RESPONSABILI DEL BOLLO PER AUTO IN LEASING

 Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

A chi spetta il pagamento del tributo

Con la sentenza 3526/27/2015 CTR Lombardia pronunciata il 19 giugno 2015 (deposito del 29 luglio) viene stabilito che l’utilizzatore è l’unico contribuente responsabile al versamento della tassa sulla circolazione alla Regione (“bollo auto”) in caso di leasing.

La norma

Tutto ruota sull’interpretazione dell’articolo 7 della Legge 99/2009, in vigore dal 15 agosto 2009, il quale stabilisce che, in caso di locazione finanziaria, il pagamento del tributo non ricada più sul concedente (società di leasing), ma solo sull’utilizzatore.

La normativa sopra indicata ha previsto che il soggetto passivo va identificato con chi materialmente utilizza il bene. Nello specifico, quindi sono da considerarsi soggetti passivi gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, ed il locatario (in caso di leasing o noleggio).

Sulla questione va sottolineato che era intervenuto anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che con una specifica Nota del 27 giugno 2012 aveva stabilito che, non vi era alcuna soggettività passiva della società di leasing nel pagamento del bollo auto, poiché lo stesso era ad esclusivo carico del locatario.

La solidarietà passiva

Nel merito della questione è appena il caso di ricordare che la solidarietà passiva si verifica quando più debitori sono tutti obbligati per la medesima prestazione in modo che ciascuno di essi può essere costretto all’adempimento per l’intero tributo e il pagamento di uno libera tutti gli altri.

In ambito fiscale il classico esempio di solidarietà passiva si verifica nel campo dell’imposta di registro dove debitore principale è l’acquirente, ma in via di regresso potrebbe essere chiamato al pagamento pure il venditore, per cui entrambi sia pur a diversi livelli sono “responsabili solidali” per il tributo.

L’obbligazione solidale rappresenta una maggior garanzia per il soggetto che è creditore. Il vincolo solidale, infatti, rende più sicuro il diritto dell’ente creditore.

La nota dell’Agenzia delle Entrate

Sul punto sia pur in maniera non esplicita è possibile trovare una presa di posizione anche dell’Agenzia delle entrate (vedasi agg.2012 “Guida al pagamento del bollo auto e moto 2010) che ha avuto modo di esprimere lo stesso concetto sviluppato dal Mef nella nota (sopracitata) del 27/06/2012, ossia che l’unico soggetto responsabile del tributo sia l’utilizzatore.

Nonostante questo, però, molte Regioni fra cui, in primo luogo Lombardia ed Emilia Romagna, hanno protratto la richiesta di pagamento della tassa anche alle società di leasing diversamente invocando la presenza di un regime di responsabilità solidale con l’utilizzatore, provocando così, un nutrito contenzioso nel merito.

La norma di interpretazione autentica.

Sulla questione si deve ora segnalare l’approvazione di una norma di interpretazione autentica (art. 9 comma 9 bis Dl 78/2015) che dovrebbe mettere fine ad ogni tipo di contesa.

L’articolo citato stabilisce, infatti, che in caso di contratto di leasing il contribuente tenuto al pagamento della tassa automobilistica è solo l’utilizzatore non prevedendo alcuna responsabilità solidale del concedente.

L’unica eccezione a tale regola viene ammessa solo nell’ipotesi in cui il concedente provveda, a seguito di accordo fra le parti, ad effettuare il versamento cumulativo dei bolli auto dovuti per i periodi di tassazione compresi nella durata dei contratti di leasing stipulati secondo le modalità stabilite dall’Ente competente (circolare serie fiscale 23/2015 Assileia).

In relazione a quanto evidenziato vi è così l’auspicio che anche i funzionari della regione si conformino con il chiaro orientamento espresso dal legislatore (nonché dalla giurisprudenza), e questo non solo in rapporto alla gestione delle nuove pratiche (dove si rende possibile l’intervento in autotutela), ma anche con un’opportuna rinuncia al contenzioso ove esistente.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS