Detrazione indebita
Domanda: Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell’articolo 25 sarà sanzionabile?
Risposta:Nel caso di specie si ritiene che avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile.Al contrario,se non riceve la fattura elettronica via Sdi entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’Iva in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via Sdl).
Sparisce lo spesometro
Domanda: Le fatture emesse da minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?
Risposta: L’articolo 1,comma 3 bis,del Dlgs 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’articolo 21 del Dl 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 10 gennaio 2019 (il cosiddetto “nuovo spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 10 gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.
Gli omaggi passano dallo Sdi
Domanda: Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?
Risposta: Sì, le fatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.
Autofatture in reverse charge
Domanda: Le autofatture fatte in caso di reverse charge vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio allo Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?
Risposta: Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto a effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3 bis, del Dgs 127/15. Per gli acquisti interni peri quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6”, in quanto I’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del Dpr 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, I’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento — che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/ prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.
Fatture per conto terzi
Domanda: ln presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, Dpr 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l’acquirente-emittente glielo comunica con modalità estranee allo Sdl.
Risposta: Lo Sdl consegna la fattura all’indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore lo Sdl consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.
Passaggi interni dallo Sdi
Domanda: Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all’emittente mediante SDI?
Risposta: Sì, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate allo Sdl.
Niente e-fatture fuori campo
Domanda: Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?
Risposta: Perle operazioni fuoricampo di applicazione dell’Iva (ad esempio, le operazioni “monofase” di cui all’articolo 74 del Dpr 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via Sdl anche di fatture elettroniche “fuori campo Iva” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via Sdl utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.
Possibile indicare più Pec
Domanda: L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo Pec iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo Pec da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?
Risposta: Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più Indirizzi telematici”, quindi anche più Pec, anche diverse da quella legale registrata in Inipec (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata www.inipec.gov.it).
Peraltro, l’operatore Iva residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (ad esempio Pec) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (come la Pec) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore Iva che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’agenzia delle Entrate.
Fattura 2018 in ritardo
Domanda: Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via mail?
Risposta: L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’articolo 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 10 gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso evidenziato nel quesito se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Fattura non trasmessa
Domanda: Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente perderà la possibilità di detrarre l’Iva? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?
Risposta: Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita Iva) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via Sdl e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’Iva relativa.Le disposizioni di cui all’articolo 1 del Dlgs n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.
Possibile la fattura differita
Domanda: Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?
Risposta: L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4,del Dpr 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell ‘operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di: e al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal Dpr 472/1996) che accompagni la merce; e datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); e far concorrere l’Iva alla liquidazione del mese di gennaio.
Una copia al condominio
Domanda: Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condomini?
Risposta: Il condominio non è un soggetto titolare di partita Iva e non emette fattura.
Gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via Sdl considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018: e nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/ committente; e valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al Sdl;
o consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell’area riservata.
L’agenzia delle Entrate metterà a disposizione del condominio la fattura elettronica correttamente elaborata dallo Sdl, in un’apposita area riservata del sito dell’Agenzia.
Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva.
Privati, documento via mail
Domanda: I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo Sdl?
Risposta: Come stabilito dall’articolo 1 del Dlgs 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia, della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
La rinuncia della copia analogica o elettronica della fattura potrà più facilmente avvenire se l’operatore Iva ricorderà al cliente che potrà consultare facilmente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, in una specifica sezione accanto a quella della sua dichiarazione precompilata.
Infine si sottolinea che tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).
Scarto da partita inesistente
Domanda: Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il Sdl scarta questa fattura?
Risposta: Le due ipotesi vanno distinte.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe tributaria, lo Sdl scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del Dpr 633/72.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe tributaria, lo Sdl non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.
Rifiuto fuori dallo Sdi
Domanda: Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?
Risposta: L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (via email, telefono eccetera): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale dello Sdl.
Lo spazio Lettere d’intento
Domanda: Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.
Risposta: La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini Iva, il numero della lettera d’intento. Si ritiene che I ‘informazione possa essere inserita nell’XML della fattura elettronica utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio, “Causale”) che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti.
Il registro delle deleghe
Domanda: Perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe?
Risposta: Il nuovo sistema di comunicazione telematica, direttamente da parte dell’intermediario delegato, dei dati per attivare la delega ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, procedura già ritenuta idonea dal Garante della Privacy per la protezione e riservatezza dei dati personali. Anche la tenuta del registro rientra nell’ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento.
Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data g novembre, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l’acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.
Originale all’Agenzia
Domanda: Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica con le nuove modalità approvate la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell’originale?
Risposta:In tal caso, sarà l’ufficio dell’agenzia delle Entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l’annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l’ufficio dell’Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell’ufficio e il numero di protocollo della ricevuta).