Notifica agli eredi. La costituzione in giudizio sana il vizio

 Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Sentenza della Cassazione in tema di notifica irregolare agli eredi

L’eventuale vizio di notifica dell’avviso di accertamento intestato a soggetto deceduto può dirsi sanato dall’impugnazione dell’atto da parte dei suoi eredi.

È quanto emerge dalla sentenza 4 novembre 2015, n. 22476, della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

La CTR della Lombardia confermava l’accoglimento del ricorso proposto dagli eredi di un contribuente divenuto destinatario – in ragione del maggior reddito accertato nei confronti della Snc della quale era socio – di un avviso di accertamento a titolo di IRPEF e ILOR.

Il giudice d’appello ha ritenuto la nullità insanabile del suddetto avviso a causa della “irregolarità” della notificazione, poiché effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto, laddove tale modalità di notifica è possibile quando, diversamente dal caso di specie, non è stata data comunicazione all’AdE dei nomi e degli indirizzi degli eredi.

Ebbene, la Cassazione ha accolto il ricorso prodotto dall’Agenzia delle Entrate, con rinvio della causa al giudice di secondo grado.

In motivazione gli ermellini riaffermano il principio secondo il quale, in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua invalidità (o anche inesistenza) non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria (da ultimo, Cass. n. 8374 del 2015).

In particolare, quindi, nel caso di atto impositivo intestato a soggetto deceduto, l’esecuzione della notifica, ai sensi dell’articolo 65 comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973, presso il suo ultimo domicilio, impersonalmente e collettivamente agli eredi, nonostante questi abbiano effettuato, almeno trenta giorni prima, la comunicazione all’Ufficio delle proprie generalità e del domicilio fiscale, configura anch’essa una ipotesi di nullità della notificazione stessa, soggetta quindi al regime della sanatoria ex art. 156 c.p.c.,laddove la insanabile inesistenza della notificazione deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di notifica dell’atto indirizzata al soggetto deceduto, perché essa, in tal caso, va ad incidere in realtà sul momento strutturale del rapporto tributario (e quindi sull’atto), che non è evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente (tra le altre, Cass. n. 18729 del 2014).

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS