Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Un tavolo congiunto tra Dogane e Agenzia delle Entrate per stabilire l’adattabilità dei metodi per giustificare il valore normale ai fini delle imposte dirette e anche per la determinazione del valore da utilizzare ai fini doganali. Viene evidenziato in primis chela definizione del valore in dogana è contenuto nell’art. 29 CDC, secondo il quale l’importo della transazione indicato in fattura – il prezzo pagato o da pagare per la merce – assurge a base dell’imponibile in dogana (previo aggiustamento degli elementi da addizionare o da escludere ai sensi degli artt. 32 e 33 CDC) e dunque costituisce oggetto dell’attività di accertamento doganale.
Ciò significa che, salva l’emersione di un ragionevole dubbio al riguardo, il valore di transazione è quello da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dei diritti doganali. Può accadere tuttavia che nel caso di transazioni tra parti collegate si agisca sulla determinazione del prezzo attraverso un prezzo delle merci più basso (sotto-fatturazione) o più alto (sovra-fatturazione) rispetto a quello che un venditore, non legato al suo compratore, avrebbe praticato in identiche circostanze di spazio e di tempo.
A tal fine vengono ritenuti idonei, anche ai fini doganali, per dimostrare la congruità dei valori doganali, i metodi tradizionali OCSE di determinazione del prezzo di trasferimento infragruppo, sebbene con diversi gradi di affidabilità.
Si tratta dei seguenti metodi: CUP(Comparable Uncontrolled Price), RPM (Resale Price Method), CPM (Cost Plus Method) e PSM (Profit Split Method); qualche riserva solleva l’applicazione del TNMM (Transactional Net Margin Method).
I fattori di comparabilità, ossia quei fattori che possono assumere, in varia misura, rilevanza nel determinare la confrontabilità tra operazioni infragruppo rispetto a quelle intercorse tra parti indipendenti in condizioni similari, possono essere ritenuti validi con le seguenti considerazioni:
- le caratteristiche dei beni ceduti (e dei servizi prestati) sono prese in considerazione anche ai fini della classificazione doganale delle merci e della determinazione della base imponibile con riferimento ad ogni singola partita dichiarata all’importazione e ad ogni singola circostanza della transazione internazionale sottostante;
- l’analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati è particolarmente rilevante anche nello studio dei flussi dei pagamenti relativi a molteplici elementi che contribuiscono alla determinazione del valore in dogana;
- i dettagli dei termini e delle clausole ricavabili dai contratti, la cui conoscenza consente di effettuare una comparazione dei contratti prodotti nell’ambito del regime degli “oneri documentali”, risponde all’esigenza di determinare molti aspetti inerenti alle responsabilità dei pagamenti effettuati o da effettuare in forza degli aggiustamenti di cui agli artt. 32 e 33 CDC, con particolare riferimento ai flussi dei pagamenti dovuti per l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, quali canoni e diritti di licenza;
- le condizioni economiche, sono valutate anche ai fini doganali rilevando nell’ambito dei procedimenti autorizzatori o, ad esempio, ai fini della concessione dello status di operatore economico autorizzato (AEO);
- le strategie di impresa sono tenute in debita considerazione anche in dogana tenuto conto che, nelle autorizzazioni preventive degli aggiustamenti ex art.156-bis DAC, è indispensabile l’analisi degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo dell’intero gruppo societario ai fini dell’ammissibilità dei prezzi di trasferimento stabiliti tra venditori e importatori legati.
Secondo i principi di precauzione, trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo, le disposizioni recate dall’art. 156-bis delle DAC prevedono la possibilità di “concordare” con la dogana una pre-determinazione del valore sulla base di criteri di “congruità del prezzo” costantemente monitorabili.
In sostanza, la Dogana incentiva gli operatori al ruling preventivo per veder riconosciuto il prezzo di trasferimento praticato dalle aziende multinazionali nell’ambito degli scambi cross-border.
A tal fine è allegato alla circolare un formulario da presentare alle Dogane per fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per veder riconosciuta la propria strategia di fissazione dei prezzi di trasferimento.