Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Finalmente uno spiraglio di luce nella complessa disciplina antiriciclaggio e la prospettiva di una riformulazione delle pesanti sanzioni previste.
A trasformare le sanzioni penali di cui al D.Lgs. 231/2007 in sanzioni amministrative non sarà, per ora, il decreto di recepimento della nuova IV direttiva Ue, ma, anticipando i tempi, le riforme potrebbero arrivare dallo schema di decreto legislativo in materia di depenalizzazione.
Le novità previste dal decreto depenalizzazione
Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione, prevede, all’articolo 1, che “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”.
La nuova sanzione amministrativa sarà quindi determinata sulla base di quella che è l’attuale misura della pena pecuniaria prevista.
Più precisamente, potrà essere irrogata:
- una sanzione da euro 5.000 ad euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore, nel massimo, a 5.000 euro;
- una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore, nel massimo, a 20.000 euro;
- ed, infine, una sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore a 20.000 euro.
L’impatto sulla disciplina antiriciclaggio
Come noto anche la disciplina antiriciclaggio contempla delle violazioni penalmente rilevanti per le quali è prevista esclusivamente la pena pecuniaria.
Con specifico riferimento ai professionisti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, l’articolo 55 del D.Lgs. 231/2007 prevede infatti che:
- la violazione degli obblighi di identificazione è punita con la multa da euro 2.600 a 13.000 euro;
- l’omessa, tardiva o incompleta registrazione è punita con la multa da euro 2.600 a 13.000 euro.
In entrambi i casi, con l’eventuale approvazione del decreto, le condotte non sarebbero più penalmente rilevanti, ma sarebbe prevista una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
Le riforme sperate
A seguito delle novità introdotte non vengono eliminate le sanzioni antiriciclaggio, ma le condotte penalmente rilevanti potranno in futuro essere soggette alla sola sanzione amministrativa.
E’ tuttavia da rilevare come quest’ultima potrebbe essere più elevata, in termini economici, di quella attualmente prevista dal D.Lgs. 231/2007.
Mentre la sanzione attualmente prevista è infatti pari, nel massimo, ad una multa di euro 13.000, in futuro la sanzione amministrativa pecuniaria potrebbe raggiungere i 30.000 euro, ovvero più del doppio.
Inoltre, la “forbice” prevista dal legislatore appare sicuramente molto ampia: la sanzione può infatti essere compresa tra i 5.000 e i 30.000 euro. Questo punto va contro tutte le istanze finora avanzate.
Nonostante il possibile intervento riformatore, ci si augura quindi che il legislatore prenda contezza dell’attuale e persistente inadeguatezza del sistema sanzionatorio e possa, in occasione del recepimento della IV Direttiva, rivedere interamente la materia.
L’inadeguatezza e la non proporzionalità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2007 è stato infatti più volte oggetto di attenzione, e, già da tempo, opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze un tavolo tecnico volto alla revisione delle sanzioni irrogabili in caso di violazione della disciplina antiriciclaggio.
La speranza è quella che le sanzioni penali siano relegate ai soli casi in cui la violazione sia connessa all’utilizzo di dati e di documenti falsi, senza che possano rilevare, invece, mere inefficienze organizzative degli studi.
Le critiche del CNDCEC
Sicuramente critica è stata la posizione espressa dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili sulle riforme previste.
Come è stato infatti rilevato dal presidente, Gerardo Longobardi, “nel predisporre gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega contenuta nella legge n. 67/2014, relativa alla revisione del sistema sanzionatorio vigente si è posta l’attenzione anche su alcune sanzioni penali previste dalla normativa antiriciclaggio. Ne sono risultate depenalizzate, seppure indirettamente, le condotte previste dall’art. 55 del d.lgs. 231/2007, relative alla violazione degli obblighi di identificazione del cliente e di quelli di registrazione dei dati e delle informazioni acquisiti per l’adeguata verifica della clientela.
Un intervento che, paradossalmente, determinerà un sostanziale raddoppio dell’edittalità delle sanzioni pecuniarie attualmente previste a carico dei professionisti. La sanzione minima aumenterà infatti da € 2.600 a € 5.000 e quella massima da € 13.000 a € 30.000”.
L’effetto, pertanto, è soltanto quello di produrre un aggravio delle sanzioni pecuniarie a fronte di comportamenti che, il più delle volte, costituiscono dei meri inadempimenti formali.
Come ricordato a tal proposito dal Consigliere nazionale delegato all’antiriciclaggio, Attilio Liga, la speranza è quindi quella che “in sede di dibattito parlamentare si attui il necessario coordinamento tra le disposizioni generali contenute negli schemi dei provvedimenti attuativi della legge n. 67/2014 e l’esigenza di revisione delle sanzioni antiriciclaggio previste a carico dei professionisti, che già nella loro formulazione attuale appaiono assolutamente sproporzionate e irragionevoli. Questa, del resto, è un’esigenza condivisa anche dalle istituzioni, al punto da aver promosso la nascita del tavolo tecnico”.