Archivi categoria: Modello IVA 2018

L’Iva per cassa «separa» le comunicazioni dei dati sulle liquidazioni

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Entro il prossimo 31 maggio i contribuenti devono comunicare, tramite il modello Lipe, il risultato della liquidazione periodica e, a tal fine, devono indicare l’ammontare delle transazioni che hanno concorso alla determinazione dell’imposta. Come regola generale, nel modello vanno dichiarate tutte le operazioni per le quali è richiesta la fatturazione, a prescindere, quindi, dall’effettiva imposta. A tal proposito, nel quadro VP, al rigo VP2, si riportano le operazioni attive rilevanti nel periodo di riferimento (mese o trimestre) – annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione – al netto dell’imposta. Pertanto, devono essere indicate le operazioni:

•imponibili;
•non imponibili;
•esenti;
•non soggette per carenza del presupposto territoriale, per le quali però è richiesta la fatturazione.

Sono, invece, escluse dalla comunicazione le operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti all’articolo 36-bis del Dpr 633/1972, come anche rilevato dalle istruzioni al modello.

Stessa compilazione per le operazioni passive in quanto nel rigo VP3 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle transazioni registrate nel registro degli acquisti (fatture e bollette doganali). Di conseguenza, vanno dichiarati, anche se la relativa Iva è indetraibile:
■gli acquisti interni ed intracomunitari di beni e servizi;
■le importazioni di beni.

In merito alle operazioni con Iva ad esigibilità differita, come nel caso del regime Iva per cassa, il modello deve essere compilato riportando, per quanto riguarda le operazioni attive, l’imponibile nel rigo VP2 relativo al mese/trimestre di effettuazione dell’operazione, mentre l’imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del periodo nel quale se ne verifica l’esigibilità. Di conseguenza, l’imponibile risulterà in un modello, mentre la relativa imposta sarà dichiarata in un altro. Allo stesso modo le operazioni passive ad esigibilità differita, le quali devono essere dichiarate riportando l’imponibile nel rigo VP3 nel periodo in cui l’acquisto è registrato, mentre l’imposta va nel rigo VP5 del modello riferito al periodo in cui si è verificato il diritto alla detrazione.

Un’altra ipotesi particolare di compilazione del modello Lipe riguarda le operazioni per le quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario. Nell’ipotesi di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile il cedente o prestatore indica esclusivamente l’imponibile tra le operazioni attive nel rigo VP2, mentre il cessionario/committente:
■indica la base imponibile solo nel rigo VP3 (e non anche in VP2);
■riporta l’imposta sia nel rigo VP4 «Iva esigibile» che nel rigo VP5 «Iva detratta» (purché l’Iva sia detraibile).

Qualora, invece, l’operazione rientrasse nel regime di split payment, il cedente/prestatore deve indicare solo l’imponibile nel rigo VP2, mentre l’imposta non va riportata nel rigo VP4, in quanto il debitore è la Pa in qualità di cessionario/committente.

Fonte “Il sole 24 ore”

Novanta giorni di tempo per la dichiarazione omessa

di Michele Brusaterra

Dichiarazioni e adempimenti

Per la dichiarazione Iva annuale non presentata entro oggi, presentazione entro 90 giorni con sanzioni ridotte.

La dichiarazione annuale Iva 2018, relativa al 2017, va presentata entro oggi in via telematica all’agenzia delle Entrate, in base a quanto disposto dall’articolo 8 del Dpr 322/1998 . Una volta spirato tale termine, senza che la dichiarazione sia stata inviata, si rendono applicabili le sanzioni di cui all’articolo 5 del Dlgs 471/1997 che prescrive innanzitutto che «Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione».

In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 250 euro e nel caso di presentazione della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo ma, comunque, prima che siano iniziate attività amministrative di accertamento «di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza», la sanzione amministrativa applicabile va dal 60 al 120 per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta ovvero per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. In questo caso la sanzione minima è di 200 euro.

In tema di omessa presentazione della dichiarazione, si deve altresì tenere conto che nel caso di presentazione della stessa nei novanta giorni successivi alla scadenza, la sanzione di cui si è detto, ossia di 250 euro, è ridotta a un decimo, in base a quanto previsto dalla lettera c, del primo comma dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 , che dispone in merito al ravvedimento operoso. Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione tardiva è fissato al 29 luglio 2018.

Se, naturalmente, oltre alla tardiva presentazione della dichiarazione, vi fossero anche tardivi versamenti, allora per tale violazione trova applicazione la sanzione del 30 per cento di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 , sanzione ravvedibile a seconda del momento di eventuale effettuazione del versamento. Più precisamente in caso di ritardo non superiore a 14 giorni dalla scadenza, per ogni giorno di ritardo si applica la sanzione dello 0,1 per cento – c.d. ravvedimento sprint – mentre per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza si applica la sanzione dell’1,5 per cento, per quelli effettuati entro 90 giorni, la sanzione dell’1,67 per cento e poi la sanzione del 3,75, 4,29 e 5 per cento a seconda che, rispettivamente, il versamento venga effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è commessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa ovvero oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa.

È il caso infine di evidenziare che, ove la dichiarazione annuale Iva sia presentata entro i termini previsti, ossia entro oggi, in caso di presentazione di successiva dichiarazione integrativa entro i 90 giorni successivi, ferme restando comunque le sanzioni appena indicate in caso di ritardato versamento dell’imposta, si applica la sanzione minima di 250 euro ridotta a un nono, ossia a euro 27,78, in base a quanto disposto questa volta dalla lettera a-bis, sempre dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Fonte “Il sole 24 ore”

I dati sulle liquidazioni Iva chiedono la modalità dell’acconto

di Pierpaolo Ceroli

Con la chiusura il prossimo 16 maggio delle liquidazioni Iva del primo trimestre 2018 da parte dei contribuenti trimestrali, tutti i soggetti passivi Iva saranno pronti per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) all’articolo 21-bis del Dl 78/2010, da presentare entro il 31 maggio. Entro la stessa data dovrà essere inviato lo spesometro, sia obbligatorio che opzionale, per coloro che non intendono fruire della trasmissione semestrale dei dati. Si precisa che per le comunicazioni relative alle liquidazioni non si potrà beneficiare della stessa agevolazione, pertanto i dati del primo trimestre dell’anno 2018 dovranno necessariamente essere trasmessi entro il prossimo 31 maggio. Per chi dovesse omettere l’adempimento, si ricorda che qualora la comunicazione fosse inviata entro il 15 giugno 2018 (entro 15 giorni dalla scadenza), è prevista la sanzione da 250 a mille euro, altrimenti raddoppiata per gli invii effettuati in data successiva, ma comunque ravvedibile (si veda la risoluzione 104/E/2017).

La comunicazione relativa al primo trimestre 2018 dovrà essere trasmessa con il nuovo modello approvato dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 21 marzo (62214/2018), il quale si compone sempre di due parti: il frontespizio e il quadro VP. È proprio quest’ultimo prospetto ad essere stato modificato, al fine di allinearlo sempre più al quadro VH della dichiarazione annuale Iva, la cui funzione è stata mutata a partire dal modello Iva 2018 al fine di consentire ai contribuenti di correggere o comunicare i dati delle Lipe riferite all’anno oggetto di dichiarazioni. Relativamente alle novità che interessano il modello approvato a marzo 2018 si evidenzia che sono state aggiunte le seguenti caselle:
•VP1 («operazioni straordinarie»);
•VP13 («metodo» riferito al criterio prescelto per il calcolo dell’acconto).

La novità del rigo VP13 si ritiene che riguardi esclusivamente la liquidazione dell’ultimo trimestre, considerato che va indicato il codice abbinato al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto («1» storico; «2» previsionale; «3» analitico – effettivo; «4» soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera).

La nuova casella del rigo VP1, invece, va barrata in due occasioni:
•quando a seguito di un’operazione straordinaria, il soggetto avente causa (incorporante, beneficiaria, conferitaria, cessionaria e donante) si riporti il credito Iva maturato dal dante causa nell’ultima liquidazione periodica (che si indica nel rigo VP8) o quello indicato nella dichiarazione annuale Iva dello stesso dante causa (da riportare in VP9).
•quando conseguentemente all’interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell’anno, la controllante indichi nella propria comunicazione, nel rigo VP8, le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.

Infine, si precisa che il precedente modello Lipe (approvato con il provvedimento del 27 marzo 2017) poteva essere utilizzato fino allo scorso 30 aprile 2018, in quanto per chi dovesse correggere la liquidazione dell’anno 2017 successivamente a tale data, dovrà necessariamente presentare una dichiarazione integrativa del modello Iva 2018.

Fonte “Il sole 24 ore”

Dichiarazione Iva, correzione liquidazioni con effetti su più quadri

di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Il carnet di possibilità per correggere le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva ci era stato offerto dalla risoluzione 104/E/2017 la quale aveva dato il via libera al contribuente che volesse regolarizzazione i dati contenuti nelle comunicazioni periodiche seguendo una delle seguenti strade: ripresentando il relativo modello; indicando i dati corretti direttamente nella dichiarazione annuale Iva oppure presentando una dichiarazione integrativa.

Tra queste chance quella meritevole di rilievo, in particolare, è l’utilizzabilità della dichiarazione annuale Iva, sulla quale peraltro si sofferma anche Assonime nella circolare 9 diffusa il 19 aprile 2018.

Assonime riflette, infatti, che sostanzialmente l’introduzione delle comunicazioni in parola ha prodotto i seguenti effetti sulla dichiarazione Iva:
•rendere inutile la compilazione del quadro VH, per quei contribuenti che hanno correttamente gestito le comunicazioni delle liquidazioni Iva;
•consentire a quei contribuenti che hanno commesso errori o hanno omesso la trasmissione delle comunicazioni di sanare tali errori o omissioni mediante la compilazione del quadro VH.

Proprio per quest’ultimo scopo tra le novità della modulistica 2018 ai fini Iva vi sono le modifiche al quadro VH «Variazioni delle comunicazioni periodiche» prevedendone la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle suddette comunicazioni Lipe.

Il quadro VH accoglie l’importo del credito o debito Iva, per ciascun mese (per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente) o trimestre (per i soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente), qualora si siano commessi errori nella compilazione del modello VP che incidono sulla determinazione della stessa (righi da VP4 a VP14).

Si precisa che vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella VH posta in calce al quadro VL nel riquadro «Quadri compilati». Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.

Da ultimo si tengano presente i profili sanzionatori connessi. Infatti, il soggetto passivo per gli errori o le omissioni compiuti è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, da 500 a 2mila euro in base a quanto disposto dall’articolo 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento operoso; la sanzione deve essere versata con il modello F24, indicando l’anno della violazione e il codice tributo 8911.

Fonte “Il sole 24 ore”

Dichiarazione Iva, le correzioni nel quadro VH chiamano a versare la sanzione

di Andrea Taglioni

L’avvicinarsi alla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva, fissata per il prossimo 30 aprile, è l’occasione per verificare la correttezza dei dati trasmessi con le comunicazione relative alle liquidazioni periodiche Iva e rimediare ad eventuali errori commessi. Ciò in considerazione del fatto che l’invio delle liquidazioni periodiche, pur configurandosi quale adempimento propedeutico alla dichiarazione annuale Iva, rimane in ogni caso un adempimento diverso ed autonomo rispetto a quest’ultima.

Come precisato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E del 2017, l’omessa presentazione della liquidazione periodica, così come la sua trasmissione con dati errati o inesatti, può essere regolarizzata inviando una nuova comunicazione correttiva, ovvero, direttamente in sede di presentazione della dichiarazione Iva utilizzando il quadro VH. Quindi, qualora la regolarizzazione degli errori o l’invio dei dati omessi avvenisse con la dichiarazione annuale, verrebbe meno l’obbligo comunicativo. A prescindere dalla natura qualitativa o quantitativa della violazione, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Ma le conseguenze in termini sanzionatori potrebbero variare in funzione delle modalità con cui si procede alla regolarizzazione. La possibilità per il contribuente di regolarizzare la mancata o errata ed inesatta comunicazione dei dati periodici direttamente correggendo quest’ultima o in sede di dichiarazione, impatta in maniera diversa sotto l’aspetto sanzionatorio.

Potrebbe accadere, ad esempio, che se il contribuente dovesse correggere direttamente le liquidazioni periodiche verrebbero applicate tante sanzioni quante sono le correzioni effettuate. In questo caso, bisognerebbe capire se l’applicazione di tante sanzioni quante sono le violazioni fosse applicabile anche nel caso in cui l’eventuale errore, pur non incidendo sulla determinazione dell’imposta, renderebbe inesatte le comunicazioni successive. Tipica situazione che si potrebbe verificare se l’indicazione di un credito risultasse sbagliato in una comunicazione; questo inciderebbe, infatti, su tutte le liquidazioni successivamente presentate. La rettifica di un credito periodico, però, potrebbe incidere anche sulla determinazione dell’imposta a debito del periodo successivo laddove questo diminuisse per effetto della correzione.

Ma cosa succede se la regolarizzazione avviene compilando il quadro VH? Innanzitutto il soggetto passivo non deve effettuare l’invio della comunicazione periodica e il ravvedimento si effettua versando la sola sanzione ridotta riportando i dati corretti delle liquidazioni negli appositi righi.

Sarebbe interessante capire, anche optando per la correzione in dichiarazione, se ai fini della regolarizzazione fosse sufficiente pagare un’unica sanzione o tante quante sono le violazioni commesse nelle liquidazioni periodiche e regolarizzate compilando il modello VH.
È auspicabile, nonostante gli importanti chiarimenti contenuti nella risoluzione 104/E, che l’agenzia delle Entrate chiarisse, valutando anche la natura della singola violazione e se la stessa arrechi o meno un pregiudizio all’attività di controllo dell’ufficio, se in simili situazioni occorra versare, a prescindere dalla modalità di sanatoria utilizzata, un’unica sanzione o tante quante sono le comunicazioni corrette.

Fonte “Il sole 24 ore”

L’Iva per cassa chiede la conferma nel rigo VO

di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

Il cash accounting, meglio conosciuto come Iva per cassa, introdotto dall’articolo 32-bis Dl 83/2012, determina lo stravolgimento della forma mentis per l’esigibilità e detraibilità dell’Iva con conseguente impatto sulla compilazione della dichiarazione Iva. Con tale opzione, infatti, non si terrà più conto del momento in cui è eseguita l’operazione per determinare l’esigibilità dell’imposta, bensì dovrà essere considerata la data del pagamento o, al più tardi, la decorrenza di un anno dalla cessione del bene o prestazione del servizio.

A partire dal 2012, infatti, i soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro che cedono beni o prestano servizi verso cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, possono optare per questo particolare regime Iva, in base al quale, come anticipato, sidetermina l’esigibilità dell’imposta, nonché la sua detraibilità in caso di acquisto, al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

L’opzione, che segue ad un comportamento concludente, è esercitata nella prima dichiarazione Iva successiva all’anno in cui si è seguito questo nuovo modus operandi. Quindi nel caso in cui il contribuente avesse adottato l’Iva per cassa, attraverso comportamenti concludenti nel corso del 2017, dovrà barrare la casella 1 “opzione” del rigo VO 15 “Regime Iva per cassa” del modello Iva 2018. L’opzione sarà vincolante fino a revoca, o comunque per almeno un triennio decorso il quale si rinnova di anno in anno.

Il richiamato art. 32 prevede, però, anche delle cause di esclusione dal regime per tutti quei soggetti che pongono in essere:

•Operazioni con applicazione di regimi speciali di determinazione dell’Iva;

•Operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile.

Al fine della determinazione dell’imposta a credito o a debito il contribuente che ha optato per il cash accounting dovrà compilare i quadri:

•VE «Operazioni attive e determinazione del volume d’affari« indicando nella sezione 2 «Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali» l’imponibile (col.1) e l’imposta (col. 2) risultante dalle fatture incassate nel corso del 2017, nel rigo VE37 «Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi» l’eventuale imponibile non ancora incassato (col.1 e 2) e nel rigo VE50 «Volume d’affari» la somma algebrica degli imponibili indicati nel quadro al netto di quelli derIvanti da operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017;

•VF «Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione» indicando nella sezione 1 «Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni» l’imponibile (col.1) e l’imposta (col. 2) risultante dalle fatture pagate nel corso del 2017, nel rigo VF21 «Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi» l’eventuale imponibile non ancora pagato (col.1 e 2) e nel rigo VF22 «(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017» l’ammontare degli acquisti effettuati in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017. Dalla contrapposizione del totale dell’imposta sulle operazioni passive (VE26) ed attive (VF71) si determinerà l’imposta dovuta (VL3) o l’imposta a credito (VL4).

