Sas fallita. Obbligatoria la notifica all’accomandatario

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

La cartella non può essere notificata solo al curatore

L’intimazione di pagamento è atto impugnabile in CTP quando il socio accomandatario della Sas fallita non ha ricevuto la notifica né della cartella di pagamento né del prodromico avviso di accertamento.

È quanto emerge dalla sentenza n. 322/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Como.

È stata annullata una pretesa erariale portata da una cartella di pagamento notificata al solo curatore di una Sas fallita.

La CTP ha sposato le tesi del socio accomandatario circa il vizio di notifica (con riguardo sia alla cartella sia all’avviso di accertamento sui cui essa si basava, atto divenuto definitivo per mancanza d’impugnazione), con conseguente riconoscimento, in capo al medesimo, del diritto di proporre ricorso avverso l’intimazione di pagamento.

L’adito Collegio comasco, respingendo l’eccezione preliminare d’inammissibilità opposta dalla convenuta Agenzia delle entrate, ha osservato che, se è vero che l’intimazione di pagamento non rientra fra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 (il che si giustifica con il fatto che l’intimazione fa seguito alla cartella di pagamento, atto con cui è comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai ben definita), è altresì vero che la mancata notifica della cartella o comunque dell’atto presupposto rende ammissibile l’impugnazione dell’atto successivo (nel caso di specie dell’intimazione di pagamento) ex art. 19, ultimo comma, D.Lgs. n. 546/92. Nel caso in esame, osservano i giudici, ricorre appunto tale circostanza:quanto alla cartella, essa risulta notificata al citato curatore nella data del 17/12/2009, ma non risulta che analoga notifica sia avvenuta nei confronti del (omissis) né vi è prova che detto organo del fallimento abbia informato il fallito della esistenza di tale pretesa tributaria (facente carico a società diversa da quella fallita e circa la quale il ricorrente nega di aver assunto alcun ruolo); come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, l’accertamento tributario, se relativo a crediti maturati prima della dichiarazione di fallimento, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente (essendo egli esposto alle conseguenze della definitività dell’atto impositivo), che è eccezionalmente abilitato a impugnarlo nella inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione del fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore nell’interesse della massa dei creditori (cfr. Cass. 2910/09, 17687/13, 4113/14, 9434/14)”.

Insomma, i giudici della Provinciale di Como hanno ritenuto l’irritualità della notifica della cartella di pagamento, quindi l’illegittimità della conseguente intimazione di pagamento.

Il ricorso del socio è stato pertanto accolto, ma non rispetto alla domanda di annullamento dell’atto di diniego all’istanza di autotutela, non essendo esso, ad avviso del collegio giudicante, autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.

Stante la parziale reciproca soccombenza, la Commissione ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Autore: redazione fiscal focus