Ma la Cassazione ritiene necessario ravvedere sia la tardività che le violazioni sui versamenti
Venerdì, 20 novembre 2015
Varie volte abbiamo messo in evidenza come, nel sistema tributario attualmente in vigore, di fatto non siano disciplinate le conseguenze sanzionatorie della dichiarazione tardiva, quindi presentata entro i canonici 90 giorni, spirati i quali essa diviene omessa ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 322/98 (per approfondimenti si veda l’apposito capitolo del Manuale Eutekne sulle sanzioni amministrative).
Sulla base degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 (che non parlano di sanzione applicabile per la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni), due sarebbero le soluzioni.
In forza del principio di tassatività, se nulla è previsto nulla può essere sanzionato, sicché entro il 29 dicembre il contribuente ben potrebbe presentare il modello UNICO 2015 senza pagare alcunché e, sul versante dichiarativo, non sarebbe passibile di conseguenze.
Si potrebbe anche sostenere che la dichiarazione tardiva sia, in punto sanzioni, da paragonare alla dichiarazione omessa, allora entro il 29 dicembre bisognerebbe versare la sanzione del 120% delle imposte ridotta a 1/10.
La prassi dell’Amministrazione finanziaria, invece, ha ritenuto, “salomonicamente”, di poter equiparare la dichiarazione tardiva ad una dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte e la sanzione sarebbe fissa da 25 euro (258/10).
Tuttavia, se per la tardiva dichiarazione si pagano 25 euro, rimane necessario sanare pure i tardivi versamenti.
Questo, detto in maniera informale, potrebbe essere visto come il “prezzo” da far pagare al contribuente come conseguenza della presentazione tardiva della dichiarazione. Molto semplicemente, egli non paga, come potrebbe essere corretto, le sanzioni del 120% ridotte a 1/10 per l’omissione dichiarativa, ma quelle del 30% ridotte più i 25 euro.
Ma che succede se, per ipotesi, entro il 29 dicembre il contribuente presenta la dichiarazione e paga solo i 25 euro? È possibile sanare i tardivi versamenti in momenti successivi?
La risposta, a nostro avviso, deve essere positiva.
Va subito detto che, come illustrato in un precedente intervento (si veda “Tardiva dichiarazione da sanare entro il 29 dicembre” del 16 novembre 2015), è bene ravvedere entro il 29 dicembre sia la tardiva dichiarazione (versando 25 euro) sia i tardivi versamenti, siccome in questo senso si era pronunciata la Cassazione (sentenza n. 12883 del 2007).
L’Amministrazione finanziaria, però, diverse volte si è espressa in senso diverso (cfr. circolare n. 23 del 1999, che rivede quanto era stato sostenuto nella circolare 192 del 1998, e la successiva circolare n. 11 del 2010 al § 3.1).
Ciò, a prescindere dal fatto che si condivida o meno detta interpretazione, è un elemento sufficiente per sostenere l’impossibilità di disconoscere il ravvedimento, e quindi di irrogare le sanzioni dal 120% al 240% delle imposte. Entra infatti in gioco il principio del legittimo affidamento, consacrato nell’art. 10 della L. 212/2000.
Dunque, ai fini del ravvedimento operoso sulla tardiva dichiarazione, è sufficiente presentare la dichiarazione entro il 29 dicembre e versare la sanzione di 25 euro per ciascuna dichiarazione.
I tardivi versamenti potranno seguire due binari.
Il contribuente li potrà ravvedere, e la sanzione del 30% potrà essere ridotta da 1/9 a 1/6, a seconda di quando avviene il ravvedimento.
Se non ci si ravvede, di contro, probabilmente arriverà l’avviso bonario e il contribuente, come di consueto, sarà ammesso a definire la sanzione da tardivo versamento a 1/3.
di / Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO