Crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili: l’accordo del debitore

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

I soggetti non fallibili, che si trovano in uno stato di crisi da sovraindebitamento possono, al ricorrere di determinate condizioni, fare riferimento a tre diversi istituti previsti con la Legge n°3 del 27 gennaio 2012, ossia:

  • accordo debitore;
  • piano del consumatore;
  • liquidazione del patrimonio.

E’ opportuno soffermarsi sull’accordo del debitore, andando a ricordare quelle che sono le condizioni per il ricorso a tale procedura, nonché i contenuti e la modalità di presentazione della proposta.

Il debitore non fallibile deve trovarsi in uno stato conclamato di “sovraindebitamento”, ossia di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Gli articoli da 6 a 9 della Legge n°3/2012 stabiliscono che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione presentando un piano che: preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi; indichi le eventuali garanzie eventualmente prestate anche da terzi; riporti le eventuali modalità per la liquidazione dei beni.

presentazione della proposta – La proposta di accordo o il piano devono essere depositati presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore e devono essere corredati dalla seguente documentazione (art. 9, comma 1, Legge n. 3/2012);.

  • elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • attestazione di fattibilità del piano (rilasciata dall’Organismo di composizione della crisi o dal professionista);
  • elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare, per il tempo previsto dal piano, corredato da un certificato dello stato di famiglia;
  • (solo per il debitore che svolge attività d’impresa) le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente alla dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale. Contestualmente al deposito della proposta presso il Tribunale, l’organismo di composizione della crisi (OCC) deve provvedere a depositarne copia presso l’agente della riscossione e presso gli uffici fiscali competenti sulla base dell’ultimo domicilio tributario del proponente. La proposta deve contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e deve dare contezza di eventuali conten­ziosi pendenti.

Inoltre alla proposta di piano del consumatore è allegata una relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) contenente (art. 9, comma 3-bis, Legge 3/2012):

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consuma­tore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  • l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il Giudice se i requisiti sono rispettati, fissa l’udienza e dispone la comunicazione della proposta e del decreto di fissazione dell’udienza.

L’accordo deve essere raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, evidenziando che non concorrono al raggiungimento della soglia di approvazione: i creditori privilegiati, per i quali la proposta può prevedere l’integrale pagamento; il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini entro il 4° grado; i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS