ACCONTI DA VERSARE: IL REGIME FORFETTARIO E QUELLO DEI MINIMI

I contribuenti che, a partire dal 01.01.2015, hanno optato, o sono naturalmente transitati per il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, non devono per quest’anno versare alcun acconto con riferimento all’imposta sostitutiva dovuta con aliquota del 15%.

L’acconto per le start up

Per chi ha iniziato l’attività direttamente nel nuovo regime non ci sono problemi di sorta poiché; la norma istitutiva del nuovo sistema contabile si limita a stabilire che il pagamento dell’imposta sostitutiva (del 15%) va effettuato negli stessi termini e con le modalità previste per il versamento Irpef.

Nel merito della questione si ricorda che con risoluzione 59/E/2015 le Entrate hanno stabilito gli appositi codici tributo previsti per il versamento delle imposte legate per l’appunto al nuovo regime a forfait. In particolare per la seconda rata di acconto è stato stabilito l’utilizzo del codice “1791”.

E’ evidente però che trattandosi del primo anno di applicazione, il codice segnalato non verrà utilizzato per la prossima scadenza del 30 novembre, in quanto, mancando una base storica di riferimento, i contribuenti in esame non sono tenuti a effettuare alcun versamento in acconto.

L’acconto per chi aveva redditi nel 2014

Il contribuente che, nel 2015, è transitato per obbligo o per opzione nel regime forfettario provenendo da un regime ordinario dovrà valutate attentamente il da farsi.

Sul punto va detto che manca nel regime forfettario di cui alla legge di Stabilità 2015 una disposizione analoga a quella prevista all’abrogato articolo 1, comma 117, della legge 244/2007 che obbligava i “minimi” a considerare anche in sede di calcolo previsionale le regole ordinarie e non quelle del regime agevolato.

Pertanto, in assenza di indicazioni previste in tal senso, il contribuente in questi casi potrebbe validamente procedere a rideterminare l’acconto non su basi storiche ma su quelle previsionali arrivando per questi versi anche ad azzerare quanto dovuto.

In questo senso potrà procedere con un totale annullamento del secondo acconto dovuto il contribuente che non possiede ulteriori redditi soggetti all’ Irpef. In tal caso, infatti, la presenza del solo reddito forfettario fa si che il metodo previsionale assicuri comunque la certezza di non incorrere in sanzioni legate a possibili minori versamenti effettuati in acconto.

Viceversa se esistono, comunque, in aggiunta al reddito determinato a forfait, altri redditi soggetti ad Irpef il ricalcolo sulla base del previsionale va invece adattato alle previste ipotesi di imponibile che presumibilmente sarà dichiarato per il 2015 con riferimento all’imposta ordinaria.

Chi è rimasto nel regime dei minimi

Il contribuente che per effetto delle norme transitorie ha mantenuto il regime dei minimi di cui alla Legge 244/2007 (art. 1 comma 117) adottato fin già dal 2014 anche per il periodo d’imposta 2015 deve calcolare l’acconto con le regole previste per tale regime.

In pratica l’acconto va calcolato adottando il metodo storico, nella misura del 100% di quanto dovuto a titolo di imposta complessiva per il 2014. In particolare si dovrà fare riferimento al rigo LM14 di Unico 2015.

L’acconto va versato in due rate se l’importo della prima supera € 103.

Anche in questo caso è possibile utilizzare il metodo previsionale in sostituzione di quello storico qualora si preveda che il reddito imponibile soggetto all’imposta sostitutiva del 5% sia, nel 2015, inferiore rispetto a quello maturato nel corso del 2014. L’insufficiente versamento è sempre punito con la sanzione del 30%, se a consuntivo quanto versato a titolo di acconto si dimostra incapiente in relazione al totale dell’imposta determinata per l’annualità d’imposta 2015.

Nessun anticipo va versato se tale rigo riporta un’imposta pari od inferiore a 51 euro o se l’attività è iniziata nel 2015 direttamente nel regime dei minimi.

Il minimo che è diventato ordinario

Infine per chi passa dal regime dei minimi (2014) al regime ordinario (2015) non è chiaro se l’acconto sia obbligatoriamente dovuto sulla base del metodo storico.

Seguendo le regole generali, in linea di principio l’acconto calcolato avvalendosi del metodo previsionale non dovrebbe essere dovuto. Tuttavia è presente in Unico un apposito spazio (rigo RN38, colonna 4), in cui il contribuente può scomputare, in sede di saldo Irpef, l’acconto versato relativamente all’imposta sostitutiva.

In assenza di istruzioni diverse, la presenza di tale campo non dovrebbe deporre per l’obbligatorietà per chi è in regime dei minimi di versare obbligatoriamente l’acconto dovuto con il metodo storico determinato secondo tale regime, ma starebbe solo a consentire l’opzione di poter scomputare l’anno successivo quanto versato con il regime precedente.

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS