluso la punibilità.

Inoltre l’intera condotta è stata considerata idonea a configurare il delitto poiché l’operazione di disinvestimento e successivo investimento in due distinte polizze avrebbe reso possibile la dissimulazione dell’origine delle somme.

Si è infatti considerata tale attività idonea anche solo ad “allontanare” in modo mediato la correlazione tra i due controvalori trasferiti e la consistenza totale originaria della somma di provenienza illecita.

Così facendo la Suprema corte ha richiamato quindi il suo orientamento recente in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio rammentando che non soltanto sono punibili quelle operazioni che sono volte ad impedire in modo definitivo l’accertamento ma anche quelle che rendono difficile l’accertamento della provenienza illecita del denaro.

Pertanto è stato stabilito il precedente secondo cui l’operazione avente oggetto l’acquisto con la medesima somma di due polizze diverse e di diverso importo segnalate come operazioni sospette dalla Banca d’Italia che le ha quindi valutate come tali, sia una condotta idonea ad ostacolare concretamente l’origine illecita delle risorse finanziarie dell’indagato giustificando quindi il sequestro preventivo effettuato su tali somme di provenienza delittuosa.

Fonte “Il sole 24 ore”

La società estinte prova a dribblare le pretese a titolo di sanzione

Estendere alle società le soluzioni elaborate con riferimento alla successione delle persone fisiche è utile ma vanno evitate distorsioni applicative.

A partire dal 2010, le sezioni unite della corte di Cassazione hanno a più riprese chiarito che il principio espresso dall’articolo 2495 del codice civile, nella sua formulazione vigente ancora oggi, trova applicazione sia per le società di capitali che per quelle di persone.

Pertanto, al momento della cancellazione di una società dal registro delle imprese, la medesima si estingue, a prescindere dal fatto che residuino rapporti giuridici non esauriti.

I debiti sociali, in particolare, non vengono meno, ma si trasferiscono in capo agli ex soci – sulla scorta di un fenomeno che la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto a una successione, seppure sui generis – e, a determinate condizioni stabilite per legge, ai liquidatori, i quali rispondono dei debiti che, per loro colpa, non siano stati soddisfatti prima della chiusura della liquidazione.

Quanto alla posizione degli ex soci, peraltro, occorre distinguere il caso delle società di persone, di quelle di capitali e, per queste ultime, l’evenienza che si tratti di pendenze correlate all’assolvimento delle imposte dirette:
•gli ex soci delle società di persone (illimitatamente responsabili, durante societate) rispondono per intero e in solido tra loro delle pendenze sociali insoddisfatte;
•gli ex soci delle società di capitali, invece, sono ordinariamente tenuti al pagamento dei debiti sociali soltanto entro i limiti di valore di quanto ricevuto in forza del bilancio finale di liquidazione, mentre se i debiti insoddisfatti pertengono alle imposte dirette, i limiti della responsabilità si estendono al valore delle attribuzioni risalenti ai due periodi d’imposta precedenti l’apertura della fase liquidatoria.

Neppure i processi vanno incontro a estinzione per il venire meno della società che vi abbia assunto il ruolo di parte, ma proseguono previa riassunzione a opera o nei confronti degli ex soci; anche in questo caso, la dinamica è del tutto analoga a quella che si pone nei casi di successione a titolo universale nel diritto controverso.

Peraltro, occorre precisare che, per quanto riguarda i giudizi vertenti in materia tributaria, l’estinzione della società contribuente ha effetto soltanto decorsi cinque anni dalla cancellazione della stessa dal Registro delle imprese e il medesimo effetto concerne anche la soggettività dell’ente ai fini dell’eventuale soggezione all’accertamento e alla riscossione; pertanto, l’Amministrazione finanziaria potrà, entro i cinque anni dalla cancellazione, notificare atti impositivi e processuali alla società (sia essa di capitali o di persone) come se la stessa fosse ancora validamente costituita.

Infine, occorre soffermarsi sul destino delle pretese promananti dall’esercizio di poteri sanzionatori; per simili ipotesi, la giurisprudenza della corte di Cassazione è attualmente orientata nel ritenere che le stesse si estinguano con il venir meno dell’ente al quale sono state irrogate, in applicazione del principio, espresso nella materia tributaria dall’articolo 8 del Dlgs 472/1997, per cui le sanzioni non si trasmettono agli eredi di chi abbia commesso l’illecito.

Sennonché, si tratta di una soluzione che potrebbe meritare un ripensamento; ciò, per due distinti ordini di ragioni:
•da un lato, perché, seppure con riferimento a fattispecie diverse, la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’articolo 8 citato non è suscettibile di applicazione in via analogica;
•dall’altro lato, perché si finirebbe per agevolare ingiustificatamente i partecipanti all’impresa associata, in quanto gli stessi, mediante un procedimento riconducibile alla loro volontà (qual è la messa in liquidazione) potrebbero beneficiare dell’effetto di «purgazione» dalle pretese sanzionatorie di un patrimonio a loro, in ultima analisi, riferibile.

Fonte “Il sole 24 ore”

Niente autorizzazione per acquisire i dati archiviati dal professionista

Non è necessaria una specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica per acquisire i dati archiviati nel Pc del professionista, se al momento del back up il personale dello studio non si è opposto. Non si tratta infatti di un’apertura coattiva, presumendosi la collaborazione del personale presente, a nulla rilevando l’assenza del professionista. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di cassazione con l’ordinanza 6486 depositata ieri.

La Guardia di Finanza accedeva in uno studio odontoiatrico, adibito anche ad abitazione del professionista, e dal Pc acquisiva radiografie di clienti poste successivamente a base della rettifica di maggiori compensi. L’accertamento veniva impugnato e, in presenza di sentenza sfavorevole della Ctr, il medico ricorreva per cassazione.

La difesa lamentava, tra l’altro, che i giudici avevano ritenuto sufficiente l’autorizzazione del procuratore rilasciata per l’accesso nei locali adibiti ad uso promiscuo anche per l’acquisizione dei predetti dati dal Pc. Inoltre, non era stato opposto il segreto professionale del dentista, in quanto il professionista era assente al momento delle operazioni.

La Corte ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici, in assenza di opposizione del segreto professionale, deve ritenersi legittima l’acquisizione della copia dell’hard disk del Pc, pur in assenza della specifica autorizzazione prevista dall’articolo 52, comma 3 del Dpr 633/72. In base a tale disposizione, il procuratore o l’autorità giudiziaria più vicina devono autorizzare durante l’accesso l’esecuzione di perquisizioni personali, apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, nonché l’esame di documenti e notizie per i quali è eccepito il segreto professionale.

In questo caso, non era necessaria la presenza del contribuente (che lamentava di non aver potuto opporre il segreto professionale) e in ogni caso, in occasione del verbale di constatazione, egli non aveva sollevato alcuna eccezione al riguardo.

Inoltre, il back up dei dati archiviati nel Pc dello studio era stato eseguito dai militari con la collaborazione del personale dello studio presente e pertanto non si poteva considerare un’apertura coattiva che imponeva l’autorizzazione del magistrato.

Da ultimo viene evidenziato che, in ogni caso, l’illegittima acquisizione di dati e notizie da parte de verificatori comporta la loro inutilizzabilità solo ove siano violati diritti costituzionali.

Le rigorose conclusioni della Suprema Corte suggeriscono alcuni spunti difensivi in occasione di accessi e verifiche. Innanzitutto, è opportuno contestare immediatamente le eventuali violazioni alle regole procedurali che si ritengono commesse dai verificatori o, comunque, in sede di redazione del verbale di constatazione, laddove il contribuente ha il diritto di rilasciare dichiarazioni. In difetto, diventa difficile sostenere a distanza di anni (che normalmente intercorrono tra la l’accesso e il contenzioso) che non erano stati osservati determinati adempimenti.

Inoltre, nel momento in cui il professionista sia assente e deleghi altre persone a presenziare alle operazioni dei verificatori, è necessario che queste assumano per suo conto le idonee iniziative difensive.

Infine, da segnalare il consolidato orientamento in base al quale l’inutilizzabilità ai fini tributari, dei dati e delle notizie irritualmente acquisite da verificatori, scatta soltanto se vengano violati diritti costituzionalmente garantiti (in genere il riferimento è alla violazione di domicilio). In questo caso, sono state acquisite informazioni sullo stato di salute dei pazienti che forse richiedevano una maggiore tutela da parte dei giudici di legittimità.

 Fonte “Il sole 24 ore”

La contabilità in nero costituisce un valido elemento indiziario

Nell’ambito dell’accertamento sulle imposte sui redditi, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’articolo 39 del Dpr 600/1973 in quanto, nella nozione di scritture contabili disciplinate dall’articolo 2709 e successivi del Codice civile, devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta, competendo poi al contribuente l’onere di fornire un’adeguata prova contraria. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza 3738/2019 (clicca qui per consultarla ).

Nel corso di una verifica tributaria può accadere che gli accertatori si imbattano in documenti fiscali dai quali sia possibile evincere la sussistenza di una contabilità parallela, dalla quale si comprenda che il reddito dichiarato dal soggetto verificato non corrisponde a quello effettivamente prodotto.

La Suprema corte, con la sentenza 26141/2016, ha in passato affermato la legittimità dell’accertamento induttivo in presenza di una contabilità in nero, in quanto la stessa rappresenta un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

È tuttavia necessario individuare in quale ambito accertativo si muovono i verificatori in presenza di documentazione parallela ovvero se il rinvenimento di documenti non ufficiale renda inattendibile la contabilità del contribuente (accertamento induttivo puro o extracontabile (ex articolo 39 comma 2) o se, invece, la documentazione extracontabile costituisca elemento per una ricostruzione presuntiva del reddito, a condizione che un riscontro con la contabilità ufficiale abbia fornito a tale documentazione i requisiti di gravità, precisione e concordanza (accertamento analitico-induttivo, ex articolo 39 comma 1 lettera d).

Talora la Cassazione ha affermato (sentenza 17952/2013) che il ritrovamento da parte della Guardia di Finanza di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale, legittima di per sé il ricorso all’accertamento induttivo-extracontabile in quanto si tratta di dati e notizie da cui possono essere desunte omissioni o false o inesatte indicazioni atteso che, fermi restando i limiti di efficacia delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, anche le altre scritture provenienti dall’imprenditore possono operare come prova.

Tuttavia pare maggiormente condivisibile la tesi sostenuta dalla Suprema corte (sentenza 22465/2015) la quale, pur riconoscendo piena validità alla documentazione extracontabile, perfettamente idonea alla ricostruzione presuntiva dell’imponibile, ritiene che una contabilità in nero non legittima di per sé, a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo all’articolo 39 comma 2), occorrendo pur sempre la ricorrenza di «omissioni, false, inesatte indicazioni» o di «irregolarità formali», così «gravi, numerose e ripetute» da consentire all’ufficio di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze delle scritture contabili.

Pertanto l’Agenzia, in presenza di una contabilità parallela, è tenuta a procedere attraverso un accertamento analitico-induttivo ex articolo 39, comma 1, lettera d) in quanto, tale documentazione, possiede i requisiti tipici della presunzione grave, precisa e concordante (Cassazione, sentenza 26141/2016 e 4168/2001).

 Fonte “Il sole 24 ore”

Black list, sul raddoppio dei termini sempre meno spazio alla retroattività

La Cassazione dice ancora no all’applicazione, prima del 2009, della presunzione di evasione per le attività finanziarie detenute nei paradisi fiscali e non dichiarate. È quanto stabilito dall’ordinanza 5471 dello scorso 25 febbraio , che consolida l’orientamento già invalso nella giurisprudenza di legittimità (sentenza 2662/2018) su una questione giuridica – ancora – oggetto di numerosi contenziosi pendenti.
I fatti riguardavano l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per gli anni 2005-2008, di un maggior reddito in capo ad una persona fisica residente in Italia che non aveva dichiarato le attività detenute all’estero. La contestazione era fondata sull’applicazione (retroattiva) della presunzione introdotta dall’articolo 12, comma 2, Dl 78/2009. La norma prevede che gli investimenti e le attività finanziarie detenuti, negli Stati a fiscalità privilegiata, in violazione dei relativi obblighi di dichiarazione (nel quadro RW della dichiarazione dei redditi) si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso, le sanzioni, i termini di decadenza per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e i termini per l’accertamento dei redditi connessi alle attività estere sono raddoppiati.
Sin dall’entrata in vigore (1 luglio 2009) della citata presunzione è scaturito un contrasto interpretativo circa la sua possibile applicazione retroattiva. Secondo l’amministrazione finanziaria, la norma avrebbe carattere processuale e, come tale, sarebbe applicabile anche in relazione ai periodi antecedenti il 2009. Secondo una diversa interpretazione, accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, la nuova presunzione inciderebbe sui profili sostanziali del rapporto tributario e, pertanto, sarebbe applicabile solo per il futuro.

L’intervento chiarificatore della Suprema Corte fissa ora alcuni principi condivisibili e, si spera, definitivi:

a) l’articolo 12, comma 2, Dl 78/2009, ha previsto, rispetto alla disciplina previgente, una più favorevole presunzione legale a beneficio del fisco;

b) nell’ordinamento italiano, le norme in tema di presunzioni sono collocate – non a caso – nel Codice civile, tra quelle sostanziali, e non nel codice di rito;

c) sicché anche alla norma in esame non può che attribuirsi natura sostanziale e non processuale.

Il meccanismo presuntivo incide, infatti, sulla ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria perché consente a quest’ultima di ravvisare una maggiore capacità contributiva in capo al soggetto detentore di attività offshore non dichiarate.
Peraltro, una differente interpretazione risulterebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, potendo pregiudicare l’effettività del diritto di difesa, con riferimento, ad esempio, alla scelta del contribuente di non conservare documentazione riguardante periodi ante 2009. Tale scelta, compiuta in maniera legittima prima dell’introduzione della presunzione in esame, limiterebbe irragionevolmente la prova contraria in caso di accertamento “attivato” dopo l’entrata in vigore della norma.

Fonte “Il sole 24 ore”

Rimborso IVA. Sufficiente l’indicazione in dichiarazione

Cassazione Tributaria, ordinanza depositata il 28 febbraio 2019

Autore: Paola Mauro
In materia di IVA, la corretta indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione manifesta la volontà di chiedere il rimborso e fa operare la prescrizione decennale.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 5938/2019 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Il caso.Il contribuente ha impugnato il provvedimento di diniego sull’istanza di rimborso IVA, relativa a un credito esposto in dichiarazione per l’anno 2004 ai quadri “VL” ed “RX”.

Nel caso di specie è mancata la presentazione del modello VR e l’Agenzia delle Entrate ha contestato la decadenza, avendo il contribuente presentato domanda di rimborso per la prima volta oltre il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione per il 2004.

Ebbene, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, interpellata dal contribuente, a differenza dell’Ufficio, ha ritenuto non applicabile il termine biennale ex art. 21 D.lgs. n. 546/1992 e tale conclusione è stata avallata dalla Commissione Tributaria Regionale per la Campania.

La C.T.R. ha, infatti, richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, una volta manifestata con la dichiarazione IVA la volontà di recuperare il credito, il diritto al rimborso non è più assoggettabile al termine biennale di decadenza, bensì a quello ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., pur in assenza di una ulteriore domanda preordinata a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.

A questo punto l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, ma l’iniziativa non ha avuto successo.

Principio di diritto. I giudici della Sezione Tributaria della Suprema Corte, come già avvenuto in precedenti occasioni, hanno affermato che:

  • «in tema di rimborsi dell’Iva, la compilazione del quadro Rx del modello di dichiarazione unica, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, e legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso; tale manifestazione di volontà identifica, invero, ai sensi del dpr 633/72, articolo 38 bis, la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione, e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello Vr ai fini della determinazione dell’importo richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dal decreto legislativo 546/92 articolo 21».

La sentenza impugnata ha correttamente applicato questo principio di diritto.

Ne è conseguito il rigetto del ricorso erariale, senza condanna dell’Ufficio alle spese, posto che il contribuente non ha svolto attività difensiva.

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L’avviso bonario è un atto impositivo La Cassazione riapre la partita sulle liti

Due pronunce della Corte contro la posizione espressa dalle Entrate
Per l’Agenzia le cartelle hanno natura «liquidatoria»
Le cartelle di pagamento emesse in base agli articoli 36-bis, Dpr 600/73, e 54-bis, Dpr 633/72, sono atti impositivi e pertanto le relative controversie possono essere definite in forza dell’articolo 16, legge 289/2002. La precisazione, contenuta in due recenti sentenze della Corte di cassazione (23269/2018 e 1158/2019) è di grande attualità, con riferimento alla definizione delle liti pendenti, di cui all’articolo 6 del Dl 119/2018. Sia il precedente del 2002, esaminato dalla Corte, che la disciplina vigente, infatti, sono imperniati sulla nozione di “atti impositivi”.
Secondo la tesi dell’agenzia delle Entrate, espressa nelle risposte a Telefisco 2019, le controversie in materia di avvisi bonari non possono essere definite, poiché hanno ad oggetto atti che hanno natura meramente liquidatoria. Il concetto è stato rafforzato dalle istruzioni alla compilazione del modello di istanza, recentemente approvate. Vi si afferma infatti che non possono essere condonate le liti relative, tra l’altro, a ruoli e cartelle di pagamento.
La Cassazione ha in proposito osservato che le cartelle emesse in sede di liquidazione delle dichiarazioni rappresentano il primo atto ricevuto dal contribuente, nel quale si manifesta la pretesa tributaria. Per questo motivo, le stesse sono impugnabili per vizi propri e dunque rientrano nella nozione di atti impositivi (sentenza 1158/2019).
Nel precedente del 2018 richiamato dalla pronuncia di quest’anno, l’argomentazione adottata dalla Corte è ancor meglio esplicitata. Anche in quel caso, la controversia riguardava una cartella ex articolo 54-bis del Dpr 633/72. Il merito della questione, tuttavia, atteneva al mancato riconoscimento dei crediti Iva rivenienti da dichiarazioni omesse negli anni precedenti. Nell’impugnare in origine la cartella, il contribuente aveva allegato la documentazione comprovante la spettanza del credito contestato. Nelle more del contenzioso, era stata presentata istanza di definizione, ai sensi dell’articolo 16, legge 289/2002. L’istanza era stata tuttavia rigettata dalle Entrate, in quanto per l’appunto la procedura non riguardava un atto impositivo. Il diniego di definizione veniva infine impugnato dal contribuente.
Il giudice di legittimità, nella sentenza 23269/2018, ha ribadito il seguente importante criterio di diritto: «è di per sé irrilevante la circostanza che la cartella contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, si tratta del primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa nei confronti della contribuente, e, dall’altro, quest’ultima ha instaurato una controversia effettiva, facendo valere, nell’impugnare la cartella, il proprio diritto alla emendabilità, in sede contenziosa, della dichiarazione».
Ne consegue che per stabilire la condonabilità delle cartelle occorre guardare non solo al contenuto delle stesse ma anche ai motivi di ricorso. Sotto il primo profilo è certo che se dalla liquidazione della dichiarazione emerge una rettifica dei dati dichiarati, la relativa controversia è definibile. Inoltre, in tutti i casi in cui il contribuente pone in discussione la stessa esistenza della pretesa impositiva deve ugualmente ammettersi la facoltà di definizione. Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui si contesti la decadenza del potere del Fisco, seppure riferita ad un recupero di imposte dichiarate e non versate. O anche, come nei casi decisi dalla Cassazione, alla eventualità che il soggetto passivo in sede di impugnazione chieda di correggere i dati dichiarati. In proposito, vale ricordare come, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/98, il contribuente abbia sempre il diritto di far valere errori commessi a suo danno anche direttamente in sede giudiziale.
Le precisazioni dei giudici , che paiono consolidate nella lettura delle sentenze citate, ampliano dunque in modo significativo la sfera operativa della chiusura delle liti pendenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Luigi Lovecchio

Aggio da giustificare con l’attività svolta dalla riscossione

Ctp di Parma: i rilievi del contribuente obbligano alla motivazione
È illegittimo l’aggio richiesto nella cartella di pagamento se l’agente per la riscossione non documenta le prestazioni eseguite e le spese sostenute. A precisarlo è la Commissione Tributaria di Parma con la sentenza n. 38, depositata il 12 febbraio 2019. 
Il contenzioso partiva da una società che impugnava una cartella di pagamento relativa a imposte dichiarate e non versate.Tra i motivi di ricorso la contribuente eccepiva la mancata indicazione del calcolo degli interessi e la giustificazione degli aggi pretesi ritenuti sproporzionati rispetto all’attività svolta. L’agente della riscossione si costituiva in giudizio.
Il collegio parmense ha innanzitutto rilevato che l’articolo 11 del Dlgs 546/1992, recentemente modificato, prevede che l’agente della riscossione (così come anche l’agenzia delle Entrate) «sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata». La scelta di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa affinché sia valida presuppone che si sia in presenza di un caso speciale, che intervenga una preventiva apposita e motivata delibera, la quale deve essere vagliata dagli organi di vigilanza e, infine, che sia prodotta in giudizio la prova della sussistenza di tali elementi (Cassazione, sentenza 28684/2018).
Ne consegue così che è nullo il mandato conferito all’avvocato del libero foro rilasciato senza il vaglio dell’organo di vigilanza e in assenza di un’esigenza specifica.
Nella specie, la procura allegata al fascicolo processuale telematico, non indicava alcun elemento necessario: mancava, infatti, la deliberazione e l’indicazione delle ragioni che avrebbero giustificato la deroga all’ordinario criterio della difesa in proprio dell’Ente pubblico. Tuttavia, i giudici hanno precisato che da ciò non conseguiva automaticamente l’accoglimento del ricorso.
Con riferimento alla mancata indicazione del calcolo degli interessi, nella sentenza è precisato che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 17765/2018), il contribuente deve essere messo in condizioni di verificare la correttezza della pretesa, senza essere obbligato ad attingere a nozioni giuridiche per ricostruire il metodo seguito dall’Ufficio.
Per quanto riguarda l’aggio, invece, nella cartella di pagamento era individuato come “oneri di riscossione”.
L’articolo 17 del Dlgs 112/99 precisa che gli oneri di riscossione e di esecuzione devono essere commisurati ai costi per il funzionamento del servizio di riscossione. Tuttavia, quando il ricorrente contesta l’inesistenza o la sproporzione dell’aggio preteso, l’onere della prova si trasferisce in capo all’esattore.
Occorreva così dimostrare la consistenza delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle somme richieste per tali prestazioni. In assenza, quindi della prova dei costi pretesi al contribuente, gli oneri della riscossione non possono ritenersi effettivamente sostenuti e di conseguenza devono essere annullati.
L’interessante decisione non sembra avere precedenti: se dovesse essere condivisa da altri giudici potrebbe comportare una maggiore trasparenza in capo all’agente della riscossione nella quantificazione dell’aggio preteso.
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Laura Ambrosi

Puniti gli omessi versamenti con indebito utilizzo di crediti

Linea dura della Cassazione sulle indebite compensazioni: commette il reato chi utilizza un credito Iva fittizio in detrazione delle liquidazioni periodiche successive: la norma, infatti, non circoscrive il delitto alla sola presentazione del modello F24, tanto meno alla sola compensazione orizzontale, ma punisce tutte le condotte volte all’omesso versamento di imposte attraverso l’indebito utilizzo di crediti. A fornire questo principio è la Suprema corte con la sentenza n. 5934 depositata ieri. La vicenda traeva origine da un rilevante credito Iva ritenuto inesistente, inserito nella dichiarazione del 2002 e riportato negli anni successivi. Il credito veniva utilizzato in detrazione dei debiti Iva delle diverse liquidazioni. Era quindi contestata l’indebita compensazione prevista dall’articolo 10 quater del Dlgs 74/2000. Gli imputati, condannati in appello, ricorrevano in Cassazione lamentando, in sintesi, che il comportamento adottato riguardasse la detrazione Iva e non un’indebita compensazione, in quanto nessun modello F24 era stato presentato. I giudici di legittimità hanno ricordato che il reato in questione è configurabile in caso di compensazione sia orizzontale sia verticale. L’articolo 10 quater punisce, infatti, i comportamenti illeciti, quali l’utilizzo improprio della compensazione, commessi per omettere il versamento dell’imposta. L’articolo 17 del Dlgs 241/97, richiamato espressamente dalla norma penale non fa riferimento al modello F24, ma, più in generale, all’utilizzo di crediti per il pagamento di debiti. Ne consegue che la detrazione Iva diviene sostanzialmente un’operazione di compensazione, non tanto perché i due istituti (detrazione e compensazione) sono omogenei, ma perché il risultato conseguito è il medesimo: in entrambi i casi, infatti, il contribuente evita il pagamento di imposte grazie ad un credito nei confronti dello Stato. A prescindere, quindi, dalla procedura formale seguita dal contribuente (indicazione in dichiarazione o modello F24), l’utilizzo indebito di un credito per il pagamento di un debito tributario rientra nel precetto penale.

La Cassazione ha altresì escluso che la contestazione possa configurare infedele dichiarazione (articolo 4 Dlgs 74/00): in questo delitto, infatti, il contribuente esprime il mendacio nella dichiarazione annuale, mentre nell’indebita compensazione avvenuta nella specie, il riporto negli anni successivi del credito Iva ha consentito l’omesso versamento di imposte. Da segnalare che le Entrate nella risoluzione 36/18 ha ritenuto che per l’indicazione in dichiarazione di un credito inesistente, si applica la sanzione per infedele dichiarazione e non per indebita compensazione. Ne consegue così che la medesima violazione, che ai fini tributari non viene sanzionata per indebita compensazione, ai fini penali costituisce delitto.

Fonte “Il sole 24 ore”

La notifica del ricorso chiude la lite con il 5%

Le Entrate a Telefisco: se l’avviso è pervenuto entro il 19 dicembre 2018
A Telefisco 2019 le Entrate hanno chiarito alcuni dubbi sulla definizione delle liti pendenti in Cassazione. Il Dl fiscale, in caso di vittoria del contribuente in entrambi i giudizi di merito, ha previsto la chiusura della lite con il pagamento del solo 5% delle imposte pretese. Circa il periodo temporale di riferimento, la norma lasciava qualche dubbio parlando dei ricorsi «pendenti innanzi alla Corte di cassazione», non chiarendo se fosse sufficiente la pendenza dei termini per l’impugnazione, la notifica del ricorso o la costituzione in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato. L’Agenzia ha precisato che per definire la lite con il 5%, oltre alla soccombenza dell’Ufficio in tutti i precedenti gradi, occorre la notificazione del ricorso per cassazione entro il 19 dicembre 2018. Quindi beneficiano del pagamento del 5% delle imposte pretese, senza interessi e sanzioni, chi ha sentenza favorevole in Ctp e in Ctr e ha già ricevuto la notifica del ricorso in Cassazione da parte dell’Avvocatura entro il 19 dicembre 2018. Conseguentemente, chi si trova nella medesima situazione, ma ha ricevuto il ricorso dell’Avvocatura dal 20 dicembre in poi, potrebbe definire la lite con il pagamento del 15%.
Nel caso invece di giudizi intermedi in entrambi i gradi di merito, e ricorso pendente in cassazione, la definizione per la parte che ha dato ragione al contribuente va effettuata con il pagamento del 15% (resta fermo il 100% sulla quota di soccombenza).
Il momento rilevante per l’individuazione del dovuto coincide con il 24 ottobre 2018 e pertanto pronunciamenti successivi sono irrilevanti. L’unica eccezione attiene la decisione della Cassazione senza rinvio, una pronuncia definitiva che pregiudica la possibilità di definizione. La norma, infatti, consente di aderire alla sanatoria solo a condizione che alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta pronuncia definitiva. In ogni caso, tale ipotesi può riguardare solo una decisione della Cassazione, poiché per le sentenze di merito (Ctp e Ctr) i termini di impugnazione sono automaticamente sospesi, con la conseguenza che, nelle more della presentazione della domanda, non possono divenire definitive.
Sussiste ancora qualche perplessità per l’importo da versare in caso di sentenza di rinvio della Cassazione. La norma dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento del 100% del valore di lite. Ne consegue così che anche per il rinvio, secondo la regola generale, è dovuto il 100%. Il dubbio sorge perché la relazione al Dl 119/2018 precisava che con una sentenza della Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione. Il nuovo comma 1-bis ha previsto che per i ricorsi pendenti in primo grado, la definizione possa avvenire con il pagamento del 90% (non più 100%) del valore della controversia. Occorre comprendere se, in caso di rinvio, sia dovuto il 100% o il 90%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Antonio Iorio

Omesso RW, sì all’integrativa lunga con pena fissa

L’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi può essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, come disposto dall’articolo 5, comma 1, del Dl 193/2016, al quale deve essere riconosciuta un’efficacia retroattiva in quanto norma di carattere interpretativo. In questo caso, la presentazione della dichiarazione tardiva è sanzionata in misura fissa. Questo è il principio espresso dalla Ctr della Sardegna 1143/4/2018 (presidente e relatore Rosella).
Nel caso esaminato l’ufficio notificava al contribuente un atto di irrogazione sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW del modello Unico 2005 (anno 2004) di attività finanziarie estere in violazione dell’articolo 4 del Dl 167/1990. In particolare, veniva applicata una sanzione in misura proporzionale (dal 3% al 15% delle attività omesse, in base all’articolo 5 del Dl 167/1990).
Nell’irrogare questa sanzione, l’ufficio non riconosceva la validità della dichiarazione integrativa mediante la quale, in data 8 maggio 2008, il contribuente aveva indicato in corrispondenza del quadro RW gli importi relativi ai trasferimenti da/verso l’estero, così come richiesto dagli articoli 2 e 4 del Dl 167/1990.
La Ctp di Cagliari ribadiva la legittimità dell’accertamento ed evidenziava l’impossibilità di escludere l’applicazione delle sanzioni connesse alla compilazione del modulo RW, in quanto l’integrativa era stata presentata oltre il termine previsto dall’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998, vigente al momento della violazione (corrispondente al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo). In senso conforme si veda la sentenza 13378/2016 delle Sezioni unite.
In appello la Ctr Sardegna ha ribaltato il primo grado, accogliendo parzialmente le ragioni del contribuente. Ha ricordato che i termini di presentazione dell’integrativa sono stati modificati dall’articolo 5, comma 1, del Dl 193/2016 (convertito nella legge 255/2016). Questo provvedimento ha modificato i commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 e ha riconosciuto la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi (sia a favore che a sfavore) fino alla scadenza dei termini con cui l’ufficio può procedere all’accertamento.
Pertanto l’integrativa a favore deve ritenersi valida non solo se presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all’anno successivo, ma anche oltre e fino alla scadenza dei termini di accertamento. Anche in caso sia stata presentata prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del Dl 193/2016, in quanto norma di natura interpretativa e, come tale, con efficacia retroattiva. In ogni caso, la presentazione dell’integrativa, seppur valida, non esclude l’applicazione delle sanzioni, ma è soggetta alla pena in misura fissa (da 258 a 1.032 euro) prevista in caso di dichiarazione dei redditi tardiva.
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Marco Nessi
Roberto Torelli

Salvo il socio di minoranza della Srl che prova di non conoscere il Pvc

È Illegittimo l’avviso di accertamento notificato al socio di minoranza di una Srl «a ristretta base» che può dimostrare di non conoscere il processo verbale di constatazione (Pvc) da cui scaturisce l’accertamento societario, nel frattempo divenuto definitivo. Lo afferma la Commissione tributaria regionale delle Marche, con la sentenza 515/06/2018 (presidente Boretti, relatore Nitri).
La decisione valorizza l’effettiva conoscenza degli atti prodromici all’emanazione degli avvisi di accertamento, quale indispensabile elemento alla base del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente (in senso contrario, si vedano la Ctp Caltanissetta 1176/01/2016 commentata sul Il Sole 24 Ore del 12 dicembre 2016).
L’avviso di accertamento (basato su un Pvc della guardia di Finanza) notificato alla società (Srl composta da due soci) si era reso definitivo per assenza di impugnazione, mentre quello notificato al socio di minoranza (non amministratore), secondo la Ctp, era da considerarsi illegittimo per violazione dell’articolo 42 del Dpr 600/1973. Tale disposizione prevede, a pena di nullità, che se la motivazione dell’atto di accertamento fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che non ne riproduca il contenuto essenziale. Il che, secondo i giudici di primo grado, non era avvenuto nel caso di specie.
L’agenzia delle Entrate obiettava sul punto, sostenendo che il Pvc doveva comunque ritenersi conosciuto da entrambi i soci, considerata la ristrettezza della base sociale.
La tesi non convince la Ctr, che conferma la decisione di primo grado dopo aver verificato che la motivazione dell’avviso di accertamento conteneva solo un breve riferimento al Pvc notificato alla società, senza alcuna ulteriore indicazione circa il fondamento del maggior reddito accertato. Ciò ha privato il contribuente della concreta possibilità di controdedurre nel merito dei maggiori ricavi imputati alla società e, conseguentemente, dei maggiori imponibili a lui attribuiti.
La «trasparenza sostanziale» delle piccole Srl – sconosciuta al legislatore ma costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Il Sole 24 Ore del 16 e del 30 ottobre 2017) – pone non pochi problemi sotto l’aspetto della tutela del diritto di difesa del socio minoritario, spesso completamente ignaro delle vicende societarie.
Sul punto la Cassazione (ordinanza 15542/2017) non ritiene applicabile a questa fattispecie l’istituto del litisconsorzio necessario (articolo 14, Dlgs 546/92), ritenuto inevitabile sia per i soci delle società di persone (Sezioni unite 14815/2008) che per le Srl che hanno optato per il principio di trasparenza in base all’articolo 116 del Tuir (pronunce 9751/2017 e 24472/2015).
Si è affermato, invece, il diverso principio del «rapporto di pregiudizialità necessaria», secondo cui il procedimento relativo al socio deve essere sospeso (in base all’articolo 295 del Codice di procedura civile e dell’articolo 39, comma 1-bis, Dlgs 546/92), in attesa che divenga definitivo quello relativo alla società (tra le altre, ordinanza 8988/2017). Nel caso di specie, tuttavia, tale rapporto non rilevava, essendosi oramai consolidato l’accertamento verso la società.
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Giorgio Gavelli

Cessazione di attività, rimborso Iva per i beni ceduti al valore inferiore di acquisto

In caso di cessazione dell’attività, il diritto al rimborso dell’Iva non può essere negato se il rifiuto si fonda su di un avviso di accertamento basato sull’incongruità che il corrispettivo dei beni ceduti fosse inferiore rispetto al costo di acquisto, soprattutto qualora l’operazione siano state considerate, dallo stesso Ufficio, come effettive ed esistenti. Va da se che, il diritto alla detrazione e, di conseguenza il rimborso dell’Iva, non possono essere negati in presenza del solo scostamento del corrispettivo rispetto al valore di mercato dei beni e in assenza di intenti fraudolenti o abusivi, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità in senso favorevole al contribuente.
A confermare tale orientamento è la Commissione tributaria provinciale di Caserta con le sentenze 6405 e 6406 del 21 dicembre 2018.

La vicenda tra origine, in sintesi, dal diniego di rimborso dell’Iva opposto dall’amministrazione a seguito della notifica di un avviso di accertamento. In pratica era accaduto che il contribuente, resosi conto che l’attività intrapresa non era remunerativa, provvedeva alla vendita dei beni aziendali ad un prezzo inferiore al costo e conseguentemente cessava l’impresa richiedendo il rimborso dell’Iva maturata nel corso del periodo d’imposta. Secondo l’Ufficio si trattava di operazioni prive dei requisiti di economicità e, pertanto, rettificava l’operazione sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte dirette. Quest’ultime però, venivano annullate avendo l’Ufficio riconosciuto l’emersione di una minusvalenza in luogo della plusvalenza originarmene accertata.

La verifica degli atti in causa ha portato il collegio a rilevare la mancanza dei presupposti giuridici legittimanti l’avviso di accertamento poiché, la scelta di svendere i beni materiali era maturata a seguito della presa di coscienza dell’insussistenza della marginalità economica dell’impresa che l’Agenzia non aveva mai contestato. Quindi, il diniego del rimborso emergente a seguito della cessazione dell’attività d’impresa risultata improduttiva non poteva essere giustificato in assenza di elementi e altre circostanze finalizzate al risparmio fiscale.
Secondo i giudici, pertanto, la sola antieconomicità non può essere motivo sufficiente per negare la detrazione; quest’ultima, infatti, può essere contestata nel caso in cui il comportamento contrario ai canoni dell’economicità rilevi come ulteriore indizio di non veridicità dell’operazione o di non inerenza.
I giudici convergono nel ritenere che, negare il diritto alla detrazione, basandosi sul valore di mercato, senza tener conto dell’effettivo corrispettivo percepito, non solo contrasterebbe con i canoni del diritto unionale, ma lederebbe il principio cardine della neutralità dell’Iva in capo ai soggetti passivi.