Fonte “Il sole 24 ore”

Dati liquidazioni Iva, il modello si aggiorna a operazioni straordinarie e acconti

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

È durato giusto un anno – o meglio quattro trimestri – il modello «Comunicazione liquidazioni periodiche Iva» approvato lo scorso anno con provvedimento delle Entrate del 27 marzo 2017, con le relative istruzioni, ed eccone pronta e già approvata una versione per il 2018. Con provvedimento delle Entrate del 21 marzo 2018 (protocollo 62214) è stato infatti approvato il modello con le relative istruzioni, che dovrà essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni riferite al 1° trimestre 2018 da presentarsi entro il 31 maggio 2018, e disposto che, per quanto non diversamente indicato nel provvedimento stesso, restano applicabili le disposizioni contenute nel provvedimento del 27 marzo 2017.

Il modello e le relative istruzioni contengono le seguenti novità:
■nel rigo VP1 è stata introdotta la casella 5 denominata «Operazioni straordinarie», tramite la quale il soggetto avente causa in una operazione straordinaria può segnalare che nella liquidazione periodica confluisce il credito del periodo precedente (o il credito dell’anno antecedente l’operazione) maturato dal soggetto dante causa;
■nel rigo VP13, è stata introdotta la casella 1 denominata «Metodo», con cui indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto, analoga a quella già presente nel modello di dichiarazione annuale Iva;
■nelle istruzioni, oltre alle indicazioni relative alle nuove caselle sopra menzionate, sono stati recepiti alcuni chiarimenti forniti con la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia di alcune risposte alle domande più frequenti (Faq).

Di seguito un breve approfondimento di queste novità e qualche considerazione più generale dopo un anno di comunicazioni.

Operazioni straordinarie
La compilazione della nuova casella 5 del rigo VP1 è chiaramente limitata ai casi di operazioni straordinarie, le cui istruzioni sono contenute nel paragrafo «Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)».
L’aggiunta di questa casella è significativa in quanto permette di non far scattare i controlli automatici che normalmente si attivano quando il credito indicato nel rigo VP8 di un periodo non coincide con il credito indicato nel rigo VP14, colonna 2, del periodo precedente.
In particolare, nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima liquidazione periodica, deve essere barrata la casella «Operazioni straordinarie» nel rigo VP1.
Le istruzioni precisano che tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l’intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa, relativa all’anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria.
La casella va altresì barrata anche nell’ipotesi in cui, a seguito dell’interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell’anno, l’ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.

Acconto dovuto
L’inserimento della nuova casella del rigo VP13, denominata «Metodo», allinea il modello di comunicazione al modello di dichiarazione annuale Iva, che già conteneva la medesima informazione in corrispondenza dell’omologo rigo VH17.
Ci eravamo già chiesti tutti, infatti, come mai nel quadro VH – che va compilato esclusivamente nel caso in cui risulti necessario correggere eventuali errori od omissioni delle comunicazioni periodiche – fosse presente un’informazione che invece non era richiesta nelle stesse comunicazioni da correggere.
Ora abbiamo la risposta. Evidentemente per esigenze di controllo tale informazione, che non era stata inizialmente inserita nella comunicazione, è stata inserita e va ora compilata in caso di acconto dovuto, che a sua volta può essere presente solo se il campo «Trimestre» assume il valore 4 o 5 oppure se il campo «Mese» assume il valore 12.
In relazione all’acconto ricordiamo che fra le precisazioni fornite dalle istruzioni, vi è quella che occorre indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto in base all’articolo 6 della legge 405/1990.
Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.
La casella «Metodo» deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:
•«1» storico;
•«2» previsionale;
•«3» analitico – effettivo;
•«4» soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione Iva di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell’acconto Iva) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall’importo dell’acconto dovuto dall’ente o società controllante per l’ente o società controllato incorporato.

