Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Entro il 29/12 l’integrativa con sanzione ridotta
Premessa – Ai sensi dell’art. 5 (“Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari”) comma 1 del D.M. 17 giugno 2014 “il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento”.
Con riferimento al Modello UNICO 2015 (periodo d’imposta 2014) tale comunicazione andava effettuata compilando:
- il rigo RS140 per il Modello UNICO persone fisiche;
- il rigo RS104 per il Modello UNICO società di capitali;
- il rigo RS40 per il Modello UNICO società di persone;
- il rigo RS83 per il Modello UNICO enti non commerciali.
Nei predetti righi occorreva indicare il “codice 1” (qualora il contribuente nel periodo d’imposta 2014 avesse conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari) oppure il “codice 2” (qualora il contribuente nel periodo d’imposta 2014, non avesse conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari).
La sanzione in caso di mancata compilazione – La compilazione del rigo RS140, RS104, RS40 o RS83 è un adempimento obbligatorio espressamente sancito dal legislatore, e pertanto l’invio del Modello UNICO in cui manca la compilazione del predetto rigo costituisce una violazione di adempimento formale necessario (errori rilevabili in sede di applicazione degli art. 36-bis e 26-ter del Dpr n. 633/1973).
Ne consegue l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8 D.lgs. n. 471/1997 da un minimo di 258,23 a un massimo di 2.065,83 (da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 nel testo aggiornato in vigore dal 22/10/2015).
Possibilità di integrativa entro il 29/12 – Il contribuente cha ha omesso la compilazione del relativo rigo RS nel Modello UNICO 2015, ha la possibilità di rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso presentando una dichiarazione “integrativa” entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.
Dunque, questi può presentare un Modello UNICO integrativo entro il prossimo 29/12 versando, ai sensi dell’art. 13 lett. a) bis D.lgs. n. 472/1997) una sanzione ridotta e pari ad 1/9 del minimo quindi 1/9 di 258,23.
Il versamento della sanzione è eseguito con modello F24 codice tributo 8911.
Decorso il termine di 90 giorni, è possibile ancora rimediare presentando sempre un Modello UNICO integrativo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al 2015 (quindi entro il 30/09/2016), ma in tal caso la sanzione sarà di 1/8 di 258,23.