Fonte “Il sole 24 ore”

Amministratori di condominio, rendiconto da inviare con gli allegati

Amministratori attenti : con il rendiconto non si scherza. Ecco un caso e una recente pronuncia della Cassazione che toglierà il sonno a qualcuno.

Un condomino impugna il consuntivo della trascorsa gestione ordinaria, sostenendo che l’amministratore non avesse allegato all’avviso di convocazione dell’assemblea il registro contabile, il riepilogo finanziario e la nota esplicativa della gestione.

Nei due gradi di giudizio di merito gli era stato dato torto: era infatti pacifico che l’amministratore, prima dell’assemblea, avesse posto a disposizione dei condomini, presso il suo studio, tutta la documentazione condominiale «per eventuale consultazione».

In Cassazione, però, avviene un totale cambiamento di rotta a suo favore.

La Corte di cassazione, infatti, con l’ordinanza 33038 del 20 dicembre 2018 (sezione II civile, consigliere relatore Antonio Scarpa) ha statuito che, in base all’articolo 1130 bis del Codice civile (introdotto dalla legge 220 del 2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013), se il rendiconto non è composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, e i condòmini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, la delibera assembleare di approvazione è annullabile. E ciò indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai condòmini di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa presso lo studio dell’amministratore.

Infatti, secondo la Suprema Corte, il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l’interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili esposti nel bilancio consuntivo.

Solo in tal modo verranno dissipate le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza circa i dati del rendiconto e verrà consentito in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato.

Pertanto, il consuntivo inviato ai condòmini in previsione dell’assemblea dove sarà discusso e approvato deve contenere anche il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione.

In mancanza di tutto ciò, ciascun condomino, dopo aver esperito la prevista procedura di mediazione (che sospende i termini), può impugnare entro trenta giorni dall’assemblea (se presente personalmente o per delega) oppure entro trenta giorni dal ricevimento del relativo verbale (se assente), la delibera di approvazione del consuntivo in questione.

Fonte “Il sole 24 ore”

Valore ridotto alla comunicazione di notifica per posta

Se il contribuente contesta la mancata ricezione della raccomandata informativa, relativa alla precedente notifica di un atto impositivo, l’amministrazione non può limitarsi a esibire la cartolina compilata dall’ufficiale giudiziario e recante il numero di spedizione. Tale annotazione, infatti, non beneficia della fede privilegiata poiché il notificatore, essendosi avvalso del servizio postale, non può certificare fatti non avvenuti in sua presenza.

A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l’ ordinanza n. 1699 che è stata depositata ieri.

Un contribuente impugnava un estratto di ruolo eccependo, tra i diversi motivi, anche un vizio di notifica della cartella di pagamento stante l’assenza della raccomandata informativa.

Entrambi i giudici di merito confermavano la regolarità della notifica, dal momento che dalla relata risultava l’invio tramite servizio postale della predetta raccomandata.

Avverso la decisione di appello il contribuente ricorreva in Cassazione, lamentando una violazione delle norme sulla procedura notificatoria.

Si ricorda che nel caso di irreperibilità relativa, ossia quando il contribuente è momentaneamente assente, in base all’articolo 140 del codice di procedura civile, se non è possibile eseguire la consegna, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale ed affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, dandone notizia con raccomandata a/r (la cosiddetta “informativa”).

Il compimento delle formalità previste per il processo notificatorio deve risultare dalla relazione di notificazione che fa fede fino a querela di falso essendo attestata dall’ufficiale giudiziario operante (Cassazione 4844/93).

Nella specie, la Suprema corte ha rilevato che nella relata era indicato il numero della raccomandata inviata all’interessato.

Tuttavia, l’efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Ne consegue che quando il notificatore si avvale del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa, nella relata si potrà al più dare atto di aver consegnato alle poste l’avviso informativo da spedire per raccomandata A/R, ma non è evidentemente attestabile anche l’effettivo inoltro.

Si tratta infatti, di un’operazione non eseguita in sua presenza e pertanto priva del carattere “fidefaciente” tipico della relata di notifica.

I giudici di legittimità hanno così chiarito che in simili ipotesi, l’eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso. Sarà poi l’ufficio notificante a dover dimostrare l’effettiva ricezione da parte del contribuente.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Il committente è responsabile solidale per le retribuzioni non pagate

Il lavoratore si può rivolgere direttamente all’azienda ritenuta più solvibile
La garanzia a carico di chi ordina le opere è piena e non sussidiaria
Responsabilità solidale stretta per il committente nei confronti dei lavoratori dei dipendenti dell’appaltatore. Con la sentenza 444/2019, la Suprema corte si è pronunciata sul regime della responsabilità solidale tra appaltatore e committente in relazione ai trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Nel caso specifico, il tribunale di Firenze aveva accolto il ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti della società appaltante per il pagamento di somme retributive. La Corte d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo sussistente, nei confronti del committente, un’obbligazione solidale in senso stretto (e non una mera garanzia sussidiaria come dedotto dalla società committente), con conseguente irrilevanza di una preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore.
La Corte di legittimità – precisando che la fattispecie sottoposta al proprio vaglio era soggetta alla disciplina dell’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalle leggi 92/2012 e 35/2012 (che avevano introdotto il beneficio di preventiva escussione) – ha ribadito che «l’obbligazione del committente…pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del debitore principale e pertanto…non può essere considerata né sussidiaria né eventuale» e ciò in ragione del «tenore letterale dell’articolo 29 del Dlgs 276 del 2003 (nella versione precedente alle novelle del 2012)» nonché della «ratio perseguita dal legislatore (consistente nell’affidare al committente il controllo sulla corretta esecuzione del contratto di appalto da parte dell’appaltatore)».
Quanto statuito nell’occasione dalla Suprema corte, seppur fondato sull’interpretazione di una norma successivamente modificata da plurimi interventi legislativi, appare di estrema attualità.
Si rammenta, infatti, che il beneficio di escussione ha avuto nel nostro ordinamento una durata breve: introdotto nel 2012, è stato successivamente abolito dal legislatore con il decreto legge 25/2017, che ha riportato al 2003 le lancette del vincolo della solidarietà per quanto riguarda sia la posizione processuale del committente (che si vede ora privato del beneficio di preventiva escussione) sia la possibilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime legale della responsabilità solidale negli appalti.
Con il “dietro front” legislativo sul beneficio di preventiva escussione si sono pertanto prodotti due fondamentali effetti sul piano processuale: da una parte, come pure precisato nella sentenza 444/2019, è venuta meno la necessità del litisconsorzio tra committente, appaltatori ed eventuali subappaltatori; dall’altra, si è eliminata la gerarchia tra i debitori.
Con la conseguenza che, come avveniva anteriormente al 2012, tutte le imprese legate dal vincolo di responsabilità solidale si troveranno di fronte alla possibilità che, a seguito delle inadempienze del proprio datore di lavoro, i lavoratori scelgano di rivolgersi alle imprese ritenute più solide e solvibili (ossia, generalmente, al committente) per ottenere le retribuzioni e i versamenti contributivi non percepiti a fronte dell’opera prestata nell’appalto.
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Angelo Zambelli

La nullità non richiede altre prove se salta il contraddittorio per legge

In caso di omesso contraddittorio preventivo, se la nullità dell’atto è prevista dalla norma, il contribuente non deve fornire la prova di resistenza, cioè le ragioni che avrebbe potuto illustrare al fisco durante il confronto non avvenuto. A enunciare questo principio è la Cassazione con la sentenza 701 .

La pronunzia trae origine da un accertamento conseguente ad una verifica con accesso presso la sede di una società, emesso prima del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente. Il provvedimento veniva annullato in entrambi i gradi di merito, e l’Agenzia ricorreva in Cassazione.

La Suprema corte ha innanzitutto ricordato che, secondo le Sezioni unite (sentenza 18184/2013), la previsione contenuta nell’articolo 12, comma 7 dello Statuto è applicabile solo nelle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente e l’emissione dell’accertamento prima del decorso di 60 giorni della consegna del Pvc comporta l’invalidità dell’atto impositivo. Per i controlli a tavolino, invece, non esistendo un obbligo generalizzato di contraddittorio prodromico all’emissione dell’atto, occorre distinguere tra tributi armonizzati e non: per i primi valgono le regole comunitarie, e quindi occorre riconoscere il diritto al confronto preventivo, per i secondi tale diritto deve essere accordato solo se previsto per legge.

In ogni caso, per i tributi armonizzati occorre superare la cosiddetta «prova di resistenza», ossia la verifica dell’impatto della violazione sull’esito del provvedimento, a condizione che sia il contribuente ad enunciarne le ragioni (sentenza 24823/2015). I giudici di legittimità hanno poi evidenziato, che secondo la giurisprudenza comunitaria, il diritto al contraddittorio è regolato dai principi di equivalenza (le regole per il tributo armonizzato non devono essere meno favorevoli rispetto ai tributi interni) e di effettività (non sia impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio dei diritti dell’ordinamento Ue).

Per la Suprema corte, in applicazione di questi principi, con riferimento al comma 7 dell’articolo 12, non esiste alcuna distinzione tra tributi armonizzati e non. Inoltre, è evidente che l’operatività della prova di resistenza vada circoscritta al caso di assenza di una specifica disposizione normativa. In conclusione, secondo la Cassazione:

l’articolo 12, comma 7 dello Statuto si applica ai casi di accessi, ispezione o verifica senza alcuna necessità di prova di resistenza e a prescindere dal tipo di tributo;

l’espressa previsione all’interno di una norma di legge della sanzione di nullità per il mancato rispetto del contraddittorio preventivo, fa venire meno la necessità della prova di resistenza ai fini dell’invalidità dell’atto;

per i tributi armonizzati la necessità della prova di resistenza scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità.

Fonte “Il sole 24 ore”

Sì al rimborso del credito non indicato nel bilancio di liquidazione

Legittimo il diritto al rimborso dell’Iva a credito della Srl poi estinta e anche se tale credito non è stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione. Intanto perché si tratta di mero errore formale che non incide sulla legittimità del diritto al rimborso. Poi, in caso di estinzione della società, il credito si trasferisce in capo agli ex soci in quanto successori del sodalizio. Così la Ctr Piemonte, sentenza 1374/1/18 (Presidente Garino, Relatore Menghini) .
La decisione

Dal punto di vista sostanziale, è errata la tesi dell’agenzia fiscale secondo cui la mancata indicazione del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione, posta in violazione dell’articolo 5 del Decreto ministeriale 26 febbraio 1992, equivale a una rinuncia del credito stesso, ossia che il credito è “non liquido”.

Per contro, è valida la tesi dei contribuenti, secondo i quali:

a) il credito Iva risulta dal Modello Iva;

b) non ne è stata contestata l’insussistenza;

c) la mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione non incide sulla legittimità del rimborso, dato che si tratta di mero dimenticanza formale e non sostanziale.

In altri termini, l’indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione risponde solo ad una esigenza formale ma non incide sulla legittimità “sostanziale” del credito correttamente esposto in dichiarazione.
Dal punto di vista procedurale, spetta ai soci della società estinta il diritto a ottenere il rimborso del credito, atteso che gli stessi sono successori dell’ente giuridico.
La vicenda

Una Srl, in liquidazione dal novembre 2013, presenta il modello Iva 2015, relativo al periodo d’imposta 2014, in cui espone un credito Iva di oltre 6mila euro, che non viene indicato nel bilancio finale di liquidazione. In seguito l’ente si estingue. I soci della ex società presentano istanza di rimborso del credito Iva, ma l’Agenzia forma nell’ottobre 2015 provvedimento di diniego, perché il credito non è stato indicato in bilancio finale di liquidazione, e, quindi, non spetta. Ma i soci non ci stanno e impugnano il diniego in Ctp, ma i giudici di prime cure sposano la tesi dell’Amministrazione e rigettano il ricorso introduttivo con sentenza del febbraio 2017 il ricorso. I contribuenti non demordo e appellano con successo la sentenza nel febbraio 2017.
Le considerazioni

In primo luogo, il giudice d’appello ha fatto un ragionamento di buon senso. Se il credito Iva, esposto in dichiarazione, non è stato contestato, esso si cristallizza, e, quindi, risulta assorbita la questione della sua inclusione, obbligatoria o meno, in un “paper” derivato, che è il bilancio di liquidazione. In secondo luogo, se si pretende che, a determinate condizioni, rispondano anche i soci della Srl per i debiti della società “estinta”, altrettanto vale questo principio per i crediti della società “estinta”, non potendo valere due misure diverse per la stessa fattispecie.
non può esserlo poi successivamente perché non inserito nella
risulta dal Modello Iva; b) Non ne è stata contestata l’insussistenza; c) La mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione non incide sulla legittimità del rimborso, dato che trattasi di mero dimenticanza formale e non sostanziale. In altri termini, l’indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione risponde solo ad una esigenza formale ma non incide sulla legittimità “sostanziale” del credito correttamente esposto in dichiarazione.

Fonte “Il sole 24 ore”

Per sospendere il processo fiscale non serve l’adesione alla chiusura-liti

La sospensione del processo va concessa anche in presenza della sola eventualità di aderire alla definizione delle liti: non occorre infatti alcuna certezza in tal senso. È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione relativa al ricorso 2878/2013.
Per una lite pendente dinanzi alla Suprema Corte, la contribuente presentava nello scorso mese di novembre l’istanza di sospensione del giudizio per attivare la procedura per la definizione delle liti pendenti ai sensi dell’articolo 6 del Dl 119/2018.
La norma (comma 10) prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
La disposizione ha generato qualche perplessità poiché la locuzione «dichiarando di volersi avvalere» della definizione è stata interpretata da alcuni giudici di merito nel senso che la sospensione è subordinata alla “sicura” adesione all’istituto da parte del contribuente, e non per consentire la valutazione dello stesso.
Alcune commissioni tributarie, infatti, hanno rigettato la richiesta avanzata perché era stata manifestata solo l’eventuale adesione.
La Cassazione ora, invece, ha sospeso il giudizio precisando testualmente «in attesa dell’eventuale definizione».
Sembra così chiarito che non occorra l’effettiva adesione, ma la sospensione vada concessa anche solo affinché il contribuente possa valutare il da farsi.
È una conclusione di buon senso. Tale circostanza poteva desumersi già dal contenuto dell’ultimo periodo del comma in base al quale se, entro il prossimo 10 giugno, il contribuente deposita la definizione ed il relativo pagamento, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Ciò significa, al contrario, che in assenza della citata definizione e del relativo pagamento, il processo riprende . Appare evidente quindi che la stessa disposizione prevede la possibilità che la lite non venga definita.
Dovrebbe così risolversi una questione controversa che rischiava di vanificare l’intento del legislatore. La norma, infatti, consente fino al 31 maggio 2019 di aderire alla sanatoria e, solo concedendo la sospensione, il contribuente può beneficiare dell’intero periodo e valutare concretamente le scelte da operare.
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Laura Ambrosi

Stop al fermo contabile se l’accertamento è stato già annullato dalla Ctp

Stop al fermo contabile, istituto attraverso il quale l’Erario ha il potere di sospendere rimborso di somme spettanti al contribuente se risulta che lo stesso è a sua volta debitore nei confronti dell’Amministrazione, se manca il «fumus boni iuris». Pertanto va rimborsata la maggiore Ires richiesta dalla società contribuente derivante dall’applicazione dei principi contabili internazionali grazie ai quali viene rideterminato il reddito. Così la Ctr Lombardia con la sentenza 3023/14/2018 (clicca qui per consultarla ).

La decisione
Da un lato, l’Amministrazione può fare accesso all’istituto del fermo contabile, utilizzabile dall’Erario a difesa di un proprio credito anche se non «liquido ed esigibile», derivante da accertamenti emanati e impugnati dalla contribuente. Dall’altro lato tale istituto è tuttavia inapplicabile se manca il fumus boni iuris. Infatti, gli accertamenti posti a base del fermo sono stati impugnati ed annullati dalla Ctp, e, quindi, mancando il requisito del fumus, la contribuente ha pieno diritto al rimborso della maggiore Ires.

La vicenda
Una Spa decide di applicare i principi contabili internazionali in luogo di quelli nazionali. Nel dicembre 2011, tramite interpello, chiede all’agenzia delle Entrate di concordare il corretto trattamento fiscale sui derivati e propone il ricalcolo del reddito 2010 alla luce dei maggiori costi tramite presentazione della dichiarazione integrativa a favore. L’Amministrazione nega tale possibilità ma riconosce credito d’imposta e pertanto la società presenta istanza di rimborso Ires e nel marzo 2013, ulteriore sollecito, ma invano. Nel maggio 2013 presenta ricorso in Ctp avverso diniego tacito, ma l’Amministrazione si oppone: il rimborso non può essere concesso dato che la società risulta essere stata destinataria di avvisi di accertamento per gli anni 2007, 2008 e 2009. La contribuente ribadisce che gli avvisi sono stati impugnati e già definiti con sentenze ad essa favorevoli. Inoltre chiarisce che ha già versato in via provvisoria su tali accertamenti tributi nel 2012 per oltre 380mila euro, e, relativamente al 2009, somme pari oltre 571mila euro.

Fonte “Il sole 24 ore”

Omessa dichiarazione, niente sanzioni sul credito compensato

di Antonio Zappi

Un’omissione dichiarativa non preclude il riporto del credito Iva dell’anno precedente e la sua compensazione in F24 non è sanzionabile. Inoltre, senza dover necessariamente attendere la cartella di pagamento, è ammissibile impugnare direttamente anche l’avviso bonario derivante dalla liquidazione automatica e con il quale l’ente impositore contesta l’utilizzo del credito, ex articolo 54-bis del Dpr 633/1972: tale atto, infatti, contiene una specifica pretesa tributaria anche se non è ricompreso nell’elenco dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992. A queste conclusioni è giunta la sentenza 14856/46/2018 della Ctp Roma (clicca qui per consultarla ). Nella vicenda in esame, era stata notificata una cartella di pagamento ad un contribuente che, per errore materiale, aveva omesso di “agganciare” al modello Unico 2015 (per il periodo d’imposta 2014) la dichiarazione Iva del medesimo anno, cosicché le Entrate si costituivano in giudizio sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione della comunicazione di irregolarità e, al contempo, contestavano sia il riporto del credito Iva, indicato al rigo VL8 del modello dell’anno successivo, che l’avvenuta compensazione orizzontale del tributo. A parere dell’Ufficio, infatti, il contribuente sarebbe stato intempestivo avendo prodotto la documentazione attestante la spettanza del diritto solo oltre i 30 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità (circolari 21/E/2013 e 34/E/2012).

Per i giudici romani, invece, non solo il ricorso contro qualsiasi atto portante una pretesa tributaria deve essere ritenuto ammissibile in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pa (Cassazione 3315/2018), ma che nessuna conseguenza può derivare dalla previsione di un termine di adempimento «fissato non dalla legge, ma dalla stessa Amministrazione mediante circolare amministrativa, che non ha natura perentoria ed ha il solo fine di facilitare l’attività della pubblica amministrazione».

La normativa tributaria, sottolineano i giudici capitolini, «ha da tempo sottolineato il principio secondo cui al mancato rispetto delle formalità deve cedere il passo il dato sostanziale», cosicché, da un lato facendo richiamo all’articolo 10 della legge 212/2000 e, dall’altro lato, osservando come l’Ufficio avrebbe avuto la possibilità di tener conto, ancorché con qualche giorno di ritardo, della natura meramente formale della violazione ascritta alla società ricorrente, avrebbe ben potuto accoglierne i rilievi e non applicare sanzioni, anche in ragione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.
Le stesse Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 17758/2016) hanno, infatti, sancito che l’omessa dichiarazione non comporta la perdita del credito, potendo questo essere riportato a nuovo e/o compensato, mentre la giurisprudenza di merito ha statuito che dalla compensazione del menzionato credito non possano scaturire neanche le sanzioni pretese dal Fisco, ex articolo 13 del Dlgs 471/1997 (Ctr Sardegna 377/1/2018), ancorché in altro caso, invece, sia stata riconosciuta come corretta solo la sanzione formale per la dichiarazione omessa, ma non quella da indebita compensazione (Ctr Veneto 1093/5/2016).

Fonte “Il sole 24 ore”

Concordato con continuità sempre rilevante penalmente

di Giovanni Negri

Il reato previsto in materia di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione del debito vale anche nel caso di concordato con continuità aziendale. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 39517/2018 (clicca qui per consultarla ) della Quinta sezione penale. La pronuncia sterilizza così gli effetti delle modifiche effettuate nel 2012 sulla legge fallimentare con l’innesto dell’articolo 186 bis.

Una modifica che, nella interpretazione della Cassazione, va letta correttamente come la semplice previsione in dettaglio di benefici speciali collegati all’istituto del concordato con continuità aziendale. Fattispecie, quest’ultima, peraltro già prevista tra le varie articolazioni dell’istituto del concordato preventivo.

È vero che la norma penale non fa un esplicito richiamo al concordato con continuità aziendale, ma non si tratta dell’espressione della volontà del legislatore di procedere a una sorta di esenzione penale per condotte anche gravi consumate prima o attraverso la procedura. Sarebbe infatti del tutto «irragionevole ritagliare una pretesa area di impunità in riferimento a condotte distrattive poste in essere prima dell’ammissione o nel corso del concordato preventivo, in qualunque declinazione l’istituto operi».

E a una diversa conclusione non si può arrivare neppure se si intende valorizzare l’elemento della continuità visto che la funzione di conservazione del patrimonio d’impresa rappresenta l’obiettivo cui tende l’istituto, mentre invece la ratio della misura penale prevista dall’articolo 236 della legge fallimentare si basa sull’avere provocato, attraverso operazioni dolose di distrazione, lo stato di crisi che rappresenta il presupposto di ammissione alla procedura, oltre a rappresentare un concreto pericolo per i creditori. Irrilevante di conseguenza, sul punto, la natura conservativa e non liquidatoria dell’istituto.

Respinta quindi la tesi della difesa che invocava un diverso regime penale per l’ipotesi di concordato in continuità. Esiste sì una distinzione, ma è valida solo sul piano civilistico per assicurare la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Fonte “Il sole 24 ore”