Il limite per la circolazione del contante è stato innalzato dal 1° gennaio 2016: prima di questa data, però, le sanzioni troveranno applicazione secondo la disciplina previgente, senza alcuno sconto.
È questo uno degli importanti chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze del Mef in occasione del consueto appuntamento annuale con Telefisco.
Il chiarimento
Come noto, dal 1°gennaio 2016 il limite per la circolazione del contante è stato portato ad euro 3.000, in luogo dei 1.000 euro in passato previsti.
Ipotizziamo ora che un soggetto, negli ultimi mesi del 2015, abbia effettuato una transazione in contanti di euro 2.500 con un altro privato.
Nel caso di specie deve ritenersi che, in virtù del principio del favor rei, non trovino applicazione le sanzioni? Possiamo applicare la nuova soglia dei 3.000 euro anche alle transazioni avvenute prima del 1° gennaio 2016 ma ancora non sanzionate a quella data?
Ebbene, il Dipartimento delle Finanze del Mef è intervenuto sul punto chiarendo espressamente che le sanzioni devono comunque essere applicate se la soglia prevista dalla normativa in vigore al momento del pagamento è stata violata.
Più precisamente, è stato chiarito che, come ritenuto ormai da pacifica giurisprudenza, in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione il principio del favor rei, salvi i casi in cui non sia la normativa stessa a prevederlo.
È infatti necessario far riferimento, in questi casi, all’art. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in forza della quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
La succitata norma, come ricorda il Mef, ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale e si pone, oggi, come principio generale in forza del quale la sanzione amministrativa da applicare è quella in vigore al tempo della violazione, mentre nessuna rilevanza può essere attribuita alla normativa successiva, anche se più favorevole.
Il Legislatore, sulla base della sua valutazione discrezionale potrà tuttavia prevedere la specifica applicazione delle norme successive più favorevoli, a seconda dell’oggetto. In ogni caso, non si potrà mai parlare di obbligo in tal senso.
Conformi a questo orientamento possono inoltre essere richiamate anche numerose sentenze della Cassazione (n.1789/2008, n.21584/2007, n.12858/2001, n.5554/2007, n.1693/2007) e la sentenza n. 34897/2010 del 3 giugno 2010 del Consiglio di Stato.
Il trasferimento dei libretti
Un altro importante aspetto analizzato in occasione dell’appuntamento con Telefisco ha riguardato il limite previsto per il saldo dei libretti al portatore, nonché i limiti entro i quali gli stessi possono essere trasferiti.
La Legge di stabilità 2016, nel modificare la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2007 aveva infatti introdotto regole che sembravano essere poco coerenti in materia di detenzione e circolazione dei libretti a risparmio.
In virtù delle modifiche introdotte, infatti:
- Il saldo del libretto al portatore continua a non poter essere superiore a 999,99 euro;
- Il limite per la circolazione dei libretti al portatore è stata innalzata (solo questa!) a 2.999,99 euro.
In occasione dell’appuntamento con Telefisco, il Mef ha avuto modo di confermare che, effettivamente, nessuna variazione è intervenuta in tema di libretti al portatore, i quali, pertanto, continuano a non poter presentare un saldo pari o superiore alla soglia dei 1.000 euro.
A seguito delle novità introdotte con la Legge di stabilità, però, la soglia massima per il trasferimento dei libretti al portatore è stata innalzata ad euro 2.999,99 euro.
Pertanto, non risulteranno violate le disposizioni in tema di circolazione del contante se due soggetti effettuano un trasferimento di 3 libretti al portatore, ognuno con saldo pari a 900 euro: in questo caso, infatti, il valore oggetto della transazione è pari a 2.700 euro, inferiore alla soglia prevista.