Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Sentenza della CTR Lombardia in tema di omessa dichiarazione d’investimenti all’estero
La sanzione prevista per l’omessa compilazione del quadro “RW” è applicabile anche nel caso in cui il contribuente abbia integrato la dichiarazione. È quanto emerge dalla sentenza n. 3778/67/15 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Sez. Staccata di Brescia) secondo cui, peraltro, il raddoppio dei termini per l’accertamento previsto dal D.L. 78 del 2009 con riferimento agli investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata ha carattere processuale ed è pertanto suscettibile di applicazione retroattiva.
Dopo aver ricevuto un questionario dell’Ufficio, il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa per l’anno d’imposta 2006 allo scopo di porre rimedio all’omessa dichiarazione di investimenti all’estero, stante la partecipazione in una società elvetica. La presentazione dell’integrativa con il riferimento al quadro RW non ha evitato la notifica di un atto di contestazione per violazione del D.L. 167/90, con irrogazione della sanzione. Dal che la proposizione del ricorso davanti alla competente CTP, la quale ha annullato l’atto di contestazione ritenendo, da un lato, che l’Ufficio non potesse usufruire del raddoppio dei termini per l’accertamento e, dall’altro, che la presentazione della dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8, D.P.R. 322/98) aveva inciso sulla possibilità di applicare la sanzione per l’omessa dichiarazione d’investimenti all’estero nonostante fosse già stata intrapresa l’attività accertativa.
Ebbene, la CTR ha preso le distanze dal ragionamento decisionale del Collegio di prime cure.
Secondo l’amministrazione appellante, la CTP non ha considerato che il raddoppio dei termini per l’accertamento, riferito agli investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ha carattere “processuale”, con conseguente applicabilità della nuova normativa anche ad annualità precedenti per le quali non fossero ancora scaduti i termini di accertamento. In ogni caso, la presentazione della dichiarazione integrativa non è circostanza capace di incidere sulla sanzione di cui all’art. 5 del D.L. 167/90; dunque il contribuente avrebbe dovuto ricorrere al ravvedimento operoso oppure alla definizione agevolata ex art. 16 D.Lgs. n. 472/97.
I suddetti motivi d’appello dell’Agenzia delle Entrate hanno trovato ingresso presso i giudici bresciani. Questi, infatti, hanno sostenuto ‘”l’evidentissimo carattere processuale del raddoppio del termine per l’accertamento” e, inoltre, che l’integrazione della dichiarazione ha rilevanza ai fini della ridefinizione della materia imponibile “ma senza che ciò ridondi sulla sanzione correlata alla mancata (tempestiva) dichiarazione”. Infine, la CTR esclude che la mancata compilazione del quadro RW costituisca violazione formale, “perché se è vero che essi non danno luogo direttamente a materia imponibile, è altrettanto vero che costituiscono un ‘segnale di attenzione’, a maggior ragione rilevante se si considera che evidenziano dati (…) che per definizione non potrebbero essere desumibili, neppure aliunde o incidentalmente, dalla Amministrazione fiscale”.
Insomma, nella specie l’AdE ha ottenuto la riforma della sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.