La data del 31 dicembre per utilizzare i voucher non potrà essere superata nemmeno se la prestazione di lavoro accessorio da retribuire inizia quest’anno e prosegue nel 2018. La precisazione è stata fornita dall’Inps, con il messaggio 4752/2017 pubblicato ieri.
Dal 17 marzo di quest’anno non è più possibile acquistare i voucher per pagare le prestazioni di lavoro accessorio a causa dell’abrogazione della relativa normativa e l’introduzione di quella sul lavoro occasionale. Tuttavia fino al prossimo 31 dicembre i voucher richiesti prima del 17 marzo possono essere utilizzati nel rispetto della normativa preesistente. Tuttavia l’istituto di previdenza ieri ha precisato che nella relativa procedura informatica i committenti d’ora in avanti non potranno inserire prestazioni che iniziano o finiscono dopo il 31 dicembre 2017.
Quelle che eventualmente sono già erroneamente state inserite saranno cancellate d’ufficio, integralmente se tutte nel 2018, o parzialmente, per la parte relativa al 2018, se a cavallo di anno. In entrambi i casi il committente non sarà informato, quindi è importante verificare la situazione personale nel sistema informatico.
Gli interessati devono anche tenere presente che la procedura telematica per consuntivare i buoni lavoro utilizzati entro quest’anno sarà disponibile solo fino al 15 gennaio 2018. Dal giorno successivo l’accesso alla procedura sarà inibito.
Per eventuali importi versati entro il 17 marzo per pagare le prestazioni di lavoro accessorio, ma non utilizzate entro la fine del 2017, potrà essere chiesto il rimborso entro il 31 marzo 2018, utilizzando il modello Sc52 disponibile nel sito internet dell’Inps.
Per quelli postali e quelli acquistati presso le tabaccherie autorizzate, l’Inps invita a provvedere «tempestivamente» agli adempimenti riguardanti pagamenti e rimborsi, salvo poi precisare che per i buoni erogati dalle tabaccherie (i voucher Pea) la scadenza è fissata al 16 marzo 2018.
A inizio mese con il messaggio 4405/2017 erano già state fornite le indicazioni utili per ottenere il rimborso di somme erroneamente versate dopo il 17 marzo di quest’anno al fine di acquistare i voucher telematici. Anche in tal caso la domanda va presentata alla sede territoriale competente dell’istituto di previdenza, utilizzando il modello Sc52 a cui va allegata la ricevuta di pagamento, eccetto le transazioni avvenute con F24.
Non si sa ancora, invece, cosa succederà ai voucher tuttora acquistabili e utilizzabili per il “bonus baby sitter” cioè il contributo che le mamme possono ottenere in sostituzione del congedo parentale al fine di pagare appunto una baby sitter che si prenda cura del figlio. È questo l’unico caso in cui i voucher, in versione esclusivamente telematica, sono sopravvissuti all’abrogazione della norma.
Nel messaggio 4752/2017 pubblicato ieri si rimanda a «successive specifiche indicazioni operative». L’operatività del bonus baby sitter, salvo ulteriori proroghe, è ora prevista fino a tutto il 2018.
Fonte “Il sole 24 ore”