Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Una sentenza dei giudici tributari di Napoli
Il raddoppio dei termini per l’accertamento opera solamente ove la denuncia di reato sia trasmessa alla competente Procura della Repubblica entro la scadenza dei termini ordinari previsti in materia d’imposte dirette e IVA, rispettivamente, dagli articoli 43 D.P.R. 600/73 e 57 del D.P.R. 633/72, e ciò è vero anche per gli atti emessi prima dell’entrata in vigore della disposizioni del D.Lgs. n. 128/2015.
È quanto emerge dalla sentenza n. 22591/14/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Il Collegio giudicante ha accolto il ricorso di una SRL in relazione a un accertamento a fini IRES, IVA e IRAP per il 2006. L’Ufficio ha spiccato i relativi avvisi usufruendo dell’allungamento dei termini per l’accertamento avendo ipotizzato, in capo alla contribuente, il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000; ma proprio sotto tale profilo l’operato dell’Ufficio è stato delegittimato dai giudici: la denuncia inoltrata all’autorità giudiziaria, come evidenziato dalla società ricorrente, recava la data del 6 dicembre 2012, “data nella quale era già intervenuto il termine di decadenza per l’accertamento d’imposta anno 2006”.
Sul raddoppio dei termini per l’accertamento, la società contribuente ha evidenziato che, anche in presenza di modifiche introdotte dall’art. 2 del D.Lgs. n. 128, l’Ufficio non aveva dato alcuna prova del deposito e/o della trasmissione della ipotesi di reato ex art. 331 c.p.p. alla Procura e che, comunque, era intervenuta la decadenza dal potere impositivo “stante sulla presunta denuncia la data del 7.12.2012 oltre i termini (31.12.2011)”. Ebbene, a riguardo i giudici partenopei scrivono: “[…] la società lamenta una violazione della disciplina del raddoppio dei termini, sotto il duplice profilo: a) della mancata allegazione della denuncia penale (così da comportare anche una violazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente); b) del mancato inoltro della denuncia penale entro i termini di decadenza dei termini ordinari di accertamento. L’argomento del raddoppio dei termini è stato recentemente oggetto di riforma da parte del legislatore che ha dapprima impartito ordine al governo con la legge delega 11 marzo, n. 23, poi recepita con l’emanazione del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 che, all’articolo 2, introduce la disposizione per cui il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.Sebbene la disposizione normativa non contempli un effetto retroattivo, facendo invece salvi gli effetti degli atti già notificati alla data di entrata in vigore, un filone consistente della giurisprudenza tributaria ha inteso che tale adempimento, l’invio della denuncia entro la scadenza degli ordinari termini d’accertamento, rappresenti un elemento imprescindibile per l’applicazione del raddoppio indipendentemente da una sua esplicitazione normativa. Ciò perché, diversamente opinando, l’utilizzo del raddoppio dei termini si porrebbe come una condizione strumentale, volta unicamente alla riapertura di periodi d’imposta già definiti. In altre parole, il mancato tempestivo inoltro della denuncia penale da parte del pubblico operatore, si dovrebbe leggere come sintomo di un utilizzo strumentale e pretestuoso della disciplina, in contrasto con la ratio perseguita dal legislatore quando ha introdotto il raddoppio termini. In senso conforme si è espressa la CTR di Roma nella richiamata sentenza n. 3571 nei confronti della ricorrente, ma anche CTP di Milano (sentenza n. 4670/26/15), CTP di Bergamo (sentenza n. 266/02/15), CTP di Novara (sentenza n. 24/03/15), solo per citarne alcune. Da ciò consegue che, nel caso di specie, l’accertamento risulta emesso oltre il periodo di decadenza del potere impositivo, in violazione dell’articolo 43 del DPR n. 600/73”.