Regimi agevolati e bonus Irpef 80 euro: la verifica del reddito complessivo

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Premessa – Il bonus fiscale di 80 euro mensili, spettante ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilati è stato introdotto dal Governo Renzi con decreto-legge 24 aprile 2014 n.66 (decorrenza del bonus dal mese di maggio 2014) e reso a regime con la legge di stabilità 2015.

E’ erogato direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta e a regime, l’importo è pari a:

  1. 80 euro mensili, se il reddito complessivo del lavoratore non è superiore ai 24.000 euro;
  1. all’importo dato da 960 x [(26.000 – reddito complessivo) / 2.000] se il reddito complessivo del lavoratore è compreso tra i 24.000 e i 26.000 euro.

Al fine di avere il beneficio, tuttavia, è necessario il verificarsi di due condizioni fondamentali:

  1. il reddito complessivo del lavoratore non deve essere superiore ad euro 26.000;
  1. l’Irpef lorda dovuta dal lavoratore (sul reddito da lavoro dipendente ed assimilati) deve essere superiore alle detrazioni d’imposta per lavoro spettanti. In altre parole le detrazioni da lavoro devono trovare capienza nell’Irpef lorda dovuta sul reddito da lavoro dipendente e assimilati (la circolare n. 8/E/2014 ha chiarito che rilevano solo le detrazioni da lavoro e non gli altri tipi di detrazione, come ad esempio, quelle per carichi di famiglia previste dall’art. 12 TUIR).

La condizione di cui al punto 1) si riferisce al reddito complessivo del lavoratore e quindi non solo al suo reddito da lavoro dipendente ma alla somma di tutte le tipologie di reddito conseguite nell’anno (reddito da lavoro dipendente, reddito da fabbricati, redditi diversi, ecc.).

Tuttavia, possono esserci redditi conseguiti dal lavoratore dipendente che siano assoggettati ad imposta sostitutiva (dell’Irpef e delle relative addizionali) e che quindi come tali non concorrono alla determinazione del suo reddito complessivo ai fini IRPEF: in particolare può trattarsi ad esempio del canone di locazione soggetto a cedolare secca o del reddito conseguito nell’esercizio di un’attività in regime fiscale agevolato (es. ex minimi o nuovo forfettario). Si tratta di redditi che sono tassati in maniera “sostitutiva” e che quindi non soggiacciono alle ordinarie regole Irpef.

La domanda che si tende a fare in questo caso è se tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente ai fini della verifica della soglia per la spettanza del bonus di 80 euro.

Nessun chiarimento per i regimi agevolati – Con la circolare n. 9/E/2014, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire il quesito appena esposto in premessa ma limitatamente ai redditi assoggettati a cedolare secca, precisando che, in coerenza a quanto già previsto dal comma 7, articolo 3, D.lgs. sebbene il canone di locazione soggetto a cedolare non concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore ai fini del calcolo dell’Irpef, rileva invece per il riconoscimento, o meno, di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi titolo (e tra tali benefici rientra anche il bonus fiscale di 80 euro).

Stesse precisazioni non sono state fornite, invece, in merito ai regimi fiscali agevolati che prevedono un’imposta sostitutiva quale ad esempio quello degli ex minimi o nuovo forfettario.

Tuttavia, nella stessa circolare l’amministrazione finanziaria, nel riconoscere che il decreto che ha introdotto il bonus di 80 euro, nello stabilire i presupposti per la sua erogazione, non definisce anche regole volte a differenziarne l’applicazione in funzione delle eventuali disposizioni particolari che interessino determinate tipologie di lavoratori, afferma che “al di fuori dei casi in cui tali altre disposizioni particolari prevedano diversamente (come, ad esempio, nel caso dell’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività), la verifica della spettanza del credito deve essere effettuata in base alle regole generali”.

Ne consegue che, poiché la normativa attuale non prevede uno specifico riscontro come invece previsto per il regime della cedolare secca, è possibile ritenere che un lavoratore dipendente che contestualmente svolga anche attività d’impresa (o lavoro autonomo) soggetta a regime fiscale degli ex minimi (aliquota 5%) o nuovo forfettario (aliquota 15%) ai fini del calcolo della soglia di spettanza del bonus Irpef di 80 euro può escludere dal suo reddito complessivo il reddito derivante da tale attività.

E’ auspicabile, tuttavia un preciso chiarimento dell’amministrazione finanziaria come avvenuto per la cedolare secca.

Autore: Pasquale Pirone