Rimborsi IVA: l’individuazione dei contribuenti a rischio

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

La nuova normativa concernente la possibilità di richiedere i rimborsi IVA senza presentazione di garanzie è stata più volte sotto la lente dell’Amministrazione Finanziaria. Prima con la C.M. 32/E/2014 e successivamente con la C.M. 6/E/2015 e C.M. 35/E/2015, sono stati forniti importanti chiarimenti. Tra i vari chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria si vuole porre l’attenzione sull’individuazione dei contribuenti a rischio, ovvero coloro che non possono fruire delle condizioni agevolative previste dalla novellata normativa e sono comunque tenuti alla presentazione della garanzia, per rimborsi di ammontare superiore ad euro 15.000,0. I c.d. contribuenti a rischio sono:

  • i soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese start-up innovative di cui all’art. 25, D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012;
  • i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
    1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000;
    2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano Euro 150.000 ma non superano Euro1.500.000;
    3. all’1% degli importi dichiarati, o comunque a Euro 150.000, se gli importi dichiarati superano Euro 1.500.000.

Per quanto riguarda la prima casistica, va puntualmente determinato lo svolgimento dell’attività d’impresa da meno di due anni. In tal senso va evidenziato che la formulazione della norma fa esclusivo riferimento allo svolgimento di attività d’impresa; pertanto, il suddetto limite non si riferisce ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo.

Per gli esercenti arti e professioni, dunque, la richiesta di rimborsi di importo superiore ad euro 15.000,00 potrà avvenire senza la necessaria presentazione della garanzia, a patto che sull’istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Sempre in merito al computo dei due anni dall’inizio di svolgimento dell’attività che qualificata il contribuente a “rischio” con relativo obbligo di presentare la garanzia per le richieste di rimborso d’importo superiore ad euro 15.000,00, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per il computo dei due anni deve farsi riferimento all’effettivo svolgimento dell’attività d’impresa, che ha inizio con la prima attività effettuata e non con l’apertura della partita Iva.

Viene chiarito inoltre che il termine dei due anni si riferisce alla data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale.

In termini pratici, un contribuente che presenta la richiesta di rimborso in data 30.06.2016, non dovrà presentare la polizza fideiussoria se ha svolto la prima attività d’impresa il 30.06.2014 o in data anteriore.

Sono tenuti alla presentazione della garanzia anche i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate soglie

Sulla verifica di tale requisito, già con la C.M. 32/E/2014 l’Amministrazione Finanziaria aveva avuto modo di chiarire che per la verifica dell’assenza di avvisi di accertamento o di rettifica l’intervallo dei due anni deve essere calcolato dalla data di richiesta del rimborso.

A titolo esemplificativo, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2016, qualsiasi atto di accertamento o rettifica notificato prima del 15 marzo 2014 non verrà preso in considerazione, mentre rileveranno la presenza di atti di accertamento o di rettifica notificati dal 15 marzo 2014 al 14 marzo 2016.

Veniva inoltre precisato che gli atti da considerare ai fini della verifica del requisito in commento, non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Si rileva, altresì, che nel computo degli atti da considerare al fine del calcolo degli importi accertati si deve tener conto di tutti quelli notificati nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, prescindendo dall’esito degli stessi, con eccezione degli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato.

Autore: redazione fiscal focus