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Adeguato assetto d’impresa contro i primi segni di crisi

L’amministratore risponde con il proprio patrimonio per le inosservanze

Dal 16 marzo 2019, con il codice della crisi (Dlgs 14/19) tutti gli amministratori che non avranno dotato l’azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, capace di intercettare gli indizi di crisi e soprattutto la perdita della continuità aziendale, risponderanno con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali della società amministrata per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Una rivoluzione epocale che sarà fonte di seria preoccupazione per tutti gli amministratori di società. Per capire come strutturare la gestione aziendale e cosa fare in azienda per limitare la responsabilità patrimoniale degli amministratori bisogna capire cosa il legislatore intende quando, nel comma 2 dell’articolo 2086 del Codice civile, ha inserito il periodo « assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale», ossia cosa si intende per rilevazione tempestiva della crisi e cosa per continuità aziendale.

Per rivelazione tempestiva della “crisi” cosa si deve intendere? La constatazione di elementi certi e precisi che dimostrano l’effettività della crisi, cioè la semplice rilevazione dal bilancio di esercizio di eventuali squilibri economici o finanziari, oppure è necessario presidiare, con un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile, il manifestarsi di semplici indizi che potrebbero, se non fronteggiati, portare l’azienda alla crisi, cioè a non avere più l’equilibrio economico o finanziario?

Gli strumenti di controllo quantitativi sono in grado di identificare uno stato di crisi solo se la crisi è già in essere e ha già prodotto effetti visibili anche nelle grandezze di bilancio. In tali casi, la constatazione dello stato di crisi è la conferma dell’incapacità, del sistema di controllo interno all’azienda, di saper vigilare, e quindi di saper intercettare, sul sorgere degli indizi importanti che hanno poi inoculato il virus della futura crisi. Lo spirito della riforma è quello di favorire l’allerta precoce in modo da favorire il risanamento delle imprese e porre un presidio sulla robustezza del loro equilibrio economico e finanziario. Quindi, un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile non può essere quello che constata semplicemente i danni causati dalla crisi, ma deve essere un insieme sistemico di strumenti che garantisca la rilevazione precoce degli indizi di crisi. A supporto di ciò si può riportare l’altra disposizione già in vigore dal 16 marzo 2019 (l’articolo 14, comma 1) che impone al revisore «di segnalare allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi». Si parla di semplici indizi proprio a voler enunciare che il revisore e l’amministratore hanno l’obbligo di vigilare sulle possibili inoculazioni del virus della crisi prima che si propaghi nell’azienda e demolisca gli equilibri economico finanziari, facendo perdere la continuità aziendale.

Tale analisi non lascia dubbi sul fatto che gli strumenti di controllo quantitativo basati sul bilancio non hanno la capacità di rispettare le disposizioni del comma 2 dell’articolo 2086, perché essi non riescono a presidiare la rilevazione degli indizi di crisi e rilevano solo gli effetti sul bilancio di una crisi già avviata e conclamata.

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La predisposizione del budget garantisce il monitoraggio anticrisi

L’istituzione generalizzata dell’obbligo per l’impresa collettiva di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, a seguito dell’entrata in vigore a marzo 2019 degli articoli 375 e 377 del Codice della crisi d’impresa comporta la necessità per l’imprenditore non solo di valutare costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ma anche di monitorare la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione.

Si tratta di una previsione contenuta nell’articolo 14 del Codice, che entrerà in vigore ad agosto 2020 insieme al resto della riforma, che in realtà racchiude tutto il senso e la portata della normativa sugli adeguati assetti: è proprio l’adeguatezza dell’organizzazione che consente all’imprenditore il monitoraggio della crisi e della continuità aziendale.

L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve consentire all’imprenditore la verifica dell’equilibrio economico-finanziario e della gestione prospettica: questa indagine, che va condotta con periodicità proporzionata alla dimensione ed alla complessità dell’azienda (ed alle risorse umane e finanziarie disponibili), si basa su una serie di strumenti che tradizionalmente sono racchiusi all’interno del macro-contenitore denominato “controllo di gestione”.

Una lettura coordinata della norma codicistica sugli adeguati assetti insieme al Codice della crisi, conduce a ritenere sussistente l’obbligo di istituzione di un adeguato controllo di gestione, atto a consentire le verifiche consuntive e prospettiche necessarie al monitoraggio previsto dall’articolo 2086 riformato, che prevede – appunto – la necessità di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e la perdita della continuità aziendale.

Dalla lettura dell’articolo 2 del Codice emerge chiaramente come la definizione di crisi d’impresa che viene data sia tipicamente finanziaria e prospettica: solamente strumenti di controllo di gestione di tipo prospettico possono consentire all’imprenditore di disporre di informazioni sufficienti e tempestive.

