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730 integrativo a più mani

L’invio diretto del 730 integrativo da parte del contribuente può avvenire solo nel caso in cui il primo sostituto respinge il 730/4

Non rimane ancora molto tempo ai contribuenti che intendono presentare il “mod. 730 integrativo”. Infatti, qualora questi ultimi si accorgono di aver presentato un mod. 730 precompilato dal quale risulti un maggior credito o minor debito d’imposta, possono presentare il c.d. “730 integrativo” entro lunedì prossimo (26 ottobre 2015), anche se l’originario modello è stato presentato direttamente o tramite il sostituto d’imposta. Tale data, in particolare, vale esclusivamente per i mod. 730 dai quali si accerti un maggior credito o minor debito d’imposta; in questo caso, infatti, si parla di dichiarazione “a favore”.

A tal fine, è necessario che il sostituto errato prima deve procedere al respingimento del 730/2014 e soltanto dopo il contribuente può procedere alla trasmissione diretta dell’integrativa.

Mod. 730 integrativo – Premesso che il mod. 730 integrativo può essere presentato solo da un Caf o da un professionista abilitato, anche se precedentemente il contribuente era stato assistito dal sostituto, il nuovo dichiarativo va compilato un tutte le sue parti, indicando il codice “1” sul frontespizio in corrispondenza della casella “730 integrativo”.

Tuttavia qualora il sostituto d’imposta, accortosi della propria incompetenza nel ricevere il 730/4, abbia espressamente respinto la comunicazione ricevuta nella propria area riservata, il contribuente può trasmettere il 730 integrativo anche direttamente attivando l’apposita opzione all’interno della propria area dedicata del sistema Entratel. In particolare, lo scarto del 730/4 ricevuto da parte del primo sostituto fa automaticamente partire una mail informativa al contribuente, rendendo così operativa l’area riservata a quest’ultimo; in caso contrario, ossia in caso di mancato scarto del mod. 730/4 del primo sostituto, il contribuente deve rivolgersi a un CAF o professionista abilitati.

A tal proposito, appare opportuno ricordare che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all’integrazione effettuata per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità.
Tuttavia se il Caf o l’intermediario è lo stesso cui a suo tempo era stata consegnata la dichiarazione semplificata, deve essere esibita solo la documentazione relativa all’integrazione. Se invece il mod. 730 è stato precedentemente elaborato dal sostituto d’imposta o da un diverso CAF/professionista, il contribuente deve esibire al CAF/professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità.

Ai fini operativi, si evidenzia che:
• va indicato il codice “2”, nel caso in cui l’integrazione della dichiarazione dovesse avvenire solo per fornire dati, o correggere quelli già indicati, necessari per identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
• il codice “3”, nel caso in cui il contribuente si dovesse accorgere di non aver fornito non solo tutti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio ma anche altri elementi da indicare in dichiarazione.

Autore: Redazione Fiscal Focus

– Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Stabilità 2016 e imprese: super ammortamenti e taglio IRES

Stabilità 2016 e imprese: super ammortamenti e taglio IRES – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Due importanti misure inserite nella Legge di Stabilità per il 2016 per le imprese. Si tratta della riduzione dell’aliquota IRES e un super ammortamento sull’acquisto di beni strumentali da parte delle imprese.

Taglio IRES: 2016 o 2017? – Per quanto riguarda il taglio dell’IRES, nel disegno di legge viene rinviato al 2017 il taglio dal 27,5% al 24% dell’IRES, salvo anticipare la riduzione al 2016 se verrà concessa una maggiore flessibilità nei conti da parte dell’Unione europea.
In particolare ciò sarà possibile se la Commissione Ue riconoscerà lo 0,2% di flessibilità sul deficit, circa 3,3 miliardi, per l’evento migratorio eccezionale. Come sottolineato dal Ministro Padoan nella lettera inviata all’UE “il costo degli eventi eccezionali migratori è pari a 3,1 miliardi, 0,2 del Pil. E ove questa clausola sia riconosciuta, noi anticiperemo al 2016 misure che abbiamo già previsto per il 2017, segnatamente l’Ires, segnatamente i denari per ulteriori investimenti sull’edilizia scolastica. Si tratta, in attesa di Bruxelles, di un’approvazione condizionata”.

Dunque la volontà è quella di anticipare il taglio dell’IRES al 2016, ma questo sarà possibile solo nel rispetto del rapporto deficit/PIL stabilito tempo a dietro con gli organi europei.

Tuttavia, anche lo 0,2% di deficit in più non basterebbe per l’intero taglio dell’IRES nel 2016. Si dovrà pertanto procedere in due tappe: un taglio di 1,5% nel 2015 e la restante parte nel 2017.

E la tassazione dei dividendi… – Non va dimenticato che per non “sterilizzare” gli effetti positivi del taglio dell’aliquota IRES sarà necessario aumentare la percentuale di non imponibilità dei dividendi ora fissata al 49,72% per le partecipazioni qualificate. Se così non fosse, si ribalterebbe (parzialmente) il costo della riduzione IRES sui soci della società.

Super ammortamenti per i beni acquistati dal 15 ottobre – Altra misura favorevole alle imprese è quella che mira a consentire il super ammortamento al 140% che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene.

Da quanto si apprende la misura agevolativa si applicherà ai beni acquistati nel 2016 e anche quelli acquisti nell’ultimo trimestre del 2015 a partire dal 15 ottobre.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, ad ora potrebbero fruire dell’agevolazione anche i professionisti. Dall’ambito oggettivo dovrebbe essere esclusi gli immobili. Così come accaduto nella precedente agevolazione per l’acquisto di macchinari (art. 18, D.L. 91/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24.06.2014, conv. con mod. dalla L. 116/2014 pubb. G.U. del 20.08.2014), gli investimenti che dovrebbero dar diritto all’agevolazione sono solo quelli:
nuovi, nel senso che non devono essere stati, a qualunque titolo, già utilizzati;
compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Rispetto alla precedente versione non dovrebbero essere presenti limiti quantitativi.

Da un punto di vista pratico, per l’acquisto di un bene agevolabile con costo fiscale di 100, ammortizzabile al 10% in 10 anni, si potrà fruire di una maggiore deduzione del 4%, con un aliquota complessiva di ammortamento per ciascun periodo d’imposta del 14%. In sostanza, si potrà dedurre un ammortamento pari a 14 in luogo di un ammortamento di 10. Il maggior ammortamento risulterebbe pari a 40 nei dieci anni.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Legge di Stabilità 2016: tutte le novità fiscali!

Legge di Stabilità 2016: tutte le novità fiscali! – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Per approfondire consulta la Fiscal Approfondimento n. 38 del 20.10.2015

È stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 15.10.2015 il disegno di Legge di Stabilità 2016. L’annuncio è arrivato con 25 tweet da parte del Premier Matteo Renzi, che riassumono i principali interventi contenuti nella Legge di Stabilità. Analizziamo quali sono i principali interventi contenuti nella Legge di Stabilità, evidenziando sin da ora che si tratta solo di un disegno di legge che viene trasmesso alle Camere per proseguire il normale iter parlamentare che porterà all’approvazione definitiva. In questo iter, il disegno di legge potrà subire modifiche, delle quali vi daremo conto in modo tempestivo. 
IMU – Abolizione dell’imposta sull’abitazione principale, anche sulle case di lusso adibite ad abitazione principale, nonché sui terreni agricoli (in questo caso vi sono delle modifiche importanti sulle norme già a suo tempo introdotte) e abolizione dell’imposta sui c.d. macchinari imbullonati tramite una procedura particolare che li esclude dal novero della rendita catastale.

TASI – Scompare la TASI nelle seguente situazioni:
• in caso di immobile destinato dal proprietario ad abitazione principale per sé e la propria famiglia;
• in caso di immobile affittato dal proprietario, ma destinato dall’inquilino (possessore) ad abitazione principale per sé e per i propria famiglia.

Taglio aliquota IRES – Previsto dal 2017 il taglio dal 27,5% al 24% dell’IRES, salvo anticipare la riduzione al 2016 se verrà concessa una maggiore flessibilità nei conti da parte dell’Unione europea.

