L’esclusione del concorso nel reato tra utilizzatore ed emittente le false fatture, opera soltanto se il destinatario non risponde del delitto di dichiarazione fraudolenta. Ne consegue che se ha ricevuto i documenti e non li ha utilizzati concorre nel reato commesso da chi ha emesso le fatture fittizie. A fornire questa precisazione è la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 41124 depositata ieri.
Alla legale rappresentante di una società veniva contestato il concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Più precisamente, la società era stata destinataria di fatture emesse da un terzo soggetto considerate fittizie, ma che non erano confluite nella relativa dichiarazione presentata. La difesa evidenziava così che nessun illecito era stato commesso.
Nelle more del giudizio di appello, interveniva la prescrizione per tale reato, ma venivano comunque confermate le statuizioni civili.
L’imputata ricorreva così in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, anche la violazione della norma disciplinata dall’articolo 9 del Dlgs 74/00. In particolare, è previsto che non può sussistere il concorso tra l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi le utilizza.
La Suprema corte, rigettando l’eccezione sul punto, ha fornito alcune importanti precisazioni. Innanzitutto, nella sentenza è stato evidenziato che il legislatore con tale norma ha inteso evitare che l’utilizzazione di fatture false da parte del destinatario (punita dall’articolo 2 del Dlgs 74/00) possa integrare anche il concorso nell’emissione delle stesse (punita dall’articolo 8 dello stesso decreto). E viceversa, ossia che la mera emissione possa integrare il concorso con il relativo utilizzo, cosiccome avveniva con la precedente normativa penale tributaria (cosiddette manette agli evasori). Si tratta dello stesso fatto poiché l’emissione della fattura, trova la sua naturale conseguenza nell’utilizzazione e l’utilizzazione trova il suo naturale antecedente nell’emissione. Con l’articolo 9, quindi, è stato escluso che un soggetto possa essere colpito per due volte da sanzione penale per la medesima vicenda illecita.
La Cassazione ha però precisato che l’esclusione del concorso, non opera se il destinatario delle fatture non le abbia utilizzate. L’articolo 2 del Dlgs 74/00 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva indica in una delle dichiarazioni fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tuttavia, in assenza dell’utilizzo, ossia della presentazione di una dichiarazione contenente i citati documenti falsi, l’imprenditore non commette alcun reato.
Va da sé quindi che se non esiste il delitto in capo all’utilizzatore, non sussiste la necessità di evitare la doppia sanzione tutelata dal legislatore.
Pertanto, secondo i giudici di legittimità, solo il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, con l’emittente non essendo applicabile l’esclusione prevista dalla norma.
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