Archivi categoria: Norme sul lavoro

Esenti dall’Iva i professionisti anche non regolamentati

Valutabile sulla base di altri parametri l’attività medica o paramedica

L’esenzione dall’Iva non è limitata solo a chi esercita una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione nazionale. L’aliquota ridotta per le cessioni di medicinali e dispositivi medici riguarda solo i casi in cui essi sono forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica; lo stesso non vale per le cessioni effettuate nell’ambito degli interventi o trattamenti aventi natura esclusivamente estetica. A queste ultime si applica l’aliquota ordinaria.

La Corte di giustizia europea (causa C-597/17) fa luce su alcuni aspetti delle prestazioni sanitarie che non sono stati sempre del tutto pacifici. La professione del chiropratico e dell’osteopata, oggi ufficialmente riconosciute come sanitarie (legge 3/2018), fino a qualche anno fa aveva generato dubbi quanto all’applicazione del regime Iva di esenzione, escluso sia dalla prassi nazionale che dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza della Corte conferma la bontà della modifica legislativa, anzi sembra fare un passo in più. Secondo i giudici Ue, affinché possa rientrare tra «le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati» (articolo 132, paragrafo 1, lettera c della direttiva Iva), è necessario che la prestazione sanitaria sia diretta alla persona e fornita da soggetti che possiedono le necessarie qualifiche professionali. Non occorre, però, che quest’ultimi esercitino una professione medica o paramedica disciplinata dalla normativa dello Stato membro. Ciò in quanto possono considerarsi rilevanti altri parametri per valutare le loro qualifiche professionali (ad esempio, formazione presso istituti di insegnamento riconosciuti dalla Stato).

Il secondo principio espresso dalla Corte nella sentenza di ieri è importante in quanto crea uno stretto legame tra il trattamento Iva da applicare alla cessione di un bene e l’uso che esso mira a soddisfare. L’applicazione dell’aliquota ridotta o dell’ordinaria alla cessione del medesimo bene (medicinali e dispositivi medici) è giustificato dall’utilizzo concreto al quale tali cessioni sono destinate (trattamento di natura terapeutica in un caso, di natura estetica nell’altro). In contesti chiaramente distinti lo stesso bene soddisfa esigenze diverse dal punto di vista del consumatore medio, per cui non viola il principio di neutralità fiscale il differente trattamento a fini Iva, se la normativa nazionale non prevede diversamente.

L’ultimo appunto della sentenza è sull’efficacia delle sentenze della Corte: il giudice nazionale non può mantenere gli effetti di un atto annullato per conservare in via provvisoria – finché il legislatore non intervenga a sanare l’incompatibilità – la disposizione interna incompatibile col diritto dell’Ue.

Fonte “Il sole 24 ore”

Nelle società tra professionisti i soci sono solo persone fisiche

La presenza di Stp o Sta nel capitale elude il divieto di partecipazioni multiple
Nulla osta alla presenza di soci di Stp in una associazione professionale
A uno studio professionale associato (o associazione professionale) possono partecipare solo professionisti persone fisiche: non una società tra professionisti (Stp) né un’altra associazione professionale. Lo si afferma in un parere espresso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (prot. PO 169/2018 del 18 marzo 2019).
L’argomentazione del Cndcec è argomentata inizia rilevando che chi è socio di una Stp non può essere socio di altra Stp: lo vieta l’articolo 10, comma 6, legge 183/2011, il quale prescrive che «la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti». Da ciò discenderebbero le seguenti considerazioni:
la norma contiene espressioni di carattere generale, non riferite cioè ai soci professionisti della Stp: quindi, essa dovrebbe riferire il divieto in essa contenuto sia ai soci professionisti che ai soci non professionisti;
se è vero che un socio di Stp non può partecipare ad altra Stp, allora, se una Stp fosse partecipata da altra Stp, i soci della Stp partecipante sarebbero “indirettamente” soci della Stp partecipata, con ciò di fatto eludendosi il divieto;
il socio di Stp può svolgere la professione anche in forma individuale (in quanto nessuna norma lo vieta);
il socio di Stp può partecipare a una associazione professionale (anche in questo caso perché non esistono norme che lo impediscano).
Ancora, la normativa applicabile alla professione forense (l’articolo 4, comma 2, della legge 247/2012 e il Dm 23/2016) espressamente consente, con espressioni evidentemente generalizzabili pure con riferimento ad altre professioni:
la possibilità di costituire studi professionali multidisciplinari composti prevalentemente da avvocati, in associazione con professionisti appartenenti ad altri Ordini professionali, quali individuati dal predetto decreto 23/2016;
la possibilità che un avvocato si associ in uno studio associato tra professionisti esercenti una professione diversa da quella forense.
Da tutto questo articolato panorama normativo discende, secondo il Cndcec (sia pure «prudenzialmente»), che il sistema non tollera altro che le associazioni professionali composte da professionisti persone fisiche e che pertanto non è ammesso che a una associazione professionale prenda parte una Stp o un’altra associazione professionale.
Altra recente notizia in materia è che l’Ordine degli avvocati di Milano (parere 24/19 del 12 marzo 2019) ha affermato che un avvocato che non sia socio di una Stp (la quale, a sua volta, non abbia la professione forense nel suo oggetto sociale) non può praticare l’avvocatura nell’ambito della società; e, ove vi assuma la carica di amministratore, non può ricevere deleghe gestionali. Ovviamente, una Stp senza l’attività forense nell’oggetto sociale e senza soci avvocati, ma con un avvocato nell’organo amministrativo, non può essere iscritta all’Ordine degli avvocati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Angelo Busani

Agevolazioni delle imprese a rischio anche per irregolarità lievi

Più tempo per regolarizzare una situazione contributiva e proporzionalità tra debito riscontrato e agevolazioni da restituire. Sono due delle soluzioni proposte dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, in una lettera indirizzata a Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e delle politiche sociali per risolvere una situazione che sta creando disagio alle aziende.

In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175 della legge 296/2006, la fruizione di benefici contributivi e normativi in materia di lavoro è subordinata alla regolarità contributiva, che viene attestata tramite il Durc (documento unico di regolarità contributiva). La verifica della situazione del datore di lavoro avviene ormai in forma automatizzata e, a fronte di irregolarità, l’Inps invia una diffida ad adempiere entro 15 giorni. Se la posizione non viene regolarizzata entro tale termine, ricordano i consulenti del lavoro nella lettera, scatta il divieto di dedurre le agevolazioni finché non ci si rimette in regola e la restituzione delle agevolazioni già fruite nel periodo della irregolarità.

Secondo i consulenti, però, i 15 giorni a disposizione sono insufficienti per garantire il diritto di difesa del contribuente, soprattutto perché le contestazioni possono riguardare il quinquennio precedente e quindi eventuali verifiche richiedono tempo e la necessità di confrontarsi con le sedi territoriali dell’Istituto, che però «spesso non sono in grado di fornire un’assistenza qualificata in quanto imputano la gestione dei calcoli alla sede centrale». Ma anche la richiesta di un pagamento rateale, che consente di ritornare in bonis, può richiedere tempi superiori ai 15 giorni. Questo termine, si legge nella lettera è «assolutamente incongruo rispetto alla mole di attività che occorre porre in essere sia per dimostrare l’infondatezza del credito dell’Istituto ovvero per determinare in concreto le modalità di pagamento del dovuto. Anche perché molte di queste attività non dipendono dall’iniziativa dell’imprenditore interessato dalla vicenda ma dai tempi di riscontro della Pubblica amministrazione».

Proprio per ridurre i casi in cui “gli sconti” vengono disconosciuti a posteriori, dal luglio scorso l’Inps ha messo a disposizione la dichiarazione preventiva di agevolazione, con cui il datore di lavoro può anticipare la volontà di beneficiare di un’agevolazione e ottenere mensilmente la conferma o meno della sua regolarità. Tuttavia questo meccanismo può valere per il futuro, ma non per i bonus fruiti in passato.

Il meccanismo attuale, sottolineano i consulenti, determina anche che, a fronte di un debito di importo contenuto, si possano perdere anni di benefici contributivi.

