Il ravvedimento parziale diventa ufficiale. A prevederlo è l’articolo 4-decies del decreto crescita (Dl 34/2019) introdotto dalla legge 58/2019 di conversione. Il ravvedimento operoso, anche grazie alle lettere di compliance, è uno degli strumenti deflattivi più sfruttati dai contribuenti, poiché consente di regolarizzare spontaneamente un’irregolarità beneficiando di sanzioni particolarmente ridotte. Tuttavia, l’assenza di una previsione che consenta di dilazionare gli importi dovuti, è certamente uno dei punti deboli dell’istituto. Il contribuente, quindi, privo della disponibilità finanziaria necessaria, non può perfezionare il ravvedimento e quindi, ove attendesse i successivi provvedimenti dell’Agenzia (avviso bonario, cartella e così via) dovrebbe corrispondere sanzioni maggiori.
In sede di conversione del Dl crescita è stato introdotto il nuovo articolo 13-bis al Dlgs 472/97 (l’articolo 13 disciplina il ravvedimento operoso). La norma consentirà espressamente al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dal ravvedimento ordinario.
Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento.
La riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti è ̀ possibile operare il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni sanzionatorie previste. Gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo. Le nuove disposizioni si applicano però ai soli tributi amministrati dalle Entrate. Il legislatore ha espressamente previsto che la nuova norma sia di interpretazione autentica e quindi applicabile anche per il passato.
In tale contesto, va infatti segnalato che da tempo, un’alternativa all’assenza della rateizzazione fosse rappresentata dal frazionamento degli importi dovuti. Le Entrate, con la risoluzione 67/E/2011, hanno confermato questa soluzione con riferimento al “vecchio” ravvedimento per il quale c’erano cause ostative ormai non più esistenti.
A decorrere dal 2015, infatti, l’istituto è stato completamente rivisitato prevedendo:
●la possibilità di regolarizzare fino al termine di decadenza del potere di accertamento dell’amministrazione;
●che la notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione o di un avviso bonario (articolo 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 o 54-bis Dpr 633/1972) o di una cartella di pagamento, rappresentino cause ostative alla possibilità di ravvedersi.
Di conseguenza, i verbali di verifica, i Pvc, i questionari o atti similari, non costituiscono una causa di esclusione, ma anzi potrebbero rappresentare il motivo perché il contribuente rettifichi la propria posizione. Il ravvedimento frazionato rappresenta quindi una sorta di piano di rateazione creato dal contribuente per regolarizzare dei debiti tributari. Tuttavia, se nel corso della dilazione costruita dal contribuente fosse notificato l’avviso bonario ovvero direttamente la cartella di pagamento, il ravvedimento deve essere sospeso. In proposito, il Mef, in risposta a uno specifico quesito, ha precisato che dinanzi a un ravvedimento frazionato, restano salvi gli effetti di quanto pagato in precedenza: pertanto la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento intervenuta successivamente non pregiudica la regolarizzazione già eseguita. Dal tenore letterale della risposta, quindi, l’avviso bonario, la cartella o un avviso di accertamento costituiscono causa ostativa per il proseguimento e pertanto il ravvedimento frazionato deve essere sospeso. In simili ipotesi, quindi, la pretesa erariale dovrà riguardare le somme non ancora corrisposte, mentre sulle precedenti, risultando ormai regolarizzate, non saranno dovute ulteriori sanzioni.
Nel caso in cui il contribuente non ravvedesse integralmente quanto dovuto, potrà dilazionare le somme una volta ricevuti gli atti successivi: per l’avviso bonario in 8 rate trimestrali ovvero per importi superiori a 5mila euro, in un massimo 20 rate trimestrali, per la cartella di pagamento fino a 72 rate o 120 in caso di comprovata situazione di difficoltà.