Aggiornamento delle procedure
La documentazione tecnica è stata resa disponibile la scorsa settimana (in particolare lo schema Xml), per cui le software house stanno già provvedendo ad aggiornare le procedure informatiche, che saranno rilasciate quanto prima.
Con l’occasione gli analisti delle software house, che inizialmente si erano necessariamente dovuti concentrare sulla compilazione e sull’invio del modello di comunicazione, stanno ora cercando di capire quali controlli è possibile e opportuno realizzare – a livello di raffronto – tra le quattro comunicazioni e la dichiarazione annuale Iva, al fine di ridurre il più possibile gli eventuali errori di compilazione da parte degli operatori.
Sulla spinta delle richieste, le software house forniranno – come di consueto – le opportune risposte alle esigenze operative dei propri clienti.

Fonte”Il sole 24 ore”

Modello Iva 2018: nel quadro VH la regolarizzazione delle comunicazioni

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Nuova veste per il quadro VH del modello Iva 2018, che da quest’anno deve essere compilato non per indicare i risultati delle liquidazioni periodiche, ma per correggere eventualmente le comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 21-bis del Dl 78/2010 (Lipe – comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva).

La risoluzione n. 104/E/2017, infatti, ha precisato che la regolarizzazione delle comunicazioni può avvenire in due modi: o presentando nuovamente il modello Lipe o direttamente nella dichiarazione annuale Iva (anche integrativa), in entrambi i casi, tuttavia, è dovuta la sanzione di cui al comma 2-ter, dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997 (sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta della metà in caso di correzione entro quindici giorni dalla scadenza), rimodulata secondo le riduzioni previste dal ravvedimento operoso.

Chi opta per la regolarizzazione attraverso la dichiarazione dovrà quindi: versare la sanzione e compilare il quadro VH, il quale ha subìto un restyling rispetto allo scorso anno, proprio al fine di recepire le novità. Come specificato anche dalle istruzioni, infatti, il quadro «deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni»; di conseguenza, la sua redazione non è richiesta qualora non vi siano errori o omissioni da sanare.

Il quadro in esame, tuttavia, non contiene tutte le informazioni del modello Lipe, ma sostanzialmente solo i dati previsti per:

•l’indicazione del risultato della liquidazione periodica, che nel modello Lipe va indicato nel rigo VP14. In particolare, i contribuenti mensili indicheranno gli importi corretti nel rigo relativo al mese che si intende regolarizzare, mentre i trimestrali dovranno compilare i righi VH4, VH8, VH12 e VH16, appositamente ed esclusivamente dedicati.

•la modifica dell’importo dell’acconto dovuto, indicato nel rigo VP13 della comunicazione periodica.

Si precisa che, qualora si proceda alla correzione del modello Lipe, si devono compilare tutti i righi del quadro VH e non solo quelli relativi al periodo oggetto di regolarizzazione, cosicché nell’ipotesi di un contribuente trimestrale che intende correggere i dati comunicati con il modello Lipe riferito al terzo trimestre, il quadro VH dovrà comunque riportare anche le informazioni relative agli altri trimestri dell’anno di imposta.

Nell’ipotesi particolare in cui la correzione dei dati precedentemente inviati comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella VH posta in calce al quadro VL nel riquadro «Quadri compilati».

Da quanto appena detto, ne consegue che qualora gli errori del modello Lipe dovessero riguardare le altre informazioni trasmesse con il modello, come ad esempio l’indicazione del credito riferito al periodo precedente (ma si fa riferimento a tutte le informazioni contenute dal rigo VP1 a VP12 del modello Lipe), il quadro VH della dichiarazione annuale Iva non deve essere compilato.

Tuttavia, sull’esonero dichiarativo, sarebbero opportuna una conferma dall’amministrazione finanziaria, la quale dovrebbe anche chiarire con certezza che la regolarizzazione in Iva 2018 (che riguarda unicamente due righi del modello Lipe), sani le eventuali altre infedeltà o omissioni degli altri dati indicati nella comunicazione periodica.

Fonte “Il sole 24 ore”

L’Iva per cassa chiede la conferma nel rigo VO

di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

Il cash accounting, meglio conosciuto come Iva per cassa, introdotto dall’articolo 32-bis Dl 83/2012, determina lo stravolgimento della forma mentis per l’esigibilità e detraibilità dell’Iva con conseguente impatto sulla compilazione della dichiarazione Iva. Con tale opzione, infatti, non si terrà più conto del momento in cui è eseguita l’operazione per determinare l’esigibilità dell’imposta, bensì dovrà essere considerata la data del pagamento o, al più tardi, la decorrenza di un anno dalla cessione del bene o prestazione del servizio.

A partire dal 2012, infatti, i soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro che cedono beni o prestano servizi verso cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, possono optare per questo particolare regime Iva, in base al quale, come anticipato, sidetermina l’esigibilità dell’imposta, nonché la sua detraibilità in caso di acquisto, al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

L’opzione, che segue ad un comportamento concludente, è esercitata nella prima dichiarazione Iva successiva all’anno in cui si è seguito questo nuovo modus operandi. Quindi nel caso in cui il contribuente avesse adottato l’Iva per cassa, attraverso comportamenti concludenti nel corso del 2017, dovrà barrare la casella 1 “opzione” del rigo VO 15 “Regime Iva per cassa” del modello Iva 2018. L’opzione sarà vincolante fino a revoca, o comunque per almeno un triennio decorso il quale si rinnova di anno in anno.

Il richiamato art. 32 prevede, però, anche delle cause di esclusione dal regime per tutti quei soggetti che pongono in essere:

•Operazioni con applicazione di regimi speciali di determinazione dell’Iva;

•Operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile.

Al fine della determinazione dell’imposta a credito o a debito il contribuente che ha optato per il cash accounting dovrà compilare i quadri:

•VE «Operazioni attive e determinazione del volume d’affari« indicando nella sezione 2 «Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali» l’imponibile (col.1) e l’imposta (col. 2) risultante dalle fatture incassate nel corso del 2017, nel rigo VE37 «Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi» l’eventuale imponibile non ancora incassato (col.1 e 2) e nel rigo VE50 «Volume d’affari» la somma algebrica degli imponibili indicati nel quadro al netto di quelli derIvanti da operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017;

•VF «Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione» indicando nella sezione 1 «Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni» l’imponibile (col.1) e l’imposta (col. 2) risultante dalle fatture pagate nel corso del 2017, nel rigo VF21 «Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi» l’eventuale imponibile non ancora pagato (col.1 e 2) e nel rigo VF22 «(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017» l’ammontare degli acquisti effettuati in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017. Dalla contrapposizione del totale dell’imposta sulle operazioni passive (VE26) ed attive (VF71) si determinerà l’imposta dovuta (VL3) o l’imposta a credito (VL4).

Fonjte “Il sole 24 ore”

Quadro RW alla prova dell’antiriciclaggio

di Renzo Parisotto

Le istruzioni per la compilazione del quadro RW per il 2017 non contengono sostanziali novità rispetto all’anno precedente fatto salvo il rimando per i cosiddetti titolari effettivi – anch’essi indicati tra i soggetti di cui all’articolo 4 del Dl 167/90 tenuti a compilare il quadro RW – alle nuove previsioni contenute nell’articolo 1, comma 2, lettera pp) e nel successivo articolo 20 del Dlgs 21 novembre 2007 n.231 (norme antiriciclaggio) come introdotte dal Dlgs 25 maggio 2017, n. 90 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 140 del 19 giugno 2017) . Nella prima norma sono fornite le definizioni di titolare effettivo quale persona fisica nel cui interesse «in ultima istanza» è istaurato il rapporto continuativo mentre nella seconda sono fornite definizioni di titolarità effettiva in caso di clienti diversi dalle persone fisiche.

La stessa Banca d’Italia nel documento diffuso recentemente sulle novità introdotte dal citato Dlgs 90/2017 afferma che i nuovi articoli «disciplinano in maniera significativamente diversa i criteri per la determinazione della titolarità effettiva ».

Ciò comporta la necessità per i potenziali titolari effettivi secondo le nuove disposizioni di definire il proprio status ed eventualmente quali siano state le rilevazioni che gli intermediari bancari/finanziari residenti o non residenti abbiano di conseguenza effettuato alle rispettive autorità fiscali nell’ambito dell’ormai avviato scambio di informazioni (vedi Crs). Per quanto attiene la normativa italiana si ricorda che l’articolo 1 del Dl 167/90 pone a carico degli intermediari l’obbligo di segnalazione periodica dei trasferimenti da e verso estero di mezzi di pagamento da parte dei soggetti a loro volta interessati dal quadro RW. Anche il citato articolo 1 a sua volta recepisce la modifica alla definizione di mezzi di pagamento introdotta con il Dlgs 90/2017.

In sintesi gli obblighi RW discendono dal Dl 167/90 il quale a sua volta tuttavia rimanda alla normativa antiriciclaggio innovata e non ancora compiutamente assimilata/illustrata. A corollario di ciò si ricorda il provvedimento 299737 del dicembre 2017 del direttore dell’agenzia delle Entrate nel quale sono state illustrate le comunicazioni che stavano per essere inviate ai contribuenti a seguito del mancato incrocio delle segnalazioni Crs e quadro RW – vedi anche Assofiduciaria 201807 sulla apparente erroneità di talune comunicazioni – ed ancora il disposto delle legge 25 ottobre 2017 n. 163 circa l’utilizzabilità da parte del Fisco dei dati antiriciclaggio (si veda Il Sole 24 Ore del 4 gennaio 2018).

Da altro lato il medesimo Dlgs 231/07 rivisto dal Dlgs 90/2017 contiene ora una definizione di valuta virtuale – articolo 1 comma 2 lettera qq) – pure citata nell’articolo 1 del Dl 167/90 da cui derivano obblighi di monitoraggio a carico degli intermediari. Va detto che quest’ultimo adempimento è a sua volta disciplinato da un provvedimento delle Entrate tuttora datato 24 aprile 2014 e recante riferimenti alla normativa antiriciclaggio superata per cui se ne attende una modifica a far tempo dall’anno 2017. Ci si chiede così se le conclusioni raggiunte dall’Agenzia con la risoluzione 72/E/2016 – ante Dlgs 90/2017 – in materia di monete virtuali , vale a dire irrilevanza reddituale delle operazioni a pronti, debbano considerarsi tuttora valide visto il richiamo nella stessa risoluzione al rispetto della 231/2007 «l’istante sarà tenuta agli obblighi». Nella denegata ipotesi di un diverso approccio sarà da chiarire quali siano i cambi/controvalori da esporre ed il codice Paese di riferimento (colonna 4).

Fonte “Il sole 24 ore”

Modello Iva Base 2018: escluse Iva di gruppo e dichiarazioni integrative

Il modello Iva Base 2018 esclude i crediti emergenti da integrative a favore e l’Iva di gruppo. Da quest’anno, infatti, si allarga la platea di soggetti che, pur rientrando nei requisiti per la compilazione del modello Iva versione semplificata, sono obbligati a utilizzare il modello ordinario per la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Dettagliando quanto finora detto, l’Iva base non può essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato nel 2017 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 (comma introdotto dall’articolo 5 del Dl 193/2016) e che, ai sensi del comma 6-quater del citato articolo 8, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative. Per tale indicazione deve essere utilizzato, infatti, il quadro VN del modello Iva ordinario.

La modulistica semplificata ai fini Iva è altresì preclusa per l’ente o società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2018, della particolare procedura di compensazione dell’Iva di gruppo, prevista dal Dm 13 dicembre 1979 (aggiornato dal Dm 13 febbraio 2017 alle nuove disposizioni in materia di iva di gruppo), recante le norme di attuazione di cui all’articolo 73, ultimo comma del Dpr 633/1972.

L’opzione per la procedura della liquidazione iva di gruppo va comunicata all’agenzia delle Entrate tramite la compilazione del quadro VG nella dichiarazione Iva 2018. Ciò in quanto, chiaramente, tale quadro non fa parte del modello semplificato in parola (si veda l’articolo del Quotidiano del Fisco del 14 marzo).

Gli altri soggetti esclusi dalla compilazione semplificata sono:

• i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta;

• le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;

• i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;

• i curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale.

Con riguardo invece ai soggetti beneficiari della semplificazione modulistica, l’Iva base 2018 può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno hanno:

• determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;

• effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis;

Sono inclusi anche i soggetti che non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.), oppure acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997, nonché i soggetti che non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Si ricorda che resta invariato il nuovo termine di presentazione del modello base che coincide con quello ordinario ossia il prossimo 30 aprile.

Fonte “Il sole 24 ore”