Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Il caso – Gli avvocati sono soggetti alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2007 quando forniscono la loro assistenza nell’ambito delle cause di separazione e divorzio?
L’analisi
Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato è necessario, in primo luogo, richiamare il dato normativo, ovvero quanto stabilisce l’articolo 12, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 231/2007.
In virtù della disposizione in oggetto, infatti, i notai e gli avvocati sono tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio “quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi”
Non sussiste tuttavia l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 231/2007 nel caso in cui le informazioni sulle operazioni sospette siano state acquisite nel corso dell’attività professionale prima, durante e dopo il procedimento giudiziario.
Più precisamente, l’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che “l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”
Deve pertanto ritenersi che l’esclusione sussista anche nel caso in cui, a seguito dell’esame preliminare della posizione giuridica del cliente, si valuti conveniente evitare il procedimento: non è quindi necessario dimostrare che vi sia stato un procedimento giudiziario per escludere gli obblighi di segnalazione.
Si badi bene, però: l’esclusione dagli obblighi di segnalazione non comporta l’automatica esenzione anche dagli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Quindi, anche nel caso in cui si instauri un procedimento giudiziario, sarà sempre necessario identificare il cliente, il titolare effettivo, e ottenere informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale.
È invece errato ritenere che, in virtù dell’esonero sancito per gli obblighi di segnalazione, il professionista possa ritenersi esonerato dagli adempimenti antiriciclaggio.
Le cause di separazione o divorzio
Con specifico riferimento al quesito prospettato merita di essere richiamato il parere n. 62 del 24 ottobre 2012 del Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Merli).
Nel parere in oggetto viene infatti chiarito che gli obblighi di adeguata verifica della clientela sussistono sia nel caso in cui siano instaurati procedimenti civili, come anche in occasione di arbitrati e di pratiche risarcitorie stragiudiziali.
Sussiste quindi l’obbligo di adeguata verifica della clientela per i trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione e divorzio, così come anche per le cause di divisione immobiliare, per le cause di usucapione e per le azioni ex art. 2932 c.c..
È in ogni caso richiesto che:
- i procedimenti appena richiamati siano finalizzati al trasferimento di diritti reali su beni immobili;
- il valore dei beni in oggetto sia pari o superiore ad € 15.000,00.
Conclusioni
L’avvocato sarà tenuto ad adempiere alle disposizioni antiriciclaggio nel caso in cui il giudizio di separazione/divorzio comporti il trasferimento di diritti su beni immobiliari avente un valore pari o superiore ad € 15.000,00.