Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata l’11 dicembre 2015
In tema di sottoscrizione dell’avviso di accertamento tributario, devono considerarsi nulli gli atti firmati in forza di una delega che reca la sola qualifica professionale del destinatario, senza alcun riferimento alle sue generalità. Per rendere legittima la delega non è sufficiente, ad esempio, l’indicazione come delegato del “capo team”.
È quanto emerge dalla sentenza 11 dicembre 2015, n. 25017, della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Accogliendo il ricorso proposto da un contribuente Siciliano – raggiunto da un avviso di accertamento a fini IRPEF, e che ha lamentato la nullità dell’atto per violazione dell’art. 42 del D.P.R. 600/73, in quanto sottoscritto, a suo dire, da soggetto che non era in possesso della qualifica richiesta e senza l’annotazione della delega ricevuta -, i supremi giudici hanno osservato, a beneficio del giudice del rinvio, che non è indifferente che un atto complesso come l’accertamento tributario sia emesso da un funzionario privo della necessaria qualifica, quindi – deve presumersi – della necessaria capacità tecnica.
E infatti, in base all’art. 42 citato, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega, ha precisato il supremo collegio, può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché siano indicati, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.):
- il termine di validità
- ed il nominativo del soggetto delegato.
Non è sufficiente, perciò, sia in caso di delega di firma sia in caso di delega di funzione, l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta.
E allora sono “illegittime le deleghe impersonali, anche ‘ratione offici’, prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo. Non è dunque sufficiente l’indicazione come delegato del capo team per rendere legittima la delega”.