Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Il DDL di Stabilità 2016 prosegue il cammino verso la definitiva approvazione e sembra che siano in dirittura d’arrivo l’insieme delle misure che permettono alle imprese di far fuoriuscire beni con un impatto fiscale “light”, nonché porre in essere una trasformazione in società semplice. A seconda dei casi si potrà scegliere tra le varie possibilità concesse dal Legislatore.
Ambito soggettivo – Da un punto di vista soggettivo, l’estromissione riguarda le sole imprese individuali, mentre assegnazione e trasformazione riguardano le società, di persone o di capitali.
Ambito oggettivo –Differenze sussistono per ciò che riguarda i beni “agevolabili”.
L’assegnazione non è rivolta a tutti beni dell’impresa, ma si limita l’applicazione:
- ai beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione);
- ed ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa.
L’estromissione è invece possibile per i soli beni strumentali, per natura o per destinazione. Nella trasformazione agevolata ciò che conta è che la società che intende trasformarsi deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o di beni mobili registrati.
Esercizio dell’opzione, base imponibile e aliquote – L’esercizio dell’opzione deve avvenire entro il 30 Settembre 2016, fatta eccezione per l’estromissione che deve avvenire entro il 31 Maggio 2016. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari all’8% per assegnazione, estromissione e trasformazione agevolata.
Eccezioni sono previste per l’assegnazione da parte della società nel caso in cui si verifica la condizione di non operatività in almeno due periodi d’imposta nel triennio 2013-2015 (aliquota 10,5%) e nel caso della presenza di riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o presenti nel patrimonio della società che si trasforma (aliquota 13%).
Il vero elemento di novità è la determinazione della base imponibile costituita dalla differenza tra il valore del bene ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Il valore del bene andrà definito in riferimento al suo valore catastale.
Per ciò che riguarda in particolare l’assegnazione, si da la possibilità al contribuente che aderisce al regime agevolativo di poter optare tra le seguenti scelte:
- il valore di mercato così come definito dall’art. 9, D.P.R. 917/1986;
- il valore catastale utilizzando i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.
Optando per il valore catastale si dovrà procedere a porre in essere il seguente calcolo:
- rendita catastale + il 5% della rendita catastale * i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.
Per i terreni la rendita catastale andrà rivalutata del 25%.
Versamento imposta sostitutiva – In tutti i casi analizzati il versamento dell’imposta sostitutiva andrà effettuato:
- il 60% entro il 30.11.2016;
- il restante 40% entro il 30.06.2017.