Super ammortamenti per i beni acquistati dal 15 ottobre – Altra misura favorevole alle imprese è quella che mira a consentire il super ammortamento al 140% che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene. Da quanto si apprende la misura agevolativa si applicherà ai beni acquistati nel 2016 e anche quelli acquisti nell’ultimo trimestre del 2015 a partire dal 15 ottobre.
Aumento del limite dei ricavi per i forfettari – Nella bozza della Legge di Stabilità 2016 vengono introdotti dei nuovi limiti di ricavi per il regime forfettario aumentando le attuali soglie (diversificati sulla base dell’attività svolta) con un incremento di 10.000 euro per tutti che diventa di 15.000 euro per i professionisti aumentando così il limite per quest’ultimi a 30.000 euro.

Bonus edilizi prorogati per il 2016 – Il disegno di Legge di Stabilità 2016 varato dal governo nella giornata di giovedì 15 ottobre proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e del 50% per le ristrutturazioni e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Sale il limite del contante – Tra le novità dell’ultima ora contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 spicca l’aumento del limite del contante dai 999,99 euro attuali a 3.000,00 euro.

Assegnazione beni ai soci: nuova opportunità – Il Legislatore reintroduce la possibilità di far fuoriuscire gli immobili pagando una imposta sostitutiva:
• delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
• che diventa dal 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione. Nelle precedenti versione della norma le società di comodo erano escluse dalla possibilità di fruire della norma agevolativa.

Per quanto riguarda il socio, si prevede che l’eventuale distribuzione di utili in natura sia esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 47 del Tuir.
Rivalutazione dei beni aziendali e rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche – Relativamente alla rivalutazione di quote e terreni il disegno di legge ripropone la possibilità, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni che possono produrre effetti sulla determinazione delle plusvalenze tassabili, ai sensi dell’art. 67, D.P.R. 917/1986 (Tuir).

Per quanto riguarda la rivalutazione dei beni d’impresa il d.d.l. di stabilità 2016 prevede:

• l’adeguamento dei valori di beni e partecipazioni già risultanti dal bilancio dell’esercizio 2014 e ancora posseduti al termine di quello successivo;
• il versamento di un’imposta sostitutiva:
– del 16% per i beni ammortizzabili;
– del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).
• la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d’imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione versando un ulteriore tributo del 10 per cento.

Iva ridotta anche per i quotidiano on line – Una delle novità introdotte dalla Legge dì Stabilità 2016 riguarda l’applicazione dell’aliquota ridotta IVA anche per giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici diffusi on line. È quanto previsto dall’attuale art. 44 del disegno di Legge di Stabilità 2016 approvato nel Consiglio dei Ministri dello corso 15.10.2015.
Canone RAI in bolletta – Si prevede una riduzione progressiva della tassa, nel senso che per il primo anno (2016) l’ammontare del canone sarà di 100 euro, contro gli attuali 113,50, e (se la misura si rileverà efficace) l’importo scenderà a 95 euro nel 2017. Spetterà a un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, che dovrà essere emanato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità (1° gennaio del 2016), individuare i criteri per l’attuazione della misura, oltreché stabilire le modalità per riversamento all’Erario delle somme incassate dai vari operatori del settore dell’energia.

Riforma sanzioni amministrative – Anticipo di un anno dell’entrata in vigore delle nuove e più favorevoli misure in tema di sanzioni amministrative tributarie. Se l’intervento verrà confermato, già dal 1° gennaio prossimo troveranno applicazione per molte violazioni la riduzione delle sanzioni tracciata nel segno della proporzionalità dal decreto legislativo 158/2015 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» appena 10 giorni fa.

IRAP in agricoltura e pesca – Abrogazione IRAP per attività agricole e di pesca.

Iva e procedure concorsuali – Si da la possibilità di rettificare l’imposta sul valore aggiunto al momento dell’apertura del fallimento del soggetto debitore e non sarà più necessario attendere la ripartizione dell’attivo fallimentare. Un’accelerazione che di fatto si traduce in una maggiore chance di liquidità per i creditori in quanto possono detrarre l’Iva dall’importo dovuto (e quindi versare di meno) o chiederla a rimborso. In questo modo, tra l’altro, si realizzerebbe un intervento in continuità con quanto già avvenuto per le imposte dirette, per le quali la deduzione delle perdite su crediti non riscossi può avvenire all’apertura del fallimento.