Parlare di previsioni, per molti imprenditori, può risultare difficoltoso: la modesta managerializzazione ed informatizzazione dell’impresa, la velocità del mercato e delle tecnologie, la digitalizzazione e la globalizzazione sono tutti fenomeni che minano alla radice la fiducia dell’imprenditore nelle previsioni, e spesso lo scoraggiano anche all’adozione dello strumento. Non è infrequente che taluni imprenditori ritengano il budget uno strumento che mal si attaglia alla propria realtà aziendale, rispetto alla quale lamentano una modesta visibilità temporale sia dei volumi che dei prezzi; si tratta purtroppo di un circolo vizioso in quanto l’impresa che non si dota di un budget non affina internamente le relative competenze e resterà sempre incapace di dotarsene.

Viceversa, istituire un controllo di gestione che, sulla base di una contabilità analitica, consenta un monitoraggio dei costi e dei ricavi e conduca alla predisposizione di un budget, rappresenta in sé un percorso di accrescimento della dotazione di competenze manageriali interne all’impresa. Il processo di costruzione del budget, nella sua trasversalità, conduce proprio a confronto interno, dialogo e sforzo del singolo di far parte di un collettivo, ed è fondamentale per il miglioramento della capacità di previsione quale frutto di un sistema organizzato.

Un buon controllo di gestione può non generare necessariamente una previsione precisa, ma rappresenta un eccellente strumento di misurazione della performance, in grado di consentire rapide correzioni di tiro e interventi incisivi e tempestivi. Anche se le previsioni dovessero risultare a volte imprecise, i processi decisionali che vengono attivati per la sua predisposizione e le interazioni tra manager interni legate alla sua gestione periodica sono fondamentali per migliorare la competitività dell’azienda.

Anche, e forse soprattutto, l’impresa che si dichiara incapace di un proprio budget può ricevere grande beneficio dall’istituzione di un controllo di gestione, il quale può quindi passare da un mero tema di compliance, legato ad una norma vigente che non lascia spazio a malintesi, ad un progetto di crescita interna e di sviluppo di competenze, anche tramite consulenti esterni che consentano questa evoluzione.

Fonte “Il sole 24 ore”

Crisi d’impresa, l’assenza delle scritture contabili «pesa» sull’amministratore

Tra le norme destinate a entrare subito in vigore vi sono quelle destinate a modificare alcuni articoli del codice civile e, in particolare, l’articolo 378 rubricato «Responsabilità degli amministratori» che va a modificare i disposti dell’articolo 2486 del codice civile.

Tale articolo introduce, nell’ambito della liquidazione giudiziale, un parametro presuntivo di quantificazione dei danni arrecati dall’organo amministrativo in conseguenza dei poteri a esso attribuiti per la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, laddove si verifichi una causa di scioglimento della società.

Infatti, il nuovo testo dell’art. 2486 del codice civile stabilisce che, quando è accertata la responsabilità degli amministratori, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Viene, comunque, fatta salva la prova, da parte degli amministratori convenuti, di un diverso ammontare del danno risarcibile

Ma la situazione diventa molto più pesante per gli amministratori laddove a carico della società sia stata aperta una procedura concorsuale. Infatti, lo stesso articolo prevede che se mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, trovando così applicazione un parametro risarcitorio spesso usato dalla giurisprudenza più risalente, ma che la corte di Cassazione aveva ritenuto di corretta applicazione solo in via assolutamente residuale (Cass. Civ. S.U. 6 maggio 2015, n. 9100).

La portata dell’intervento riformatore è di notevole rilevanza e costringerà tutti gli amministratori a porre una particolare attenzione non solo alla corretta tenuta delle scritture contabili, ma anche a una corretta custodia e conservazione anche nelle fasi più «delicate» della vita dell’impresa.

Si può, quindi, legittimamente affermare che l’intento latamente punitivo della norma in parola dovrebbe o vorrebbe sanare quelle situazioni, che molto spesso si verificano nelle procedure concorsuali, nelle quali il curatore si ritrova nella parziale o completa impossibilità di ricostruire la contabilità della società sia per una corretta gestione del fallimento, sia ai fini della valutazione di eventuali responsabilità degli organi della stessa.

Ne consegue che il «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» ha posto una pietra miliare non solo nell’individuazione di un parametro oggettivo, ma soprattutto ha fornito un nuovo parametro quantitativo del danno cagionato dagli organi sociali, da cui difficilmente la giurisprudenza riuscirà a discostarsi nella futura valutazione delle controversie sottoposte alla sua attenzione, mettendo definitivamente fine a lunghi dibattiti giurisprudenziali.

Fonte “Il sole 24 ore”