Una situazione che potrebbe essere risolta con tre interventi: portare da 15 a 45 giorni il termine entro cui regolarizzare la situazione; chiarire che una volta effettuata la regolarizzazione oltre il termine non si debba restituire quanto conguagliato in precedenza (a differenza di quanto sostenuto nella circolare 34/2008 del ministero del Lavoro); introduzione di un principio di proporzionalità tra debito contributivo e agevolazione goduta da restituire.

Fonte “Il sole 24 ore”

Aiuti di Stato da restituire solo per licenziamenti disciplinari

Per la norma irrilevante la riduzione di personale per motivi economici
La sanzione colpisce la diminuzione di organico in tutte le imprese
Qualora, nei cinque anni successivi all’ottenimento di un aiuto di Stato, venga ridotta l’occupazione oltre il 10% nell’unità produttiva interessata, l’azienda è tenuta alla restituzione totale o parziale dell’agevolazione. La riduzione è in ogni caso consentita per motivi economici. La norma è contenuta nell’articolo 6 del decreto legge “dignità” (87/2018) che ha come obiettivo la «tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti».
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, il provvedimento fa generico riferimento alle imprese italiane o estere che «operano sul territorio nazionale», a prescindere dalla loro dimensione. Più complessa è l’individuazione dell’incentivo interessato. La norma fa riferimento alle «misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale».
Il primo nodo da sciogliere è se la definizione di “aiuto di Stato” sia quella di origine comunitaria o meno. Qualora prevalesse la definizione comunitaria, si tratterebbe di qualsiasi misura che procura un vantaggio economico all’impresa che non sarebbe in grado di ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato (Comunicazione Ce 262/15). Per esser definito aiuto, non è rilevante quale sia l’articolazione che lo eroga (Stato, Regione o Comune).
Andrebbe chiarito se in questa definizione rientrino le integrazioni salariali, anche se al riguardo la Comunicazione 262/15 precisa che è un vantaggio «se uno Stato membro paga una parte dei costi relativi ai dipendenti di una specifica impresa, solleva tale impresa dai costi connessi alle sue attività economiche. Esiste un vantaggio anche quando le autorità pubbliche pagano un’integrazione salariale ai dipendenti di una specifica impresa».
L’aspetto che sembra rilevare è che la misura deve avere tra le condizioni di concessione (anche se non in modo esclusivo) la «valutazione dell’impatto occupazionale». Pertanto si tratta di iniziative che hanno l’obiettivo di incrementare taluni contratti di lavoro o quello di aumentare l’occupazione rispetto a un determinato periodo.
In questo senso dovrebbero essere interessate, ad esempio, le agevolazioni per l’occupazione dei Neet o per Garanzia giovani. Ma anche l’incentivo occupazione per il Mezzogiorno o quello previsto per i lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi.
Ad ogni modo, le disposizioni si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati dopo l’entrata in vigore del decreto 87/2018 (14 luglio 2018).
La norma prevede che l’impresa decade dal beneficio se nei cinque anni successivi «alla data di completamento dell’investimento» c’è una riduzione dell’occupazione superiore al 10%; la decadenza è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. Se, da un lato, la norma sembra attrarre un’ampia platea di agevolazioni, dall’altro lato la condizione di decadenza sembra parametrata solo per specifiche agevolazioni che prevedono un investimento. Pertanto rimane il dubbio sulla determinazione del quinquennio per gli incentivi legati all’occupazione fruiti mensilmente.
Ai fini della determinazione del limite del 10% o del 50% la norma fa riferimento solo alle riduzioni su iniziativa dell’impresa, anche se sono escluse quelle per motivi economici. Questo sembra voler significare che le uniche riduzioni rilevanti sono quelle per motivi disciplinari.
Per le modalità di attuazione la norma non fa un espresso rinvio a uno specifico decreto, ma la relazione illustrativa precisa che il compito spetta a ogni amministrazione concedente. Si tratta di una modalità piuttosto innovativa che rischia di generare un’applicazione del provvedimento non uniforme, con conseguente ampio contenzioso.
Fonte “Il sole 24 ore”
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Enzo De Fusco