La convenienza del nuovo forfettario – Agevolato l’avvio di nuove iniziative produttive
Premessa – A seguito dell’abrogazione del regime dei minimi il legislatore ha previsto nel nuovo regime forfettario la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostituiva dal 15% al 5% per le start up con l’intento di continuare ad agevolare l’avvio di nuove iniziative produttive. Nel calcolo della convenienza del regime tale riduzione di aliquota va aggiunta alla forfetizzazione dei costi e al regime previdenziale agevolato per artigiani e commercianti.
Start up – La legge di stabilità 2016 prevede per i contribuenti forfettari la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15 % al 5 % per i primi cinque anni, solo nell’ipotesi di inizio di una nuova attività. I soggetti che al termine del quinquennio agevolato con tassazione al 5% possederanno ancora i requisiti richiesti dalla Legge 190/2014 (art. 1 commi da 54 a 89) potranno continuare ad avvalersi del regime di favore transitando attraverso la tassazione al 15%.
Abrogazione – Contemporaneamente viene definitivamente abrogato il regime previsto per l’imprenditoria giovanile ex D.L. 98/2011 per le nuove attività (c.d. “regime dei minimi”), poiché si prevede all’interno del forfettario (L. 190/2014) la suddetta possibilità di tassare in maniera più favorevole le start up ed inoltre viene cancellato il comma 65, art. 1 L. 190/2014 nella parte in cui ammetteva l’agevolazione prevista per i primi tre anni di attività consistente nella riduzione del reddito imponibile per 1/3.
Avvio nuove attività – La norma, dunque, persegue in maniera evidente la finalità di favorire l’avvio di nuove iniziative produttive. Si può infatti ben affermare che il vantaggio potrà essere ancora maggiore rispetto al passato poiché chi parte con una nuova attività dal 01.01.2016 oltre al beneficio legato all’aliquota 5% (già presente nei precedenti minimi) potrà ora aggiungere anche la forfettizzazione dei costi.
Reddito forfettario – Circa la determinazione del reddito forfetario bisogna sottolineare il fatto che la percentuale di costi forfetariamente riconosciuta è variabile in relazione all’attività economica, quindi per ciascuna posizione va verificata l’incidenza dei costi effettivi e confrontata con la percentuale forfetaria.
Carico fiscale – In relazione all’applicazione dell’imposta sostitutiva, invece, va considerato che l’aliquota irpef effettiva non corrisponde a quella nominale applicata in quanto l’imposta netta è influenzata dalla specifica detrazione d’imposta spettante per i possessori di redditi d’impresa/lavoro autonomo. In virtù di ciò l’aliquota al 5% è certamente più conveniente del regime ordinario irpef, al contrario l’applicazione dell’aliquota del 15% deve essere confrontata con l’Irpef ordinaria gravante sul contribuente sulla base del reddito effettivamente conseguito e delle detrazioni a lui spettanti.
Soglie dei ricavi – Anche l’aumento delle soglie dei ricavi avrà una convenienza tangibile per chi è già operativo e sarebbe stato tagliato fuori dalle condizioni più stringenti fissate lo scorso anno per accedere al forfetizzato.
Regime previdenziale – Per i soli imprenditori iscritti alla Gestione IVS va anche valutata la possibilità, in caso di applicazione del regime forfetario, di usufruire, in via facoltativa, di un regime previdenziale di favore consistente nel pagamento dei contributi previdenziali sul reddito in misura ridotta.
Autore: redazione fiscal focus