Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
E’ inammissibile l’appello principale se la parte omette di depositare, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, copia della ricevuta di spedizione dell’appello eseguita per posta, anche se sono prodotti, in sede di udienza, i soli avvisi di ricevimento delle raccomandate.
Questo è quanto deciso dalla CTR di Catanzaro, con sentenza n. 1537/15, depositata in data 22 ottobre 2015, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello presentato dall’Agenzia delle entrate per i motivi suesposti.
La costituzione in giudizio
L’articolo 53, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, dispone che l’appellante, entro trenta giorni dalla proposizione dell’appello, deve costituirsi in giudizio secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto. Pertanto, egli deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria regionale:
- copia dell’appello spedito alla controparte, con allegata la fotocopia della ricevuta della raccomandata a. r. di spedizione postale (possibilmente con la cartolina di ritorno), ovvero
- copia dell’atto di appello consegnato alla controparte, insieme con la fotocopia della ricevuta di consegna diretta, ovvero
- originale dell’atto di appello notificato a mezzo Ufficiale giudiziario (in questo caso alla controparte è stata notificata copia conforme all’originale).
Qualora l’appello sia stato proposto mediante spedizione postale o consegna diretta, l’appellante deve dichiarare la conformità dell’atto depositato o spedito presso la segreteria della Commissione e quello consegnato o spedito alla controparte.
La sentenza
I giudici dell’appello hanno ritenuto inammissibile l’impugnazione posta in essere dall’Agenzia delle entrate, in quanto “l’atto di appello (in copia od in originale), in assenza della ricevuta della spedizione per raccomandata, non risponde allo schema legale previsto ed è altresì inidoneo al raggiungimento del suo scopo, ossia: a) la tempestiva costituzione in giudizio dell’appellante, b) l’impedimento in giudicato della sentenza impugnata”.
Peraltro, scrivono i giudici, il mancato deposito della ricevuta di spedizione, non può essere sanato mediante la tradiva produzione del documento in sede di udienza di trattazione.
Riflessioni
La decisione presa dalla Regionale merita particolare attenzione. Si premette che, l’articolo 22, comma 1, del decreto n. 546/1992, richiamato dal menzionato articolo 53, prescrive che, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, deve essere depositata, oltre alla copia dell’appello, anche la fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E del 3 aprile 2001, ha chiarito che il ricorso in appello si intende proposto al momento della spedizione. Da questo momento decorrono i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante. Per la regolare costituzione, quando l’appello è proposto tramite servizio postale, la norma richiede il deposito della sola ricevuta di spedizione, prescindendo dalla prova del perfezionamento della procedura di notifica, costituita dall’avviso di ricevimento. Questo è giustificato dal fatto che, spesso, l’avviso di ricevimento torni nella materiale disponibilità del ricorrente in una data successiva a quella entro cui lo stesso deve costituirsi in giudizio.
Nel caso della sentenza in commento, l’Ufficio ha depositato i soli avvisi di ricevimento, ma non la ricevuta di spedizione dell’appello che, invece, costituisce il documento essenziale per poter dimostrare il rispetto dei termini necessari per proporre il ricorso in appello. D’altro canto, il mancato deposito della ricevuta di spedizione, provoca l’inesistenza della notifica e della conseguente inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio di appello. In altri termini, i giudici di secondo grado, senza la “presa visione” della ricevuta di spedizione, non hanno la possibilità di stabilire se l’appello è stato prodotto nei termini di legge.
Pertanto, si condivide la decisione della Regionale, che ha applicato pedissequamente il dettato normativo disposto dal citato articolo 22, laddove è previsto che l’inammissibilità del ricorso è causata anche dal mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione, nel nostro caso, dell’appello.
Per completezza di argomento, va ricordato che, in precedenza, l’articolo 53, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs n. 546/1992, prevedeva che l’atto di appello fosse depositato anche presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata. L’articolo 36 del D. Lgs n. 175/2014, ha eliminato tale adempimento per gli appelli notificati dal 13 dicembre 2014, corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto.