Finanziamenti dei soci

 Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 20 novembre 2015

In tema di determinazione della base imponibile ai fini dell’IRES, qualora l’erogazione di una somma a titolo di finanziamento infruttifero sia eseguita dai soci mediante compensazione con un credito da loro vantato nei confronti della società, il relativo importo non può costituire sopravvenienza attiva, in quanto, se il finanziamento ha la sostanza del mutuo, l’obbligo di restituzione che lo accompagna esclude che esso determini nuova ricchezza, mentre se il finanziamento è in conto capitale, la configurabilità della sopravvenienza è esclusa dall’articolo 88 del TUIR.

È il principio di diritto enunciato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 20 novembre 2015, n. 23782.

Il verdetto dei giudici dell’appello (CTR Milano) è stato parzialmente annullato dalla Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di una SRL. Nei confronti di quest’ultima l’Ufficio aveva accertato un maggiore imponibile a fini IVA, IRES e IRAP sulla base dei rilievi di un PVC.

In particolare, il fisco ha contestato sopravvenienze attive non dichiarate inerenti alla contabilizzazione di una somma di circa 500mila euro. Ma è stato accertato che tale somma era stata corrisposta dai soci, mediante compensazione, e a titolo di finanziamento infruttifero. Il che ha fatto ritenere fondata la doglianza formulata in proposito dalla ricorrente società, con enunciazione, da parte dei giudici di legittimità, del principio di diritto di cui si è detto e del quale ora dovrà tenere contro il giudice del rinvio.

La Suprema Corte, in relazione a un’altra doglianza della società, che però non è stata accolta, ha fornito chiarimenti in tema di detrazione IVA nel caso in cui il contribuente invochi l’applicazione di abbuoni e sconti previsti contrattualmente. L’applicazione dell’art. 26 del D.P.R. 633/72 richiede, secondo la Corte, che venga praticato al cessionario uno sconto sul prezzo della vendita effettuato e che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, il quale può essere documentale, o verbale, e persino successivo, purché del medesimo sia fornita la prova, da parte dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte in favore dell’altra, con l’allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato gli sconti medesimi. Onere probatorio che, secondo la CTR, non è stato assolto dalla ricorrente società, anche “perché la dichiarazione via e-mail, nonché la successiva attestazione, riguardate come documenti, non sarebbero idonee a documentare l’accordo, in base al principio secondo il quale in forza dell’art. 2704 c.c., non e opponibile all’amministrazione finanziaria, ai fini della prova dei presupposti per l’applicazione dell’art. 26 del D.P.R. 633/72, una scrittura privata priva di sottoscrizione autenticata in data certa(cfr. Cass. 8535/2014).

Autore: redazione fiscal focus