Il regime di trasparenza per le S.r.l

L'approssimarsi della fine dell'anno richiede sempre una verifica puntuale della gestione e l'effettuazione di alcuni adempimenti necessari per l'anno successivo. In questo articolo mi vorrei soffermare brevemente sul regime di trasparenza per le S.r.l., di estrema importanza ed attualità per le piccole e medie Srl dopo la riforma del diritto societario. 
 
Il regime previgente. Con la vecchia normativa la Srl pagava l'IRPEG (ora sostituita dall'IRES) ed al momento della distribuzione del dividendo (utile) i soci potevano, con un particolare meccanismo, scomputare dalla loro IRPEF personale l'IRPEG già pagata dalla società. Quindi, alla fine, possiamo dire che l'IRPEG era sostanzialmente "neutra" per i soci. 
 
L'attuale regime. La riforma fiscale, dal 2004, ha radicalmente modificato questo sistema. La Srl ora paga l'IRES (attualmente pari al 27,50% - previgentemente l'aliquota era del 33%, sugli utili fino al 2007), ma al momento della distribuzione del dividendo (utile) questo diventa nuovamente imponibile per il 49,72% (40% per gli utili fino all'anno 2007) in capo ai soci. Per fare un esempio con dei numeri, se l'utile della società è pari a 100, la Srl paga 27,50 di IRES ed il dividendo netto da distribuire è quindi pari a 72,50: di questi 36,04 (il 49,72% di 72,50) vengono nuovamente tassati ai fini IRPEF in capo ai singoli soci, portando spesso ad un consistente aggravio della tassazione. Ipotizzando ad esempio un'aliquota media IRPEF sull'utile distribuito pari al 38%, questo significa un ulteriore pagamento da parte dei soci di 13,70 a causa della distribuzione del dividendo, per cui l'utile della S.r.l., quando distribuito, alla fine sconta un'imposta in questo caso pari al 41,2% (27,50% in capo alla società e 13,70 in capo ai soci), oltre naturalmente all'IRAP (3,90%) ed alle altre tasse e contributi previsti dalla legislazione vigente. 
 
Il regime di trasparenza. La riforma fiscale ha però contestualmente introdotto una nuova possibilità per le Srl che è appunto il regime di trasparenza: sostanzialmente è simile a quanto già avviene per le società di persone (s.n.c., s.a.s.), in pratica la Srl non versa più l'IRES ed il dividendo viene tassato integralmente in capo ai soci, in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente però dal fatto che il dividendo venga poi effettivamente distribuito ai soci o rimanga invece all'interno della società. E' evidente che in questo caso la tassazione risulta in linea generale assai più conveniente, soprattutto per le piccole società, perché evita una parziale doppia imposizione prima in capo alla società, poi in capo ai soci una volta che il dividendo viene distribuito. Nell'esempio di cui sopra, se l'utile è pari a 100, questo viene integralmente tassato in capo ai soci: ipotizzando anche ora un'aliquota media IRPEF del 38%, la tassazione è pari a 38 e non a 41,2. 

Il confronto tra i regimi. Il regime di trasparenza presume, come detto poc'anzi, che tutto l'utile fiscale si considera distribuito ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione, ed indipendentemente dal fatto che poi l'utile vanga effettivamente, in tutto o in parte, distribuito ai soci o rimanga, anche parzialmente, nella società. Il regime di trasparenza è in tutto e per tutto assimilabile a quanto previsto per le società di persone.

Il regime ordinario per le società di capitali prevederebbe invece la tassazione ai fini IRPEF del 49,72% dell'utile effettivamente distribuito. Questo significa che il socio pagherà le imposte nell'esercizio di distribuzione effettiva degli utili (principio di cassa), ma anche che pagherà le imposte solamente sull'utile effettivamente percepito (utile civilistico, di bilancio) e non su quello rilevante ai fini fiscali. Per i soci con partecipazioni minoritarie (c.d. “non qualificate”) questi pagano una ritenuta d'imposta, sostitutiva dell'IRPEF, pari attualmente al 12,50% di tutto il dividendo distribuito.

Pertanto in caso di presenza di rilevanti costi indeducibili (in primis l'IRAP, e quindi le aziende con elevati costi del personale dipendente e/o oneri finanziari dovranno valutare attentamente se valga la pensa scegliere il regime di trasparenza) la convenienza del regime di trasparenza si fa via via meno sensibile, fino a portare anche ad un incremento dell'imposizione rispetto al regime normale.

Ritornando all'esempio fatto prima, se l'utile di bilancio fosse stato invece 60 ed i costi indeducibili fossero stati 40, l'utile fiscale sarebbe rimasto 100, ma con il regime ordinario la società avrebbe pagato sempre il 27,50% di IRES su 100 (e quindi 27,50 come nell'esempio precedente), ma l'utile distribuito non sarebbe stato 100 - 27,50 = 72,50, bensì 60 (utile di bilancio) - 27,50 = 32,50. Sul 49,72% di 32,50, e quindi su € 16,16, i soci avrebbero pagato la loro IRPEF, che in caso di aliquota media sempre pari al 38% (ma che in teoria dovrebbe essere minore, essendo minore il reddito) ammonterebbe ad € 6,14. L'aliquota fiscale complessiva tra società e soci sarebbe pertanto del 33,64%, e quindi assai più conveniente di quella del 38% ottenuta per trasparenza.

