Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
R.M. 98/E/2015
Con la Risoluzione 98/E del 25.11.2015, l’Amministrazione Finanziaria, in risposta alla consulenza giuridica chiesta dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, ha chiarito che il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN, nel rispetto di determinati requisiti, sia sostitutivo degli obblighi di fatturazione, anche elettronica.
Nel documento di prassi in questione la situazione prospettata è la seguente: i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale – attività che si colloca in una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata, causa i vincoli imposti dalla stessa convenzione con il SSN (di orario, retribuzione, presenza, ecc.) – ricevono mensilmente da parte dell’Azienda Sanitaria competente per territorio un cedolino, nel quale sono riepilogate tutte le voci che entrano a far parte della propria remunerazione mensile e da cui emerge il netto dovuto per l’attività prestata.
Nel contesto descritto si chiede la necessità per i suddetti medici di emettere fattura elettronica trattandosi di committente ente pubblico.
In risposta alla richiesta effettuata, l’Amministrazione Finanziaria ha dapprima chiarito che laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del D.M. n. 55 del 2013, lo stesso non è venuto dopo l’introduzione della fattura elettronica.
In altre parole, l’introduzione della fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore.
Per tale ragione, per individuare la necessità di emettere fattura elettronica è necessario rifarsi ai criteri generali in tema di fattura.
A tal proposito, evidenzia l’Agenzia, l’articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974, dispone che “Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all’ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell’art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l’ente».
Dunque, il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali è sostitutivo della fattura, a patto che questo contenga gli stessi elementi della fattura come indicati dall’art. 21, e sia emesso in triplice esemplare.
Nel rispetto di tali condizioni, il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali compilato dalle Aziende Sanitarie Locali, è sostitutivo degli obblighi di fatturazione, e trattandosi di committenti enti pubblici, degli obblighi di fatturazione elettronica.