In ipotesi di irreperibilità momentanea del destinatario, la notifica della cartella esattoriale può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall’articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, deve essere inviata la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale e, in caso di contestazione circa il ricevimento della cartella, il concessionario deve provare il ricevimento della stessa da parte dell’interessato, perché altrimenti la notifica deve considerarsi nulla.
È quanto emerge dalla sentenza n. 51/09/15 della Commissione Tributaria Regionale di Roma.
La controversia è scaturita da un preavviso di fermo veicolo in ragione dell’omesso pagamento di alcune cartelle che il contribuente ha negato di aver ricevuto.
La CTR capitolina, contrariamente alla CTP, ha ritenuto non provata, da parte della resistente Equitalia, la notifica delle cartelle sottese al fermo impugnato, e quindi ha accolto il motivo d’appello involgente la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., non risultando nella documentazione prodotta dal concessionario la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata di avviso di deposito presso la casa comunale del plico da notificare.
La CTR ha ricordato che, nei casi previsti dall’articolo 140 c.p.c., il contribuente deve essere informato, mediante l’invio di raccomandata A/r, che la cartella esattoriale è stata depositata presso la casa comunale (v. C. cost. n. 258 del 2012).
L’art. 140 si applica nel caso d’irreperibilità relativa del notificatario e laddove il domicilio del medesimo sia conosciuto.
La norma prevede una serie di adempimenti:
- l’affissione dell’avviso alla casa comunale (che però non costituisce formalità essenziale non essendo idonea, di per sé, a porre l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario);
- l’affissione, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, a opera del notificatore, di un avviso dell’avvenuto deposito (ma anche questo secondo adempimento non è considerato dalla legge sufficiente, stante la sua precarietà che può tradursi nella sottrazione o, comunque, nella dispersione dell’avviso);
- la notizia dell’avvenuto deposito che il notificatore deve dare al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Ebbene, poiché “il dettato della norma porta a ritenere che con il compimento del terzo adempimento, ovvero la spedizione della raccomandata, la notificazione deve considerarsi perfezionata nei confronti del soggetto che effettua la notifica (…), viceversa non perfeziona gli effetti della notifica nei confronti del soggetto destinatario della stessa”, il concessionario per la riscossione deve produrre una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato ai sensi del codice civile, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l’ufficio postale a seguito di regolare avviso. Questa interpretazione “è corroborata dalla sentenza 3/10 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento o, comunque, decorso il periodo di compiuta giacenza”.
Ma nel caso esaminato, scrive la CTR capitolina, “non è stata mai prodotta alcuna ricevuta della raccomandata o altrimenti provato che l’interessato non abbia curato il ritiro della stessa nel normale termine di giacenza presso l’ufficio postale. La notifica delle cartelle pregresse al fermo oggetto di questo giudizio deve ritenersi del tutto irrituale con la conseguenza che il fermo, in accoglimento dell’appello, dev’essere dichiarato illegittimo”.
Le spese del giudizio sono state compensate.