Art-bonus – Viene reso permanente e fissato al 65% lo sconto fiscale introdotto dall’art bonus, il credito d’imposta a favore di chi aiuta la cultura.

Tax credit per il cinema e l’audiovisivo – Rifinanziato il fondo per il tax credit per il cinema e l’audiovisivo.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Comunicazione Beni ai soci: escluso l’amministratore

Esonero dalla comunicazione dei beni ai soci

Premessa – Non vige l’obbligo della comunicazione dei beni concessi in godimento agli amministratori a prescindere dal fatto che venga o meno tassato il fringe benefit per l’amministratore stesso ai sensi degli art. 51 e 54 del Tuir: diversa, dunque, la posizione dei soci, dipendenti o autonomi, per i quali è prevista l’esclusione dall’obbligo della comunicazione solo con riferimento ai beni per i quali vi è la tassazione del fringe benefit. 
Redditi diversi – Come noto, per effetto di quanto disposto dall’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. n. 138/2011, la concessione in godimento di un bene d’impresa da parte di una società/ditta individuale ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:
– per l’utilizzatore (socio/familiare) la rilevazione di un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
– per il concedente (ditta individuale/società) l’indeducibilità dei relativi costi.
Con tali disposizioni il Legislatore ha inteso contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore.
La comunicazione – A tal fine, è previsto, in capo all’utilizzatore / concedente l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94902 e successivamente “sostituito” nel mese di novembre 2013, i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato).
Presupposti – In linea generale va detto che l’obbligo sussiste ogni qualvolta vi sia un reddito diverso da assoggettare a tassazione. Viceversa se l’utilizzo del bene avviene a valori di mercato alcun dovere di comunicazione è richiesto.
In altre parole l’obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:
• un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore;
• sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo d’imposta.
Fringe benefit – In questo senso il Provv. 94902 del 2.8.2013 ha altresì chiarito, che non devono essere oggetto di comunicazione i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir.

Amministratore – Allo stesso modo il provvedimento prevede che, per una delle casistiche pratiche più diffuse, quella riguardante l’utilizzo dei beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società, è altresì escluso l’obbligo di comunicazione. Tale esonero opera indipendentemente dal fatto che i beni costituiscano fringe benefit per l’amministratore.
Società di persone – Corollario di tale affermazione è che, nessuna comunicazione è dovuta anche nell’ipotesi in cui gli utilizzatori siano soci amministratori di società di persone e ciò indipendentemente dalla posizione assunta nel Modello Unico. Anche l’imprenditore individuale, per i beni da lui stesso (auto)concessi in “godimento personale”, è escluso dall’obbligo di comunicazione, così come i professionisti, le associazioni professionali, nonché le società semplici anche nell’ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci.
Professionista – Nel caso in cui l’amministratore sia un professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista), si ritiene che la comunicazione non debba essere effettuata.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Sentenza immediatamente esecutiva

Premessa – In base alla formulazione originaria dell’art. 69 (“Condanna dell’ufficio al rimborso”) del D.lgs. 546/1992, nell’ambito del contenzioso tributario, “se la commissione condanna l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l’art. 25, comma 2”.
Dunque, sulla base di disposto, la condanna diventa esecutiva solo in seguito al “passato in giudicato” della sentenza.
Il D.lgs. n. 156/2015 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 ottobre 2015) di attuazione della legge delega fiscale n. 23/2014, (approvato nel CDM del 22 settembre 2015) e recante le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, rinnova completamente il predetto art. 69.

Il novellato art. 69 D.lgs. 546/1992 – In primo luogo è completamente sostituito il primo (e unico) comma di cui si componeva il vecchio art. 69 D.lgs. 546/1992 (ora denominato “Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente”).
In particolare, il primo periodo del nuovo comma 1 dispone che “le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive.”.
Dunque, a differenza di quanto previsto dal vecchio art. 69, il legislatore ora stabilisce che la sentenza di condanna diventa immediatamente esecutiva senza la necessità di attendere il suo passato in giudicato.
Quindi, il contribuente (vittorioso) può ottenere l’immediato pagamento dalla parte soccombente delle somme dovute e stabilite nella sentenza.

