Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Cassazione tributaria, sentenza depositata il 16 dicembre 2015
L’accertamento fiscale è nullo se l’Ufficio non prova che è stato firmato da un funzionario della carriera direttiva, ancorché non necessariamente un dirigente.
È quanto ha sostenuto la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza 16 dicembre 2015, n. 25280.
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, ma senza successo.
Gli ermellini hanno confermato – e quindi reso definitivo – il verdetto della CTR di Venezia relativamente a un avviso di accertamento per imposte di cui il contribuente aveva sostenuto – sin dal ricorso introduttivo della lite – la nullità per difetto di sottoscrizione.
E, in effetti, secondo il giudice dell’appello, “l’Ufficio non ha mai provato che chi ha firmato l’atto avesse la nona qualifica funzionale richiesta dalla normativa”.
Nel caso di specie la CTR ha ravvisato il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria, nel senso che questa avrebbe dovuto provare i poteri del funzionario sottoscrittore oppure l’esistenza di una valida delega al medesimo; mentre è risultato pacifico che l’atto impugnato non era stato sottoscritto dal direttore dell’ufficio, né da un funzionario della carriera direttiva (nona qualifica) dallo stesso validamente delegato. Peraltro l’atto dispositivo non poteva essere considerato valida delega solo sulla base del suo tenore letterale. In esso, infatti, non si parlava “di una delega in caso di accertamento, nemmeno in favore del ‘Capo Area accertamento’, al quale la delega di firma è conferita solo per le ‘richieste di atti e notizie o segnalazioni di elementi di accertamento’”.
Da quanto sopra la CTR ha tratto l’illegittimità dell’atto in contestazione, per mancanza del requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600/73.
Ebbene, la Cassazione ha reputato corretta la conclusione della Commissione.
Innanzitutto perché la ricorrente Agenzia ha ammesso che l’eccezione di nullità per omessa sottoscrizione di un funzionario qualificato era stata dedotta dal contribuente fin dal ricorso introduttivo di primo grado, poi, effettivamente, l’Ufficio non ha mai provato che chi ha firmato avesse la nona qualifica funzionale richiesta dalla normativa, cioè fosse un funzionario della carriera direttiva (ancorché non necessariamente un dirigente).
Insomma, il ricorso prodotto dalla difesa erariale è stato respinto. Nulla sulle spese.