Start up innovative e assunzioni IN DIFETTO

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Secondo il Mise si mantiene l’iscrizione nella sezione speciale

L’art. 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Società Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.

La società per essere definita start-up deve possedere alcuni seguenti requisiti tra i quali:

  • deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015);
  • è residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
  • impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013.

In relazione proprio a questo ultimo punto è da sottolineare che secondo il Mise non perde la qualifica di start-up innovativa la società che successivamente alla sua iscrizione nel registro delle imprese nella apposita sezione speciale, procede all’assunzione di soggetti in possesso di laurea triennale, a condizioni però che la stessa rispetti almeno un altro requisito indicato nella lettera h, punto 2 del D.L. 179/2012, ossia:

  • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013);
  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privativesiano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013).

Quindi nel caso in cui vengano meno i requisiti relativi al personale qualificato, rispettando comunque almeno un’altra prescrizione contenuta nella lettera h dell’art. 25 comma 2 del D.L. 179/2012, la start up innovativa mantiene la sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle start up, provvedendo comunque all’opportuna pubblicità del mutamento delle condizioni ai fini dell’iscrizione nella sezione sopra citata.

Autore: redazione fiscal focus