Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Dal 1.1.2016 sanzione ridotta per i versamenti entro 90 giorni
Premessa – Qualora la legge di stabilità 2016 confermi l’anticipo al 1.1.2016 delle nuove norme previste dal D.Lgs 158/2015 sulla riduzione delle sanzioni per omessi versamenti per il contribuente che non sana il mancato pagamento dell’acconto entro 8 giorni per potere procedere con il ravvedimento operoso conviene attendere l’1.1.2016.
Acconti imposte dirette – Ieri 30 novembre 2015 è scaduto il termine entro cui i contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali e soggetti ed esse equiparati) dovevano versare la seconda o unica rata degli acconti relativi alle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2015. I contribuenti che hanno omesso l’acconto delle imposte possono ora rimediare fruendo del ravvedimento operoso, il quale varia a seconda del momento in cui viene fatto.
Ravvedimento entro 15 giorni – In caso di omesso/tardivo versamento delle imposte è applicabile la sanzione pari al 30% dell’importo non versato. Tale misura è tuttavia ulteriormente ridotta con riferimento ai versamenti effettuati entro 15 giorni dal termine previsto. La sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce infatti ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo: varia dal 2% per un giorno di ritardo, fino al 28% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo si applica la misura fissa del 30%. Tale sanzione ridotta può essere ulteriormente abbassata usufruendo del ravvedimento operoso (sempre che ne ricorrano i presupposti), il quale permette di diminuire la sanzione ad un decimo diventando così dello 0,2% per ogni giorno di ritardo: variando quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo.
Versamento tra il 15° e 30° giorno dalla scadenza – Per i versamenti effettuati dal 15° al 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al 30% dell’importo non versato. La fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta o maggiore imposta più la sanzione ridotta ad un decimo, quindi il 3% (1/10 del 30%) e, infine, non ci si deve dimenticare degli interessi.
Ravvedimento medio – Il ravvedimento medio è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione del 30% ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (comma 637 Legge di Stabilità 2015);
Ravvedimento Lungo – Il ravvedimento lungo è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. E’ prevista una sanzione fissa del 3,75% (1/8 del 30%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Nuove sanzioni dal 1.1.2016 – Ricordiamo però che secondo quanto previsto dal Dlgs 158/2015 la sanzione per insufficiente/omesso versamento del tributo viene ridotta alla metà se il versamento viene eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni. Tali nuove norme secondo quanto attualmente in vigore verranno applicate dal 1.1.2017. La bozza della legge di stabilità 2016 approvata al senato anticipa però tali nove norme al 1.1.2016. Se l’anticipo verrà confermato nel testo finale della legge di stabilità in caso di omesso pagamento dell’acconto qualora questo non venisse regolarizzato entro gli 8 giorni successivi risulterà conveniente aspettare il 1.1.2016 e sanare l’omissione entro 90 giorni dall’omissione (28 febbraio) in quanto si fruirebbe di un ravvedimento “super conveniente “ pari all’1,67 per cento (la penalità passerebbe dal 30 al 15 per cento ridotta ad 1/9 fruendo del ravvedimento operoso).