La convenienza. Quali regole potere a questo punto trarre, per individuare il regime più conveniente? Chiaramente non c'è una regola generale, valida in tutti i casi. Solamente l'esame concreto della specifica situazione, con una bozza di calcolo, può dare una risposta il più possibile attinente al caso esaminato. In linea di massima, si può comunque dire che, generalmente, il regime di trasparenza, conviene:
- Quando gli utili conseguiti sono modesti, o almeno la quota pro-socio è modesta, ed i soci non posseggano altri redditi in misura consistente, così che gli utili realizzati dalla società vengano tassati con le aliquote IRPEF più basse;
- Quanto l'utile di bilancio non sia troppo distante dall'utile fiscale, cioè quando la società non presenta rilevanti costi indeducibili. In questo modo l'utile fiscale e quello effettivamente distribuito sono abbastanza vicini tra loro, ed allora si aggiunge il vantaggio di non avere una parziale duplicazione di imposizione IRES+IRPEF. Si ricorda di considerare attentamente l'IRAP, in gran parte indeducibile, pertanto tutte le società che presentano elevati costi indeducibili ai fini IRAP come personale dipendente ed oneri finanziari, raramente avranno convenienza ad utilizzare il regime di trasparenza.

In pratica, nelle situazioni più comuni, e soprattutto nelle S.r.l. di minori dimensioni, con utili non particolarmente elevati e senza alti costi del personale dipendente, il regime di trasparenza consente spesso un vantaggio, talvolta anche notevole, in termini di imposizione fiscale. Viceversa, per le realtà di maggiori dimensioni o che impieghino molto personale, il regime di trasparenza può spesso portare a svantaggi.

Utili non distribuiti. Il discorso si ribalta per le società che sono abituate ad accantonare a riserva gli utili o a distribuirne solamente una minima parte ai soci. In questo caso, finché l'utile rimane all'interno della società, il regime ordinario risulta più conveniente rispetto al regime di trasparenza, in quando non venendo distribuiti utili, non c'è una doppia tassazione IRES-IRPEF, e l'aliquota IRES del 27,50% risulta generalmente vantaggiosa in confronto con l'IRPEF, a meno che non si tratti di redditi molto modesti (del resto risulta invero poco frequente che in caso di utili modesti, questi vengano tutti accantonati e non venga distribuito nulla ai soci).

I requisiti ed i termini per l'opzione. Per usufruire del regime di trasparenza occorre che la società possieda una serie di requisiti richiesti dalla legge, come, ad esempio, un ammontare dei ricavi non superiore generalmente a 5 milioni di Euro ed un numero di soci - che devono essere tutte persone fisiche - non superiore a 10; altri requisiti andavano invece eventualmente già valutati in corso d'anno per fare in modo di non trovarsi in prossimità della scadenza per l'opzione senza possedere i requisiti richiesti. L'opzione per il regime di trasparenza va comunicata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il termine tassativo del 31 dicembre del primo anno di utilizzo di questo regime ed è vincolante per un periodo di tre anni.  È importante pertanto ricordarsi, ricorrendone i presupposti e la convenienza, di rinnovare il regime ogni tre anni, altrimenti decade.
 
Ulteriori vantaggi. Oltre a quanto già precisato, il regime di trasparenza, eliminando dal bilancio la tassazione IRES rende inoltre possibile, con un carico tributario complessivo come visto generalmente inferiore, la presentazione di un utile maggiore in bilancio, in quanto la tassazione è per la maggior parte "spostata" dalla società ai soci: questo elemento può risultare utile ad esempio quando il bilancio viene presentato in banca per richiedere affidamenti. Inoltre, in presenza di utili modesti e soprattutto in caso di oneri finanziari e/o costi del personale elevati, questa soluzione evita alla società, in utile prima del calcolo delle imposte, di evidenziare poi una perdita a causa dell'indeducibilità dell'IRAP dall'IRES. Questione complessa, che richiederebbe una trattazione più ampia che tuttavia esula dallo scopo di questa breve pagina. 
 
I compensi agli amministratori. Due parole sui compensi agli amministratori. Premesso che non è questa la sede per parlare di una materia così ampia e delicata, mi limito a sottolineare come alcune società, per ovviare il problema della parziale doppia tassazione IRES-IRPEF, abbiano deliberato consistenti compensi agli amministratori, in grado di assorbire tutto o quasi il reddito della società. A parte che un tale comportamento non è corretto, in quanto i compensi dovrebbero essere proporzionati all'attività amministrativa effettivamente prestata, ciò penalizzerebbe ulteriormente la società: infatti, senza conseguire alcun vantaggio in termini di tassazione, anzi avendone un aggravio a causa dei maggiori contributi previdenziali in questo caso dovuti sui compensi agli amministratori, si rischierebbe poi il possibile verificarsi di una eventuale situazione di non congruità con gli studi di settore, in quanto i compensi corrisposti agli amministratori presumono sempre maggiori ricavi. L'opzione del regime di trasparenza risolve invece direttamente il problema e quindi, in linea generale, è senz'altro la soluzione da preferire.