Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Premessa – La caratteristica peculiare della TASI è che, a differenza dell’IMU, si tratta di un tributo dovuto sia dal possessore dell’immobile (a titolo di proprietà, usufrutto, ecc.) sia dal detentore/occupante l’immobile. La percentuale di TASI dovuta da quest’ultimo è quella fissata dalla stessa delibera comunale nel rispetto dei limiti di legge (tra il 10% e il 30% e se nulla prevede la delibera si deve intendere la misura del 10%).
Dunque, se per il versamento dell’IMU la responsabilità del versamento ricade sul proprietario (o comproprietari con responsabilità “autonoma” e non solidale tra di essi), per la TASI oltre al proprietario è tenuto al versamento anche l’eventuale occupante (inquilino).
Tuttavia, il detentore dell’immobile (inquilino) è tenuto al versamento della sua quota TASI solo se nell’anno il possesso in capo ad egli si è protratto per più di sei mesi (considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni). Infatti, ai sensi del comma 673 Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) “in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie”.
Per la TASI, dunque, c’è da ben sapere su chi ricade la responsabilità in caso di omesso o insufficiente versamento tra comproprietari, coinquilini e tra proprietario e inquilino.
La responsabilità tra i comproprietari – A differenza dell’IMU, in cui ogni comproprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria, per la TASI i comproprietari sono responsabili solidalmente (comma 671 Legge n. 147/2013).
Dunque, ad esempio, in ipotesi di comproprietà tra due coniugi di un immobile soggetto alla TASI, in caso di omesso o insufficiente versamento da parte di uno dei due della propria quota TASI, ne risponde in solido anche l’altro coniuge comproprietario e, dunque, il comune, per il recupero delle somme dovute, potrà rivolgersi indifferentemente a tutti e due i comproprietari.
La responsabilità tra i coinquilini – Spesso può accadere che l’inquilino dell’immobile sia più di uno e in tal caso ognuno verserà la sua quota TASI in ragione della percentuale di possesso. Quindi, ad esempio, nel caso di contratto di locazione cointestato tra tre conduttori, ognuno versa la sua quota TASI nella misura del 33,33 per cento ciascuno. Al riguardo si supponga un immobile con rendita catastale di 1.700,00 euro e che la delibera TASI stabilisca un’aliquota al 2 per mille (sia per acconto che saldo) e la quota TASI a carico dell’occupante nella misura del 20%. La TASI dovuta da ciascun coinquilino sarà così determinata:
- TASI complessiva= [(1.700 + 5%) x 160] x 0,2% = 571,20
- TASI complessiva occupante = 571,20 x 20% = 114,24
- TASI ciascun coinquilino = 114,24 x 33,33% = 38,08
Ciascun inquilino versa una TASI 2015 per l’importo complessivo di 38,08 euro da ripartire tra acconto e saldo.
Come per i comproprietari, anche per i coinquilini, il comma 671 della Legge n. 147/2013, sancisce la responsabilità solidale tra di essi. Pertanto, in caso di omesso o insufficiente versamento da parte di uno dei tre inquilini, ne rispondono in solido anche gli altri e, dunque, il comune, per il recupero delle somme dovute, potrà rivolgersi indifferentemente a tutti e tre.
La responsabilità tra proprietario e occupante – Ultima ipotesi da esaminare e la responsabilità tra proprietario e occupante l’immobile. In particolare, ai sensi del comma 681 della stessa Legge n. 147/2013 “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”.
Pertanto, proprietario e inquilino rispondono ciascuno per la propria quota TASI non versata o versata in maniera insufficiente, senza responsabilità solidale tra di essi.
In conclusione, dunque, riguardo la TASI, la responsabilità solidale esiste tra comproprietari e tra coinquilini, mentre non esiste tra proprietario e inquilino, i quali sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.