Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Sentenza della CTP di Caserta che fa proprio il più recente orientamento della SC in materia di sottoscrizione degli atti di accertamento
La Sezione Tributaria della Cassazione con le sentenze n. 22810 e 22803 del 9 novembre 2015 ha enunciato importanti principi in tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Per la Suprema Corte, se da un lato sono validi gli atti sottoscritti dai funzionari delle Agenzie fiscali decaduti dall’incarico dirigenziale per effetto della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, dall’altro deve ritenersi affetto da nullità l’avviso di accertamento firmato sulla base di una delega “in bianco”, cioè priva del nominativo del soggetto delegato dal capo dell’ufficio.
In Cass. n. 22810/2015 si legge che l’art. 42 del D.P.R. 600/73 impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” e che la norma quindi non richiede che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato “abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale”. E allora, essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, 24° comma, del D.L. n. 16/2012.
In Cass. 22803/15, invece, si precisa che non è decisiva la modalità di attribuzione della delega di firma – che può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio – purché vengano indicate:
- le ragioni della delega (ad esempio carenza di personale, assenza, vacanza o malattia)
- il termine di validità
- il nominativo del soggetto delegato.
Conseguentemente deve essere considerata nulla la cosiddetta delega in bianco (priva del nominativo soggetto delegato) “non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l’atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell’atto”.
Ebbene, questi principi hanno trovato immediata applicazione presso i giudici di merito. È il caso della CTP di Caserta che, con la sentenza n. 7443/14/15 (pubblicata l’11 novembre), ha annullato alcuni avvisi di accertamento per imposte (Irpef, Iva, Irap per il 2008) avendo rilevato il difetto di sottoscrizione lamentato in ricorso dal contribuente.
Nel caso di specie è risultato che gli atti impugnati non erano stati sottoscritti dal Capo dall’Ufficio ma un funzionario che, per effetto della sentenza n. 37/15 della Consulta, era decaduto dalla posizione di dirigente. Alla luce dell’interpretazione secondo la quale l’art. 42 del D.P.R. 600 non richiede la qualifica di dirigente in capo al soggetto che ha apposto la firma, per la CTP di Caserta si è trattato di indagare se il soggetto sottoscrittore fosse o meno in possesso di una valida delega di firma. Profilo che ha portato all’accoglimento del ricorso del contribuente, posto che l’Amministrazione non ha provato, com’era suo onere, che il soggetto sottoscrittore fosse munito di una delega “non in bianco”, bensì con la precisa indicazione del funzionario legittimato a firmare l’atto.
La CTP osserva, per un verso, che “per la sottoscrizione degli atti impositivi non è richiesto da alcuna norma, tanto più a pena di nullità, che il soggetto apponente la firma sia un dirigente, essendo sufficiente che costui sia il capo dell’ufficio o un funzionario, delegato da questi, appartenente alla terza area”, e per l’altro che, “in buona sostanza, ai fini di un valido conferimento, la delega deve contenere le ragioni e le cause che l’hanno resa necessaria, il termine di validità, il nominativo del delegato. Orbene, nessuna prova, in questa fase di giudizio, viene offerta da parte resistente, per cui l’atto tributario deve ritenersi nullo per difetto di sottoscrizione”.