ARTIGIANI E COMMERCIANTI: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2016

Fornite le aliquote contributive dovuti per l’anno in corso dagli artigiani ed esercenti attività commerciali

Continua senza sosta il graduale innalzamento delle aliquote contributive, disposto ai suoi tempi dalla manovra “Monti-Fornero” (L. n. 214/2011) nei confronti degli iscritti alla gestione “artigiani ed esercenti attività commerciali”. Per quest’anno, in particolare, l’aliquota ammonta: al 23,10% per gli artigianie al23,19% per i commercianti.

Percentuali, queste, che si dimezzano se riferite asoggetti con un’età anagrafica superiore a 65 anni, già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell’INPS.

Inoltre, ebbene tenere presente che, già dall’anno 2013, l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 15/2016.

Riforma Monti-Fornero – L’incremento contributivo (pari al 23,10% per l’anno 2016) trae origine dall’art. 24, c. 22 della riforma “Monti-Fornero” (L. n. 214/2011), la quale ha stilato una tabella di marcia che prevede annualmente – dal 1° gennaio 2012 – aumenti dello 0,45 punti percentuali,fino a raggiungere a regime il 24%.

Il minimale – Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2016, ammonta a: 3.599,03 euro (artigiani) ovvero 3.613,02 euro (commercianti). Se parliamo, invece, di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l’importo dovuto è pari a: 3.132,59 euro (artigiani) ovvero 3.146,58 euro (commercianti).

Resta fermo che per periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” va riportato a mese.

Reddito eccedente il minimale – L’aliquota contributiva va calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2015 per la quota eccedente il minimale di € 15.548 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123.

Qualora il lavoratore superi il predetto limite, dovrà corrispondere un punto percentuale in più, ai sensi dell’art. 3-ter della L. n. 438/1992.

Il massimale – Quanto al reddito annuo massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS, l’INPS specifica che questi ammontano, per quest’anno, a 76.872 euro. Al riguardo, si rammenta che tale limite opera esclusivamente per i soggetti iscritti alla Gestione “artigiani e commercianti” con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Infatti, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 100.324; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Contribuzione a saldo – Con l’occasione, l’INPS tiene a ricordare che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza); è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2016, ai redditi 2016, da denunciare al fisco nel 2017). Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2016, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Termini e modalità di versamento – Gli appuntamenti 2016 che interessano gli artigiani e commercianti sono: 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2017. Tali scadenze valgono per i contributi dovuti sul minimale di reddito; mentre per la quota di reddito eccedente il minimale, la scadenza segue il termine per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.

AUTORE: DANIELE BONADDIO