Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
In tema di reverse charge, l’Amministrazione Finanziaria non ha mai chiarito se il meccanismo dell’inversione contabile prevalga nel confronto con il regime di non imponibilità ex art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972.
Si tratta in sostanza di capire se nel caso in cui un’impresa debba emettere una fattura di vendita ad un fornitore che si qualifica come “esportatore abituale”, che ha inviato puntualmente la lettera d’intento, vada emessa fattura soggetta a reverse charge oppure in regime di non imponibilità ex articolo 8, comma 1, lettera c, oppure ex articolo 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972.
Sulla questione va evidenziato che la C.M. 14/E/2015, fornendo applicazione in relazione alle nuove ipotesi di reverse charge in edilizia, introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che “qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’articolo 17, comma 6, del medesimo D.P.R. n. 633/1972, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del Reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritarie”.
Secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nel summenzionato documento di prassi, la finalità “antifrode” dell’inversione contabile la rende prevalente rispetto al regime di non imponibilità proprio dell’esportatore abituale.
Tradotto in termini pratici, nel caso in cui ad esempio un’impresa italiana debba fatturare a un “fornitore abituale” delle prestazioni di manutenzione di impianti relativi ad edifici, troverà applicazione il reverse charge in luogo del regime di non imponibilità più volte richiamato.
Va evidenziato che nel fornire il concetto di prevalenza del reverse charge sul regime non imponibilità degli esportatori abituali, l’Amministrazione Finanziaria fa espresso riferimento alle ipotesi di reverse charge ex art. 17, co. 6, D.P.R. n. 633/1972.
SI tratta delle seguenti operazioni:
- subappalto in edilizia;
- cessione di fabbricati imponibili per opzione;
- le prestazionidiservizidipulizia,didemolizione,di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- cessioni di apparecchiature terminali per ilserviziopubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni, nonchédeiloro componenti ed accessori;
- cessionidipersonalcomputeredeilorocomponentied accessori;
- cessionidimaterialieprodottilapidei,direttamente provenienti da cave e miniere;
- ai trasferimenti di quote di emissioni digasaeffettoserra;
- ai trasferimenti dicertificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- alle cessioni di gas e dienergiaelettricaaunsoggetto passivo-rivenditore.
Nell’ipotesi di conflitto tra reverse charge e regime di non imponibilità, rifacendoci alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria, le suddette prestazioni, dovranno essere fatturate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e non ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R. n. 633. L’applicazione del reverse charge non consentirà dunque l’utilizzo del plafond.