La necessità della garanzia e ricorso per ottemperanza – Il secondo periodo, del nuovo comma 1, tuttavia, subordina l’esecutività immediata della sentenza alla prestazione di una garanzia dal parte del contribuente, qualora il pagamento delle somme cui è stata condannata la parte soccombente sia di importo superiore a 10mila euro. Sarà il giudice a decidere circa la necessità di prestare garanzia tenendo conto delle condizioni di solvibilità del contribuente (vittorioso).
Il particolare, il predetto secondo periodo del comma 1, espressamente afferma che “tuttavia, il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalla spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”.

Il successivo nuovo comma 3 dispone che i costi della garanzia sono anticipati dal contribuente vittorioso e poi posti a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.

Inoltre, il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza (immediatamente esecutiva) deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2 (nuovo comma 4).
Infine, come disposto dal nuovo e ultimo comma 5, nel caso in cui la parte soccombente non dia esecuzione alla sentenza, il contribuente vittorioso può ricorrere per l’ottemperanza a norma dell’art. 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

La decorrenza delle novità – Quanto è disposto dal nuovo art. 69 entrerà in vigore a decorrere dal 1° giugno 2016.

Autore: Pasquale Pirone

Comunicazione finanziamenti e redditometro

I dati comunicati utili per la ricostruzione del reddito

Premessa – Tra gli elementi di spesa da considerare per calcolare il reddito “presuntivamente” mediante il nuovo redditometro, figurano anche i finanziamenti soci da comunicare al fisco entro il prossimo 30 ottobre. 
Comunicazione beni ai soci – La norma ha introdotto l’obbligo di comunicare al Fisco i beni dati in uso a soci e familiari (e il suo finanziamento) anche al fine di potenziare le informazioni a disposizione degli Uffici per gli accertamenti sintetici e da redditometro. Lo stesso comma 36-septiesdecies dell’art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha stabilito, infatti che: “l’Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società”.
Redditometro – È dunque evidente che l’Amministrazione Finanziaria intende includere ai fini del redditometro quelle situazioni in cui i soci ricorrono a finanziamenti e alle altre forme di capitalizzazione a favore della società (che rilevano ai fini dell’accertamento sintetico dal 1991, come spese per incrementi patrimoniali). Spesso, infatti, risulta che soggetti privi di un adeguato reddito abbiano finanziato o capitalizzato le società partecipate in misura eccedente rispetto alle effettive possibilità; con ciò si solleva, evidentemente, il dubbio che la fonte della provvista siano dei redditi non correttamente dichiarati al Fisco.
D.M. 25.09.2015 – Il provvedimento del Ministero dell’Economia del 25 settembre che ha dettato i nuovi criteri per l’applicazione del redditometro per gli accertamenti a decorrere dal 2011, ha confermato buona parte delle regole previste nel precedente decreto. Al riguardo si fa presente che una componente di reddito rilevante è data dagli incrementi patrimoniali in quanto il D.M. 25 settembre 2015 nella tabella, allegata al decreto, oltre ad un’elencazione di massima delle diverse tipologie precisa che l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno va considerato al netto: “dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria”.
Investimenti – Si sottolinea come nella precedente versione del redditometro gli investimenti “pesavano” nell’anno per un quinto del loro valore e che tale cautela era utile per evitare di dover richiedere, quasi sempre, giustificazioni al contribuente in relazione alla sua capacità di spesa per investimenti. Oggi, invece, tale attenzione non è più presente: quindi, potrà accadere che il contribuente, con maggior frequenza rispetto al passato, sia chiamato a giustificare il proprio reddito nell’anno in cui è stato posto in essere il finanziamento.
Finanziamenti soci – In sostanza il finanziamento soci incide sul redditometro, in quanto l’Amministrazione opera una ricostruzione parametrica del reddito attribuibile al contribuente, e l’accertamento potrebbe sorgere se i redditi dichiarati fossero insufficienti per lo stile di vita e le spese (compresi i finanziamenti soci) del soggetto in questione.
Rimborsi . Va detto, tuttavia, che per quanto riguarda i versamenti e le capitalizzazioni eseguite, perché siano rilevanti, devono costituire flussi realmente eseguiti. D’altro canto, l’Amministrazione Finanziaria, come chiarito dalla Circolare n.25/E del 2012, richiede informazioni anche sulle restituzioni dei finanziamenti da parte della società. Tale scelta può diventare vantaggiosa per i contribuenti, perché i flussi in entrata rappresentano legittime risorse finanziarie utilizzabili in sede difensiva per dimostrare in che modo si sono fronteggiate le spese sostenute.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Pedinare il lavoratore con gps e investigatore: si può!

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 20440/2015

Vietato distrarsi durante gli orari di lavoro. Il datore di lavoro, infatti, può installare un gps nell’auto aziendale oppure incaricare un’agenzia investigativa privata per tracciare i movimenti del dipendente e verificare che quest’ultimo ottemperi correttamente ai propri doveri lavorativi. Non è concesso, quindi, al lavoratore fermarsi al bar o alle tavole calde durante il proprio turno di lavoro, pena il licenziamento
È quanto si legge nella sentenza n. 20440/2015 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Il caso – La vicenda riguarda il licenziamento di un lavoratore per essersi allontanato dalla sede aziendale – con un’autovettura della società – in orario lavorativo e per essersi trattenuto al bar o nei locali di una tavola calda “per conversare, ridere o scherzare coi colleghi”. Il licenziamento è stato dichiarato legittimo dalla Corte d’appello, in quanto il dipendente aveva l’incarico di dare disposizioni agli operai e di verificare lo svolgimento del ritiro dei rifiuti indifferenziati, con una pausa di lavoro dalle ore 9 alle 9.10. Pertanto è stato lecito il controllo svolto dal datore, al di fuori dei locali aziendali, tramite guardie giurate o con investigatori privati e con l’uso di uno strumento per la localizzazione e la verifica degli spostamenti degli automezzi (Gps – Global positionig system). Rispetto al comportamento addebitato, il lavoratore aveva autonomia operativa, ma era anche tenuto al rispetto dei limiti temporali della pausa. Inoltre, dalla relazione investigativa e da molteplici testimonianze erano risultati gli abbandoni del lavoro fuori orario senza adeguata giustificazione, anche al di fuori dei territori di competenza. Detti comportamenti, nonché i precedenti, costituivano in definitiva giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro poiché minavano in radice il nesso fiduciario necessariamente intercorrente tra le parti.

Il lavoratore impugna la sentenza e ricorre in Cassazione, sostenendo l’illegittimità del licenziamento per via della violazione degli artt. 2, 3, 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). Tali norme, in particolare impongono modi d’impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti e attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.

La sentenza – Gli Ermellini respingono il ricorso del lavoratore e giudicano legittimo il licenziamento. Infatti, in merito alla violazione degli articoli appena menzionati, i Giudici sostengono che “non sono vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti”. Ma non solo. La sentenza conferma altresì la possibilità per il datore di lavoro di poter eseguire i controlli anche mediante agenzie investigative private. Ciò tanto più vale quando il lavoro dev’essere eseguito, come nel caso di specie, al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell’ interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore.

Dunque, è assolutamente legittimo installare il gps all’interno dell’automobile aziendale, e i dati raccolti possono essere utilizzate poi in sede di giudizio contro il dipendente, al fine di provarne l’infedeltà e procedere così al suo licenziamento. Stesso discorso vale per il monitoraggio degli spostamenti del lavoratore mediante agenzie investigative private, purché tale attività sia finalizzata a verificare eventuali comportamenti lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.

Insomma è vietato distrarsi durante gli orari di lavoro, alla luce anche delle molteplici possibilità di cui i datori di lavoro possono avvalersi per licenziare il proprio dipendente. Basti pensare che anche una semplice foto scattata magari dal collega può essere utile per provare l’inadempienza dell’attività lavorativa.

Autore: Redazione Fiscal Focus