Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Situazione tutta da valutare per i non residenti nel versamento del secondo acconto, in scadenza il prossimo 30 Novembre. Ciò deriva da alcune nuove disposizioni normative e dalla mancata proroga di altre disposizioni. Si tratta in particolare:
- dell’art. 7 della L. n. 161/2014 (Legge Europea bis) che ha introdotto il nuovo co. 3 – bis all’art. 24 del D.P.R. 917/1986, che ha esteso le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia, oltreché prevedere la possibilità per i soggetti non residenti di optare per il regime dei minimi;
- della mancata proroga per il 2015 delle detrazione per carichi di famiglia prevista per la generalità dei soggetti non residenti.
Analizziamo gli effetti delle nuove (o mancate) disposizioni sul versamento del secondo acconto.
Detrazioni per carichi di famiglia – L’art. 24, co. 3, D.P.R. 917/1986 dispone esplicitamente che ai non residenti non spettano le detrazioni per carichi di famiglia. Tuttavia, in deroga alla citata diposizione normativa, nei confronti del cittadino straniero, comunitario o extracomunitario, che assume una soggettività tributaria in Italia, l’articolo 1, comma 1324, della legge 296/2006 (con effetti prorogati fino al 2012 dal D.L. 216/2011, il cosiddetto milleproroghe) ha riconosciuto il diritto alla detrazione per familiari a carico, fra i quali figurano il coniuge e i figli, ancorché residenti all’estero.
La Legge di Stabilità del 2013 (L. 228/2012) aveva prorogato tale beneficio anche per il 2013. Anche per il 2014 è stato prorogato tale beneficio. Infatti, il Decreto Milleproroghe (D.L. 150/2013) ha confermato, anche per il 2014, la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti.
Niente proroga invece per il 2015, salvo sorprese delle ultime ore. L’immediata conseguenza è il ricalcolo (in aumento) dell’acconto in scadenza il prossimo 30 Novembre, escludendo dal calcolo dell’imposta dovuta per il 2014 (per chi ha adottato il metodo storico) delle detrazioni per carichi di famiglia, come precisato anche nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF 2015.
Non residenti Schumacker: il ricalcolo degli acconti – L’art. 7 della L. n. 161/2014 (Legge Europea bis 2013) ha introdotto il nuovo co. 3 – bis all’art. 24 del D.P.R. 917/1986, estendendo le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia.
E’ stata inoltre prevista la possibilità per i soggetti non residenti di aderire al regime dei nuovi minimi, introdotto dal D.L. n. 98/2011.
Le nuove disposizioni normative rispondono all’esigenza di far fronte alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia, per la violazione degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell’accordo See, in virtù del fatto che non si consente ai soggetti non residenti che producono la maggior parte del proprio reddito in Italia di fruire delle deduzioni e detrazioni previste per i residenti nel territorio dello Stato, ed espressamente esclude l’ applicabilità ai non residenti del regime agevolato dei “minimi”.
Da un punto di vista dichiarativo, per i non residenti Schumacker era necessario nella predisposizione del Modello UNICO 2015, periodo d’imposta 2014, oltre a compilare nel frontespizio la parte residente all’estero, barrare l’apposita casella riservata.
Da evidenziare che il Decreto attuativo è stato emanato con notevole ritardo, considerando il fatto che le nuove disposizioni si applicavano già da UNICO 2015 (periodo d’imposta 2014), la cui presentazione era fissata al 30.09.2015. Chi dunque non ha usufruito delle suddette agevolazioni per mancanza dei necessari chiarimenti, dovrà procedere eventualmente alla integrazione della dichiarazione già presentata, ricalcolare le imposte dovute per il 2014 e sul nuovo importo calcolare gli acconti 2015. La differenza tra tale importo e quanto versato in sede primo acconto 2015 costituirà l’importo da corrispondere in sede di versamento del secondo acconto.