Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Cessione “irrilevante” ai fini IVA
Il trattamento fiscale degli omaggi dipende dalla natura del bene, dal soggetto destinatario, ma anche dal valore del bene. Tutte queste caratteristiche condizionano il trattamento fiscale degli omaggi, ciascuno con un proprio peso. In via generale, il punto di partenza per analizzare il trattamento fiscale degli omaggi ai fini Iva, e la distinzione tra beni che rientrano o meno nell’ambito dell’attività propria dell’impresa.
Beni che NON rientrano nell’attività d’impresa – Per tale fattispecie, il punto di partenza è il trattamento che i beni destinati ad essere “omaggiati” subiscono a “monte”. In base alle disposizioni dell’art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila” (euro 25,82).
Per quanto riguarda la definizione di spese di rappresentanza, anche ai fini IVA (C.M. 34/E/2009) è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, DM 19.11.2008 che definisce di rappresentanza “le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.
Affinché la spesa per l’omaggio rientri tra quelle di rappresentanza è necessario che le spese: I) siano sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; II) siano ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; III) siano coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
All’interno delle spese di rappresentanza individuate in base ai suddetti criteri, l’art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 prevede:
- la detraibilità dell’IVA per i beni rientranti nelle spese di rappresentanza per i beni di costo unitario NON superiore a € 25,82;
- l’indetraibilità dell’IVA per i beni rientranti nelle spese di rappresentanza per i beni di costo unitario superiore a € 25,82.
Il trattamento a “valle” – Il trattamento a “valle”, ai fini IVA, dei beni destinati ad essere omaggiati, NON rientranti nell’attività d’impresa, è rinvenibile nell’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972.La richiamata disposizione prevede che“Costituiscono inoltre cessioni di beni: 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (euro 25,82) e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;”.
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), dunque, indipendentemente da valore dell’omaggio è esclusa da campo di applicazione dell’IVA.
Le spese per alimenti e bevande – Per quanto riguarda l’acquisto di alimenti e bevande (ovviamente che non formano oggetto dell’attività d’impresa), l’art. 19, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa”.
Tuttavia, in deroga a tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 54/E/2002 ha riconosciuta la detrazione dell’IVA purché gli stessi siano di costo unitario non superiore a € 25,82 e rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione la citata lett. h).
Omaggi ai dipendenti – Per quanto riguarda gli omaggi ai dipendenti NON rientranti nell’attività d’impresa, ai fini Iva, non possono essere considerate spese di rappresentanza, in quanto prive del requisito di sostenimento per finalità promozionali.
L’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è da considerare indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa.