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CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI commi da 1051 a 1063 e 1065

Nell’ambito della Finanziaria 2021 è previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod.F24. L’agevolazione c.d. “Transizione 4.0 riguarda gli investimenti di beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Va evidenziato che con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali generici” e ai beni materiali Industria 4.0” di cui alla citata Tabella A, il periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 è suddiviso in sottoperiodi. In particolare, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

  • dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
  • dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell’agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento (16.11.2020 – 31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione dell’ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022).

SOGGETTI BENEFICIARI

I nuovi crediti d’imposta: spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;

N.B. La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE  Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150 % – dal 170 % al 50 % a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40 % – 20 %), il nuovo credito d’imposta spetta in misura scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE  Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.

Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (o 30.6.2023).

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.

NB Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;

ovvero

  • dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette

Tabelle A e B.

NB: Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10 % – 6 %). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento (dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento).

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:

  • un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
  • la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Lotta alle false compensazioni, il governo punta a 1-2 miliardi

Secondo il presidente Inps Tridico si potrebbe arrivare anche a cinque

Dalla stretta sulle indebite compensazioni tra crediti fiscali e debiti contributivi il governo potrebbe recuperare uno o due miliardi a partire dal 2020, secondo quanto fatto filtrare ieri da fonti vicine al dossier. Ma dopo l’incontro tecnico in Ragioneria generale dello Stato cui hanno partecipato anche i vertici dell’Inps, il presidente dell’Istituto, Pasquale Tridico, s’è detto più ottimista. «Sono convinto che si possa arrivare almeno fino a 5 miliardi – ha spiegato Tridico al Sole24Ore – una stima che tiene conto della dinamica delle somme per compensazioni che l’Agenzia delle Entrate ha trasferito a Inps negli ultimi anni, del tutto anomala rispetto al contesto economico, e dell’effetto deterrenza che può generare un buon filtro preventivo sulle future richieste di compensazione». Tridico ha riferito di un clima molto costruttivo tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel progetto, dall’Agenzia delle Entrate al Mef: «È stato riconosciuto il fatto che c’è un problema con i crediti fiscali e che può essere affrontato nell’ambito dell’azione che il governo intende mettere in campo sul fronte anti-evasione».

Tra il 2012 e il 2018 i trasferimenti dell’Agenzia all’Inps sulla base di crediti fiscali riconosciuti hanno in effetti registrato una crescita del 74%, arrivando oltre i 13 miliardi. Ma bisogna tener conto di alcune ragioni oggettive che hanno determinato quel salto: lo split payment, per esempio, ha prodotto dal 2015 un forte aumento dei crediti Iva. E lo stesso è avvenuto con le ultime novità normative sulla gestione dei crediti per le imposte dirette. «Non tutte le maggiori richieste di compensazioni sono truffaldine – ha affermato ancora Tridico – ma noi abbiamo riscontrato casi estremi, richieste di crediti impossibili come quelli di un’azienda con 5 addetti che ha presentato compensazioni per 80 milioni sul bonus Renzi».

Il giro di vite sulle richieste anomale avverrebbe con l’attivazione di una piattaforma informatica tramite la quale Agenzia delle Entrate possa leggere la congruità o meno delle richieste fatte da un sostituto d’imposta tramite il modulo F24 con indici condivisi con Inps e Inail. E in casi estremi scatterebbero “codici automatici di cifratura e blocco” che annullino il riconoscimento del credito. In caso di stop il soggetto interessato avrebbe comunque trenta giorni di tempo per dimostrare le sue ragioni e procedere con la richiesta, come del resto già oggi avviene per i soli crediti erariali: «In pratica invertiamo l’onere della prova consentendo alle aziende oneste tempi certi per perfezionare le domande» dice ancora Tridico, secondo il quale la piattaforma informatica potrebbe essere attivata entro gennaio, anche tenendo conto dei tempi necessari per i bandi.

Il presidente dell’Inps ha fatto riferimento alle idee dell’economia comportamentale per spiegare l’effetto deterrenza che le nuove misure potrebbero innescare: «Si tratta di una spinta gentile (nudge in inglese; ndr) per far sì che le aziende si presentino con domande di compensazione congrue sapendo di trovarsi di fronte a un sistema informatico capace di leggere i loro dati incrociando archivi diversi, il nostro, quello di Inail o di altri istituti, in pieno regime di interoperabilità».

L’Istituto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro ha confermato il suo interesse per il progetto di una piattaforma digitale con codici di controllo (si è parlato anche della possibilità di utilizzare la tecnologia Blockchain) pur non nascondendo una certa cautela. Da qualche tempo Inail ha per esempio chiesto di poter accedere all’archivio dati UniEmens di Inps per costruire indici analitici sul profilo di rischio dei lavoratori e costruire i cosiddetti “cruscotti della prevenzione aziendali” ma, finora, il progetto è rimasto nei cassetti.

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Ammortamento irrilevante per il calcolo del bonus R&S

er il calcolo del credito di imposta sulla ricerca e sviluppo, i costi per servizi rilevano nell’anno in cui sono sostenuti anche se capitalizzati e ammortizzati in esercizi successivi. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 86/2019 . I costi per prestazioni ultimate nel 2012-2014, pertanto, si considerano solo nel calcolo della media anche se l’ammortamento è stato avviato nel 2018. Viene inoltre precisato, correggendo sul punto la risposta 73/2019, che i costi sostenuti per acquisto di beni immateriali assumono rilevanza solo se i beni stessi sono utilizzati esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio.

La risposta n. 86/2019 prende in esame nuovamente un interpello a cui l’Agenzia aveva già fornito la risposta n. 73/2019. Si tratta di una società che ha sostenuto negli anni dal 2012 al 2017 costi di diversa natura riguardanti la realizzazione e registrazione di un brevetto industriale.

La società ha capitalizzato questi costi nelle immobilizzazioni in corso senza procedere al loro ammortamento. Nell’esercizio 2018, si è avviato l’ammortamento dato che in tale anno il brevetto è venuto a compimento. L’istante ritiene che i costi sostenuti in anni precedenti rilevino integralmente per il calcolo del credito per la ricerca e sviluppo nel 2018 e non vadano invece computati nella media.

L’Agenzia, ribadendo quanto già indicato nella risposta 73, sottolinea che i costi rilevano, per la determinazione del credito di imposta, nell’esercizio di competenza fiscale determinato ai sensi dell’articolo 109 del Tuir, a nulla rilevando la loro capitalizzazione. Per le prestazioni di servizi, in particolare, si assumerà l’anno di ultimazione della prestazione. Pertanto, i costi sostenuti nel 2012-2014, ancorché capitalizzati ed ammortizzati solo dal 2018, non generanno credito di imposta, ma si considereranno per la media.

Per quanto poi riguarda il contenuto dei costi, l’Agenzia, oltre a ribadire che i costi per il marchio e quelli per i materiali dei prototipi non rientrano nelle voci agevolate, precisa (correggendo la precedente risposta 73) che i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Fonte “Il sole 24 ore”

Le contestazioni sul bonus R&S portano al «credito inesistente»

 

Primi controlli dell’Agenzia sulle modalità di utilizzo dell’agevolazione
Sanzioni da qualificare in maniera corretta per l’indebita compensazione
L’utilizzo dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo inizia ad essere al centro dei controlli dell’amministrazione finanziaria. Le questioni interpretative interessano, innanzitutto, il requisito della novità. Queste contestazioni si riflettono sul piano sanzionatorio, quando l’ufficio ritiene di elevare sanzioni per indebita compensazione di un credito considerato inesistente o non spettante.
Sul concetto di novità va detto che l’agenzia delle Entrate ha sempre legato la definizione di prodotto o processo nuovo al concetto di innovazione nelle sue diverse gradazioni, chiarendo che – ai fini dell’eleggibilità delle attività – rimarrebbero escluse tutte quelle trasformazioni di processo o di prodotto che rappresentano un mero «adattamento della tecnologia esistente» (circolare 10 maggio 2005, n. 25/E). Quando l’oggetto dell’attività di ricerca e sviluppo costituisca il miglioramento di un processo produttivo, l’eventuale contestazione relativa alla non spettanza non potrebbe operare. Più in generale, va sgombrato il campo da un equivoco. È ovvio, infatti, che qualunque ricerca parta dai risultati di ricerche precedenti. Ragionare in maniera differente equivarrebbe a dire che, siccome il campo magnetico rotante è stato studiato da Galileo Ferraris, da allora nessun lavoro sulle macchine elettriche sarebbe degno di essere chiamato ricerca.
Nello stesso senso si sarebbe pure espressa l’agenzia delle Entrate, secondo cui sarebbero agevolabili «le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, a modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto)» (circolare 10 maggio 2005, n. 25/E).
Quanto ai profili sanzionatori, gli uffici sono soliti elevare, quanto meno in un primo tempo, la sanzione per indebita compensazione di un credito d’imposta considerato «inesistente per mancanza del requisito costitutivo», piuttosto che «non spettante». Si tratta di una scelta di non poco conto, dal momento che la sanzione per utilizzo del credito d’imposta non spettante è pari al 30% del credito. Viceversa, nel caso di contestazione di un credito inesistente si applicherebbe la sanzione dal 100% al 200%, senza possibilità, peraltro, di potere fruire della «definizione agevolata delle sanzioni».
Si è dell’avviso che questo approccio sia contrario agli obiettivi dell’articolo 13, comma 5 del Dlgs n. 471/1997, pure considerando i chiarimenti forniti dalla Relazione illustrativa al Dlgs n. 158/2015 di «revisione del sistema sanzionatorio».
La sanzione prevista per l’indebita compensazione di crediti inesistenti dovrebbe riguardare le sole ipotesi in cui ricorra un comportamento fraudolento del contribuente, come nel caso in cui venga allestito un apparato contabile ed extracontabile per documentare (sulla carta) attività di ricerca e sviluppo che, in realtà, non sono mai state svolte; o ancora, laddove il credito d’imposta venga creato artificiosamente in sede di compilazione del modello F24 (Risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E).
Viceversa, nel caso di questioni interpretative, quali ad esempio la lamentata carenza del requisito della novità della ricerca per potere beneficiare dell’agevolazione, non potrebbe certo ricorrere l’ipotesi del credito inesistente, ma al più quella del credito «non spettante». Pare indubbio, infatti, che laddove il credito d’imposta sia stato inserito nella dichiarazione, accompagnato dalla relazione illustrativa dei progetti, come pure dalla certificazione del revisore legale dei conti attestante l’effettività dei costi sostenuti, non possa essere addebitato al contribuente alcun comportamento fraudolento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Diego Avolio
Benedetto Santacroce

Nel decreto sblocca-cantieri torna il superammortamento ed entra il taglio dell’Ires al 22,5%

Il decreto sblocca-cantieri si allarga e punta a prendere la forma di un provvedimento a tutto campo per la crescita: la vera «manovra-bis» nell’ottica del governo, chiamata non a correggere i conti ma a spingere il Pil.

Per farlo, nelle prime versioni conta 35 misure articolate in aree: fisco per la crescita, investimenti privati e investimenti pubblici. Nel primo capitolo si incontra la replica del super-ammortamento, per gli investimenti in beni strumentali fino a 2,5 milioni di euro effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre. Escluse però autovetture, immobili e attrezzature «di lunga durata». Nel capitolo fiscale dovrebbe poi trovare spazio la riduzione progressiva dell’Ires con l’obiettivo di tagliarla dal 24 al 20 per cento, all’interno di un taglio al cuneo fiscale che comprende anche la stabilizzazione della riduzione del 30% ai premi Inail avviata per il 2019-21 dalla legge di bilancio. Ma la misura deve ancora risolvere il problema delle coperture per trovare una definizione. Sempre in campo fiscale, tra le novità in arrivo va segnalata l’eliminazione dell’obbligo di interpello per accedere al Patent Box, lo sconto fiscale sui beni immateriali, la proroga del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, l’estensione delle agevolazioni per il rientro dei cervelli dall’anno d’imposta 2020. In cantiere anche una correzione necessaria per rimettere in moto il mercato dei Pir (Piani individuali di risparmio): si prevede una «rimodulazione progressiva della quota di investimenti qualificati» da destinare al Venture Capitale e all’Aim per arrivare «gradualmente alla percentuale del 3,5%» introdotta con la manovra.

Un’altra correzione arriva poi per la Flat Tax: i datori di lavoro che accedono alla tassa piatta dovranno comunque applicare le ritenute ai loro dipendenti.

Si studia poi un versante sugli investimenti locali, con una replica da 450 milioni per la spinta alla spesa in conto capitale dei Comuni fino a 50mila abitanti. Agli enti locali si estende poi il piano di dismissioni immobiliari.

Sotto esame anche i tempi di pagamento, in particolare nelle transazioni fra privati. Come forma di «moral suasion», si chiede alle aziende di dichiarare nelle scritture contabili i tempi medi utilizzati per pagare i propri fornitori, evidenziando quelli che sforano i tetti di legge.

Il provvedimento rappresenta nelle intenzioni del governo una sorta di antipasto al Def di aprile, nel quale potrebbero trovare posto anche i progetti più ampi di riforma fiscale. Ai tavoli del Mef si è tornati in questi giorni a parlare della trasformazione in sconto fiscale del bonus da 80 euro, oggi classificato come spesa pubblica. La mossa, complicata, non troverà spazio nel decreto, ma si riapre appunto in vista del Def.

In fatto di fisco, in prima fila c’è il taglio Ires per utili e riserve che vengono lasciati in azienda e non distribuiti ai soci. Sul tavolo c’è l’idea di un taglio dell’aliquota, che punta a ridurla di quattro punti. Non tutto subito, ma una parte delle coperture arriverebbe dall’addio alla mini-Ires, che si sta rivelando più complicata del previsto nelle sue traduzioni pratiche. A inizio settimana lo ha riconosciuto anche il sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia, all’assemblea delle piccole e medie imprese di Assolombarda. Di qui l’idea di utilizzare le risorse messe a bilancio per questa misura (1,1 miliardi per il 2019, 1,5 per il 2020 e 1,9 per il 2021) per avviare il taglio dell’aliquota: già per il 2019 si potrebbe scendere a 22,5%, per poi abbassarsi di un punto all’anno per arrivare a regime al 20% nel 2021-22. Questo è il calendario che si ricaverebbe dal quadro finanziario attuale; ma come sottolineato a Milano dallo stesso Garavaglia l’ambizione è quella di ridurre i tempi planando al 20% già con la manovra d’autunno. Saldi e clausole permettendo.

Bonus R&S circoscritto per i gruppi di imprese

Stretta sul bonus ricerca e sviluppo per i gruppi. La legge di Bilancio ha apportato numerose modifiche alla disciplina del credito d’imposta R&S, intervenendo sia sul meccanismo di calcolo del beneficio sia sugli obblighi documentali, ed introducendo restrizioni per la ricerca svolta nei gruppi.

In questo contesto, in continuità con il Dl 87/2018, è evidente l’intenzione di porre sotto la lente la ricerca infragruppo. Si è infatti assistito all’introduzione di una serie di misure atte, in taluni casi, a limitare l’entità del beneficio – come nel caso dell’inammissibilità delle spese per l’acquisto infragruppo di competenze tecniche e privative industriali – e in altri casi a disincentivare comportamenti elusivi.

In tema di ricerca infragruppo, tra le modifiche apportate dalla legge di Bilancio, suscita particolare interesse la nuova disciplina delle spese agevolabili relative alla cosiddetta ricerca «extra muros». Viene ora previsto che, tra le spese relative ai contratti di ricerca affidata a soggetti terzi, debbano escludersi i contratti con le imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Da una prima lettura della norma, erano sorti non pochi timori che questa esclusione dovesse intendersi come un divieto assoluto di agevolazione dei costi di ricerca infragruppo. Tuttavia, dovrebbero ritenersi valide le puntualizzazioni della relazione illustrativa al Dm 27 maggio 2015, che aveva chiarito che le commesse affidate alle società del gruppo dovessero ritenersi escluse dalle spese per ricerca «extra muros», qualificandosi piuttosto ai fini dell’agevolazione nell’ambito della ricerca «intra muros».

L’esplicita esclusione dalla ricerca «extra muros» prevista dalla nuova norma non pare, quindi, produrre effetti diversi rispetto alla disciplina precedente, potendosi ritenere che la ricerca infragruppo rimanga, come in passato, ancora agevolabile secondo le regole già chiarite dalla circolare 5/E/2016. Questo è confermato dalla relazione illustrativa al Ddl Bilancio, che fa espressamente salva la regola della riqualificazione in ricerca «intra muros» dei contratti di ricerca stipulati con altre imprese dello stesso gruppo.

