Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Con un emendamento al disegno di legge di Stabilità 2016, che dovrà ottenere l’approvazione della Commissione bilancio della Camera, si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2016, tutte le notifiche relative alla voluntary disclosure vengano inviate alla PEC del professionista che ha inviato l’istanza. Solo nei casi in cui l’indirizzo PEC fornito dal professionista in sede di presentazione dell’istanza risulti inattivo o irraggiungibile si procederà alla notifica degli atti con le tradizionali modalità.
Nel caso di invio via PEC degli atti della voluntary disclosure, la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore della mail trasmette all’Agenzia delle Entrate la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio.
La novità in questione intende evitare problemi di comunicazione tra Agenzia e contribuente; quest’ultimo infatti per i più svariati motivi potrebbe non ricevere o ricevere in ritardo le notifiche da parte dell’agenzia delle Entrate, con possibili conseguenze negative sul perfezionamento della procedura. Ovviamente, giocherà un ruolo fondamentale il professionista che ha assistito il contribuente nell’adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Sarà quest’ultimo che dovrà accettare la ricezione delle notifiche e poi comunicarle tempestivamente al contribuente.
Si ricorda che per le istanze presentate dal 10.11.2015 al 30.11 le notifiche arriveranno dal Centro operativo di Pescara, in quanto ufficio competente a gestire le suddette istanze.
Infatti, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2015/142716 del 06.11.2015 è stato individuato nel Centro operativo di Pescara l’assegnatario delle istanze inviate a partire dal 10 Novembre, con la necessità dunque di inviare la relazione di accompagnamento e la documentazione a corredo all’istanza di voluntary disclosure, esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it.
E’ da evidenziare che si fa riferimento esclusivamente alle istanza inviate per la prima volta. Per le integrazioni di istanze già presentate prima del 10.11.2015 era necessario inoltrare la richiesta alla Direzione Regionale competente.
Nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, è prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in contradditorio presso altre sedi dell’Agenzia.