L’art. 6, D.Lgs. 24.9.2015, n. 159 ha modificato l’art. 1, L. 11.10.1995, n. 423, prevedendo che la sospensione sia disposta dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d’imposta. A tal fine non è più necessario, come richiesto nella previgente disposizione, che il contribuente paghi l’imposta dovuta, essendo sufficiente che dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente. Il decreto prevede, altresì, che i termini di prescrizione e decadenza per l’irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione siano sospesi sino al 31.12 dell’anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il procedimento penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti. Nel caso in cui il procedimento nei confronti del professionista si concluda con un’assoluzione, l’Ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente (non è più prevista, come nella previgente disposizione, la maggiorazione del 50% delle sanzioni).
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Proroga al 10/06/2021 per l’adesione al servizio di consultazione
Il decreto sostegni (DL41/2021) ha prorogato al 10/06/2021 i termini di conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta 2019
Il calo del fatturato di novembre fa slittare anche l’acconto Iva
L’acconto Iva in scadenza il 28 dicembre è prorogato al 16 marzo 2021 per i contribuenti che, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a quelli di novembre 2019. La proroga scatta anche in assenza del calo di fatturato per alcune delle categorie più danneggiate dall’emergenza.
L’articolo 2 del Dl 157/2020 (decreto Ristori-quater) ha previsto la sospensione dei versamenti fiscali che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’Iva e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione riguarda i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione chenel mese di novembre 2020 hanno subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 33% rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del mese di novembre 2019. Anche i contribuenti trimestrali si ritiene debbano eseguire la verifica con riferimento al mese di novembre; il caso, infatti, era stato già affrontato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2020 con riferimento alla proroga della scadenza del 16 aprile e 16maggio. In quella circostanza, il confronto del fatturato dei mesi di marzo e aprile2020 rispetto agli analoghi mesi del 2019, secondo l’Agenzia andava fatto sulla base dei mesi anche per i trimestrali.
Considerato che la norma reca ora la stessa formulazione, si può giungere alla stessa conclusione.
Per il calcolo del fatturato, è possibile rifarsi alle indicazioni già fornite con la circolare 9/E secondo cui il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo in riferimento le operazioni effettuate nel periodo (il mese di novembre, in questo caso) che hanno partecipato alla liquidazione periodica, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese non rilevanti ai fini Iva.
Possono invece fruire della proroga anche in assenza di calo di fatturato tre categorie di soggetti:
coloro che esercitano una delle attività sospese dal Dpcm del 3 novembre 2020 (musei, teatri, palestre, eccetera);
soggetti che esercitano le attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona arancione e in zona rossa, alla data del 26 novembre2020;
ai soggetti che operano nei settori indicati nell’allegato 2 del Dl 149/2020 (principalmente commercio al dettaglio), alberghi, tour operator e agenzie di viaggio che avevano domicilio fiscale, sede legale e sede operativa in zona rossa alla data del 26 novembre 2020.
Il riferimento alle scadenze del mese di dicembre (e non, invece, del 16 dicembre) ha come conseguenza che risulta sospeso anche il termine per il versamento dell’acconto Iva, la cui scadenza è prevista per il 28 dicembre (essendo il 27 domenica).
L’obbligo di versamento riguarda, in generale, tutti i contribuenti Iva, con eccezione di coloro i quali non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, e di coloro che non dispongono dei dati su cui si basa il calcolo (ad esempio, chi si trova nel primo anno di attività). Inoltre, l’acconto non è dovuto se l’ammontare non è superiore a 103,29 euro. Imprese e professionisti determinano l’acconto sospeso secondo gli ordinari criteri.
Ai fini del calcolo è possibile scegliere tra tre possibili metodi:
metodo analitico, che prevede il versamento di un acconto pari al 100% dell’imposta dovuta per le operazioni effettuate dal 1° al 20 di dicembre (1°ottobre – 20 dicembre per i trimestrali);
metodo storico, che prevede il versamento di un acconto pari all’88% dell’imposta relativa all’analogo periodo dell’anno precedente;
metodo previsionale, ovvero sulla base delle dell’imposta che sarà dovuta per l’ultimo periodo del 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo.
Stangata sulle auto aziendali: per gli utenti costi triplicati
Nella bozza della legge di Bilancio spunta una stangata sulle auto aziendali: il reddito in natura imputato ai dipendenti (fringe benefit) per la possibilità di utilizzarle anche nel tempo libero (il cosiddetto uso promiscuo) viene triplicato. Stesso aumento per la trattenuta sullo stipendio di chi non ha reddito in natura perché “restituisce” al datore di lavoro la quota corrispondente all’uso privato.
La prima versione del testo del disegno di legge di Bilancio che sta circolando tocca anche l’articolo 51 del Tuir. La norma, per com’è oggi in vigore, stabilisce che per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose) gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori, concessi «in uso promiscuo» ai dipendenti o agli amministratori, il valore del compenso in natura (per la parte dell’uso personale) da assoggettare, in capo agli utilizzatori, a tassazione (Irpef e addizionali) anche ai fini previdenziali, è pari al 30% «dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali» Aci, «al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente» (al lordo dell’Iva della fattura che va pagata nell’anno). La stretta che si sta preparando prevede l’eliminazione della percentuale del 30%. Dunque, i 15.000 chilometri di «percorrenza convenzionale» annuale verrebbero tassati tutti, mentre finora si è pagato solo su 4.500 chilometri.
Le conseguenze, che si sentirebbero già da gennaio 2020, sono pesanti: su un’auto media, si passerebbe da un prelievo di circa 600 euro a quasi 2mila (si veda l’esempio nelle schede a destra). Analogo sarebbe l’aumento della trattenuta per i lavoratori che invece rimborsano l’uso privato. Il tutto per la preoccupazione degli operatori del settore (si vedano ancora le schede destra).
Non solo: i calcoli non tengono conto del fatto che l’aumento del valore del fringe benefit comporterà ulteriori costi indiretti:
farà ridurre le detrazioni per lavoro dipendente e quelle per gli eventuali familiari a carico;
se il reddito complessivo supererà il limite di 24.600 euro, non si potrà più fruire pienamente degli 80 euro del bonus Renzi, se ancora applicabile nel 2020;
se il reddito complessivo supererà i 120.000 euro, il contribuente avrà una riduzione degli oneri detraibili.
Lo bozza esclude dalla stretta solo gli agenti di commercio. Che però normalmente non hanno mai avuto fringe benefit, non essendo quasi mai lavoratori dipendenti.
Dal lato dell’azienda, nulla cambia a livello normativo. Quindi, per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, la deduzione dei relativi costi rimarrà del 70 per cento.
Ma la deduzione era del 90% fino al 2012 e del 100% (del solo fringe benefit) fino al 2006 . Già queste strette, assieme a quelle su deduzioni e detrazioni sui costi di acquisto e manutenzione o di leasing o noleggio del veicolo scattate sempre nel 2012, hanno messo in discussione la convenienza della mobilità aziendale con veicoli forniti dal datore: i rimborsi chilometrici ai dipendenti che usano mezzi propri non sono soggetti a limiti.
Se le aziende non hanno cambiato politica sinora, è stato anche per mantenere l’auto aziendale come leva retributiva nei confronti dei dipendenti, che la apprezzano da sempre. Ma potrebbero cambiare idea, di fronte all’aggravio fiscale che si prepara.
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Lotta alle false compensazioni, il governo punta a 1-2 miliardi
Secondo il presidente Inps Tridico si potrebbe arrivare anche a cinque
Dalla stretta sulle indebite compensazioni tra crediti fiscali e debiti contributivi il governo potrebbe recuperare uno o due miliardi a partire dal 2020, secondo quanto fatto filtrare ieri da fonti vicine al dossier. Ma dopo l’incontro tecnico in Ragioneria generale dello Stato cui hanno partecipato anche i vertici dell’Inps, il presidente dell’Istituto, Pasquale Tridico, s’è detto più ottimista. «Sono convinto che si possa arrivare almeno fino a 5 miliardi – ha spiegato Tridico al Sole24Ore – una stima che tiene conto della dinamica delle somme per compensazioni che l’Agenzia delle Entrate ha trasferito a Inps negli ultimi anni, del tutto anomala rispetto al contesto economico, e dell’effetto deterrenza che può generare un buon filtro preventivo sulle future richieste di compensazione». Tridico ha riferito di un clima molto costruttivo tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel progetto, dall’Agenzia delle Entrate al Mef: «È stato riconosciuto il fatto che c’è un problema con i crediti fiscali e che può essere affrontato nell’ambito dell’azione che il governo intende mettere in campo sul fronte anti-evasione».
Tra il 2012 e il 2018 i trasferimenti dell’Agenzia all’Inps sulla base di crediti fiscali riconosciuti hanno in effetti registrato una crescita del 74%, arrivando oltre i 13 miliardi. Ma bisogna tener conto di alcune ragioni oggettive che hanno determinato quel salto: lo split payment, per esempio, ha prodotto dal 2015 un forte aumento dei crediti Iva. E lo stesso è avvenuto con le ultime novità normative sulla gestione dei crediti per le imposte dirette. «Non tutte le maggiori richieste di compensazioni sono truffaldine – ha affermato ancora Tridico – ma noi abbiamo riscontrato casi estremi, richieste di crediti impossibili come quelli di un’azienda con 5 addetti che ha presentato compensazioni per 80 milioni sul bonus Renzi».
Il giro di vite sulle richieste anomale avverrebbe con l’attivazione di una piattaforma informatica tramite la quale Agenzia delle Entrate possa leggere la congruità o meno delle richieste fatte da un sostituto d’imposta tramite il modulo F24 con indici condivisi con Inps e Inail. E in casi estremi scatterebbero “codici automatici di cifratura e blocco” che annullino il riconoscimento del credito. In caso di stop il soggetto interessato avrebbe comunque trenta giorni di tempo per dimostrare le sue ragioni e procedere con la richiesta, come del resto già oggi avviene per i soli crediti erariali: «In pratica invertiamo l’onere della prova consentendo alle aziende oneste tempi certi per perfezionare le domande» dice ancora Tridico, secondo il quale la piattaforma informatica potrebbe essere attivata entro gennaio, anche tenendo conto dei tempi necessari per i bandi.
Il presidente dell’Inps ha fatto riferimento alle idee dell’economia comportamentale per spiegare l’effetto deterrenza che le nuove misure potrebbero innescare: «Si tratta di una spinta gentile (nudge in inglese; ndr) per far sì che le aziende si presentino con domande di compensazione congrue sapendo di trovarsi di fronte a un sistema informatico capace di leggere i loro dati incrociando archivi diversi, il nostro, quello di Inail o di altri istituti, in pieno regime di interoperabilità».
L’Istituto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro ha confermato il suo interesse per il progetto di una piattaforma digitale con codici di controllo (si è parlato anche della possibilità di utilizzare la tecnologia Blockchain) pur non nascondendo una certa cautela. Da qualche tempo Inail ha per esempio chiesto di poter accedere all’archivio dati UniEmens di Inps per costruire indici analitici sul profilo di rischio dei lavoratori e costruire i cosiddetti “cruscotti della prevenzione aziendali” ma, finora, il progetto è rimasto nei cassetti.
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Niente forfait per l’unico fornitore della partecipata
L’imprenditore individuale o il professionista, che siano l’unico o il principale fornitore di una società partecipata dai medesimi, possono conseguire il controllo di fatto, con la conseguente inapplicabilità del regime forfettario.
Il caso è stato analizzato dalla risposta a interpello 398/2019 di ieri a un interpello e riguardava un ingegnere, esercente una attività compresa nel codice Ateco 71.12.10 che, al contempo, deteneva una partecipazione pari al 40% in una società di ingegneria esercente attività riconducibile al medesimo codice Ateco. L’istante precisava, inoltre, che il restante 60% era posseduto da un soggetto a lui non legato.
Considerato che la partecipazione del 40% non consentiva al possessore di esercitare alcun tipo di controllo nella società, l’istante riteneva di poter applicare il regime forfettario. Infatti, a norma del comma 57 della legge 190/2014, la partecipazione in una srl ostacola l’applicazione del regime forfettario solo se, congiuntamente, si verificano due requisiti:
il controllo diretto o indiretto della società
e l’esercizio di una attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del contribuente forfettario.
Per verificare il requisito del controllo, si deve far riferimento a quanto disposto dall’articolo 2359 del Codice civile secondo cui sono considerate “controllate” le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria e le società che sono sotto influenza dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Nel caso descritto dall’istante non era verificata alcuna di queste condizioni. Tuttavia, l’Agenzia, nella risposta, afferma che, tenuto conto che il soggetto forfettario era probabilmente il principale fornitore della società, tale circostanza integrava il controllo di fatto e, quindi, l’inapplicabilità del regime forfettario.
Nella giornata di ieri l’Agenzia ha poi pubblicato altre due risposte in materia. Con la risposta 399, viene confermato che, nel caso di svolgimento dell’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o di colui che lo è stato nei due anni precedenti, la decadenza dal regime forfettario avviene dall’anno successivo.
Nella fattispecie, il contribuente ipotizzava di chiudere la partita Iva entro la fine dell’anno 2019. Ne consegue che il regime forfettario è applicabile nel corrente periodo di imposta poiché la causa ostativa deve essere verificata alla fine del medesimo. Il caso riguardava un perito industriale che, a partire da novembre 2018 aveva iniziato una collaborazione professionale con una società emettendo parcelle verso quest’ultima e che 2019 aveva poi intensificato tale collaborazione per poi essere assunto con contratto di lavoro dipendente, chiudendo così la partita Iva. Si tratta, in effetti, di un percorso virtuoso in cui il forfettario è divenuto un dipendente.
Infine, con la risposta 397 si analizza un caso simile a quello già visto con la risposta 392 (si veda il Sole 24 Ore di ieri).
Bike e car sharing da certificare anche se pagati con la carta
La risposta dell’Agenzia esclude la qualificazione di attività a distanza
Si tratta di locazione di beni mobili e non rientra tra i servizi elettronici
I servizi di bike e car sharing, i servizi collegati alla sharing economy e alla gig
economy, in quanto non rientrano tra i servizi a distanza, vanno certificati
operazione per operazione con scontrini e ricevute fiscali o dal 1° gennaio 2020 con
documento commerciale, salvo in ogni caso l’emissione di fatture elettroniche. Con
la risposta a interpello 396/2019, pubblicata ieri 8 ottobre, l’agenzia delle Entrate
nell’occuparsi del servizio di bike sharing introduce di fatto un principio
applicabile per tutti quei servizi gestiti tramite piattaforme elettroniche e pagati
tramite app su internet anche se il pagamento avviene in modo tracciabile. La
certificazione riguarda tutte le operazioni anche quando rese a committenti privati
che non operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Non si tratta infatti di
operazioni riconducibili tra i servizi elettronici resi a committenti privati e, in
quanto tali, esonerate, al momento, dall’obbligo di certificazione secondo quanto
disposto dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019. Il prestare il servizio in
maniera automatizzata e l’accettare esclusivamente pagamenti con strumenti
elettronici non sono infatti sufficienti a qualificare il servizio stesso come
elettronico e, per l’effetto, ad esonerare il prestatore dalla documentazione con
corrispettivo dell’operazione: si tratta invece di un servizio riconducibile alla
locazione onerosa di cose mobili non rientrante, per l’effetto, tra quelli prestati
tramite mezzi elettronici elencati nel regolamento Ue 282 del 2011.
Certamente le conclusioni dell’Agenzia dovrebbero spingere a far riflettere il
legislatore per introdurre, in caso di tracciabilità dell’operazione, una maggiore
flessibilità per favorire tutte queste economie in divenire. Così come avvenne nel
1996 quando si individuarono le operazioni per le quali potevano operare gli
esoneri dalla documentazione con scontrino e ricevuta.
Il caso esaminato
L’istanza di interpello è stata presentata da una società che, svolgendo attività di
bike sharing, ha fatto realizzare una “applicazione” per smartphone e tablet grazie
alla quale gli utenti possono usufruire del servizio, utilizzando la propria carta di
credito per il relativo pagamento. Una volta effettuata la scansione del QR-code presente sulla bicicletta, viene effettuato il pagamento mediante sistema paypal o
carta di credito e, contemporaneamente, si sblocca automaticamente il lucchetto
elettronico che blocca il veicolo. Il periodo di noleggio termina con la chiusura del
lucchetto alla riconsegna della bicicletta presso uno dei totem dedicati. Sul
presupposto che si trattasse di servizi resi con mezzi elettronici, l’istante ha
richiesto se, oltre all’effettuazione di un incasso tracciabile, in caso di prestazione
verso clienti privati fosse sufficiente l’annotazione nel registro dei corrispettivi,
senza rilascio di ricevuta, scontrino o dal 1° gennaio 2020 di un documento
commerciale, prevedendo altresì l’emissione di una fattura elettronica ove richiesta
oppure se il cliente fosse un soggetto Iva.
La risposta
Ad avviso dell’Agenzia, il servizio di bike sharing non rientra tra quei servizi
elettronici resi a committenti privati, come individuati dall’articolo 7, paragrafo 1 ,
del regolamento Ue 282 del 2011. Si tratta invece di un’operazione di locazione
onerosa di cose mobili come già chiarito dalla Entrate con la risoluzione
478/E/2008. Non si è infatti in presenza di un servizio fornito attraverso internet o
una rete elettronica e con una natura che rende la prestazione esclusivamente
automatizzata, corredata da un intervento umano minimo ed impossibile da
garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Tra i servizi elettronici
rientrano invece le forniture di siti web e web-hosting, di software, di immagini,
testi e informazioni o di basi dati, nonché di musica, film, giochi e prestazioni di
insegnamento a distanza. Il fornitore del servizio di bike sharing deve quindi
rilasciare uno scontrino o una ricevuta fiscale e dal 1° gennaio 2020 un documento
commerciale, che potrà essere inviato al cliente, previo accordo, anche in formato
elettronico.
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La predisposizione del budget garantisce il monitoraggio anticrisi
L’istituzione generalizzata dell’obbligo per l’impresa collettiva di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, a seguito dell’entrata in vigore a marzo 2019 degli articoli 375 e 377 del Codice della crisi d’impresa comporta la necessità per l’imprenditore non solo di valutare costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ma anche di monitorare la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione.
Si tratta di una previsione contenuta nell’articolo 14 del Codice, che entrerà in vigore ad agosto 2020 insieme al resto della riforma, che in realtà racchiude tutto il senso e la portata della normativa sugli adeguati assetti: è proprio l’adeguatezza dell’organizzazione che consente all’imprenditore il monitoraggio della crisi e della continuità aziendale.
L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve consentire all’imprenditore la verifica dell’equilibrio economico-finanziario e della gestione prospettica: questa indagine, che va condotta con periodicità proporzionata alla dimensione ed alla complessità dell’azienda (ed alle risorse umane e finanziarie disponibili), si basa su una serie di strumenti che tradizionalmente sono racchiusi all’interno del macro-contenitore denominato “controllo di gestione”.
Una lettura coordinata della norma codicistica sugli adeguati assetti insieme al Codice della crisi, conduce a ritenere sussistente l’obbligo di istituzione di un adeguato controllo di gestione, atto a consentire le verifiche consuntive e prospettiche necessarie al monitoraggio previsto dall’articolo 2086 riformato, che prevede – appunto – la necessità di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e la perdita della continuità aziendale.
Dalla lettura dell’articolo 2 del Codice emerge chiaramente come la definizione di crisi d’impresa che viene data sia tipicamente finanziaria e prospettica: solamente strumenti di controllo di gestione di tipo prospettico possono consentire all’imprenditore di disporre di informazioni sufficienti e tempestive.
Parlare di previsioni, per molti imprenditori, può risultare difficoltoso: la modesta managerializzazione ed informatizzazione dell’impresa, la velocità del mercato e delle tecnologie, la digitalizzazione e la globalizzazione sono tutti fenomeni che minano alla radice la fiducia dell’imprenditore nelle previsioni, e spesso lo scoraggiano anche all’adozione dello strumento. Non è infrequente che taluni imprenditori ritengano il budget uno strumento che mal si attaglia alla propria realtà aziendale, rispetto alla quale lamentano una modesta visibilità temporale sia dei volumi che dei prezzi; si tratta purtroppo di un circolo vizioso in quanto l’impresa che non si dota di un budget non affina internamente le relative competenze e resterà sempre incapace di dotarsene.
Viceversa, istituire un controllo di gestione che, sulla base di una contabilità analitica, consenta un monitoraggio dei costi e dei ricavi e conduca alla predisposizione di un budget, rappresenta in sé un percorso di accrescimento della dotazione di competenze manageriali interne all’impresa. Il processo di costruzione del budget, nella sua trasversalità, conduce proprio a confronto interno, dialogo e sforzo del singolo di far parte di un collettivo, ed è fondamentale per il miglioramento della capacità di previsione quale frutto di un sistema organizzato.
Un buon controllo di gestione può non generare necessariamente una previsione precisa, ma rappresenta un eccellente strumento di misurazione della performance, in grado di consentire rapide correzioni di tiro e interventi incisivi e tempestivi. Anche se le previsioni dovessero risultare a volte imprecise, i processi decisionali che vengono attivati per la sua predisposizione e le interazioni tra manager interni legate alla sua gestione periodica sono fondamentali per migliorare la competitività dell’azienda.
Anche, e forse soprattutto, l’impresa che si dichiara incapace di un proprio budget può ricevere grande beneficio dall’istituzione di un controllo di gestione, il quale può quindi passare da un mero tema di compliance, legato ad una norma vigente che non lascia spazio a malintesi, ad un progetto di crescita interna e di sviluppo di competenze, anche tramite consulenti esterni che consentano questa evoluzione.
Fonte “Il sole 24 ore”
Imposte da versare anche con il bilancio in bozza
Un tema delicato attiene al rapporto tra versamento delle imposte e approvazione del bilancio: aspetto che va risolto alla luce del combinato disposto delle norme civilistiche e tributarie.
Sotto il primo profilo, il Codice civile dispone che l’assemblea ordinaria per le società di capitali debba essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. È peraltro, ammessa la possibilità che – in presenza di determinate circostanze – il bilancio sia approvato entro 180 giorni (cosiddetto temine lungo).
In merito alle situazioni che consentono il ricorso al termine “lungo”, oltre alla necessità di predisporre il bilancio consolidato, la norma fa riferimento a particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società: la casistica ha fatto registrare una molteplicità di ipotesi, dalla presenza di sedi secondarie al compimento di operazioni straordinarie, dalla costituzione di patrimoni destinati a specifici affari (articoli 2447-bis e 2447-septies del Codice civile) alla necessità di adeguarsi a nuovi principi contabili (tale conclusione appare confermata da un documento del Cndcec del 16 gennaio 2017).
Come insegna la Cassazione (sentenza 11452/2014), anche ai fini tributari – cioè per verificare se la dichiarazione dei redditi è stata presentata tempestivamente – l’agenzia è chiamata a valutare la ricorrenza nel caso concreto dei motivi che hanno suggerito il differimento del termine di approvazione del bilancio.
Tralasciando gli aspetti meramente civilistici connessi alle vicende descritte, è opportuno descrivere invece gli effetti dei citati termini sugli obblighi tributari, in primis sulla liquidazione delle imposte. Al riguardo rileva innanzitutto l’articolo 17 del Dpr n. 435/2001, in base al quale (nel testo modificato dall’articolo 7-quater, comma 19, del Dl n. 193/2016, con effetto dal 1° gennaio 2017) le società di capitali sono tenute a effettuare il versamento dell’Ires dovuta a saldo in base alla dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nei termini previsti dalla legge civilistica. In particolare, qualora il bilancio non sia approvato nel termine stabilito, il versamento dei tributi dev’essere comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (salvo le rateizzazioni di rito).
Ciò significa che l’omessa approvazione del bilancio non esenta né dall’obbligo di versamento delle imposte, né dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. A prescindere dalle cause che hanno condotto alla mancata approvazione, gli amministratori delle società devono comunque adoperarsi per la predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base del progetto di bilancio da loro predisposto. Perciò, in assenza di approvazione del bilancio (per le società di capitali) e del rendiconto (per le società di persone), scatta comunque l’obbligo di versamento delle imposte.
In caso contrario, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Dlgs n. 471/97. A ciò si aggiungano i riflessi da un lato sotto il profilo della responsabilità individuale degli amministratori, e dall’altro per quanto attiene agli adempimenti inerenti al deposito degli atti presso il Registro delle imprese. Infatti alcuni uffici del Registro ammettono il deposito anche di bilanci non approvati. Ad ogni buon conto, è indispensabile che nel libro delle decisioni dell’organo amministrativo nonché negli atti societari sia “certificato” il contenuto della bozza di bilancio in modo tale da avere un “solido” riferimento oggettivo del contenuto della bozza di bilancio.
Fonte “Il sole 24 ore”
I lavori anti-barriere architettoniche con Iva al 4%
Le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria per la quale si prevede, generalmente, l’Iva del 10%; tuttavia, la particolare finalità cui sono destinate determina l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 per cento. Le Entrate, con la risposta alla consulenza giuridica 18 di ieri, hanno fornito chiarimenti in merito alla corretta aliquota Iva da applicare ad alcune operazioni con particolare riguardo a quelle finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare, l’istante chiedeva di conoscere l’Iva da applicare alle seguenti fattispecie:
1) installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa;
2) interventi di modifica degli impianti per il miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote;
3) esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza;
4) canoni contrattuali per la disponibilità dell’impresa di manutenzione, a garantire l’intervento anche nelle ore festive o notturne.
Con riferimento ai punti 1) e 2) l’istante sosteneva di poter applicare l’aliquota del 4% nel caso di interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e al conseguimento della massima accessibilità possibile. È il caso, ad esempio, di un intervento di progettazione e installazione di un ascensore in un edificio che ne sia privo oppure quando si smantella un ascensore non accessibile o difficilmente accessibile alle persone con sedie a rotelle e se ne installa uno completamente accessibile alle persone con disabilità.
La risposta dell’Agenzia è conforme alla soluzione prospettata dal contribuente. Infatti, nel caso di eliminazione di barriere architettoniche, trova applicazione il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, secondo cui sono soggette all’aliquota Iva del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Nel caso, invece, di generico intervento di manutenzione straordinaria, trovano applicazione le regole secondo cui l’Iva si applica al 10%, anche sul valore dei beni significativi fino a concorrenza dell’importo della manodopera. In sostanza, la finalità dell’intervento (l’eliminazione delle barriere architettoniche) prevale sul resto. Confermata l’aliquota del 10%, suggerita dal contribuente, per i servizi accessori erogati in dipendenza di un contratto di manutenzione, finalizzati a integrare o mantenere in efficienza gli impianti di sollevamento e gli ascensori esistenti.
Fonte “Il sole 24 ore”
E-fattura, controlli non automatici se non si aderisce al cassetto Entrate
La mancata adesione al servizio di consultazione delle e-fatture non è di per sé rilevante come elemento di valutazione dell’analisi del rischio dei contribuenti: con una parziale ma assolutamente importante rettifica alla Faq 125 del 19 luglio 2019, l’agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente per precisare il rapporto tra adesione al servizio di consultazione, disponibile dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, e attivazione e realizzazione di controlli incrociati sulla base dei dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il Sistema di interscambio ed intersecati con quanto presente in altre banche dati a disposizione del fisco, secondo le regole stabilite dal decreto ministeriale 4 agosto 2016.
Con la prima versione della Faq 125, l’amministrazione finanziaria aveva attribuito un particolare valore a fini accertativi alla mancata adesione da parte dei contribuenti al servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.
La non adesione
Non aderire avrebbe costituito, secondo la prima versione pubblicata, un elemento valutabile nell’ambito dell’analisi del rischio di evasione dei contribuenti, i quali sarebbero risultati perciò potenzialmente selezionabili per effettuare le ordinarie attività di controllo. In caso di non adesione, i dati contenuti nei tracciati vengono infatti cancellati con memorizzazione esclusivamente di quelli a rilevanza fiscale.
La domanda, ufficializzata con la Faq 125 riguarda proprio la possibilità o meno per il fisco di effettuare comunque controlli incrociati, finalizzati a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, pur in mancanza dell’intero set informativo. Il Dm 4 agosto 2016 prevede infatti l’utilizzo dei dati di fatture e relative variazioni acquisiti mediante il sistema di interscambio. Come precisato dalle Entrate, e ribadito anche in sede di rettifica, i controlli incrociati saranno realizzati anche in caso di eliminazione del file completo della fattura elettronica.
L’adesione al servizio di consultazione permette infatti da un lato al contribuente di ritrovare in ogni momento le fatture emesse e ricevute ma, soprattutto, rende trasparenti e maggiormente collaborativi i rapporti con l’amministrazione finanziaria evitando l’attivazione delle procedure di analisi del rischio. La rettifica alla risposta 125 pubblicata ieri, precisa tuttavia come la mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dalle Entrate. Il dato testuale della risposta rettificata sembra in ogni caso riconoscere una valenza a fini accertativi, nell’ambito dell’attività di analisi del rischio, alla mancata adesione quando non si realizza da sola ma in costanza e in combinazione con altri elementi.
Fonte “Il sole 24 ore”
Spazio al ravvedimento per i versamenti frazionati
Il ravvedimento parziale diventa ufficiale. A prevederlo è l’articolo 4-decies del decreto crescita (Dl 34/2019) introdotto dalla legge 58/2019 di conversione. Il ravvedimento operoso, anche grazie alle lettere di compliance, è uno degli strumenti deflattivi più sfruttati dai contribuenti, poiché consente di regolarizzare spontaneamente un’irregolarità beneficiando di sanzioni particolarmente ridotte. Tuttavia, l’assenza di una previsione che consenta di dilazionare gli importi dovuti, è certamente uno dei punti deboli dell’istituto. Il contribuente, quindi, privo della disponibilità finanziaria necessaria, non può perfezionare il ravvedimento e quindi, ove attendesse i successivi provvedimenti dell’Agenzia (avviso bonario, cartella e così via) dovrebbe corrispondere sanzioni maggiori.
In sede di conversione del Dl crescita è stato introdotto il nuovo articolo 13-bis al Dlgs 472/97 (l’articolo 13 disciplina il ravvedimento operoso). La norma consentirà espressamente al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dal ravvedimento ordinario.
Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento.
La riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti è ̀ possibile operare il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni sanzionatorie previste. Gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo. Le nuove disposizioni si applicano però ai soli tributi amministrati dalle Entrate. Il legislatore ha espressamente previsto che la nuova norma sia di interpretazione autentica e quindi applicabile anche per il passato.
In tale contesto, va infatti segnalato che da tempo, un’alternativa all’assenza della rateizzazione fosse rappresentata dal frazionamento degli importi dovuti. Le Entrate, con la risoluzione 67/E/2011, hanno confermato questa soluzione con riferimento al “vecchio” ravvedimento per il quale c’erano cause ostative ormai non più esistenti.
A decorrere dal 2015, infatti, l’istituto è stato completamente rivisitato prevedendo:
●la possibilità di regolarizzare fino al termine di decadenza del potere di accertamento dell’amministrazione;
●che la notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione o di un avviso bonario (articolo 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 o 54-bis Dpr 633/1972) o di una cartella di pagamento, rappresentino cause ostative alla possibilità di ravvedersi.
Di conseguenza, i verbali di verifica, i Pvc, i questionari o atti similari, non costituiscono una causa di esclusione, ma anzi potrebbero rappresentare il motivo perché il contribuente rettifichi la propria posizione. Il ravvedimento frazionato rappresenta quindi una sorta di piano di rateazione creato dal contribuente per regolarizzare dei debiti tributari. Tuttavia, se nel corso della dilazione costruita dal contribuente fosse notificato l’avviso bonario ovvero direttamente la cartella di pagamento, il ravvedimento deve essere sospeso. In proposito, il Mef, in risposta a uno specifico quesito, ha precisato che dinanzi a un ravvedimento frazionato, restano salvi gli effetti di quanto pagato in precedenza: pertanto la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento intervenuta successivamente non pregiudica la regolarizzazione già eseguita. Dal tenore letterale della risposta, quindi, l’avviso bonario, la cartella o un avviso di accertamento costituiscono causa ostativa per il proseguimento e pertanto il ravvedimento frazionato deve essere sospeso. In simili ipotesi, quindi, la pretesa erariale dovrà riguardare le somme non ancora corrisposte, mentre sulle precedenti, risultando ormai regolarizzate, non saranno dovute ulteriori sanzioni.
Nel caso in cui il contribuente non ravvedesse integralmente quanto dovuto, potrà dilazionare le somme una volta ricevuti gli atti successivi: per l’avviso bonario in 8 rate trimestrali ovvero per importi superiori a 5mila euro, in un massimo 20 rate trimestrali, per la cartella di pagamento fino a 72 rate o 120 in caso di comprovata situazione di difficoltà.
Imu sui fabbricati strumentali, deduzione extra subito operativa
Maggiore deducibilità, graduata nel tempo ma con “punto d’arrivo” al 100%, nuovo termine di presentazione della dichiarazione e una interpretazione autentica di favore per le società agricole. E, per la Tasi, esenzione per gli immobili merce (ma solo dal 2022). Il decreto crescita (Dl 34/2019 ), dopo la conversione da parte della legge 58 presenta aspetti di indubbio interesse per le imprese, sul fronte della fiscalità immobiliare. In alcuni casi con possibili effetti già sul versamento degli acconti.
Imu deducibile al 50% nel 2019
L’articolo 3 del decreto amplia la deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’Imu versata sugli immobili strumentali. Dal 2014 al 2018, era prevista in misura pari al 20% dell’importo versato (prima era integralmente indeducibile, come a suo tempo accadeva per l’Ici). Già la legge di Bilancio 2019 (comma 12 della legge 145/2018) aveva previsto un incremento del beneficio al 40% per quest’anno. Ora, il testo finale del decreto crescita prevede la seguente deduzione graduata:
50% per il periodo d’imposta 2019;
60% per i periodi 2020 e 2021;
70% per il 2022;
100% dal 2023 (questa è la novità introdotta in sede di conversione).
Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre far riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello sopra indicato. L’incremento è forse legato anche alla volontà di “sminare” il giudizio di costituzionalità incardinato dalla Ctp di Parma (ordinanza n. 271 del 5 luglio 2018).
La norma interessa gli immobili strumentali (concetto definito dall’articolo 43, comma 2, Tuir ), esclusi:
quelli a uso promiscuo;
gli “immobili merce”;
gli immobili qualificati come “patrimonio” (articolo 90 del Tuir).
Poiché la disposizione si riferisce agli «immobili» e non semplicemente ai «fabbricati», dovrebbero rientrarvi anche le aree, ma solo a condizione che possano qualificarsi quali beni strumentali.
Per i professionisti, ai fini Irpef si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività.
Il criterio di deduzione
La deduzione avviene secondo il criterio misto “cassa-competenza” di cui alla circolare 10/E/2014 (risposta 8.2; vi veda anche il grafico). Quindi l’Imu relativa al 2018 versata in ritardo quest’anno è deducibile ancora al 20 per cento. La circolare non è però chiara per i soggetti (come i professionisti e le imprese in contabilità semplificata) che operano in regime di “cassa pura”: si potrebbe comprendere che, premessa l’indeducibilità del tributo sino al 2013, dal 2014 vada applicata la quota di deducibilità dell’anno di versamento (e non quello di competenza), per quanto possa essere premiante per chi versa in ritardo.
L’incremento al 50% della deducibilità 2019 può essere già considerato per chi calcola gli acconti Ires/Irpef con il metodo previsionale, per quanto le imprese si accostino a tale metodo di calcolo soprattutto a novembre.
L’intervento del legislatore appare comunque parziale, perché mantiene l’integrale indeducibilità dell’imposta locale ai fini Irap, disposta dal comma 1 dell’articolo 14 del Dl 23/2011, mentre la Tasi si deduce integralmente sia ai fini delle imposte dirette che Irap (nel regime “del bilancio”).
Beni merce, dichiarazione Imu
e società agricole
Per la Tasi, l’articolo 7-bis del decreto convertito introduce (con decorrenza 2022) l’esenzione dal tributo per «i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». Oggi, per questi immobili (già esenti dall’Imu ed “identificati” dalle risoluzioni 11/2013 e 9/DF/2015) è prevista un’aliquota ridotta all’1 per mille, che i Comuni possono elevare sino al 2,5 per mille o ridurre fino all’azzeramento.
Riguarda entrambi i tributi locali, invece, lo slittamento (a norma dell’articolo 3-ter del decreto) del termine di presentazione della dichiarazione, dal 30 giugno al 31 dicembre. Dichiarazione necessaria, tra l’altro, per i beni merce, gli alloggi sociali e gli immobili destinati alla ricerca scientifica.
Infine, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale, l’articolo 16 ter prevede, in via interpretativa, che le agevolazioni Imu riservate al mondo agricolo si applichino anche alle società di persone e di capitali laddove in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (si veda Il Sole 24 Ore del 25 giugno scorso).
Fonte “Il sole 24 ore”
Alberghi, b&b e affitti brevi: arriva il «grande fratello» del turismo
Albergatori, gestori di strutture ricettive e alcuni semplici locatori di “affitti brevi” saranno presto inseriti in una mega banca dati della ricettività. Ma i loro dati serviranno anzitutto all’agenzia delle Entrate.
Con il secondo e il terzo comma del nuovo articolo 13 quater del Dl 34/2019 è infatti stato previsto che il ministero dell’Interno debba fornire all’agenzia delle Entrate i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 109, comma 3, del Tulps. Si tratta dei dati individuati dal Dm dell’Interno del 7 gennaio 2013 che ciascun gestore di una struttura ricettiva e ciascun locatore o sublocatore di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni devono inviare alla questura competente per territorio mediante il portale denominato “AlloggiatiWeb”.
Dati a uso fiscale
L’Agenzia delle Entrate renderà poi disponibili detti dati, anche a fini di monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno. I dati stessi, inoltre, verranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, del Dl 50/2017, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.
La norma, per essere concretamente attuata richiede però che criteri, termini e modalità (quasi sicuramente telematica) della trasmissione dei dati vengano stabiliti con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 58/2019 di conversione del Dl 34/2019 (cioè entro il 30 settembre 2019), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
La banca dati
Con il quarto e quinto comma del nuovo articolo 13 quater del Dl 34/2019 è stata infine prevista l’istituzione presso il ministero delle Politiche agricole, di una “banca dati” sia delle strutture ricettive, sia degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017, presenti nel territorio nazionale.
La banca dati (che si prefigge di contrastare forme irregolari di ospitalità anche ai fini fiscali) dovrà quindi contenere sia le informazioni relative a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (cioè, oltre agli alberghi: case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, affittacamere, foresterie, ostelli, rifugi alpini, campeggi e altre tipologie previste dalle singole regionali che disciplinano la materia), sia le informazioni relative ai soli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017. Poiché questi immobili destinati alle locazioni brevi sono solo quelli oggetto di contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, dalla banca dati resteranno esclusi tutti gli alloggi oggetto di contratti di locazione stipulati da persone giuridiche e tutti gli alloggi oggetto di contratti di locazione stipulati da persone fisiche nell’esercizio dell’attività di impresa.
Nella banca dati ogni struttura ricettiva e ogni immobile destinato alla locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, verrà identificato mediante un codice alfanumerico (cosiddetto “codice identificativo”) che dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Attenzione: quest’ultimo obbligo riguarda però solo i soggetti titolari di vere e proprie strutture ricettive, chi esercita attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici saranno tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione. Non, invece, i locatori di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni, che non sono compresi nell’elenco dei soggetti obbligati alla pubblicazione del codice.
Si dovrà comunque attendere un Dm delle Politiche agricole da adottare entro il 30 luglio 2019 contenente:
a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
b) le modalità di accesso alle informazioni della banca dati;
c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità̀ preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale delle Politiche agricole;
d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo.
Fonte “Il sole 24 ore”
Cedolare affitti, niente sanzione per chi non comunica la proroga
Semplificazione piccola ma comunque importante: dal 30 giugno, giorno di entrata in vigore della legge 58/2019 di conversione del dl 34/2019, sono state cancellate le sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione con regime della cedolare secca. La sanzione era pari a 100 euro, che scendevano a 50 euro in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dall’evento (cioè dalla a scadenza del termine.
L’articolo 3-bis del Dl 34, aggiunto dalla legge 58/2019, stabilisce infatti che al comma 3 dell’articolo 3 del Dlgs 23/2011 (che regola il meccanismo della cedolare secca sui canoni di locazione), l’ultimo periodo è soppresso. La nuova norma di soppressione quantifica anche gli oneri derivante dalla cancellazione della sanzione, che non sono irrilevanti: 0,9 milioni di euro per il 2019 e 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, il che vuol dire, considerando che nella grande maggioranza dei casi veniva applicata la sanzione massima (difficile ricordarsi di un adempimento del genere entro un mese dalla dimenticanza), che comunque l’amnesia colpiva almeno 20mila locatori all’anno.
Si tratta, in effetti, di un obbligo il cui senso non è mai stato chiarissimo, anche perché il dato si ricava facilmente dal «comportamento concludente» del locatore, come è detto chiaramente anche nello stesso articolo 3. In questo caso si poteva versare la sanzione con ravvedimento operoso e curiosamente lo si può fare ancora, visto che questa parte dell’articolo 3 non è stata soppressa ma la sanzione invece sì.
Dell’articolo 3, comma 3 del Dlgs 23/2011 è rimasto in vita anche il primo periodo, che dice: «Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».
Rimangono quindi gli adempimenti (cioè la registrazione del contratto) e le relative sanzioni in caso di inosservanza, esattamente come per i contratti di locazione non soggetti a cedolare: la sanzione amministrativa va dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione È effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.
Sempre sugli affitti va ricordato che il Dl Crescita 34/2019 prevede anche l’eliminazione dell’obbligo della dichiarazione Imu per le case affittate a canone concordato (che beneficiano di uno sconto statale del 25% su Imu e Tasi e, in molte città, hanno aliquote comunali ridotte). Per questi contratti, però, istruzioni ministeriali alla mano, la dichiarazione non è obbligatoria già oggi.
Infine (si veda il Sole 24 Ore di ieri) è stato chiarito un dubbio ventennale: le proroghe dei contratti a canone concordato dopo la prima sono tutte biennali e non triennali. Lo afferma l’articolo 19 bis del Dl 34/2019 (inserito dalla legge di conversione 58/2019).
Fonte “Il sole 24 ore”
E-fatture, anche le partite Iva devono aderire entro fine ottobre alla consultazione
Via libera fino al 31 ottobre 2019 all’adesione «a regime» al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», emesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio. Il servizio, che sarà «a regime» dal 1° novembre 2019, ha subito delle modifiche a seguito delle indicazioni del Garante privacy del 16 novembre 2018, il quale ha richiesto un’apposita adesione allo stesso, attraverso un consenso espresso a uno specifico «accordo di adesione al servizio».
Per i consumatori finali, infatti, le fatture elettroniche ricevute non sono state visibili in Fisconline fino allo scorso 1° luglio e da questa data in poi, lo sono solo previa adesione da effettuare nel link «Le tue fatture» all’interno di Fisconline.
Per i soggetti Iva, invece, tutti i dati delle e-fatture emesse o ricevute sono già consultabili nel proprio Fisconline o Entratel (anche prima del 1° luglio 2019), senza alcuna adesione a questo servizio. Anche gli intermediari abilitati possono consultare le fatture dei propri clienti, previa delega al servizio, presentata alle Entrate con il modulo di delega approvato con il provvedimento del 5 novembre 2018 ovvero fino al 4 gennaio 2019 con quello del provvedimento del 13 giugno 2018. Ma non sarà sempre così, se entro il 31 ottobre 2019 non si effettuerà l’apposita adesione «a regime» a questo servizio.
Modalità di adesione
Per i soggetti Iva, l’adesione «a regime» al servizio è possibile solo dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2019, attraverso un’apposita spunta di adesione all’interno del proprio Fisconline o Entratel (link «Home consultazione» e «Fatture elettroniche e altri dati Iva») ovvero con l’intervento di un intermediario delegato a questo servizio con il modulo di delega approvato con il provvedimento del 5 novembre 2018 (non con quello precedente).
Periodo transitorio
Se l’adesione avverrà prima del 1° novembre 2019, il contribuente potrà consultare, in modo completo, dal sito delle Entrate, la «totalità dei file delle fatture emesse/ricevute» anche prima della data di adesione, cioè nel periodo transitorio dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019. La mancata adesione comporterà la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio, entro il 31 dicembre 2019. Se l’adesione verrà effettuata dal 1° novembre 2019, infine, si applicheranno le regole a regime, quindi, si potranno visualizzare i dati completi delle fatture emesse/ricevute solo dopo la data di adesione.
Conseguenze dell’adesione
L’adesione al servizio comporta conseguenze differenti, che dipendono dai soggetti che vi aderiscono:
1) se aderirà almeno una delle parti, il cedente/prestatore o il cessionario/committente (anche tramite un intermediario), l’Agenzia memorizzerà «tutti» i dati delle e-fatture e li renderà disponibili solo a chi ha aderito, fino a 60 giorni successivi al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi. La parte che non aderirà, invece, potrà consultare (anche tramite intermediari), fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, solo i «dati fiscali della fattura» del punto 1.2 del provvedimento del 30 aprile 2018, cioè quelli fiscalmente rilevanti dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, ad esclusione, tra l’altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (comma 2, lettera g);
2) se tutte e due le parti coinvolte non aderiranno al servizio, l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancellerà i file delle e-fatture e memorizzerà solo i «dati fiscali della fattura».
Possibili svantaggi
Con l’adesione al servizio di consultazione, però, le Entrate e la Guardia di Finanza potranno «utilizzare i dati dei file» delle fatture e delle note di variazione per le «attività di controllo», degli articoli 51 del Dpr 633/1972 e 32 del Dpr 600/1973, con le modalità di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2016. Questa modalità di acquisizione dei dati, attraverso i file memorizzati, previa adesione del contribuente, presso l’Agenzia, verrà effettuata arrecando «la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente» (punto 10.3, provvedimento 30 aprile 2018).
Quindi, non si dovranno ricercare i suddetti documenti Iva, al fine della loro esibizione fisica l’Ufficio. Il richiamo effettuato all’articolo 12 dello Statuto, rafforza la regola che impone i controllori, quando iniziano una verifica, di informare il contribuente delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda (articolo 12, comma 2). In ogni caso, l’agenzia delle Entrate dovrà chiarire se chi aderirà al servizio avrà maggiori o uguali rischi di essere controllato rispetto a chi non vi aderirà.
Fonte “Il sole 24 ore”
Affitti concordati, la proroga è biennale
Chiarito finalmente il dubbio ventennale: le proroghe dei contratti a canone concordato sono biennali e non triennali. Lo afferma l’articolo 19 bis del Dl 34/2019 (inserito dalla legge di conversione 58/2019).
La legge 431/1998 (articolo 2, comma 3) consente infatti la stipula del contratto cosiddetto a “canone concordato”, tra cui spicca la fattispecie del 3+2.
Tale tipo di contratto consente alle parti di stabilire l’entità del canone entro dati termini, con un massimo e un minimo. Le soglie vengono fissate, a livello locale, dalle organizzazioni della proprietà edilizia con quelle maggiormente rappresentative degli inquilini. In mancanza di accordo locale.
Notevoli e interessanti sono i vantaggi fiscali che discendono per chi opta per tale forma contrattuale, rispetto a quella “di mercato” (il cosidddetto “4+4”). Per il “concordato”, in regime di cedolare secca, l’aliquota è del 10% invece che del 21 per cento. Inoltre, ai fini Imu e Tasi, è possibile beneficiare di una riduzione del 25% della base imponibile.
Il principale problema legato a tale fattispecie contrattuale era, tuttavia, la portata del rinnovo tacito al termine del quinto anno (cioè dopo la prima proroga biennale), a seconda se possa intendersi biennale o triennale.
L’incertezza sulla durata del rinnovo era dovuta all’ambiguità della norma di riferimento che, al comma 5, recita: «Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnova alle medesime condizioni». La stessa giurisprudenza è rimasta sempre spaccata sul tema.
Proprio per di dirimere la querelle è recentemente intervenuto il legislatore: il quale, in sede di conversione del Dl 34/2019 (legge 58/2019), ha inserito l’articolo 19 bis, qualificandolo come «norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato». In forza di essa è stato così stabilito che il quarto periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
Fonte “Il sole 24 ore”
Start-up innovative, per l’iscrizione al registro basta il controllo formale
Con riguardo all’iscrizione di una società start-up innovativa all’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, l’ufficio può esercitare solo un potere di controllo in relazione alla «regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata» alla domanda di iscrizione e non può svolgere alcun controllo di merito, a meno che risulti evidente la «carenza nell’oggetto sociale dei caratteri di innovatività ad alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall’impresa», che sono i requisiti richiesti dall’articolo 25, comma 2, lettera f), Dl n. 179/2012 affinchè una società possa qualificarsi come start-up innovativa.
È quanto deciso dal giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma con decreto del 5 aprile 2019.
Il caso oggetto di giudizio concerneva un provvedimento di cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale delle start-up innovative disposta (ai sensi dell’articolo 2191 del Codice civile) dall’ufficio del Registro delle Imprese in quanto la società in questione aveva deliberato un aumento di capitale da eseguirsi mediante conferimento di crediti (vantati dai soci nei confronti della società stessa), i quali derivavano da un contratto di appalto stipulato dalla start-up innovativa nella qualità di committente e poi ceduti dall’appaltatore ai soci della start-up innovativa.
È pertanto sorto il dubbio che «la peculiarità innovativa e tecnologica dichiarata dalla società», non trovasse un riscontro operativo nella tipologia e descrizione dei lavori che la società, in qualità di appaltatore, avrebbe dovuto realizzare, dal momento che dal «business plan relativo al suddetto contratto di affidamento» non risultava «l’ammontare delle spese in ricerca e sviluppo» che «la start up innovativa avrebbe dichiarato di sostenere».
Il giudice romano, negando la sussistenza dei presupposti per procedere alla cancellazione d’ufficio dell’iscrizione della società in questione nella sezione speciale del Registro delle imprese per le start-up innovative, ha argomentato la sua decisione in base al disposto dell’articolo 25, comma 12, Dl 179/2012, il quale prescrive che la «start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese … a seguito della compilazione e presentazione della domanda». In sostanza, l’automatismo dell’iscrizione conseguente, per legge, alla presentazione della domanda dimostra che «la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese», né implica un’ampia attività istruttoria (come già ricordato dal Mise nel parere n. 169135 del 29 settembre 2014 n. 169135).
In altre parole, il giudice ha osservato che non è rimessa alla competenza dell’ufficio del registro delle imprese, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative, «ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato, se la modulistica sia stata compilata correttamente e se siano state rese tutte le dichiarazioni previste.
Fonte “Il sole 24 ore”
Data dell’operazione nell’e-fattura immediata
Anche dal 1° luglio 2019, la data della fattura elettronica immediata deve essere «sempre e comunque» quella di effettuazione dell’operazione e non quella di predisposizione o «emissione/trasmissione della fattura» al Sistema di interscambio, operazioni che possono essere effettuate entro i 12 giorni successivi (grazie alle novità della conversione del decreto crescita, che li ha aumentati da 10 a 12) e non più entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.
Va ricordato, comunque, che fino al 30 settembre 2019 (30 giugno 2019 per i trimestrali), le sanzioni dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, non si applicano se la fattura immediata viene inviata al Sdi in formato xml, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva (quindi, per i mensili, per le fatture di luglio 2019 entro il 20 agosto 2019, per quelle di agosto entro il 16 settembre e per quelle di settembre entro il 16 ottobre) ovvero si applicano con una riduzione dell’80%, se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva del periodo successivo (articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).
Unica data per le e-fatture
Dal 1° luglio 2019, l’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972, prevede che in tutte le fatture (elettroniche o cartacee) si debba indicare la «data in cui è effettuata» l’operazione se diversa da quella di emissione/trasmissione. In questo caso, il termine effettuata deve intendersi ai fini Iva, quindi, ad esempio per le prestazioni di servizi l’operazione è effettuata non quando è svolta, ma quando avviene il pagamento.
Considerando che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi (quindi, non per una fattura cartacea), la «data (e l’orario)» di «emissione/trasmissione» dell’xml (faq 1.1 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019) sono attestati «inequivocabilmente e trasversalmente» dal Sdi all’emittente, al ricevente e all’amministrazione finanziaria, si hanno sempre tutte e due le informazioni richieste dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972 (la data di effettuazione e quella di «emissione/trasmissione della fattura al Sdi»). Quindi, anche dal 1° luglio 2019, si deve continuare a inserire nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml della fattura elettronica immediata «sempre e comunque» la data di effettuazione dell’operazione e non quella di emissione, cioè di generazione e invio al Sistema di interscambio (circolare 18 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 3.1).
Ad esempio, se il 28 ottobre 2019, verrà effettuata una cessione di beni, senza predisposizione del Ddt o altro documento idoneo (quindi, senza possibilità di emettere una fattura differita) la fattura elettronica immediata può essere «emessa (ossia generata e inviata al Sdi)» entro 12 giorni dall’operazione (9 novembre 2019) e nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml va «sempre e comunque» indicata la data dell’operazione (28 ottobre 2019). La data della predisposizione e quella dell’invio al Sdi possono essere anche differenti tra loro, l’importante che siano comprese in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 ottobre 2019) e il termine ultimo di emissione (9 novembre 2019).
Data della fattura cartacea
La regola per le fatture elettroniche immediate, che impone che la data della fattura sia sempre quella dell’effettuazione dell’operazione, non vale per le fatture cartacee (o per quelle elettroniche per mezzo di canali diversi dal Sdi, come, ad esempio, un pdf inviato via e-mail da un minimo o un forfettario), se emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, perché non c’è il Sdi che attesta la «data (e l’orario)» di «emissione/trasmissione» dell’xml tramite il Sdi stesso.
Quindi, per le fatture cartacee con la data del documento diversa da quella dell’operazione:
nel campo relativo alla «data della fattura» va indicata la «data di emissione» della fattura (cioè di predisposizione e invio al cliente), che potrà variare tra il giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione e gli 11 giorni successivi;
la data di effettuazione dell’operazione, invece, va riportata nel corpo della fattura (ad esempio nella descrizione dell’operazione).
Pronto il certificato unico che fotografa i debiti tributari
Arriva il certificato unico dei debiti tributari. A prevederlo era il Codice della crisi d’impresa e ora l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto il modello. Con un provvedimento diffuso ieri , infatti, l’amministrazione finanziaria ha reso noto sia il facsimile del certificato sia il modello per la richiesta. A potere presentare la richiesta solo due soggetti: il debitore stesso oppure il Tribunale. Già oggi alcuni uffici giudiziari nella fase prefallimenatre si premurano di avare un quadro il più possibile aggiornato dell’esposizione dell’mprenditore nei confronti del Fisco, tenuto conto che è quest’ultimo, di gran lunga, il creditore economicamente più significativo.
Si completa in questo modo uno degli adempimenti operativi che la riforma della Legge fallimentare metteva a capo delle Entrate, allineandola del resto a quanto sino a ora era previsto solo sul fronte Inps e Inail. Ma in realtà il certificato unico, che permetterà di avere una fotografia assai più aderente alla realtà dell’esposizione debitoria in particolare e della più generali condizioni economiche dell’impresa, va letto anche in una chiave diversa. Quella di tutto il Codice della crisi, che punta a scongiurare il precipitare della situazione e a evitare l’insolvenza.
In questa prospettiva, allora, potere disporre di uno strumento efficace e aggiornato che inquadri la crisi prima che diventi irreparabile sarà certo utile e, nei fatti, ratifica oltretutto le buone pratiche in essere in alcuni degli uffici giudiziari del Paese, rendendo strutturale quello che adesso è sporadico.
Sulla base dei dati tratti dalle interrogazioni al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, chiarisce il provvedimento, l’ufficio certifica l’assenza di debiti tributari o l’esistenza di debiti tributari non soddisfatti. In quest’ultimo caso i dati sono forniti attraverso un prospetto articolato in 11 colonne (da A a M), nel quale i debiti tributari sono distintamente indicati nell’ammontare e nello stato della riscossione alla data di rilascio del certificato.
Nelle colonne da A ad E sono fornite le informazioni sulla tipologia dell’atto al quale si riferisce il debito (ad esempio avviso di accertamento, atto di contestazione,cartella di pagamento, comunicazione degli esiti), il numero identificativo dell’atto, l’anno di imposta, la data di notifica e l’importo residuo dovuto del debito. Per importo residuo del debito deve essere considerato l’importo dovuto alla data di rilascio del certificato a titolo di imposta, sanzioni e interessi con esclusione degli interessi di mora.
Fonte “Il sole 24 ore”
Per vedere le e-fatture
I consumatori finali non possono ancora vedere in Fisconline le fatture elettroniche ricevute. I fornitori devono però consegnare loro una copia (carta o digitale) della fattura inviata allo Sdi. Dal 1° luglio prossimo, invece, i consumatori finali potranno aderire al servizio Consultazione e acquisizione (descritto nell’altro articolo), effettuando un’apposita spunta nella propria area riservata del sito web delle Entrate, Fisconline o Entratel (o attraverso l’intervento del proprio intermediario delegato). Con l’adesione si potranno visualizzare i dati della «totalità dei file delle fatture emesse/ricevute» anche prima dell’adesione stessa. La mancata adesione entro il 31 ottobre 2019, invece, comporterà la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio. Per le adesioni da novembre varranno le regole a regime: si potranno visualizzare solo i dati di fatture emesse/ricevute dopo l’adesione.
Se al servizio Consultazione e acquisizione aderirà almeno una delle parti (cedente o cessionario, anche tramite un intermediario abilitato), l’Agenzia memorizzerà tutti i «dati dei file delle fatture elettroniche» e li renderà «disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione». Questi file completi verranno cancellati solo dopo «30 giorni dal termine del periodo di consultazione», cioè 30 giorni dal «31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi».
La parte che non aderisce al servizio di Consultazione e acquisizione, invece, potrà consultare nel proprio cassetto fiscale (anche tramite intermediari abilitati e delegati), fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, soltanto i dati fiscalmente rilevanti (art. 21, Dpr 633/72) esclusi tra l’altro i dati su natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione.
Se nessuna delle due parti aderisce al servizio Consultazione e acquisizione, l’Agenzia, dopo il recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza solo i dati fiscalmente rilevanti, con le esclusioni ricordate prima.
Fonte “Il sole 24 ore”
Attivazione preventiva dei registratori telematici solo se fatta in tutti i punti vendita
Attivazione preventiva dei registratori telematici (RT) possibile ma contestuale per tutti i punti vendita appartenenti ad un unico soggetto passivo Iva. È questo il chiarimento, non del tutto condivisibile, contenuto nella risposta n. 201 ad interpello dall’agenzia delle Entrate all’istante, soggetto operante nel settore della grande distribuzione (Gdo), che svolge attività caratteristica di vendita al dettaglio in diversi punti vendita e per il quale l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019 (volume d’affari superiore a 400mila euro annui). Sul punto si ricorda che, a pochi mesi dal debutto della fattura elettronica, il nuovo obbligo coinvolgerà tutti i soggetti, con eccezione per i soli casi di esonero, che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 e che oggi sono abituati a certificare la propria attività con scontrini e ricevute fiscali.
Entrando nel dettaglio, l’istanza di interpello trae la sua origine dalla peculiare realtà commerciale in cui si trova ad operare il contribuente, basata su un articolato apparato di sistemi informatici e di punti vendita diversamente dislocati sul territorio italiano nonché su una fitta rete di vendita costituita da molteplici punti cassa. Per tale ragione, l’entrata in funzione graduale di tutti i punti vendita, meditata dal contribuente, avrebbe consentito un effettivo collaudo del corretto funzionamento dei sistemi informatici.
Tuttavia, a fronte della situazione prospettata, l’Agenzia ha chiarito che se da un lato è possibile sostituire gradualmente i registratori di cassa con i registratori telematici, dall’altro è necessario che questi ultimi vengano attivati anche prima del 1° luglio 2019 ma contemporaneamente per i diversi punti vendita esistenti.
A dire il vero la soluzione fornita sembrerebbe porsi in contrasto con la precedente, tra l’altro richiamata, risposta n. 139 del 14 maggio 2019 , con la quale l’Agenzia decretava la sola messa in servizio contestuale di registri telematici (RT), ammettendo al tempo stesso un’attivazione preventiva – e di conseguenza graduale – degli stessi. È dunque evidente che, a pochi giorni dal debutto del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, l’indicazione operativa impartita non va di certo a semplificare né tantomeno ad agevolare tutti quei contribuenti di grandi dimensioni, probabilmente già tempestivamente attivati, che dispongono di una quantità copiosa di RT e che presto si troveranno a fare i conti con una nuova digitalizzata forzata.
Fonte “Il sole 24 ore”
Eco e sismabonus in cinque anni, ora si può anche cedere a terzi
Corretto dal parlamento il Dl Crescita su ecobonus e sismabonus a detrazione rapida: i cinque anni, invece dei soliti dieci, venivano resi possibili con la versione iniziale del Dl 34/2019, che prevedeva però che il cessionario potesse utilizzare il credito solo in compensazione. L’effetto, segnalato da molti, sarebbe stato un vantaggio solo per le imprese grandi, che a fronte di un acquisto del credito a prezzo pieno (non scontato) avrebbero potuto però elaborare offerte più interessanti per i condomìni, che le imprese medio-piccole, non disponendo di una tale capienza d’imposta, non avrebbero potuto contrastare.
Nella nuova versione della norma è stato ora aggiunto, all’articolo 14, comma 3.1 del Dl 63/2013, il periodo che dice: «Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari». Stessa modifica è stata fatta all’articolo 16, comma 1-octies, del Dl 63/2013, che riguarda il sismabonus.
In concreto, quindi, chi ha diritto alle detrazioni (cioè il contribuente) può optare per uno sconto sulla fattura «di pari ammontare» da parte del «fornitore che ha effettuato gli interventi». Quest’ultimo, a sua volta, ottiene un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annue uguali (secondo il meccanismo di cui al Dlgs 241/97) e senza l’applicazione dei limiti previsti dalle leggi 388/2000 e 244/2007. È quindi una possibilità in più rispetto a quella (con detrazione in dieci anni) prevista prima del Dl 34/2019, che comunque rimane in vigore.
Il “prezzo” della cessione è predefinito: lo sconto deve essere pari alla detrazione, quindi, per un lavoro di 100mila euro con detrazione del 65%, il committente-contribuente avrà subito uno sconto di 65mila euro e il «fornitore» potrà compensare le imposte a suo carico con un credito d’imposta di 13mila euro all’anno per cinque anni. Non si contratta, quindi, l’importo dello sconto sulla fattura, come invece si può contrattare il prezzo di acquisto del credito fiscale se si sceglie l’altra possibilità (quella dei dieci anni) rimasta in vigore. Il «fornitore» (termine che andrà definito) potrà anche scegliere, anziché compensare il credito con le imposte a suo carico, di cederlo ai «propri fornitori» (ma non a banche e intermediari finanziari) che però non potranno più cederlo. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione le Entrate emaneranno un provvedimento di attuazione.
Fonte “Il sole 24 ore”
E-fattura, conto alla rovescia per la moratoria sulle sanzioni
Scade il 16 novembre la moratoria per i contribuenti mensili e trimestrali consistente nella disapplicazione o riduzione delle sanzioni per omessa o tardiva emissione delle fatture in formato elettronico; sanzioni piene invece per omesso, incompleto o errato invio dell’esterometro. Con la circolare 14/E, l’agenzia delle Entrate ha ricordato come la moratoria non riguarda le violazioni punibili con sanzioni per omesso versamento Iva, per utilizzo di crediti non spettanti e per non corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri. Queste sanzioni restano sempre applicabili, salvo ravvedimento operoso da parte del contribuente.
Moratoria
Dal 1° gennaio 2019 l’emissione di una fattura con modalità diverse da quelle elettroniche, e quindi non in formato xml e senza invio tramite Sdi, equivale a non averla emessa. Punibile il cessionario/committente che, avendo acquistato beni e servizi senza che sia stata emessa fattura in elettronico, non abbia provveduto nei termini a regolarizzare l’operazione con autofattura-denuncia. Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 per i contribuenti trimestrali e sino a settembre 2019 per i mensili, non trovano tuttavia applicazione le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine normativamente stabilito, ma comunque in un momento tale da potere far concorrere l’imposta alla corretta liquidazione di periodo sia mensile o trimestrale. Le sanzioni vengono invece contestate, ma ridotte al 20%, quando la fattura, seppure emessa tardivamente in elettronico, partecipa comunque alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
Sanzioni
Dal 17 novembre, scaduto il periodo di moratoria per i mensili e i trimestrali, l’emissione di una fattura non in formato elettronico oppure oltre i termini normativamente previsti determina l’applicazione in misura piena delle sanzioni previste dall’articolo 6 del Dlgs 471/1997. Quanto alla tempistica di emissione, dal 1° luglio 2019 le fatture immediate potranno essere emesse, e quindi trasmesse al SdI, entro 10 giorni (12 giorni secondo l’emendamento approvato al Dl 34/2019) dall’effettuazione dell’operazione come indicata nel campo “data” del tracciato xml. Le fatture differite continuano invece a dovere essere emesse, e inviate a SdI, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni quando data di consegna, spedizione o prestazione è attestata da documento commerciale, ddt o altra documentazione idonea. Se la trasmissione avviene oltre tali termini, sarà irrogabile la sanzione fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato. Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è in misura fissa, tra 250 e 2.000 euro. Anche il cessionario o il committente che abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica è punito con una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non regolarizzi l’operazione.
Fonte “Il sole 24 ore”
Torna il superammortamento
La conversione in legge del decreto crescita non modifica la ripartenza del superammortamento, mentre spinge sino al 100% (ma solo dal 2023) la deduzione dell’Imu nella determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
La maggiorazione del costo di acquisto (o della quota capitale del canone in caso di locazione finanziaria) dei beni strumentali nuovi resta essenzialmente quella già in vigore per effetto della versione originaria del Dl 34/2019, consistente in un incremento del 30% sino all’importo limite dell’investimento di 2,5 milioni di euro. Continua a costituire un punto interrogativo il concreto operare del meccanismo di limitazione in presenza di investimenti eccedenti tale soglia. È confermato che il bonus:
si applica sia alle imprese che agli esercenti arte e professione (solo imposte sui redditi, no Irap);
non riguarda i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir (restano pertanto fuori i taxi, i ciclomotori, i motocicli, i caravan, le autovetture utilizzate dalle autoscuole, mentre rientrano i “veri” autocarri e gli autoarticolati);
non riguarda i beni immateriali, i beni usati, i fabbricati e le costruzioni nonché tutti i beni per cui il Dm del 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e alcuni beni particolari indicati in allegato alla legge 208/2015;
si applica agli investimenti effettuati (secondo i “soliti” criteri di competenza fiscale) dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con possibile estensione al 30 giugno 2020 a condizione che, entro il 31 dicembre, venga accettato l’ordine dal venditore e sia versato a titolo di acconto almeno il 20% del prezzo;
non incide ai fini dei calcoli per gli indicatori di affidabilità fiscale (Isa) e neppure sugli acconti d’imposta.
Conseguentemente, gli investimenti effettuati nei primi tre mesi del 2019 non possono fruire del maxi-ammortamento, a meno che non si tratti di beni per i quali, tramite l’accettazione dell’ordine e il versamento dell’acconto qualificato entro il 31 dicembre scorso, si era “prenotata” l’applicazione della disciplina 2018 anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30 giugno prossimo (articolo 1, comma 29, della legge 205/2017).
I beni che rientrano nella disciplina dell’iperammortamento (prorogata dai commi 60 e seguenti della legge 145/2018) possono aspirare ad una maggiore agevolazione, ove l’impresa realizzi tutto quanto richiesto secondo tale agevolazione. Passando all’intervento operato dal legislatore sulla deducibilità Imu degli immobili strumentali nell’ambito del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, il testo finale prevede la seguente scaletta:
deduzione 50% per il periodo d’imposta 2019;
deduzione 60% per i periodi 2020 e 2021;
deduzione 70% per il periodo 2022;
deduzione 100% a decorrere dal periodo 2023 (questa è la vera novità introdotta in sede di conversione).
Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre far riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello sopra indicato. La deduzione avviene secondo il criterio misto “cassa-competenza” di cui alla circolare 10/E/2014. La norma interessa gli immobili strumentali (concetto definito dall’articolo 43, comma 2 del Tuir), con esclusione di quelli ad uso promiscuo, che costituiscono rimanenze finali e degli immobili qualificati come “patrimonio” (articolo 90 del Tuir).
L’intervento non elimina, né l’integrale indeducibilità dell’imposta locale ai fini Irap – disposta dal comma 1 dell’articolo 14 del Dl 23/2011-, né la totale deducibilità della Tasi, che si ricava (in assenza di diversa indicazione) dall’articolo 99 del Tuir.
Fonte “Il sole 24 ore”
Nuovi Isa, slitta al 30 settembre la scadenza per versare le imposte
Il ritardo accumulato nel debutto dell’operazione pagelle fiscali (i nuovi Isa, ossia gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale) convince anche il Parlamento a concedere più tempo per i versamenti d’imposta. Con un emendamento al decreto crescita approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera viene, infatti, previsto lo slittamento al 30 settembre dei versamenti delle imposte per circa 3,89 milioni di partite Iva (professionisti, ditte e società) soggette al nuovo strumento di calcolo di ricavi o compensi, che da quest’anno sostituisce gli studi di settore. Il correttivo approvato prevede, infatti, che i termini per i versamenti scaturiti dal modello Redditi, Irap e Iva in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre prossimo.
Una proroga che coinvolge anche i soci delle società chiamate appunto a compilare le pagelle fiscali. Di fatto, viene così superato il percorso avviato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), che aveva “acquisito” la prima firma del ministro dell’Economia Giovanni Tria lo scorso 6 giugno e ora alla registrazione della Corte dei conti, finalizzato a concedere una proroga fino al prossimo 22 luglio (ma in questo contesto avrebbero beneficiato di più tempo anche minimi e forfettari, che sono esclusi dagli Isa).
Come spiega il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, con l’emendamento si accolgono le richieste del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), che hanno espresso soddisfazione a riguardo. «La proroga al 30 settembre – spiega il presidente Massimo Miani del Cndcec – concede una boccata d’ossigeno ai nostri colleghi ed è tanto più apprezzabile perché, una volta tanto, arriva non all’ultimo minuto ma con congruo anticipo. In ogni caso – afferma il numero uno della categoria – le difficoltà legate agli Indici sintetici di affidabilità restano in campo. Per questo crediamo che rendere meramente facoltativa la loro applicazione e la compilazione dei relativi modelli per il corrente anno, sarebbe una soluzione utile e razionale».
Ma le novità in ambito fiscale non si fermano agli Isa. Arriva anche un doppio intervento sull’obbligo di invio dei corrispettivi telematici, la cui prima fase debutterà il prossimo 1° luglio per commercianti ed esercenti con volume d’affari oltre i 400mila euro. Da un lato, per i primi soggetti obbligati si prevede una moratoria dalle sanzioni della durata di sei mesi a condizione che gli operatori interessati provvedano all’invio dei dati al Fisco entro un mese dall’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. Più in generale, e quindi con una norma a regime, viene previsto che comunque la trasmissione dei dati debba essere effettuata entro 12 giorni dall’operazione. In pratica, un allineamento con quanto le commissioni Bilancio e Finanze con un emendamento approvato la scorsa settimana avevano previsto per la fattura elettronica: in questo caso, la regola dei 12 giorni per l’emissione scatterà dal 1° luglio.
Fonte “Il sole 24 ore”
L’impatriato dichiara il conto aperto all’estero
Obblighi di monitoraggio nel quadro RW e imposta sulle successioni e donazioni a geometria variabile per chi si trasferisce in Italia mantenendo attività e investimenti all’estero. Sono sempre più i regimi fiscali di attrazione per i contribuenti stranieri che vogliono spostarsi nel nostro Paese e per gli italiani che, dopo un periodo all’estero, vogliono rientrare. Ma va fatta attenzione alla corretta gestione fiscale in Italia degli asset mantenuti oltreconfine.
Gli obblighi di monitoraggio
L’articolo 4 del Dl 167/1990 impone alle persone fisiche residenti in Italia di indicare, nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, gli investimenti all’estero (ad esempio immobili, opere d’arte) e le attività estere di natura finanziaria (come i conti correnti e da quest’anno anche le criptovalute). Il quadro RW va compilato anche per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe), rispettivamente nella misura dello 0,76% e dello 0,2 per cento. La violazione degli obblighi può comportare sanzioni sino al 30% per le attività localizzate in Paesi black list.
I regimi di attrazione fiscale
Chi si trasferisce in Italia può aderire al regime previsto dall’articolo 24-bis del Tuir per i «neo residenti» (i cosiddetti «Paperoni») che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all’estero a prescindere dall’importo dei redditi medesimi.
L’adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell’opzione (massimo 15 anni), l’esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell’Ivie e dell’Ivafe. Inoltre, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all’estero dal neo residente (le imposte si applicano, invece, ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia).
Discorso parzialmente diverso per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti (articolo 24-ter del Tuir), i quali potranno optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni). I pensionati non saranno così tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall’Ivie e dall’Ivafe, ma, a differenza dei «neo residenti», non godranno di agevolazioni per l’imposta sulle successioni e donazioni. Nessun esonero, invece, per i lavoratori «impatriati» (articolo 16 del Dlgs 147/2015) e per i ricercatori e docenti (articolo 44 del Dl 78/2010) che si trasferiscono in Italia. Tuttavia, per questi soggetti il Dl crescita, ora all’esame in prima lettura alla Camera, ha previsto un potenziamento delle agevolazioni già esistenti.
Le peculiarità dei regimi di attrazione fiscale
Chi si trasferisce in Italia può aderire al regime previsto dall’articolo 24-bis del Tuir per i cosiddetti «neo residenti» che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all’estero a prescindere dall’importo dei redditi medesimi. L’adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell’opzione (massimo 15 anni), l’esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell’Ivie e dell’Ivafe.
Inoltre, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all’estero dal neo residente (le imposte sono ordinariamente applicabili ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia). Discorso parzialmente diverso per il regime applicabile ai pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti (articolo 24-ter Tuir), i quali potranno optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni).
I pensionati non saranno così tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall’Ivie e dall’Ivafe, ma, a differenza dei «neo residenti», non godranno di agevolazioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Nessun esonero, invece, per i cd. lavoratori «impatriati» (articolo 16, Dlgs 147/2015) e per i ricercatori e docenti (articolo 44, Dl 78/2010) che si trasferiscono in Italia. Tuttavia, per questi soggetti il recente Dl Crescita ha previsto un potenziamento delle agevolazioni già esistenti: per gli impatriati (la cui platea oggi è più ampia), la detassazione per cinque anni del reddito passa dal 50% al 70% ed arriva sino al 90% per chi si trasferisce al Sud (con estensione per ulteriori cinque anni e detassazione al 50% se il lavoratore ha figli o acquista un’abitazione in Italia); per docenti e ricercatori resta ferma la detassazione dei redditi da lavoro al 90% e la durata delle agevolazioni sale da quattro a sei anni per arrivare sino a 13 anni in presenza di tre figli.
Fonte “Il sole 24 ore”
Al via le pagelle Isa: check up su fatture e spese
Dopo l’arrivo del software che consente di calcolare la pagella con l’applicazione degli Isa 2019 i professionisti possono cominciare a fare le prime simulazioni per capire l’impatto dei nuovi indici sintetici di affidabilità. È possibile effettuare il calcolo anche perché sono disponibili, nel cassetto fiscale, gli ulteriori dati necessari per il funzionamento dell’applicativo. I contribuenti possono acquisire anche i dati presenti negli archivi del Fisco e valutare se la propria posizione fiscale sia, secondo il Fisco, sufficientemente affidabile.
Gli indicatori
Al voto finale attribuibile al professionista contribuente (indicatore di affidabilità fiscale) si arriva in base alla media degli indicatori semplici. Anche se si tratta di una media aritmetica, non sempre tutti gli indicatori troveranno applicazione.
Due le tipologie di indicatori previste: quelli elementari di affidabilità e di anomalia, i cui effetti sono diversi in conseguenza della loro partecipazione al risultato finale. A loro volta gli indicatori di affidabilità sono quattro: ricavi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto; indice di durata e di decumulo delle scorte (quest’ ultimo non si applica ai professionisti).
Gli indicatori elementari di affidabilità vanno da 1 a 10 e si applicano sempre; quindi concorrono in ogni caso all’esito del voto finale. Invece,quelli di anomalia concorrono al voto finale solo se la situazione del contribuente presenti, appunto, anomalie. Essi possono assumere un voto tra 1 e 5.
Occorre quindi prestare attenzione ad errori che potrebbero far diminuire il valore finale.
I compensi
Se i compensi risultanti dalle Cu del 2019 sono superiori rispetto a quelli indicati dal contribuente nel modello di dichiarazione scatta la segnalazione dell’anomalia. La circostanza potrebbe essere ad esempio dovuta ad eventuali errori commessi dal sostituto d’imposta, che potrebbe aver comunicato compensi superiori rispetto a quelli effettivamente corrisposti. In questa ipotesi è necessario modificare il dato del Fisco. Altrimenti, scatterà l’applicazione dell’indicatore di anomalia abbassando il voto finale. Al contrario, se i compensi risultanti in anagrafe tributaria dovessero essere inferiori, anche se sottostimati, rispetto a quelli dichiarati, non sarà necessario correggere il dato perché non scatterà l’indicatore di anomalia.
Anche il numero delle prestazioni incide sul compenso medio relativo alla singola tipologia di prestazione. Quindi, se il professionista per errore indica nel modello Isa un numero di prestazioni professionali superiore rispetto a quello effettivo, si riduce il compenso medio che alla fine potrebbe essere inferiore al compenso minimo stabilito per singola provincia, indicato nella nota metodologica di ogni Isa (si vedano anche gli esempi in basso) . Potrebbe così scattare l’indicatore di anomalia. Il numero delle prestazioni non coincide sempre con il numero delle fatture emesse soprattutto se sono state emesse fatture per acconti.
Le spese e i redditi
L’ndicatore di anomalia scatta se l’ammontare complessivo delle spese dello studio è percentualmente eccessivo rispetto all’ammontare dei compensi dichiarati. Il professionista quindi farà bene a monitorare compensi e spese dichiarate.
L’indicatore scatta anche se il professionista ha dichiarato un reddito negativo per più di un triennio (si considerano anche i dati dei sette anni precedenti). L’indicatore assume valori sempre più bassi se il numero degli anni in perdita aumenta.
Fonte “Il sole 24 ore”
Trasporti e vecchi esoneri evitano l’invio telematico dei corrispettivi
L’introduzione della memorizzazione elettronica dei corrispettivi e della trasmissione dei relativi dati rappresenta una regola generale e sostituisce qualunque altra precedentemente in essere. Sono quindi escluse solo le operazioni per le quali, temporaneamente, il Dm del 10 maggio scorso stabilisce un esonero specifico.
Il nuovo obbligo decorre dal 1° gennaio 2020, eccetto per i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro, per i quali la partenza è anticipata al 1° luglio 2019, salvo proroghe dell’ultima ora. L’adempimento sostituisce la registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972 ), oltre che la certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale; la fattura dovrà però essere emessa se richiesta dal cliente.
Si deve considerare il volume d’affari complessivo del 2018 e, quindi, per chi ha iniziato l’attività nel 2019 l’obbligo scatta dal 2020 (risoluzione 47/E/2019 ). In assenza di specifiche istruzioni, si ritiene che chi ha iniziato l’attività nel 2018 debba verificare il superamento della soglia, senza effettuare alcun ragguaglio ad anno.
Con il Dm del 10 maggio sono stati previsti gli esoneri dai nuovi obblighi che, per espressa previsione, valgono solo in fase di prima applicazione. L’articolo 3 dispone infatti che, con successivi interventi, saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con ciò lasciando intendere che l’intenzione è quella di arrivare comunque a un obbligo generalizzato.
Per il momento, sono escluse le operazioni di commercio al minuto e assimilate per le quali, oltre all’esonero dall’obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente), l’articolo 2 del Dpr 696/1996 prevede la possibilità di non emettere nemmeno lo scontrino o la ricevuta fiscale (l’esonero compete anche per i servizi di duplicazione della patente di cui al Dm 13 febbraio 2015 e per quelli elettronici del Dm 27 ottobre 2015).
Fra le esclusioni dall’obbligo di certificazione, si rammenta il caso della cessione di giornali quotidiani e periodici (articolo 2, comma 2, lettera e) del Dpr 696/1996). Ne deriva che l’edicola (o, più in generale, il dettagliante) che effettua tali cessioni nei confronti di clienti privati o meno, non sarà tenuta ai nuovi obblighi telematici, restando ferme le regole attuali.
Salvo diverso orientamento da ufficializzare con urgenza, lo stesso ragionamento dovrebbe valere, per esempio, per gli editori che adottano il sistema della forfettizzazione della resa, con riferimento agli abbonamenti sottoscritti dai privati. Per questi soggetti, in effetti, è previsto l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura (che discende dell’articolo 1, comma 5, Dm 9 aprile 1993 e, nell’ipotesi specificata, anche dall’articolo 22 del decreto Iva) ma anche da quello di certificazione del corrispettivo mediante scontrino/ricevuta. Il Dpr 696/1996 (articolo 2, lettera oo) esonera infatti queste operazioni dall’obbligo in questione. Ecco quindi che anche per le cessioni qui in esame (dall’editore verso i privati) dovrebbe valere l’esonero dai corrispettivi telematici.
In base al Dm 10 maggio 2019 e fino a nuovo ordine, sono altresì esonerate dai corrispettivi “telematici”:
● le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualsiasi mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto (compresi quelli emessi da biglietterie automatiche) assolvono la funzione di certificazione fiscale;
● le operazioni effettuate a bordo di una nave, aereo o treno nel corso di un trasporto internazionale.
L’esonero vale, ma solo fino al 31 dicembre 2019, anche per le operazioni collegate e connesse a quelle di cui all’articolo 2 del Dpr 696/1996 e a quelle di trasporto sopra menzionate. Non risulta però definito il criterio di collegamento/connessione.
Inoltre, sembrerebbero costituire una categoria a sé, anche in base a quanto espresso nella relazione illustrativa, le operazioni ex articolo 22 del decreto Iva, se marginali rispetto a quelle già esonerate dai corrispettivi telematici ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 1 del Dm 10 maggio 2019 o a quelle soggette all’obbligo di fattura. La marginalità è fissata all’1% del volume d’affari dell’anno 2018.
Restano invece confermate le attuali regole settoriali per le vending machine e i distributori di carburante. In particolare, per questi ultimi, le cessioni diverse da quelle di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori sono oggi certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale. Tali operazioni potranno essere esentate dai nuovi obblighi telematici qualora marginali, ma solo fino al 31 dicembre 2019.
Fonte “Il sole 24 ore”
Rottamazione, istanze fino al 31 luglio. E-fattura con 12 giorni per l’emissione
Arriva il primo via libera delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera alla riapertura dei termini fino al 31 luglio per aderire alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle, ovvvero il condono per chi è in difficoltà economica con Isee fino a 20mila euro. Una proroga destinata a migliora i risultati già raggiunti dalla Pace fiscale al 30 aprile scorso e che ieri al Senato il direttore delle Entrate, Antonino Maggiore, ha presentato in audizione alla Commissione Finanze: con 12,9 milioni di cartelle rottamate per un controvalore di oltre 38 miliardi di euro da cui emerge un potenziale gettito per le casse dell’Erario di 21,1 miliardi in 5 anni per la rottamazione ter e 6,5 miliardi per il saldo e stralcio, destinati a ridursi anche perché il condono per chi è in difficoltà economica offre uno sconto anche sulla quota capitale del 16, 20 e 35% in base all’Isee.
Per la riapertura dei termini l’emendamento dei relatori al Dl crescita, Giulio Centemero (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S), prevede che il debitore di una cartella datata tra il 2000 e il 2017 entro il 31 luglio prossimo potrà presentare all’agente pubblico della riscossione istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle con il pagamento solo di imposte e contributi senza sanzioni e interessi. Saranno ritenute valide anche le domande presentate dopo il 30 aprile 2019 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita. Si potrà versare in un’unica soluzione entro il 30 novembre prossimo o con un versamento dilazionato in 17 rate, la prima delle quali entro il 30 novembre. Per la prima rata sarà dovuto il versamento di almeno il 20% delle somme dovute ai fini dell’adesione alla sanatoria.
Con i voti di ieri nelle commissioni di Montecitorio è arrivato il via libera anche a tutte le altre norme di semplificazione degli adempimenti fiscali già votati dalla Camera nella proposta di legge “Ruocco-Gusmeroli”. Tra queste vanno ricordati i 12 giorni di tempo concessi per l’emissione della fattura elettronica dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Con un’altra norma di semplificazione dal 1° gennaio 2020 l’agenzia delle Entrate potrà verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione del pagamento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. Diventano, poi, regolari i registri Iva anche non in formato cartaceo, aggiornati e tenuti con sistemi elettronici, senza trascrizione su supporti cartacei se stampati in caso di un’eventuale richiesta degli organi di controllo. Sempre in tema di e-fattura e trasmissione telematica dei corrispettivi è arrivato l’ok all’esclusione per le luci votive. In materia di Iva per facilitare le imprese in cerca di liquidità diventano cedibili anche i crediti trimestrali.
Sulla fatturazione elettronica si è soffermato anche Maggiore al Senato precisando che «nei primi 5 mesi del 2019 si è registrato un maggior gettito Iva per 1,8 miliardi di euro. E credo che questo sia anche l’effetto positivo della fatturazione elettronica», stando almeno dall’analisi dei versamenti spontanei dei modelli F24. Non solo. Per Maggiore il sistema è ormai quasi a regime con 889 milioni di e-fatture inviate all’11 giugno, uno scarto del 2,9%, con 3,3 milioni di cedenti e un importo complessivo di circa 1.537 miliardi di euro, di cui 161 miliardi sono di imposta.
Fonte “Il sole 24 ore”
Sanatoria sulle agevolazioni per chi rientra entro il 2019
L’articolo 5 del decreto crescita ha modificato la disciplina dei benefici fiscali applicabili agli “impatriati”, aumentandone durata, importo, nonché la platea dei potenziali beneficiari. Fra i rinnovati vantaggi applicabili alle persone che prenderanno la residenza in Italia a partire dal 2020, essendo in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma, si contano il raddoppio del numero massimo di anni oggetto di agevolazione (da cinque a dieci anni), nonché l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale (portata, per tutti, dal 50 al 70%, con la possibilità di ulteriore innalzamento al 90%) come esemplificato nella tabella a fianco.
Inoltre, le modifiche al comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 permetteranno agli operatori non solo di eliminare le analisi relative alle situazioni più complesse come quelle dei dipendenti distaccati all’estero e rientrati in Italia (in gran parte già risolte dall’agenzia delle Entrate con la risposta 45/2018), ma anche di agevolare gli impatriati che, essendo in possesso dei presupposti soggettivi, vengono a lavorare in Italia come dipendenti di datori di lavoro esteri senza stabili organizzazioni nel nostro paese.
Le nuove agevolazioni si applicheranno però solo a chi trasferirà la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020, anche se il nuovo comma 5-ter dell’articolo 16 introduce precisazioni che potrebbero fin d’ora risolvere alcune delle criticità riscontrate nell’applicazione della precedente versione della norma e generate dal concetto di residenza fiscale alla luce della normativa italiana, di quella dello Stato di provenienza, nonché di quanto previsto dall’articolo 4 del modello Ocse delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Ai cittadini italiani già rientrati in Italia o che vi rientreranno entro la fine del 2019 senza essersi mai iscritti all’Aire (anagrafe dei residenti all’estero), la norma prevede una sorta di sanatoria, garantendo loro i benefici previsti dalla previgente versione (massimo cinque anni di non concorrenza al reddito del 50% dei redditi di lavoro) per i periodi di imposta già oggetto di atti impositivi ancora impugnabili o già oggetto di controversie o, per i periodi di imposta ancora nei termini di accertamento (da cinque a sette anni) purché i lavoratori, nel periodo precedente al trasferimento in Italia, siano stati residenti fiscalmente in un paese estero in base a una convenzione internazionale.
Anche se non espressamente disciplinata, tale previsione normativa sembrerebbe ammettere la possibilità di applicare l’agevolazione anche a coloro che non l’avevano ancora richiesta sulla base dei precedenti criteri adottati dall’amministrazione finanziaria. Infatti, come visto, per i cittadini italiani residenti all’estero in base alle convenzioni internazionali, l’assenza di iscrizione all’Aire determinava comunque l’impossibilità di ottenere il bonus fiscale per gli impatriati.
A tale proposito, poiché l’articolo 3 della nostra Costituzione vieta qualsiasi genere di discriminazione, sembra lecito dedurre che anche tali soggetti potranno fruire dell’agevolazione presentando una dichiarazione integrativa “a favore” in base all’articolo 2, comma 8 del Dpr 322/1998.
Occorrerà, invece, uno specifico intervento normativo di armonizzazione perché possano essere estesi i maggiori benefici contenuti nelle “nuove norme” anche ai soggetti che abbiano trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che già fruiscono della precedente agevolazione sulla base delle “vecchie norme” (e quindi siano tassati sul reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia limitatamente al 50% del suo ammontare).
Fonte “Il sole 24 ore”
Pagelle fiscali al via: corsa in quattro tappe per ottenere i premi
Inizia il conto alla rovescia per il debutto degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Una novità che manda in soffitta gli studi di settore e gli altri parametri per determinare “automaticamente” il reddito dei contribuenti e che interessa tutti i professionisti.
Il periodo di imposta 2018 è l’anno zero, cioè il periodo in cui troveranno applicazione per la prima volta i nuovi Isa. È necessario dunque comprendere come operare, quali sono gli adempimenti e le “tappe” da seguire in vista della prossima dichiarazione dei redditi. La metodologia di stima e quindi la verifica del grado di affidabilità del contribuente (con un punteggio da 1 a 10) è completamente diversa dagli studi di settore.
L’acquisizione dei dati
La prima operazione da fare è l’acquisizione degli ulteriori dati necessari per gli Isa 2019. Questi ulteriori dati sono indicati nell’allegato 1 del provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate (protocollo n. 126200/2019 ). Ad esempio, devono essere estratti dall’archivio dell’anagrafe tributaria (dal cassetto fiscale o con apposita delega) i dati relativi alla condizione di lavoro dipendente risultante dalla “Certificazione unica”; la condizione di “Pensionato” risultante sempre dalla “Certificazione unica”; l’anno di inizio dell’attività risultante in Anagrafe tributaria.Dati noti al contribuente e rintracciabili nel frontespizio del modello Isa. L’estrazione consentirà al professionista di controllarne la correttezza e di intervenire per correggere eventuali errori. Una verifica molto importante: l’indicazione nel modello di un dato difforme rispetto a quello noto al Fisco può far scattare anomalie e quindi abbassare il punteggio finale.
Gli indicatori di anomalia
Per determinare il punteggio finale, il modello utilizza specifici indicatori di affidabilità e di anomalia. Questi evidenziano anche disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli Isa oppure tra queste informazioni presenti nei modelli e/o in altre banche dati esterne. Il professionista deve prestare estrema attenzione ad eventuali disallineamenti e rimuoverli. Se il disallineamento permane, scatterà l’attribuzione di un punteggio da 1 a 5 che potrebbe penalizzare notevolmente il risultato finale. Ad esempio, uno degli indicatori che potrebbe far scattare la segnalazione di anomalia è dato dalla “Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello Cu e i dati Inps”. L’indicatore controlla il numero delle giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A del modello Isa, con lo stesso dato desumibile dagli archivi della Certificazione unica (Cu) e Uniemens-Inps. Se i dati non dovessero corrispondere, potranno verificarsi due situazioni: se i dati indicati nel quadro A non sono corretti, il contribuente potrà adeguare l’indicazione ai dati risultanti dalleCu e all’Inps; viceversa, se i dati in possesso del contribuente fossero corretti, ma divergenti rispetto a quelli indicati nelle banche dati esterne, il contribuente potrà confermare tramite una “forzatura” le indicazioni a lui risultanti. In questa ipotesi, però, l’agenzia delle Entrate potrebbe effettuare delle verifiche. Invece, se le divergenze dovessero permanere, il modello segnalerà l’anomalia con l’attribuzione di un punteggio variabile tra 1 a 5 che influenzerà negativamente il risultato finale. Gli indicatori di anomalia sono presenti nelle note metodologiche dei singoli Isa.
Le specificità dei professionisti
Ai professionisti si applicano anche degli indicatori specifici. In alcuni casi (non per tutti i professionisti) si procede a verificare il compenso medio percepito dal professionista con riferimento alle diverse tipologie di attività. La stima del compenso medio viene effettuata avendo riguardo al numero delle prestazioni. Dopo aver stimato il compenso medio il modello procede a effettuare un confronto dello stesso con i “livelli” di compensi minimi divisi per provincia. Se il compenso medio dovesse essere inferiore ai “minimi provinciali” scatterà l’anomalia e sarà attribuito al contribuente un punteggio pari a 1, che abbasserà notevolmente il punteggio finale. Diventa dunque fondamentale indicare correttamente il numero delle prestazioni i cui compensi sono stati incassati nell’anno. Se viene indicato per errore un numero di prestazioni superiore a quello effettivo, il compenso medio viene sottostimato e rischia di scattare l’anomalia.
La dichiarazione
Il contribuente, al fine di raggiungere un maggior grado di affidabilità e ottenere i benefici previsti dal regime premiale, può indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. Questi componenti incideranno sulle imposte dovute (dirette, Iva, e Irap). Mentre negli studi di settore l’adeguamento serviva a raggiungere la congruità, nel caso degli Isa questo è modulare. Il contribuente può scegliere liberamente l’integrazione a seconda del miglioramento del punteggio che intende ottenere.
I tempi
I contribuenti non sono ancora in grado di acquisire gli ulteriori dati necessari ai fini del calcolo presenti negli archivi dell’Anagrafe tributaria. La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file sarà indicata sul sito internet delle Entrate (si presume verso fine maggio). Il software per effettuare il calcolo sarà disponibile, presumibilmente, nella prima decade di giugno. Le categorie interessate hanno già chiesto il rinvio della data del 30 giugno prevista per il versamento. Un emendamento al decreto crescita prevede che il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali slitti al 30 novembre, quindi al 2 dicembre perché quest’anno cade di sabato.
Fonte “Il sole 24 ore”
Forfettari, escluso il socio di Srl anche senza maggioranza ma decadenza solo dal 2020
Secondo l’Agenzia (risposta ad interpello 146/2019 pubblicata ieri ), una partecipazione significativa in una Srl che svolge attività riconducibile a quella del socio comporta l’incompatibilità con il regime forfettario se il singolo professionista opera in favore della società, anche se a norma di statuto non si dispone della maggioranza in assemblea ordinaria.
L’adesione resta salva per il 2019, ma la decadenza scatta dal 2020, a meno che le prestazioni in favore della società – compresa la qualifica di amministratore – non siano cessate a partire dal 10 aprile scorso, data di pubblicazione della circolare n. 9/E/2019. Continuano le risposte dell’Agenzia agli interpelli sui forfettari e continua la “linea rigida” sul requisito del controllo nelle Srl partecipate.
Secondo la lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (come modificata dalla legge di Bilancio 2019), imprenditori e professionisti non possono avvalersi del regime forfettario se partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 Tuir o se controllano direttamente o indirettamente Srl che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con partita Iva individuale.
Nel caso dell’interpello, un ingegnere (sezione ATECO M) che nel 2018 era già in regime forfettario, detiene il 50% delle quote di una Srl con attività di consulenza e sviluppo progetti per la produzione di energia (sempre sezione M). Nel quesito si specifica che: l’altro socio al 50% è soggetto terzo; per la validità delle assemblee occorre la presenza del 51% del capitale; non vi sono diritti particolari o patti parasociali; l’amministrazione è affidata ad entrambi i soci disgiuntamente.
Diversamente dall’istante, l’agenzia ritiene che, nel caso di specie, si rientri comunque nell’ambito dell’influenza dominante di cui al n. 2) del comma 1 dell’articolo 2359 del Codice civile (e quindi del controllo diretto), per cui il professionista può aderire nel 2019 al regime forfettario, decadendo però con effetto dal 2020.
Tuttavia, preso atto che la circolare n. 9/E ha avuto un contenuto innovativo, tale ultimo effetto può essere evitato se il professionista cessa dalla carica di amministratore e non effettua più alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi a favore della Srl a partire dal 10 aprile scorso (forse sarebbe stato opportuno riconoscere almeno i 60 giorni dello Statuto del contribuente).
In proposito, con la risposta ad interpello n. 126/2019, l’agenzia aveva sostenuto la medesima tesi anche con un professionista socio al 49%, per cui pare che l’influenza dominante, a questi fini, vada individuata più nella sussistenza di rapporti economici tra socio e società che nella caratura della partecipazione e nei diritti connessi. Da ricordare che, secondo la circolare n. 9/E, l’esistenza di rapporti economici si può sterilizzare anche rendendo indeducibili i costi collegati alle prestazioni del socio in regime forfettario, situazione che, evidentemente, può riguardare cessioni o prestazioni di ammontare marginale.
Corrispettivi telematici, esoneri a tempo dall’obbligo d’invio
Esoneri a tempo dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: con un avvio graduale, le cui tempistiche saranno individuate da decreti ministeriali, tutti i commercianti al minuto – e per tutte le attività a oggi escluse – finiranno per trasmettere le informazioni delle cessioni e delle prestazioni rese con cadenza giornaliera avvalendosi non solo di registratori o server telematici ma anche delle soluzioni tecnologiche che saranno appositamente individuate dalle Entrate.
Questa è la principale ragione della gradualità nell’avvio che, ad esempio, esclude al momento dalla trasmissione delle operazioni realizzate attraverso e-commerce, e cioè mediante uno dei canali di vendita maggiormente utilizzati dagli utenti.
Il primo termine di adeguamento
A ogni modo, con il Dm Economia del 10 maggio 2019 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 18 maggio è stato già fissato al 31 dicembre prossimo il primo termine di adeguamento e di avvio dell’obbligatorietà per una serie di operazioni quali quelle connesse o collegate alle escluse dalla certificazione nonché per quelle marginali, produttive cioè nel corso del 2018 di ricavi o compensi in misura non superiore all’1% del volume d’affari complessivo dell’operatore: tali esclusioni operano a prescindere dal volume d’affari realizzato nel corso del 2018 dall’operatore.
In particolare, la previsione delle operazioni marginali permette di spostare dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri anche per quei contribuenti il cui volume d’affari sia stato superiore a 400mila euro nel 2018. Si pensi al caso di un’impresa industriale del settore alimentare che oltre a fatturare le operazioni di cessione di beni prodotti, gestisce anche uno o più spacci aziendali. Senza la previsione, contenuta nel decreto, dell’estensione dell’esonero per le operazioni marginali, avrebbe dovuto installare un registratore telematico per trasmettere i corrispettivi percepiti dallo spaccio aziendale in quanto il parametro di riferimento sarebbe stato il volume d’affari complessivo. Al contrario, occorre ora verificare la percentuale di incidenza dei ricavi o compensi da corrispettivi rispetto al volume d’affari, al fine di escludere o meno l’obbligatoria trasmissione dal prossimo 1° luglio. In ogni caso tutte le operazioni ad oggi marginali costituiranno oggetto di invio telematico dal 1° gennaio 2020 in quanto la norma di esclusione vale solo sino al termine del 2019.
Distributori di carburante
Analoghe considerazioni valgono per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante: in questi casi l’esonero temporaneo sino al prossimo 31 dicembre riguarda la tipologia di beni ceduti, e cioè solamente le cessioni di beni diverse da quelle di vendita di benzina o gasolio, quando i relativi corrispettivi rispettino il criterio di marginalità: se quindi un impianto ha venduto nel 2018 beni diversi dai carburanti per importi superiori al margine, occorrerà dotarsi di registratore telematico e trasmettere le informazioni dal 1° luglio 2019 se il volume d’affari supera i 400mila euro. Gli esoneri sono quindi caratterizzati da una valenza temporale limitata in quanto il reale obiettivo è quello non solo di superare in via graduale il ricorso a scontrini e ricevute fiscali, e cioè a documenti fiscali sostitutivi della fattura, ma anche di garantire un patrimonio informativo completo e integrato alle Entrate attraverso l’implementazione telematica e la trasmissione esclusivamente in modalità digitale dei dati fiscalmente rilevanti.
Gli esoneri comprendono le operazioni già oggi escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con scontrino e ricevuta, le quali saranno progressivamente ricomprese nel perimetro oggettivo dell’obbligo. Inoltre sono escluse anche le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.
Fonte “Il sole 24 ore”
Sindaci e revisori nelle Srl, emendamento per innalzare le soglie per l’obbligo di nomina
Meno sindaci o revisori per le srl. Almeno rispetto alle attese e anche alle stime sinora fatte. Perchè sarà certo drastico l’impatto, se approvato, dell’emendamento presentato dalla Lega al decreto crescita. L’emendamento interviene sui parametri che, in base al nuovo Codice della crisi d’impresa, rendono obbligatoria l’adozione dell’organo di controllo interno da parte soprattutto delle società a responsabilità limitata.
La proposta messa in campo dalla Lega e anticipata dal viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia, innalza in maniera decisa i parametri introdotti dalla riforma (decreto legislativo n. 14 del 2019). Quest’ultima infatti vincola al controllo interno tutte le società, soprattutto srl, che per 2 esercizi consecutivi hanno superato almeno 1 di 3 parametri. Nel dettaglio totale di attivo superiore a 2 milioni, volume di ricavi sopra i 2 milioni e più di 10 dipendenti.
L’emendamento innalza in maniera assai considerevole i valori, perché l’obbligo scatterà solo al superamento di 6 milioni di totale dello stato patrimoniale, di 12 milioni di volume di ricavi e di 50 dipendenti. Il superamento dei parametri nella versione del Codice del crisi deve avvenire poi per 2 esercizi consecutivi, mentre nella proposta targata Lega basta il superamento in un solo esercizio. Nell’emendamento però il superamento deve riguardare almeno 2 dei 3 parametri e non più solo uno, in linea con la direttiva Ue sui bilanci annuali n. 34 del 2013.
Difficile da valutare l’impatto sul numero delle società coinvolte. Banca d’Italia, in un documento presentato in Parlamento, nell’autunno scorso, aveva stimato in (almeno) 150.000 le srl che avrebbero dovuto adottare il sindaco o il revisore sulla base del nuovo obbligo. Numero oltretutto che si ammetteva come sottostimato perché riferito alle sole società di cui sono disponibili i bilanci. Se l’emendamento presentato alla Lega diventerà legge la conseguenza sarà quella di una pesantissima riduzione del numero delle società interessate.
Con un possibile paradosso tutto da valutare. Perché a una prima lettura almeno, l’intreccio dei parametri messi in campo dal Carroccio potrebbe avere come conseguenza persino la riduzione delle società interessate anche rispetto all’attuale versione del Codice civile, indipendentemente quindi dall’applicazione del Codice della crisi, operativo a tutti gli effetti a partire dal ferragosto del 2020.
Infatti, sempre con il caveat dei 2 esercizi consecutivi, il volume degli attivi previsto dal Codice civile è di 4,4 milioni, quello dei ricavi di 8,8; identico il tetto di dipendenti, sempre superiore a 50. Oggi, sempre secondo Banca d’Italia, le srl obbligate a un organo di controllo interno sono circa 15.000. In soldoni, allora: da una platea di almeno 150.000 srl interessate si potrebbe passare a una realtà di meno di 15.000.
Intrecciato a questo tema, per certi versi, c’è quello toccato poi da un altro emendamento della Lega che introduce l’obbligo di assicurazione da responsabilità civile, tutti gli amministratori delle società di capitali. Una conseguenza anche questa del Codice della crisi d’impresa che ha significativamente rafforzato gli obblighi di buona gestione e vigilanza da parte dei componenti del consiglio di amministrazione.
Fonte “Il sole 24 ore”
Estromissione fabbricati: possono optare anche gli eredi
Estromissione del fabbricato strumentale concessa anche all’erede dell’imprenditore purché continui l’attività del de cuius. In caso di donazione dell’impresa individuale, il donatario, che ha mantenuto i valori fiscali del donante, può procedere anch’esso all’estromissione dei predetti beni.
Con il ritorno della possibilità di estromettere i fabbricati strumentali per destinazione o per natura, da parte dell’imprenditore individuale, l’agenzia delle Entrate ha riepilogato il funzionamento dell’istituto attraverso la circolare 8/E del 10 aprile scorso, rinviando spesso a quanto già chiarito attraverso le proprie circolari 40/E/2002 e 26/E/2016.
Da un punto di vista soggettivo, vale la pena di sottolineare che sono coinvolti dalla norma i soli imprenditori individuali che risultino essere tali alla data del 31 ottobre 2018 e che conservino l’impresa alla data del 1° gennaio 2019. Come chiarito dalla richiamata e recente circolare dell’agenzia delle Entrate, nel caso in cui al 1° gennaio di quest’anno fosse stata persa la qualità di imprenditore individuale, visto che «è già venuto a verificarsi il presupposto per l’attribuzione alla sfera patrimoniale individuale dell’ex imprenditore degli immobili strumentali», viene fatto presente che si deve applicare la tassazione ordinaria sulle eventuali plusvalenze realizzate.
La norma sull’estromissione è invece applicabile, sempre dal punto di vista soggettivo, anche dall’erede dell’imprenditore individuale, venuto a mancare successivamente alla data del 31 ottobre 2018, purché l’erede stesso abbia proseguito l’attività del de cuius attraverso un’impresa individuale. Anche nel caso di donazione dell’impresa individuale, il donatario, che prosegue l’attività in forma individuale assumendo i valori fiscalmente rilevanti in capo al donante, può procedere con l’eventuale estromissione dei beni immobili oggetto della norma di favore.
Resta escluso, invece, dalla norma agevolativa in commento, l’imprenditore individuale che, in data anteriore al 1° gennaio 2019, risulta aver concesso in affitto o usufrutto l’unica azienda. In tale caso, infatti, egli perde la qualifica di imprenditore individuale e, pertanto, l’estromissione non risulta più essere applicabile.
Da un punto di vista oggettivo, i fabbricati che possono essere oggetto di estromissione, sono quelli individuati dall’articolo 43, comma 2, del Tuir, ossia quelli strumentali per natura o per destinazione.
Sempre in tema di fabbricati oggetto della norma in commento, quelli strumentali per natura affinché possano essere considerati «a carico» dell’impresa individuale, devono risultare annotati nell’inventario ovvero, in presenza di contabilità semplificata, all’interno del registro dei beni ammortizzabili. Per i fabbricati strumentali per destinazione è necessario, invece, effettuare una suddivisione: se essi sono stati acquistati a partire dal 1° gennaio 1992, devono risultare annotati sempre nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili, per la contabilità semplificata, mentre se sono stati acquistati prima di tale data non necessitano di alcuna iscrizione nell’inventario.
Da un punto di vista del funzionamento dell’estromissione agevolata, la norma stabilisce che essa può essere effettuata dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. L’opzione è esercitata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni che vengono estromessi, nonché dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap dovuta, nella misura dell’8 per cento, sulla differenza tra il valore normale dell’immobile o il valore automatico, dato dalla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti previsti dall’imposta di registro, e il suo costo fiscalmente riconosciuto.
Fonte “Il sole 24 ore”
Isa, premi al contribuente con almeno l’8 in pagella
Premi solo per i contribuenti con voti almeno pari all’8. Viene confermato anche nei fatti che più alto sarà il punteggio attribuito e maggiori saranno i premi accordabili ai contribuenti affidabili. Faranno il pieno (di premi) solo coloro che arriveranno (anche per adeguamento) al punteggio almeno pari a 9. Per costoro, infatti, potrebbe spettare l’intera batteria di benefici previsti dall’articolo 9 bis comma 11 (lettera da a ad f) del decreto legge 50/2017.
Cattive notizie invece per chi non raggiungerà almeno i livelli minimi di affidabilità fiscale individuati su valori minori o uguali a 6; questi ultimi potrebbero, infatti, finire nelle liste delle quali l’agenzia delle Entrate terrà conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Il provvedimento
È questo in sintesi il contenuto del provvedimento pubblicato nella tarda serata di ieri sul sito delle Entrate riguardante il regime premiale per i contribuenti soggetti agli Isa dal periodo d’imposta 2018, con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali anche le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti per l’applicazione degli Isa.
Per completare il quadro però manca all’appello proprio il sistema applicativo per poter fare i conteggi e attribuire i voti ai contribuenti, sulla cui pubblicazione bisognerà, invece, ancora attendere fino ai primi giorni di giugno, motivo per cui si vocifera fin da ora di una presunta proroga dei termini di versamento delle imposte se non altro per i contribuenti soggetti agli Isa (si veda il Sole 24 Ore di ieri).
I premi
La posta in palio consiste nei premi annunciati per decreto. Si parte da quelli meno stuzzicanti, per i quali basta il raggiungimento dell’8 in “pagella fiscale” consistenti nell’esonero dal visto di conformità in caso di utilizzo dei crediti fiscali (20mila euro per il comparto imposte dirette, 50mila per l’Iva a cui si estende anche il rimborso dell’imposta) e con l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (articolo 43, comma 1, del Dpr 600/73 per imposte dirette, e articolo 57, comma 1, del Dpr 633/72 per l’Iva).
Per essere esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/72) bisognerà invece aver guadagnato almeno il punteggio di 8,5.
Infine, per ambire ai premi più allettanti consistenti nell’esonero dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo (anche per quelle in perdita sistemica) e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato) bisognerà raggiungere almeno un punteggio pari a 9.
In questa sede si ricorda che, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, sarà possibile per il contribuente indicare nella propria dichiarazione dei redditi anche ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili.
Tali maggiori compensi avranno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, come avveniva nel caso di adeguamento per gli studi di settore.
La novità sta però nel fatto che, ora, sarà il contribuente a decidere a che livello adeguarsi; con gli Isa, infatti, quest’ultimo non dovrà per forza inseguire il valore massimo (10) come avveniva per gli studi di settore (ricavo congruo), ma potrà assestarsi anche ad un valore intermedio (es. voto 7) .
Il codice tributo
Con risoluzione n.48/E, pubblicata ieri (clicca qui per consultarla ), l’agenzia delle Entrate ha inoltre ridenonominato il codice tributo «6494» per effettuare il versamento integrativo dell’Iva, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, i contribuenti possono infatti indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva. Per effettuare tramite modello F24 il versamento integrativo dell’Iva dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è dunque utilizzato il codice tributo «6494» già esistente.
Fonte “Il sole 24 ore”
Vendita titoli di sosta da certificare sempre con la ricevuta
Cessioni agli utenti finali dei titoli di sosta da certificare in ogni caso con ricevuta a prescindere dalla natura privata o istituzionale del gestore; tuttavia solamente in caso di gestori privati di autoparcheggio, il rivenditore può emettere, in nome e per conto del gestore stesso, fattura elettronica quando richiesta dall’utilizzatore finale ed entro novanta giorni dalla richiesta. Con la risposta a interpello n. 135/E pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate, chiamata ad individuare le modalità di certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta, conferma il trattamento fiscale delle operazioni di rivendita nei confronti degli utenti ricordando come nel caso di gestori istituzionali l’operazione è fuori campo Iva mentre, nel caso di privati, trova applicazione il regime monofase. In entrambi i casi la certificazione fiscale della vendita va effettuata con una ricevuta, in nome proprio del rivenditore, ma in caso di gestori privati se l’utilizzatore finale, soggetto passivo di imposta, richiede fattura, la stessa deve essere emessa in formato elettronico dal rivenditore in nome e per conto del gestore privato esponendo l’importo dell’Iva e inserendo nel campo «altri dati gestionali» il riferimento al regime monofase dell’articolo 74 del Dpr 633/1972. La fattura va emessa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Gestori istituzionali
Le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo Iva (articolo 4, comma4 , del Dpr 633/1972). In questo senso si era già espressa l’amministrazione, che richiama infatti le risoluzioni n. 210 del 14 dicembre 2001 e n. 174 del 6 giugno 2002). Tali cessioni sono certificate mediante ricevuta emessa, in nome proprio, dalla società che rivende i titoli. Per tali operazioni non c’è quindi obbligo di emissione di fattura, ma è sufficiente rilasciare, da parte del rivenditore, ricevute con numerazione univoca, in nome e per conto del gestore istituzionale, il quale opera fuori campo Iva per carenza del requisito soggettivo.
Gestori privati
Le cessioni di titoli di sosta di gestori privati rientrano invece nel regime monofase di cui all’articolo 74 del Dpr 633/1972, mediante il quale l’Iva viene assolta una sola volta alla fonte dal gestore, mentre tutti i successivi passaggi sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del Dm 30 luglio 2009, tali vendite vanno certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dal rivenditore senza indicazione separata dell’imposta e indicando che si tratta di una operazione non soggetta ex articolo 74 del Dpr 633/1972.
Inoltre, se l’utilizzatore finale, soggetto passivo Iva, richiede la fattura, il rivenditore dovrà emettere fattura elettronica, in nome e per conto del gestore privato del parcheggio che va indicato come «soggetto emittente», ed esponendo l’importo dell’Iva con inserimento nel campo «altri dati gestionali» del riferimento al regime monofase. In ogni caso, il termine di emissione della fattura in questo caso è quello stabilito dal decreto del 30 luglio 2009, e quindi la fattura viene emessa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Controlli, Srl al bivio tra sindaci e revisori
Esistenza della crisi d’impresa con segnalazione interna da parte di sindaci e revisori legali. Il Dlgs 14/2019 riduce le soglie dimensionali nelle Srl che, se superate, impongono la nomina del collegio sindacale o del revisore.
Le alternative sono costituite dalla nomina: del collegio sindacale (o sindaco unico) con incarico di revisione; del collegio sindacale (o sindaco unico) e del revisore (società di revisione); del solo revisore (società di revisione) che, in questo caso, non svolge anche le funzioni sindacali.
Queste alternative non devono far pensare che sindaci e revisori siano un tutt’uno. Innanzitutto, il collegio sindacale è un organo della società: in sostanza, un organo che fa parte della governance della stessa con funzioni di controllo. L’incarico di revisione, invece, costituisce una prestazione professionale, regolamentata a livello comunitario dalle direttive recepite dal Dlgs 39/2010: il revisore non è un organo della società.
Revisori, persone fisiche e società, per svolgere l’attività devono essere iscritti nel Registro. Per quanto riguarda il collegio sindacale, almeno un componente effettivo deve essere iscritto in tale Registro, requisito non richiesto per gli altri componenti, salvo che il collegio sindacale svolga anche la revisione. Il controllo del collegio sindacale è preventivo, rispetto a quello del revisore, che interviene a cose fatte: tale funzione preventiva comporta maggiori responsabilità. Infatti, il collegio sindacale partecipa alle riunioni degli organi sociali e, pertanto, la legge gli attribuisce il diritto/dovere di acquisire le informazioni necessarie per svolgere la funzione di controllo, anche contestualmente alle decisioni degli organi societari. Al contrario, il revisore entra in possesso delle informazioni con modalità e con tempistiche diverse.
In ogni caso, il Codice civile prevede che collegio sindacale e soggetti incaricati della revisione legale si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per i rispettivi compiti. Il collegio sindacale segue le disposizioni del Codice civile integrate dalle Norme di comportamento del collegio sindacale, predisposte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti: verifiche almeno ogni 90 giorni.
I revisori, invece, svolgono la propria attività in base ai principi di revisione internazionali. Con riferimento alla vigilanza sul sistema di controllo interno della società, il collegio sindacale deve valutarne l’adeguatezza e il funzionamento in funzione dei rischi generici e specifici della stessa. Invece, la verifica sul sistema di controllo interno svolta dal revisore riguarda un ambito applicativo più limitato focalizzato sull’aspetto contabile.
Fonte “Il sole 24 ore”
Bonus lavori, arriva la cessione al fornitore con sconto fisso
Imprese favorite con tempi di recupero fiscale dimezzati e nuove possibilità per la rigenerazione urbana. Nel decreto crescita sono previsti diversi interventi che vanno a sostenere il settore edilizio e impiantistico, con un occhio di riguardo alle scelte di sicurezza e risparmio energetico.
Stando alla bozza approvata giovedì scorso dal Consiglio dei ministri diventa più conveniente, dal punto di vista fiscale, per un’impresa di costruzione, acquisire uno stabile cielo-terra, abbatterlo e ricostruirlo con i nuovi criteri. Ma a sollevare speranze e polemiche sono soprattutto gli articoli che dimezzano – da dieci a cinque anni – i tempi di recupero del credito fiscale acquistato da imprese e consorzi per interventi agevolati con ecobonus e sismabonus.
Ecobonus più facile
La nuova disposizione prevede che chi ha diritto alle detrazioni (cioè il contribuente) può optare per uno sconto sulla fattura «di pari ammontare» da parte del «fornitore che ha effettuato gli interventi». Quest’ultimo, a sua volta, ottiene un credito d’imposta da usare in compensazione, in cinque quote annue uguali (secondo il meccanismo di cui al Dlgs 241/97) e senza l’applicazione dei limiti previsti dalle leggi 388/2000 e 244/2007. In sostanza, si tratta di una possibilità in più, piuttosto diversa da quella attualmente prevista, che comunque rimane.
Anzitutto il “prezzo” della cessione è predefinito: lo sconto deve essere pari alla detrazione, quindi, per un lavoro di 10mila euro con detrazione del 65% il committente-contribuente avrà subito uno sconto di 6.500 euro e il «fornitore» potrà compensare le imposte a suo carico con un credito d’imposta di 1.300 euro all’anno per cinque anni. Non si contratta, quindi, l’importo dello sconto sulla fattura come invece si può contrattare il prezzo di acquisto del credito fiscale se si sceglie l’altra possibilità che rimane in vigore.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita, le Entrate dovranno emanuare un provvedimento di attuazione, benché la lettera della norma si presti a interpretazioni abbastanza elastiche sul soggetto cui va attribuito lo sconto. Con la nuova modalità non sarà, però, possibile per l’impresa effettuare un’ulteriore cessione del credito a terzi.
Rete Irene ha espresso alcune perplessità sulla disposizione, che – a un primo esame – semplifica le cose ai contribuenti-committenti e li mette al riparo da una trattativa sulla cessione del credito fiscale che non sempre si conclude al meglio. A dominare il mercato della riqualificazione energetica, infatti, potrebbero alla fine restare pochi soggetti, fiscalmente ipercapienti, che diventeranno main contractor con contratti di subappalto verso la filiera di chi i lavori li realizza davvero. Resta ora da vedere come assicurare la dinamica di mercato tramite la giusta concorrenza.
Va anche detto, però, che la nuova modalità di cessione risolve il problema del bonifico parlante pari al 100% della spesa dell’intervento, in quanto l’amministratore di condominio dovrebbe fare il pagamento solo della parte di spesa non corrispondente al credito ceduto.
Sismabonus costruttori esteso alle zone 2 e 3
Viene riconosciuta anche alle vendite di case in zone a rischio sismico 2 e 3 la possibilità di beneficiare della detrazione del 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell’85% (passaggio a due classi di rischio inferiore) sul prezzo di acquisto. Ammontare massimo di spesa: 96mila euro. Al momento sono agevolate solo le operazioni in zona 1 (la più pericolosa). L’immobile deve essere stato ristrutturato o demolito e ricostruito (anche con variazione volumetrica) da imprese che lo abbiano venduto entro 18 mesi dalla fine lavori. L’agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi dal 2019 al 2021. La possibilità di cedere le detrazioni in cambio di uno sconto (illustrata prima per l’ecobonus) è riconosciuta anche in questo caso.
Rigenerazione urbana
Viene concessa sino a tutto il 2021 la «misura fissa» delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (600 euro in tutto) per le cessioni di interi fabbricati a imprese di costruzione o ristrutturazione che, entro i successivi dieci anni, li demoliscano e ricostruiscano (anche con variazione volumetrica se permessa). Stesso bonus per la rivendita, anche se non è chiaro se vale sino al 2021 o anche oltre.
Fonte “Il sole 24 ore”
Superammortamento per spese fino a 2,5 milioni
Il nuovo superammortamento previsto dal decreto crescita riproduce le regole dell’ultima versione della norma (scaduta il 31 dicembre scorso, ma prolungata fino al 30 giugno prossimo per ordini e acconti entro il 2018). Potranno usufruire del bonus gli investimenti effettuati da imprese e professionisti nel periodo tra il 1° aprile 2019 e il 31 dicembre prossimo. In presenza di ordini confermati e acconti del 20% pagati entro il 31 dicembre, l’effettuazione dell’investimento può arrivare sino a giugno 2020.
Non rientrano nella nuova agevolazione (oltre agli immobili e ai beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%) i veicoli indicati nel comma 1 dell’articolo 164 del Tuir e dunque ogni tipo di autovettura (a prescindere dall’utilizzo), aeromobili da turismo, imbarcazioni da diporto, moto e ciclomotori. Sono invece agevolabili gli autocarri e veicoli similari.
I beni devono possedere, come in passato, i requisiti di novità e strumentalità. Per rientrare nel bonus la consegna o spedizione del bene deve essere successiva al 31 marzo, anche se gli ordini o i contratti sono stati conclusi entro tale data. Qualora la consegna entro marzo non sia stata accompagnata dal passaggio di proprietà (ad esempio, beni ceduti salvo prova o gradimento), rileverà invece il momento in cui si verifica l’effetto traslativo (se quest’ultimo evento scatta dal 1° aprile, l’investimento sarà superammortizzabile). In presenza di investimenti in appalto, rileva la data di ultimazione. Pertanto, ad esempio, il costo di un bene realizzato in appalto con inizio lavori a gennaio 2019 e ultimazione (consegna al committente senza riserve) a ottobre 2019, usufruirà del 30%. Per gli appalti avviati prima del periodo agevolato, occorre comunque verificare che non vi siano, entro il 31 marzo 2019, stati di avanzamento contrattualizzati con liquidazione di corrispettivi a titolo definitivo, nel qual caso la parte di costo ante 1° aprile dovrà essere esclusa.
L’agevolazione, che come in passato si sostanzia in una deduzione extracontabile pari al 30% del costo ragguagliata al piano di ammortamento fiscale, non spetta per importi di investimento complessivi superiori a 2,5 milioni. Si ripropone al riguardo un interrogativo che sta già interessando l’iperammortamento a scaglioni della legge 145/2018, circa l’imputazione della agevolazione ai diversi beni in caso di importi superiori al tetto. In particolare, è da ritenere che l’impresa possa scegliere di portare in superammortamento il costo di quei beni che hanno coefficiente di ammortamento più elevato.
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Luca Gaiani
La mini-Ires 2.0 premia gli utili accantonati a riserve disponibili
Si ricorda che la misura originaria – introdotta dalla legge di Bilancio per il 2019 (legge 145/2018) – recava un nuovo regime di imposizione sui redditi ad aliquota agevolata volto ad incentivare il reinvestimento degli utili per l’acquisizione di beni strumentali materiali nuovi e per l’incremento dell’occupazione che, al verificarsi congiunto di determinate condizioni, attribuiva al contribuente la possibilità di beneficiare della riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi di 9 punti percentuali. Sin da subito, l’agevolazione era apparsa complessa e di non immediata applicazione, necessitando la contemporanea combinazione di tre parametri: l’ottenimento di un reddito imponibile dichiarato; l’esistenza di un utile d’esercizio del periodo d’imposta precedente non distribuito e accantonato in una riserva di utili diversa da quelle indisponibili; l’effettuazione di investimenti incrementali in beni strumentali nuovi e/o in nuova occupazione la cui quantificazione implicava complessi calcoli.
Con la “mini-Ires 2.0” si conferma la struttura di base dell’agevolazione originaria, ma se ne semplifica considerevolmente il funzionamento, limitando l’incentivo al solo “accumulo” di utili mediante il ricorso a un meccanismo di natura forfetaria.
Se per un verso viene confermato che il reddito imponibile “dichiarato” (non derivante da accertamento) può beneficiare dell’agevolazione fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, per un altro verso, nella nuova versione si stabilisce che il beneficio non debba spettare più nel limite degli investimenti effettuati bensì soltanto nel limite costituito dall’incremento di patrimonio netto, ciò anche per tener conto di quelle eventuali operazioni coi soci (apporti e distribuzioni) che non erano compiutamente disciplinate nella versione originaria dell’incentivo.
A fronte di tali semplificazioni, la mini-Ires 2.0 prevede tuttavia una restrizione del beneficio: la riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi passa difatti da 9 a 4 punti percentuali. Viene peraltro previsto che tale riduzione entrerà a regime solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022 per i soggetti “solari”) con un periodo transitorio che prevede riduzioni di aliquota in misura crescente (1,5% per il 2019, 2,5% per il 2020 e 3,5% per il 2021).
Nel nuovo assetto rimane fermo che per i soggetti solari i primi utili d’esercizio rilevanti ai fini della mini-Ires 2.0 saranno quelli dell’esercizio 2018, i quali, se accantonati nel 2019 in una riserva diversa da quelle indisponibili, renderanno agevolabile – per pari importo – il reddito del 2019 da dichiarare nella dichiarazione del 2020. Come nella versione originaria, nella mini-Ires 2.0 è mantenuta la caratteristica di opzionalità.
Sono confermate altresì le disposizioni di coordinamento per consentirne la fruizione anche a soggetti Irpef e a quelli che aderiscono ai regimi del consolidato nazionale, mondiale o della trasparenza fiscale, nonché la previsione volta a regolare il riporto in avanti delle eccedenze. A tal ultimo riguardo, data l’eliminazione del limite degli investimenti, il meccanismo opererà con esclusivo riferimento alle eccedenze di utile che potrebbero scaturire dalla non perfetta combinazione in un periodo d’imposta dell’utile accantonato e del reddito imponibile dichiarato.
La nuova versione dell’agevolazione continua, peraltro, a essere cumulabile con altre discipline agevolative, quali l’iperammortamento e il reintrodotto super-ammortamento (si veda altro articolo in pagina), fatta eccezione per quelle che prevedono una determinazione forfetaria del reddito imponibile e per quella riconosciuta agli enti non profit e consistente nella riduzione dell’aliquota Ires al 12% ex articolo 6 del Dpr 601/73.
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Carlo Sanna
Alberto Trabucchi
Sì alla riforma della class action. Per le imprese rischio costi
Cambiano le regole per avviare un’azione collettiva con l’obiettivo di ottenere il risarcimento dei danni: il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della class action. Che passa dal Codice del consumo al Codice di civile. Immediata conseguenza, l’estensione della platea dei soggetti che potranno chiamare le imprese a rispondere: non solo i consumatori, ma chiunque ritenga di avere subìto una lesione di «diritti individuali omogenei». E a proporre l’azione potranno essere anche le associazioni rappresentative dei diritti oggetto della tutela. Sul banco degli “imputati” imprese ed enti gestori di servizi pubblici, non la Pubblica amministrazione. Non sono consentiti ricorsi su eventi passati.
