Illegittime le trattenute dell’Asl – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Cassazione Lavoro, sentenza depositata il 7 gennaio 2016
In tema di Irap, sono illegittime le trattenute dell’ASL al medico ospedaliero che svolge anche attività libero-professionale intramuraria.
L’azienda sanitaria può trasferire sui pazienti l’onere relativo all’Irap attraverso l’adeguamento delle tariffe del servizio.
È quanto emerge dalla sentenza 7 gennaio 2016, n. 79, della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro.
La Corte d’Appello di L’Aquila ha condannato la locale azienda sanitaria a
restituire a un medico, svolgente attività libero-professionale intramoenia, le
somme trattenute a titolo di IRAP.
La condanna è stata motivata dalla Corte territoriale nel senso che il reddito inerente all’ALPI è assimilabile al reddito da lavoro dipendente e che il soggetto passivo dell’imposta regionale sulle attività produttive è unicamente l’ASL.
Pertanto, nel caso di specie, non potendo sopportare i costi per l’ALPI, l’ASL avrebbe dovuto determinare le tariffe del servizio, e così traslare gli oneri dell’imposta sui pazienti e non sui medici. L’Asl, dunque, non poteva pretendere che fossero i medici stessi a trasferire sui pazienti l’onere economico relativo all’IRAP.
Ebbene, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha mantenuto ferma la statuizione del giudice di secondo grado.
Gli ermellini hanno rilevato che soggetto passivo dell’imposta è L’ASL; inoltre è
incontroverso che l’ALPI è attività rientrante nello schema generale del lavoro subordinato.
I supremi giudici hanno aggiunto che, se anche il contratto collettivo decentrato prevede che l’onere del pagamento dell’imposta debba gravare sui pazienti, le tariffe del servizio sono nella disponibilità dell’ASL e non dei medici, i quali, per rispettarle, non possono in alcun modo trasferire l’Irap sui pazienti.
Resta poi esclusa, per i giudici di Piazza Cavour, la possibilità giuridica di trasferire la qualità di sostituto d’imposta dall’ASL ai medici, essendo questi ultimi estranei al rapporto tributario poiché “meri subordinati del
sostituto d’imposta IRAP”.
Infine in sentenza si legge: “né può dirsi violato il canone ermeneutico dell’art. 1363 c.c. in relazione al comportamento, anche successivo, delle parti sol perché nel successivo accordo integrativo aziendale dell’area dirigenza medica del 2007 è stata espressamente pattuita la suddetta traslazione: si tratta di una anfibologia perché, nel succedersi delle fonti collettive, una specificazione
non presente in quelle precedenti può essere intesa tanto come mera
interpretazione autentica quanto come innovazione rispetto al precedente
assetto negoziale”.