Al comma 72 della legge di Bilancio è inoltre presente una norma interpretativa secondo la quale, nell’ambito dell’attività di R&S eseguita da commissionari residenti per conto di imprese residenti in Ue, See o paesi white list (agevolabile ai sensi del comma 1-bis del Dl 145/2013), assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato. Questa previsione sembra voler colpire eventuali abusi in caso di localizzazione fittizia dell’attività R&S in capo ad una commissionaria italiana la quale, affidando a sua volta la ricerca a soggetti terzi al di fuori del territorio nazionale, possa configurarsi come mero «conduit».

L’attuale formulazione della norma, nello scoraggiare configurazioni elusive, pare tuttavia fin troppo penalizzante per le commissionarie italiane che, pur affidando in parte la ricerca a soggetti terzi, mantengono un ruolo significativo nello sviluppo dei progetti apportando know-how e competenze. A tal proposito, andrebbero meglio chiariti sia i risvolti applicativi che l’efficacia temporale della norma che, in quanto interpretativa, avrebbe in principio effetti retroattivi.

Fonte “Il sole 24 ore”

Credito ricerca e sviluppo, l’autonomo non indica il luogo di svolgimento dell’incarico

Dal 2019, i lavoratori autonomi possono svolgere attività di ricerca e sviluppo senza dover indicare in modo specifico il luogo di svolgimento fisico dell’incarico assegnato: elemento, quest’ultimo, divenuto irrilevante ai fini del calcolo del relativo credito d’imposta. Questa modifica rappresenta – unitamente alla riduzione della misura del beneficio fiscale (dal 50% al 25%) per i costi sostenuti per le consulenze a professionisti nello svolgimento di attività per R&D – la principale novità introdotta dalla legge 145/2018.

La modifica legislativa ha infatti introdotto, nell’articolo 3 del Dl 145/2013, il comma 6 della lettera a-bis), che ammette in modo autonomo e distinto – rispetto agli oneri per il personale con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato – i costi per i lavoratori autonomi o comunque con un rapporto «diverso dal lavoro subordinato».

Questa individuazione autonoma dei lavoratori autonomi rispetto a quelli subordinati, muta completamente quanto in vigore fino al 31 dicembre 2018 per le modalità ed il luogo di svolgimento dell’attività di ricerca effettuata. Infatti, fino al 31 dicembre 2018 (e quindi anche per il calcolo da effettuarsi in vista delle chiusure di bilancio per questo esercizio), il costo del personale impiegato nell’attività di R&D era cumulativamente rappresentato (sia per i professionisti sia per i dipendenti) nella lettera a) del già citato comma 6, senza quindi alcuna distinzione. Questa miscellanea di rappresentazione aveva comportato la necessità di un intervento normativo complementare tramite il Dm 27 maggio 2015 dove all’articolo 4, comma 1, lettera a-2), si enunciava che i rapporti di collaborazione con il committente «compresi gli esercenti arti e professioni» per rientrare nell’ambito del costo del personale agevolabile, dovevano essere caratterizzati dallo svolgimento dell’attività solo all’interno delle strutture o laboratori del committente medesimo (ricerca intra muros). In caso contrario, invece, interveniva la circolare 5/E del 16 marzo 2016, laddove (paragrafo 2.2.1) si precisava che nel caso in cui il professionista avesse svolto l’attività in totale autonomia di mezzi e di organizzazione, il suo costo avrebbe dovuto essere annoverato nell’ambito della ricerca «extra muros».

Questa sottile ma importante differenza, ha avuto nel corso delle varie e numerose modifiche legislative importanti influssi sia a livello di calcolo del beneficio (50% o 25% di agevolazione del costo sostenuto a seconda degli anni) sia a livello di calcolo della media triennale di raffronto 2012-2014 (sulla base della diversa classificazione fra intra o extra muros). Queste difficoltà dal 2019 non sono più presenti a livello normo-pratico, avendo il legislatore provveduto a espungere il costo per lavoro autonomo impiegato nella ricerca dal costo del personale subordinato e sia perché il suddetto costo consulenziale rientra – nel nuovo comma 6-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2013 – unitamente ai costi per la ricerca extra muros, nel plafond di oneri aventi un riconoscimento univoco al 25 per cento.

Fonte “Il sole 24 ore”