Esulta il ministro della Giustizia Bonafede: «Finalmente i cittadini italiani hanno uno strumento per unirsi e far valere insieme i loro diritti». Forti restano le perplessità di Confindustria su più punti: l’allargamento dell’ambito di applicazione; la possibilità di adesione alla classe anche dopo la sentenza che ha definito la causa; i compensi premiali. Elementi che rischiano di fare sia da volano al contenzioso sia da moltiplicatore dei costi da sostenere.
Di sicuro è un cambiamento radicale. Che, nelle intenzioni dei sostenitori, dovrà portare a un significativo aumento delle azioni collettive. Ieri il Senato ha approvato definitivamente la riforma della class action (introdotta con un blitz nella manovra del 2008: passò con un emendamento approvato per un voto e un senatore sbagliò a votare). Larga la maggioranza (206 sì, 44 no e 1 astenuto) che ha dato il via libera al passaggio dell’azione di classe dal Codice del consumo al Codice civile. Cambiamento che non è solo formale, visto che, nei fatti, condurrà a un’immediata estensione della platea dei soggetti che potranno promuovere la richiesta di risarcimento: non più i soli consumatori, ma chiunque ritiene di avere subìto una lesione di «diritti individuali omogenei», oltre che le associazioni rappresentative dei diritti oggetto della tutela
Ad allargarsi è inoltre il perimetro oggettivo di applicazione. Anche se sono confermate individualità e omogeneità dei diritti, la legge individua nella class action lo strumento utile per tutte le ipotesi di responsabilità contrattuale (in linea con la disciplina vigente) e quelle di responsabilità extracontrattuale, oggi limitate a pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali. Per esempio, nel caso del dieselgate, la disciplina attuale fa valere “solo” la lesione alla normativa sulla concorrenza (prodotto diverso da quello pubblicizzato); in futuro si potranno far valere anche lesioni a diritti come quello alla salute o all’ambiente.
Esulta il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede che sottolinea come «l’azione di classe sinora era limitatissima e aveva diversi paletti che l’avevano resa inutilizzabile nel corso degli anni. Ora diventa uno strumento generale che i cittadini, deboli da soli, potranno utilizzare, unendosi per fare valere i propri diritti».
Bonafede tiene a ricordare che la class action potrà essere usata anche dagli imprenditori e tuttavia fortissime restano le perplessità di Confindustria che, più volte anche nel corso dei lavori parlamentari, ha espresso contrarietà su una serie di punti. Tra questi, oltre alla vastissima estensione dell’ambito di applicazione, almeno altri due aspetti qualificanti: la possibilità di adesione alla classe anche dopo la sentenza che ha definito la causa e i compensi premiali dovuti al rappresentante comune della classe e agli avvocati dei ricorrenti. Tutti elementi che rischiano sia di fare da volano al contenzioso sia da moltiplicatore dei costi da sostenere.
Rispetto alla versione iniziale del testo sono state introdotte alcune modifiche significative, escludendo, per esempio, la retroattività, con la nuova disciplina che si applicherà cioè alle condotte illecite poste in essere solo dopo l’entrata in vigore; l’estensione da 6 a 12 mesi del periodo transitorio: la riforma si applicherà dopo un anno dall’entrata in vigore; la possibilità per il giudice di sospendere, per gravi e fondati motivi, la liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento; l’unicità dell’azione, evitando di avviare, per gli stessi fatti e contro la medesima impresa, più azioni di classe.
La competenza è affidata alle sezioni specializzate in materia d’impresa, con una procedura articolata in tre fasi: ammissibilità, decisione e (eventuale) liquidazione. Confermato il meccanismo di ingresso nella classe attraverso manifestazione di volontà (opt in, a distinguere l’azione di classe italiana dalla class action degli Stati Uniti, dove si è inseriti automaticamente nella classe) che può avvenire in 2 momenti dopo l’ammissibilità oppure dopo la decisione.
Liti pendenti, il concetto di «atto impositivo» al test di quelli liquidatori
La nuova disposizione finalizzata alla chiusura delle liti fiscali pendenti impone un’attenta valutazione derivante dalla struttura della norma nella parte in cui delimita il perimetro di applicazione ai soli atti qualificati come impositivi.
Tale contesto lascia intravedere che le controversie riguardanti atti con i quali l’agenzia delle Entrate si è limitata a liquidare le somme dovute in esito a quanto dichiarato dai contribuenti, resterebbero prive di una soluzione bonaria. L’ultima conferma, in tal senso, arriva dalla Cassazione con lasentenza n. 7099 del 13 marzo 2019 .
Tra queste situazioni potrebbero rientrare, ad esempio, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e dell’imposta principale di successione e donazione, così come le cartelle che fanno seguito agli avvisi bonari.
Per il momento, quindi, ci sono perplessità sulla possibilità di definire gli atti con i quali l’ufficio richiede il pagamento dell’imposta principale (ad esempio, registrazione d’ufficio, richiesta di registrazione di atti giudiziari), dell’imposta suppletiva e dell’imposta complementare diversa da quella di un maggior valore accertato (ad esempio, decadenza dalle agevolazioni tributarie).
Tuttavia, se nei precedenti provvedimenti di pacificazione fiscale l’amministrazione finanziaria aveva prevalentemente escluso che la semplice attività liquidatoria avesse la connotazione di attività impositiva, rimane comunque margine per far rientrare nel novero degli atti impositivi, attraverso un’attenta lettura sistematica delle norme e degli indirizzi giurisprudenziali, anche quei provvedimenti che per la prima volta esternalizzano la pretesa tributaria.
A questo proposito, la linea di demarcazione tra l’ atto che ha natura impositiva e quello che non ce l’ha non può essere ricavata dalla semplice denominazione del provvedimento, ma deve essere verificata sulla base della sostanza e sull’incidenza che lo stesso produce nella sfera patrimoniale del contribuente.
Su questi presupposti l’agenzia delle Entrate chiarì, in merito alla chiusura delle liti fiscali minori (circolare 48/E 2011), che in tema di liquidazione dell’imposta principale di successione, affinché l’atto avesse natura impositiva, occorreva che dal contenuto finale dell’atto amministrativo tributario si ricavasse l’esercizio dell’attività discrezionale e valutativa dell’ufficio di carattere non seriale.
In quell’occasione, inoltre, in merito all’imposta di registro fu anche precisato, richiamando un precedente giurisprudenziale di legittimità (Cassazione 20731/2010), che all’avviso di liquidazione non può essere esclusa la natura di atto impositivo quando questo è destinato ad esprimere per la prima volta una pretesa maggiore rispetto a quella applicata al momento della registrazione.
In sostanza, per essere definibile, bisogna guardare alla natura sostanziale del rapporto giuridico d’imposta che si intende chiudere. In altre parole, l’atto rientra nella sanatoria tutte le volte che dal suo contenuto si evincono passaggi cognitivi e valutativi necessari per arrivare alla formazione del provvedimento tributario. E questo può avvenire anche quando oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione in quanto primo atto con cui viene richiesta l’imposta.
Da tale contesto emerge chiaramente come una valutazione oggettiva e consapevole non può prescindere, per coloro che intendo attivare la procedura agevolativa, da un intervento chiarificatore che specifichi le singole fattispecie rientranti nell’ambito della sanatoria.
Mancato incasso Iva, la nota di variazione solo sul tributo
Un’impresa ha per lungo tempo ceduto dei beni a un proprio cliente, escludendo di comprendere nell’imponibile indicato nelle fatture emesse l’importo di un contributo ambientale dovuto in relazione a tali vendite a un ente pubblico, in quanto addebitato da quest’ultimo direttamente all’acquirente e da questi regolarmente pagato a detto ente. Il Fisco ha contestato al cedente la mancata applicazione dell’Iva all’importo corrispondente al predetto contributo, sul presupposto che, in base alla legge che lo disciplinava, esso gravava sul cedente, indipendentemente dal fatto che fosse materialmente pagato dall’acquirente, ricorrendo in tal caso la fattispecie prevista dall’articolo 13, comma 1, del Dpr 633, secondo cui la base imponibile Iva è costituita anche dai «debiti, dagli oneri e dalle spese verso terzi accollati al cessionario o committente». L’impresa cedente, ritenendo fondato il rilievo, ha prestato acquiescenza all’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, provvedendo al pagamento delle imposte delle sanzioni e degli interessi da esso recati e, conseguentemente, a norma dell’articolo 60, comma 7, ha addebitato in via di rivalsa al cessionario l’imposta assolta. Poiché quest’ultimo non ha pagato il tributo addebitatogli nemmeno a seguito di un’azione esecutiva, si sono realizzati i presupposti per l’emissione, da parte dell’impresa cedente di una nota di variazione Iva in diminuzione, a norma dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 633. Ciò posto, si è trattato di stabilire se tale nota potesse avere a oggetto solo l’imposta non percepita dal cedente, che avrebbe così potuto recuperare integralmente l’importo versato al Fisco a tale titolo, ovvero dovesse riguardare, in proporzione, non solo l’imposta ma anche il relativo imponibile, dovendosi riconsiderare l’intera cessione nel suo complesso. Assumendo che il contributo ambientale ammontasse a 100, essendo applicabile l’aliquota del 22% si trattava di stabilire se la nota di variazione, emessa a causa del mancato incasso di un importo pari a 22, riguardasse solo l’Iva ovvero dovesse avere a oggetto l’imponibile per 18,0328 e l’imposta per 3,9672, pari al 22% di 18,0328.
L’agenzia delle Entrate, ritenendo che in caso contrario verrebbe violato il principio di “neutralità” cui è informata la disciplina dell’Iva, e manifestando un indirizzo opposto a quello espresso dall’Aidc con la norma di comportamento 195, ha chiarito che la variazione può riguardare il solo tributo.
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Giulio Andreani
Il controllo interno «doc» prepara la trasmissione dei corrispettivi
Per far fronte all’obbligo dei corrispettivi telematici non è sufficiente una attenta valutazione del fornitore delle apparecchiature che permettono la memorizzazione e la trasmissione, ma occorre al contrario partire dall’analisi delle necessità aziendali, verificare canali, modalità e struttura di vendita, considerando l’interfacciamento con Erp e applicativi aziendali già utilizzati e gestire le problematiche per la corretta documentazione di resi, abbuoni, sconti o acquisti con utilizzo di gift card. Il tutto in un quadro regolamentare che deve essere completato quanto prima, con il rilascio degli ulteriori decreti ministeriali attuativi che definiranno con precisione soggetti e operazioni interessate i quali, non necessariamente, coincideranno con quanto finora stabilito per scontrini e ricevute fiscali dal Dpr 696 del 1996.
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Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
La sanatoria degli errori formali «assorbe» la definizione delle liti
La sanatoria delle irregolarità formali (articolo 9 del Dl 119/2018) contempla le violazioni che non incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o sul pagamento del tributo e si riferisce alle irregolarità commesse per ciascun periodo d’imposta. Il comma 7 dell’articolo 9 stabilisce che risultano escluse dalla regolarizzazione le violazioni contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018. Il punto 1.3.3. del provvedimento del 15 marzo aggiunge che la sanatoria non si applica alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.
Ciò significa, in sostanza, che gli effetti della sanatoria, pur riguardando il singolo periodo d’imposta, si estendono agli atti di contestazione emessi dall’Agenzia e non divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 e, se il rapporto risultava pendente a tale ultima data, non divenuti definitivi prima del 31 maggio 2019 (data di versamento della prima rata).
In tutto questo va considerato che la definizione agevolata delle liti pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018) prevede la possibilità di definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia e con il pagamento del 40% negli altri casi.
Chiaramente, le sanzioni non collegate al tributo sono quelle che, nella gran parte dei casi, scaturiscono da violazioni che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, rientranti nella sanatoria delle irregolarità formali di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018. Si sottolinea che ciò vale «nella gran parte dei casi», per significare, ad esempio, che le violazioni da quadro RW, oggetto di un atto “pendente” secondo la nozione stabilita dall’articolo 6 del Dl 119/2018, può essere definito soltanto con quest’ultima forma di definizione (essendo tali violazioni espressamente escluse dalla sanatoria delle irregolarità formali).
Tuttavia, altri contenziosi pendenti – in base all’articolo 6 – per violazioni che rientrano tra quelle incluse nella sanatoria delle irregolarità formali, possono certamente essere definite con i 200 euro previsti da tale ultima sanatoria. Questo alla condizione che l’atto non risulti definitivo in base alle disposizioni previste dall’articolo 9.
Evidentemente, non aderendo alla definizione delle liti pendenti, non si avrà l’estinzione del processo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle liti pendenti. Si dovrà però successivamente realizzare la cessazione della materia del contendere, a norma dell’articolo 46 del Dlgs 546/1992.
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Dario Deotto
Prestazioni sanitarie B2B con fattura elettronica
Il quesito viene da un fisioterapista abilitato. Che tale attività rientri tra le professioni sanitarie è ormai indiscutibile, specie dopo che la legge di Bilancio 2019 ha previsto la sanatoria generalizzata dell’esercizio di professioni sanitarie minori ed ha abrogato l’articolo 1 legge 403/74, che disciplinava il massofisioterapista.
L’Agenzia, richiamando dettagliatamente le disposizioni vigenti, ha confermato che per il 2019:
le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non vanno mai fatturate elettronicamente via Sdi, a prescindere dal soggetto (persona fisica, società) che le eroga e dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Questa interpretazione (come era stato già segnalato nella Guida facile alla Fattura elettronica del Sole 24 Ore del 24 gennaio) è l’unica rispettosa delle indicazioni del Garante della privacy nel provvedimento del 20 dicembre 2018 che impone: «In nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo Sdi concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria »;
qualora il professionista o la struttura sanitaria si avvalgano di terzi, che non fatturino direttamente all’utente, tali soggetti (fermi eventuali esoneri specifici), devono documentare il servizio B2B a mezzo fattura elettronica via Sdi.
L’Agenzia precisa infine che in ipotesi di divieto o esonero da fatturazione elettronica tramite Sdi, l’obbligo di documentazione fiscale può essere assolto in formato analogico, ma anche con fattura elettronica non-Sdi (ad es. il pdf via email). In tale ultimo caso però valgono le regole del Gdpr, per cui dovrà essere fatta molta attenzione al rispetto delle misure di sicurezza anche informatica a garanzia della privacy.
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Marcello Tarabusi
Detrazioni Iva a rischio dopo la procedura esecutiva
Per il fallimento è necessario che sia decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto (circolare 77/E/2000) o, se non c’è riparto, quello per il reclamo al decreto di chiusura della procedura (risoluzione 195/E/2008). In caso di concordato preventivo, oltre alla sentenza che omologa la procedura, si deve considerare anche il momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti (circolare 8/E/2017 e risposta 113/2018). In vista della scadenza del 30 aprile, pertanto, occorre monitorare le procedure chiuse (nel senso precisato) nel 2018 e, se non si è già provveduto, è bene affrettarsi. L’emissione entro aprile della nota di variazione (elettronica) permette, infatti, previa registrazione in apposito sezionale, di esercitare la detrazione nella dichiarazione. Se questa è già stata presentata, pare possibile ricorrere alla dichiarazione correttiva nei termini, facendovi confluire il credito portato dalla nota in diminuzione nel frattempo emessa. Secondo le Entrate, invece, il recupero non sarà possibile dopo il 30 aprile, ricorrendo alla dichiarazione integrativa a favore.
Stante la regola “transitoria” per i casi in cui il presupposto della rettifica è maturato ante 1° gennaio 2017, sono recuperabili con il modello Iva 2019 anche i crediti d’imposta verso procedure concluse nel 2016, a condizione che la variazione (per la quale non opera il limite annuale dell’articolo 26, comma 3, Dpr 633/72) sia eseguita entro il prossimo 30 aprile. Soluzione che, invece, non pare ammessa per una procedura chiusa nel 2017, ove non sia stata emessa nota di credito entro aprile dell’anno scorso.
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Pagina a cura di
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri
Sanatoria per tutte le violazioni relative alle comunicazioni Iva
Per individuare esattamente le violazioni sanabili occorre quindi interrogarsi sulla precisa latitudine della sanatoria tenendo a mente che la definizione non è subordinata al solo pagamento della quota fissa di 200 euro per anno, ma anche alla regolarizzazione postuma della violazione.
Si possono senz’altro considerare formali e quindi rientranti nella sanatoria, tutte le violazioni che vengono punite dall’articolo 8 del Dlgs 471/1997 (violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni) con la sanzione fissa. È il caso, ad esempio, dell’omessa o irregolare presentazione dei dati afferenti l’applicazione degli studi di settore. Inoltre, sono da considerarsi formali e, quindi, rientranti nella sanatoria, la gran parte degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 11 dello stesso Dlgs 471/1997, come, ad esempio, la comunicazione di sintesi delle liquidazioni periodiche, la comunicazione dei dati delle fatture e degli elenchi Intrastat. Rientrano, inoltre, sicuramente nella sanatoria anche le violazioni relative all’inversione contabile quando l’imposta è stata assolta dalla controparte (articolo 6, commi 9-bis1 e 9-bis2), l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero e diverse altre per le quali si rimanda alla tabella a fianco.
Il provvedimento precisa anche che rientrano nella sanatoria non solo le violazioni formali commesse dai contribuenti, ma pure quelle che riguardano i sostituti d’imposta, gli intermediari ed i soggetti, più in generale, tenuti alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti. In quest’ambito vanno quindi segnalate le eventuali violazioni commesse dagli intermediari abilitati nelle trasmissioni delle dichiarazioni dei propri assistiti, sanzionabili ai sensi dell’articolo 7-bis del Dlgs 241/1997 e quelle più in generale inerenti le varie comunicazioni all’anagrafe tributaria .
Più dubbia è l’applicabilità della sanatoria alle violazioni che non sono state già regolarizzate grazie al ricorso alla cosiddetta remissione in bonis. Ci riferiamo, ad esempio, all’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale. Vista la posizione assunta nel provvedimento si potrebbe sostenere che queste violazioni possono aver inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo per cui resterebbero estranee alla sanatoria.
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Dario Deotto
Gian Paolo Ranocchi