Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE). L’obbligo di monitoraggio non si configura per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 2, comma 4-bis, del Decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Cosa succede nel caso in cui il contribuente obbligato alla compilazione del quadro Rw, non provvede alla sua presentazione? È possibile sanare la mancata presentazione con la dichiarazione integrativa?
Innanzitutto andiamo a ricordare quella che è la funzione della dichiarazione integrativa, rimarcando che la stessa interviene laddove emergono errori nella compilazione delle dichiarazioni UNICO, IRAP e IVA presentate dai contribuenti. Può trattarsi di errori dovuti alla semplice errata digitazione di un importo così come quelli derivanti da un’errata valutazione di un onere da dedurre o anche a una semplice dimenticanza nel dichiarare un reddito. Qualora il contribuente si accorga dell’errore commesso, nelle ipotesi in cui i termini di presentazione della dichiarazione siano già scaduti, può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione denominata “Dichiarazione integrativa” entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In tal caso potrà applicare le regole del ravvedimento operoso, usufruendo di sanzioni ridotte a un ottavo del minimo.
Se invece il contribuente presenterà la dichiarazione integrativa a sfavore oltre i termini del ravvedimento, ma comunque entro i termini per l’accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), non vengono applicate le riduzioni alle sanzioni; Nel caso di mancata compilazione del quadro la dichiarazione integrativa non risana la violazione; parliamo di una violazione sostanziale e non formale in quanto i dati eventualmente indicati consentono all’Amministrazione di conoscere le disponibilità estere anche se non producono reddito imponibile; la dichiarazione integrativa non consente di far venir meno la sanzione irrogata per la mancata presentazione della sanzione corretta nei termini previsti. La stessa dichiarazione opera ai fini della ridefinizione del reddito imponibile, ma non elimina la sanzione. Il raddoppio dei termini ai fini dell’accertamento riveste rilevanza ai fini processuali, in quanto l’operatività dei termini normali di accertamento potrebbe portare il contribuente ad eccepire la scadenza dei termini utili ai fini della contestazione della violazione.
Autore: redazione fiscal focus