Bancarotta. Il “nero” non salva l’imprenditore

 Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Cassazione Penale, sentenza depositata il 17 novembre 2015

All’imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta non giova invocare la circostanza dei pagamenti “in nero” ai dipendenti se la somma “distratta” è molto ingente, tanto che il lavoro si sarebbe dovuto svolgere pure di notte.

È quanto emerge dalla sentenza n. 45665/2015 della Quinta Sezione Penale della Cassazione.

La Suprema Corte si è occupata del caso di tre soggetti processati per fatti di bancarotta fraudolenta per avere, secondo l’accusa, tenuto libri e scritture contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della fallita (della quale erano stati pure distratti beni strumentali), nonché per aver sottratto un’ingente somma (circa un miliardo delle vecchie lire) registrata in contabilità sotto il conto “finanziamento ai soci”.

I giudici di merito hanno sposato le tesi dell’accusa e quindi inflitto la pena della reclusione a tutti i coimputati. Ne è conseguito il giudizio di cassazione, che però è terminato con la conferma del giudizio di responsabilità penale.

La Corte territoriale, ad avviso degli ermellini, non ha commesso nessuno degli errori denunciati dagli imputati. In particolare, il giudice di secondo grado ha giustamente ritenuto poco credibile l’asserzione difensiva concernente la destinazione della somma indicata come “distratta” al pagamento in nero degli operai.

In sentenza sul punto si legge: “per quanto concerne la destinazione della somma indicata come distratta al pagamento in nero degli operai, i quali in dibattimento hanno confermato di essere stati pagati fuori busta paga, non si presenta illogica la motivazione fornita dalla Corte territoriale circa la non plausibilità di tale versione, per essere davvero ingenti le somme in questione, tali che i dipendenti avrebbero dovuto lavorare anche di notte per giustificare importi sì elevati e comunque nell’anno contestato, erano stati già tutti licenziati, dunque non c’era necessità di corrispondere straordinari in nero”.

I ricorrenti dovranno pagare le spese processuali del grado.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS