Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Breve riepilogo della disciplina riguardante la tredicesima mensilità
Premessa – Il periodo natalizio è alle porte ormai, e con esso l’erogazione della tanto agognata tredicesima mensilità, riconosciuta dal D.P.R. n. 1070/1960. Infatti, come di consueto, a tutti i lavoratori subordinati, inclusi i lavoratori domestici, spetta una mensilità aggiuntiva rispetto allo stipendio normalmente percepito, corrisposto di solito una volta all’anno entro il 25 dicembre ovvero al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente, in relazione alle quote maturate a tale data.
Ma vediamo nel dettaglio le regole e caratteristiche tipiche dell’importo aggiuntivo.
Caratteristiche generali – Innanzitutto, è bene specificare che l’importo non è derogabile in pejus dalla contrattazione collettiva e assume tenore di legge erga omnes con il menzionato Decreto. Inoltre, si tratta di una forma di retribuzione “differita”, concetto questo che accoglie tutte quelle indennità e somme (tra cui appunto le mensilità aggiuntive e il trattamento di fine rapporto) la cui maturazione avviene nel periodo di paga (ovvero, come nel caso del TFR, nell’anno) e la cui corresponsione si verifica in corso d’anno ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.
Regole della tredicesima – Le regole per la gestione della tredicesima mensilità sono individuate dai contratti collettivi e a questi va fatto sempre riferimento per verificarne le modalità di computo e di maturazione. Per quanto riguarda la sua maturazione, la quasi totalità dei contratti collettivi adottano il sistema della maturazione sulla base dei mesi di servizio. Tale sistema, in pratica, prevede che un mese risulti utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità (nonché della quattordicesima, se prevista, del TFR, delle ferie e dei permessi) se il rapporto di lavoro risulta in essere per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario. Al contrario, se la frazione di mese non supera i 14 giorni di calendario, il mese non si considera utile alla maturazione della mensilità aggiuntiva. Esso viene maturato nel periodo “gennaio-dicembre” dell’anno di riferimento (anno solare).
Le assenze – Particolare attenzione va rivolta alla gestione delle assenze. Infatti, se queste ultime si protraggono per più di 15 giorni, il mese deve essere considerato interamente non utile alla maturazione delle mensilità aggiuntive. Generalmente le mensilità aggiuntive non maturano durante le assenze per congedo parentale, malattia del bambino, sciopero, assenze non giustificate, permessi non retribuiti, ecc., ma vanno comunque verificate le disposizioni contrattuali. In ogni caso, sono poi i CCNL a individuare i periodi di assenza durante i quali si matura il diritto alla mensilità aggiuntiva.
CIG – Un discorso a parte merita la tredicesima mensilità in concomitanza con un periodo di cassa integrazione guadagni. Mentre in caso di CIG a orario ridotto le mensilità aggiuntive maturano regolarmente, in caso di sospensione a zero ore il mese non può considerarsi utile se tale sospensione risulta superiori a 15 giornate di calendario. L’INPS, in ogni caso, provvede a integrare (sempre nella misura dell’80% della retribuzione spettante) anche i ratei delle mensilità aggiuntive (compresa la quattordicesima), qualora risulti non superato il massimale del mese nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali ordinarie.
Aspetto previdenziale e fiscale – Infine, sul versante previdenziale si evidenzia che la tredicesima mensilità, in quanto retribuzione, deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali. In merito al trattamento fiscale, invece, si evidenzia come, in fase di tassazione delle mensilità aggiuntive, non vengano riconosciute le altre detrazioni né le detrazioni per carichi di famiglia.